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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 462/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 462/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto:
Ricorso contro provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali da difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1322/2022 RGA, 1759/2024 RG liq., datato 20/3/2025, depositato in data 21/3/2025, avente ad oggetto provvedimento di rigetto di liquidazione delle spettanze del difensore di ufficio, e vertente
TRA
Avv. , nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 4° Parte_1 comma, c.p.p., di , nato a [...] il Parte_2
3/10/62 e residente in [...], rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale in Salerno alla Via S. Mobilio n. 82;
RICORRENTE OPPONENTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
RESISTENTE OPPOSTO
1 Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 13/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/3/2025 l'avv.
[...]
nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., di Pt_1
, nato a [...] il [...], ha proposto Parte_2 opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione di spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di
Salerno – Sezione Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1322/2022
RGA, 1759/2024 RG liq., datato 20/3/2025, depositato in data 21/3/2025, nei confronti del . Controparte_1
La parte resistente si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite e onorari.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 13/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Penale, più sopra indicato.
Con il decreto oggetto di opposizione la Corte di Appello ha rigettato l'istanza, presentata dall'avv. di liquidazione datata Pt_1
24/9/2024, integrata con istanza integrativa di liquidazione datata 17/12/2024.
L'istanza integrativa è intervenuta a seguito della richiesta di integrazione formulata dal Consigliere Relatore Dott.ssa Conforti con provvedimento dell'11/11/2024. L'istanza proposta dall'avv. riguarda il compenso Pt_1 concernente l'attività da tale difensore svolta con riferimento al processo penale n. 1322/2022 R.G.A; questo processo penale è stato definito con la sentenza n. 1034/2023 della Corte di Appello - Sezione Penale del 12/6/2023, depositata in data 8/9/2023, la quale si è conclusa con la conferma della
2 sentenza impugnata.
La Corte di Appello – Sezione Penale, con il decreto attualmente impugnato, ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. Pt_1 quale difensore di ufficio di , sulla base della seguente Parte_2 motivazione: «rilevato che il difensore ha dedotto di aver coltivato la procedura esecutiva mobiliare con esito negativo pur tuttavia risultano allegati sì missiva di messa in mora nonché decreto ingiuntivo notificato all'imputato, atto di precetto, pure notificato ma non anche verbale di pignoramento mobiliare con esito negativo ma con accesso negativo (due verbali dì pignoramento mancato per domicilio chiuso), rilevato che, da ultimo, la Suprema Corte (n. 16799/2022, n. 15416/2022 Cass civ) ha evidenziato è pacifico che l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, così come l'atto di precetto ed il pignoramento, che nell'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art. 139 c.p.c., comma 4, cui rivolgere l'ingiunzione, che, inoltre, al fine di completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
rilevato che, come detto nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato a due verbali di accesso mancato (come risulta dai verbali di pignoramento, l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all'apertura forzata, ha desistito e che, dunque, l'iter procedimentale non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito); ritenuto che, come rimarcato dalla Suprema Corte, la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate;
ritenuto che
neppure può dirsi superato l'orientamento sin qui espresso in forza della giurisprudenza di legittimità e di merito
3 allegata dal difensore alla istanza integrativa in data 17.12.2024 in quanto 1) almeno una delle sentenze menzionate nella proposta di definizione ex art
380 bis cpp del consigliere delegato della Suprema Corte - e reputate favorevoli alla tesi del richiedente - fanno riferimento a ipotesi di pignoramento negativo e non mancato (Cass. 8359/2020) 2) l'ordinanza di questa Corte in data 7.9.2023 si riferisce al diverso meccanismo di liquidazione ex art 117 TU spese giustizia 3) l'ordinanza di questa Corte del
14.12.2023 pure fa riferimento ad un doppio pignoramento mobiliare negativo;
l'istanza deve essere rigettata».
I motivi della impugnazione.
Il ricorrente avv. ha, in particolare, posto a fondamento Pt_1 dell'impugnazione i seguenti motivi: «- che il sottoscritto ha svolto attività professionale di difensore di ufficio in favore del sig. Persona_1
…, -che il sottoscritto ha difeso il predetto sig. nella
[...] Parte_2 predisposizione e deposito dell'atto di appello e nella partecipazione alla udienza non partecipata del 12.06.23, nel procedimento penale RGA n.
1322/22, RGNR n. 2583/17, dinanzi alla Corte di Appello, Sez.
Penale,;Presidente dr. Rulli -che il processo de quo si è concluso con sentenza n. 1034/22 di rigetto dell'appello; -che l'attività svolta dal sottoscritto difensore è consistita in fase di studio per € 225,00, fase introduttiva per €
450,00 e fase decisionale per € 709,00, per un totale di € 1.384,00, oltre rimborso 15% L.P:, IVA e CPA se dovute;
-che per il calcolo della parcella sono stati utilizzati i minimi tariffari secondo il D.M. 55/2014, per cui non è necessario richiedere il parere dell'Ordine degli Avvocati;
-che il Giudice di
Pace di Salerno, dr.ssa Bonelli, a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, ha emesso decreto ingiuntivo n. 312/2024, R.G. 70/2024, in data
10.21.24, depositato in Cancelleria in pari data, notificato il 21.02.24, con cui ha ingiunto di pagare al sig. la somma di € 1.384,00 per sorta, oltre Parte_2
€ 300,00 per onorario della procedura monitoria, oltre rimborso 15% L.P.,
IVA e CPA, se dovute, in favore del sottoscritto;
-che il decreto ingiuntivo è stato notificato al sig. il 21.02.24 e non è stato opposto, per cui è Parte_2 stato munito di esecutorietà il 29.04.24; -che il 14.05.25 l'istante ha notificato atto di precetto al sig. -che, quindi, la somma totale precettata è di Parte_2
€ 2.800,05; -che in date 19.06.24 e 09.07.24 da parte dell' della Corte CP_3
4 di Appello di IA è stato esperito doppio pignoramento mobiliare in danno del sig. con esito mancato/negativo; -che, una volta che il Parte_2 difensore di ufficio ha esperito la procedura esecutiva per riscuotere il proprio onorario, ha diritto al rimborso dei compensi previa liquidazione degli stessi da parte del giudice;
-che i costi e compensi della procedura monitoria e seguenti non devono restare a carico del difensore;
-che il sottoscritto ha espletato inutilmente l'iter procedimentale per il recupero del credito, senza esito;
-che il meccanismo previsto dall'art. 116 DPR 115/2002 non richiede la non abbienza dell'imputato, né presume che lo stesso sia insolvibile per provvedere al pagamento del difensore. Esso consiste in una anticipazione che lo Stato versa al difensore sulla somma che verrà liquidata dal giudice;
- che, a seguito dell'istanza di liquidazione depositata dal sottoscritto in data
25.09.24 a mezzo SIAMM, in data 13.12.24, il sottoscritto difensore riceveva provvedimento di richiesta di integrazione emesso dalla Corte di Appello di
Salerno, con cui si richiedeva allegarsi verbale di pignoramento negativo, - in data 17.12.24, l'istante depositava istanza integrativa di liquidazione, spiegando che il doppio accesso di pignoramento mancato è sufficiente ai fini della liquidazione del compenso da difesa d'ufficio, - invece, in data
21.03.25, l'istante riceveva provvedimento di rigetto della Corte di Appello di Salerno, Presidente dr. Rulli, Consigliere Relatore dr.ssa Conforti, datato
20.03.25, depositato il 21.03.25 e comunicato al sottoscritto il 21.03.25; - che la Corte motivava tale rigetto deducendo che la procedura esecutiva non può ritenersi completata, dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito altrove qualora la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate nell'art. 139 cpc e che il creditore può avvalersi della forza pubblica.
Infine, la Corte ritiene che, nel caso in cui obbligato è lo Stato, la procedura esecutiva richiede maggior rigore”. -che tale provvedimento di rigetto della liquidazione delle spese legali da difesa d'ufficio è totalmente errato ed ingiusto. Preliminarmente, si fa rilevare che principio cardine è che una volta che difensore d'ufficio, abbia espletato inutilmente l'iter procedimentale per il recupero del credito, senza esito, questi deve essere pagato. Difatti, il meccanismo previsto dall'art. 116 DPR 115/2002 non richiede la non abbienza dell'imputato, né presume che lo stesso sia insolvibile per provvedere al pagamento del difensore. Tale meccanismo consiste in una
5 anticipazione che lo Stato versa al difensore sulla somma che verrà liquidata dal giudice! Il difensore deve essere retribuito. Non si può ostacolare tale diritto, altrimenti risulterebbe violata la Carta Costituzionale Italiana, allorchè elenca i diritti del lavoratore (art. 36). … Nei casi in cui, come il presente,
l'Ufficiale Giudiziario pignorante, se trova chiuso il domicilio per ben due volte, e nessuno gli apre la porta, l'iter deve considerarsi concluso. Né
l'Ufficiale Giudiziario in questo caso deve accertarsi se lo stesso debitore si sia trasferito! Infatti, dalle notifiche del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, risulta confermato che la residenza di fatto è quella in cui l'Ufficiale
Giudiziario ha eseguito gli accessi. Nel caso in esame l'abitazione è stata rinvenuta, ma la porta era chiusa. Il sig. ha sempre ricevuto gli atti Parte_2 inviati dallo scrivente (racc.te, decreto ingiuntivo ed atto di precetto). Il sig. abita nel luogo in cui l'Ufficiale Giudiziario di IA lo ha Parte_2 cercato per ben due volte. Non si può richiedere al difensore di ufficio,
l'esibizione di un verbale di pignoramento negativo. In questi casi la Forza
Pubblica non deve essere chiamata. La forza pubblica va chiamata dall'Ufficiale Giudiziario (e non certo dal difensore) solo nei casi in cui vi siano pericoli alle persone (e non è questo il caso, dato che il debitore non è stato rinvenuto). E' un fabbro che dovrebbe essere chiamato, il quale deve forzare la porta ed aprire, poi l'Ufficiale Giudiziario di IA deve nominare un custode (???) e deve redigere inventario dettagliato di tutti i beni presenti nell'abitazione del debitore! … Lo Stato, in un momento successivo, avrà tutti i mezzi (tramite anche l'Agenzia delle Entrate) per recuperare il proprio credito nei confronti dell'imputato. Lo Stato potrà eseguire pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi (ben conoscendo se l'imputato lavora, se ha beni mobili registrati, se ha soldi o altro su conti correnti), etc. La giurisprudenza maggioritaria, in casi simili, avvalora la tesi secondo cui : “Il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero –come avvenuto nella specie, con l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo- non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” (cfr. Cassaz. N.
8359/2020, Cassaz. N. 3763/2019). “Nessuna norma di legge impone al
6 difensore d'ufficio l'espletamento puntiglioso di tutte le attività pretese dal
Tribunale nella sua ordinanza” /cfr. Cass. Sent. 29.04.2020 n. 8359). Infatti, si fa notare che i giudici di legittimità (cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n.
7667 del 21.03.21) hanno affermato che, ai fini del riconoscimento alla corresponsione dei compensi da difesa d'ufficio, è sufficiente che l'avvocato provi di aver tentato il pignoramento mobiliare, con esito negativo, dimostrando in tal modo l'impossibilità di recuperare quanto gli spetterebbe.
… Anche logicamente non si può pretendere che l'avvocato d'ufficio richieda la Forza Pubblica, faccia intervenire un fabbro …, e che l'Ufficiale
Giudiziario rediga l'inventario dei beni presenti nell'abitazione dell'imputato, nomini un custode … Si fa rilevare che l'Ufficiale Giudiziario dell' di CP_3
IA ha riferito di aver citofonato più volte. Ciò significa che il Parte_2 lì abita, come risulta dal certificato di residenza allegato. Si esibiscono anche i due verbali di pignoramento mancato/negativo eseguiti per il recupero dei compensi relativi al giudizio di primo grado».
La decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'art. 116 del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue:
«Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) 1.
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio».
La cassazione ha affermato, sul punto, il seguente condivisibile principio: in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un
7 onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, sentenza n. 8359 del 29/4/2020].
L'onere probatorio del difensore, pertanto, attiene alla piena, diligente e infruttuosa conclusione dell'azione esecutiva.
La decisione di rigetto scaturisce, in particolare, dalla inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare il completamento della procedura esecutiva, anche se con eventuale esito infruttuoso. Nel caso in esame, il difensore ricorrente, Avv. non ha dimostrato di aver completato Pt_1 con esito infruttuoso le procedure esecutive tese al recupero del credito, poiché gli atti prodotti documentano un pignoramento mancato, e non un pignoramento negativo (o infruttuoso). A sostegno del tentativo di recupero sono stati allegati il decreto ingiuntivo n. 312/2024 nei confronti del debitore e due tentativi di accesso per la esecuzione del Parte_2 pignoramento mobiliare. In particolare, il verbale di pignoramento mobiliare del 19/6/24 riporta quanto segue: «Vi è un'abitazione plurifamiliare con due ingressi, al civico 14 vi è una porta in metallo e vetro. Ho più volte suonato al citofono, nessuno ha risposto». IL verbale di pignoramento del 9/7/24, riporta quanto segue: «Ho più volte suonato al citofono del civico n. 14, nessuno ha risposto». L'iter procedimentale che si arresta a un mero accesso negativo, come quello che si è verificato nei due tentativi da parte dell' di CP_3
IA non può considerarsi completo ai fini dell'art. 116 del D.P.R. n.
115/2002.
Al riguardo, con riferimento all'esecuzione mobiliare presso il debitore, la giurisprudenza più recente non ritiene sufficiente il mero verbale di “pignoramento mancato”, ma richiede, ai fini del tentativo di recupero del credito del difensore di ufficio, che la procedura sia “completa”, ossia che l'Ufficiale Giudiziario proceda all'accesso presso l'immobile, se necessario mediante l'uso della forza pubblica, ancorché ciò comporti un allungamento dei tempi ed anche l'anticipazione di un ulteriore esborso ai fini dell'accesso forzoso (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 24/05/2022, n. 16799). In linea con i principi affermati dalla Cassazione, se l'Ufficiale Giudiziario non riesce ad accedere al domicilio del debitore e non utilizza tutti i possibili mezzi all'uopo utili, la procedura esecutiva non può dirsi completata ai sensi dell'art. 518 c.p.c.. In tale circostanza, al fine di completare l'iter e accertare
8 l'infruttuoso recupero del credito, il creditore può e deve avvalersi dell'ausilio della forza pubblica (art. 513, comma 2, c.p.c.). Dalla documentazione prodotta, relativa alla procedura di pignoramento avviata dall'Ufficiale
Giudiziario non risulta adeguatamente dimostrato che la parte istante abbia svolto tutte le opportune attività dirette ad ottenere che l'Ufficiale Giudiziario si munisse di tutti i mezzi idonei per portare a termine la procedura esecutiva, seppure con eventuale esito negativo. Ne consegue che la parte ora ricorrente non ha dimostrato di aver esperito inutilmente, in maniera compiuta, le procedure per il recupero del credito professionale.
Va precisato che il principio di non esigibilità di un onere eccessivo al difensore di ufficio, pur essendo valido per escludere l'obbligo di esperire azioni esecutive alternative al pignoramento mobiliare (pignoramento immobiliare o presso terzi), non può prevalere sul dovere di impulso necessario a superare un ostacolo meramente materiale, quale l'assenza del debitore e la porta chiusa, nell'ambito di un'azione esecutiva già intrapresa.
L'ordinamento impone al creditore procedente l'onere di sollecitare e fornire i mezzi per superare l'ostacolo materiale e portare a termine l'esecuzione.
Tale onere di impulso è, in sostanza, analogo a quello che l'Avvocato ha esercitato con la richiesta di notifica all'UNEP di Pt_1
IA del 27/5/2024, da cui risulta, infatti, che lo stesso difensore aveva richiesto esplicitamente di “eseguirsi doppio accesso in caso di domicilio chiuso”. Allo stesso modo l'Avv. avrebbe potuto indirizzare Pt_1
l'Ufficiale Giudiziario verso una modalità di esecuzione più adeguata, che avrebbe consentito di procedere a un pignoramento effettivo (anche se con esito negativo) e non solo mancato.
La cassazione ha precisato, in maniera condivisibile, quanto segue:
«… - la questione di diritto sottoposta dal ricorrente riguarda l'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa;
- in tale ipotesi, come correttamente affermato dal giudice di merito, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art.139 comma IV c.p.c., cui rivolgere l'ingiunzione; - inoltre, al fine di
9 completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
- nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso negativo (quanto alla produzione del verbale del secondo accesso, il collegio rileva che non è stato dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisive, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.): come risulta dal verbale di pignoramento, l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all'apertura forzata, “ha desistito”; - l'iter procedimentale, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito;
- la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate» cfr.
Cass. civ., sez. 6 – 2, ordinanza n. 16799 del 2022, in motivazione].
La circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia bussato al citofono non esaurisce l'attività occorrente per accedere al domicilio del debitore, potendosi ricorrere all'uso della forza pubblica. Il creditore che non solleciti l'ufficiale giudiziario a utilizzare questo strumento realizza una inattività che comporta, in sostanza, una desistenza dal proseguire la procedura esecutiva sino all'accesso al domicilio del debitore, eventualmente con esito negativo.
Da quanto esposto consegue che il ricorrente difensore non ha dimostrato di aver esperito inutilmente, in maniera compiuta, le procedure per il recupero dei crediti professionali (cfr. art. 116, primo comma, ultima parte,
d.p.r. n. 115/2002). Egli, quindi, non ha diritto a chiedere la liquidazione in questione.
I motivi della opposizione sono, pertanto, infondati e la decisione impugnata è corretta. L'opposizione va, quindi, rigettata e la decisione oggetto di impugnativa va confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
10 Quanto alle spese del presente procedimento di opposizione, va osservato che l'avv. opponente, risulta soccombente e va, pertanto, Pt_1 condannato al pagamento di tali spese in favore del , Controparte_1 resistente costituito. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio [valore compreso nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00; importo minimo, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate].
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, al ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali da difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1322/2022 RGA, 1759/2024 RG liq., datato
20/3/2025, depositato in data 21/3/2025, avente ad oggetto provvedimento di rigetto di liquidazione delle spettanze del difensore di ufficio, opposizione proposta nell'interesse dell'avv. nella qualità di difensore, Parte_1 nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., di , nato a [...] Parte_2
AL IA (SA) il 3/10/62 e residente in [...] alla via del
Bottagnone n. 14, nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, resistente costituito, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. condanna parte ricorrente opponente Avv. nella Parte_1 qualità di difensore, nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., di
, nato a [...] il [...] e Parte_2 residente in [...], al pagamento delle spese del presente procedimento di opposizione in favore del
11 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 1.457,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente Avv. nella qualità di Parte_1 difensore, nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., di Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in
[...]
GU (PG) alla via del Bottagnone n. 14, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 5/12/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci
12