Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Alfonso Pinto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1834/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, c.f.: ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
appellante
CONTRO
con sede in Palermo, c.f.: CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Benigno;
appellata
In fatto e in diritto
1. L' ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 19.9.2022, n. 3677, con la quale, all'esito del giudizio di opposizione promosso dalla stessa Amministrazione, era stato revocato il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di euro 23.548,54 emesso dallo stesso Tribunale su ricorso dell' e pronunciata la condanna dell'opponente al CP_1
pagamento della somma di euro 5.474,42, oltre interessi e spese di lite.
La società appellata, costituitasi, ha dedotto l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata assunta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 18.12.2024.
2. Con la sentenza impugnata il Tribunale, a fronte dell'incontestata sussistenza dell'originario credito dell' a titolo di corrispettivo di fornitura idrica, ha ritenuto CP_1 provato solo in parte il fatto estintivo satisfattivo allegato dall'Assessorato e ha condannato quest'ultimo al pagamento del debito residuo, determinato in euro 5.474,42.
L'Amministrazione contesta la decisione sotto tre profili: 1) in rito, per avere il giudice dato accesso a una domanda riconvenzionale dell'opposta, non consentito – in via di principio – se non, come reconventio reconventionis, ossia in risposta a una riconvenzionale, qui mai proposta, dell'opponente; 2) per violazione delle regole codicistiche sull'attribuzione dell'onere della prova, posto che il Tribunale di Palermo avrebbe applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c. non rispetto al fatto costitutivo – ossia all'avvenuto pagamento degli importi oggetto di ingiunzione – ma alla contestazione operata da del detto fatto costitutivo, ossia che i pagamenti effettuati dalla CP_1 Parte_1
erano unilateralmente imputati a debiti pregressi, tanto più che la ritenuta non-contestazione era smentita da elementi probatori acquisiti agli atti del processo e tal fine valutabili dal giudice in maniera autonoma, ossia a prescindere dall'utilizzo di tali elementi ad opera del contraddittore che non abbia svolto la specifica contestazione; 3) per l'erroneità della condanna dell'opponente alle spese del giudizio di opposizione nonostante la reciprocità della soccombenza.
3. Nessuna delle doglianze è condivisibile.
3.1 Il primo motivo logicamente presuppone che la condanna dell'Assessorato sia stata pronunciata in accoglimento di una domanda (riconvenzionale) diversa da quella dedotta nel procedimento monitorio, ma tale premessa non è corretta giacché il Tribunale non ha consentito la sostituzione di un nuovo fatto costitutivo di credito a quello allegato nel ricorso per ingiunzione, avendo solo ritenuto che del credito originariamente ingiunto residuasse ancora una parte (vds. Cass. 14486/2019 sul dovere del giudice di accertare, senza necessità di 3
apposita domanda, l'eventuale fondatezza della pretesa dell'opposto per un importo minore di quello ingiunto).
3.2 La tesi del pregresso pagamento inteso come “fatto costitutivo”, e della negazione (da parte di di tale fatto intesa come contestazione di un fatto costitutivo, e della non CP_1 contestazione (da parte dell'Assessorato) di tale asserita contestazione come atto insuscettibile di essere ricondotto alla previsione dell'art. 115, co. 1, c.p.c., è frutto di un travisamento di concetti. Il pregresso pagamento non è un fatto costitutivo, ma un fatto estintivo del credito dedotto ex adverso, e la negazione dell'avvenuto soddisfacimento di quel credito non è altro, dunque, che la contestazione di un fatto estintivo, in conseguenza della quale la parte che lo ha allegato era gravata dall'onere di fornirne la prova (tutt'altra fattispecie è quella esaminata da Cass. 27907/2022, non appropriatamente invocata dall'appellante). Il difetto di una siffatta prova si coglie con evidenza se si considera, in primis, che l'imputazione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 1193, co. 1, c.c., non può restare nella sfera soggettiva interna del debitore, ma deve tradursi in una manifestazione di volontà da portare a conoscenza dell'altra parte (v.
Cass. 3644/2021) al momento del pagamento e non successivamente (Cass. 18255/2024) – ciò che nella specie non risulta – e poi che di tutti i pagamenti allegati dall' solo quelli Parte_1
successivi alla sentenza n. 2272/2020 del Tribunale di Palermo potrebbero, in astratto, essere imputati alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo n. 287/2021, dovendo quelli anteriori essere riferiti ai debiti più antichi oggetto del pregresso giudizio alla stregua degli artt. 1193, co. 2, e 1194 c.c. e del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, in forza del quale i pagamenti deducibili in un giudizio precedente per crediti più antichi, se non specificamente imputati (all'atto del pagamento) ad altri debiti verso lo stesso creditore, non possono essere fatti valere in un giudizio successivo né per i medesimi crediti né, a fortiori, per crediti sorti dopo (cfr. sul principio in generale Cass. 5486/2019).
3.3 Non è da condividere neppure la premessa della “soccombenza reciproca”, su cui l'appellante impernia il terzo motivo d'impugnazione.
Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda 4
riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (Cass.
17854/2020), coerentemente col principio secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. S.U. 32061/2022).
4. L'appello è, in conclusione, da rigettare integralmente, con la conseguente condanna dell' al pagamento delle spese di lite, che, con riguardo ai Parte_2
parametri relativi al valore e alla complessità, alquanto modesta, della causa, si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Benigno, difensore antistatario.
Ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 19.9.2022, n. 3677;
[...] condanna l'Assessorato a rifondere alla controparte le spese di appello, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Benigno, difensore antistatario;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 14 marzo 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo