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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2197/2024
Il Tribunale di LZ, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
UL DO - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
IV ZI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 2197/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA LAMBIASE, con domicilio Parte_1 eletto presso il suo studio, giusta procura agli atti;
- parte ricorrente - contro rappresentato e difeso dall'avv. LUCA ZANONI, con domicilio eletto presso il CP_1 suo studio, giusta procura agli atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/07/2024 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di LZ;
si è costituita la parte resistente CP_1
I coniugi, sentiti dal giudice delegato dal Presidente all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliate, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
pagina 1 di 4 All'ultima udienza le parti hanno formulato le conclusioni conformi riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
2. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
3. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
Non sono state sentite le figlie minori, apparendo il loro ascolto manifestamente superfluo alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (cfr. artt. 337-octies cc).
4. Si rileva che, in relazione al punto sei delle conclusioni concordi depositate, viene espunta l'espressione “a entrambi i coniugi”, da intendersi come mero refuso, in quanto risulta in evidente contrasto con le altre parti della frase. Risulta infatti evidente, dal complesso della frase, che l'intenzione delle parti è quella di attribuire le detrazioni fiscali, riguardanti le figlie minori, integralmente alla madre.
5. Si dà atto che, in conformità alle conclusioni concordi formulate dalle parti, il procedimento proseguirà per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
6. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], CP_1 coniugatisi a LZ (BZ) il 31/08/2012, con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di LZ sub numero 48, parte II, seria A, anno 2012;
pagina 2 di 4 dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni, formulate dalle parti in modo congiunto:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, salvo l'obbligo di comunicare il nuovo indirizzo.
2. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre . Le Parte_1 decisioni della vita quotidiana saranno prese dal genitore presso il quale le figlie si troveranno in quel momento. Le decisioni di maggiore rilevanza saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
3. Il padre vrà facoltà di vederle ogni qual volta lo desideri, previo accordo con CP_1 la madre, e tenerle con sé un fine settimana ogni 15 giorni decorrente dal venerdì dall' uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,30/21,00 circa (dopo cena), nonché, nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il fine settimana con la madre, due pomeriggi infrasettimanali individuati indicativamente nel martedì e giovedì, lasciando salvo ogni diverso accordo tra i coniugi. Le minori trascorreranno con il padre fino a due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive, concordando con la madre il periodo entro il 31 aprile di ogni anno;
la vigilia di Natale (24.12) sempre presso il padre e il giorno di Natale (25.12) sempre presso la madre;
una settimana durante le vacanze natalizie (comprendenti ad anni alterni il Capodanno), metà delle vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il lunedì in Albis, metà della settimana carnevalizia (c.d. settimana bianca) e metà delle vacanze di tutti i Santi salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente alle esigenze e desideri della minore. Le parti convengono che, qualora il compleanno di uno dei genitori dovesse cadere nelle giornate infrasettimanali oppure nel fine settimana di spettanza Per_ dell'altro, e trascorreranno comunque la giornata con quel genitore che compie gli anni, Per_2 provvedendo - eventualmente - anche ad uno scambio “giorno e/o fine settimana”.
4. si obbliga a corrispondere alla moglie , a titolo di CP_1 Parte_1 concorso al mantenimento delle figlie, mediante bonifico bancario, l'assegno mensile di euro 800,00,
(euro 400,00 per ciascuna figlia) che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ASTAT della provincia di LZ, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie. I coniugi danno atto che, limitatamente al periodo in cui madre e figlie vivranno nell' immobile in locazione sito in Egna, Via della Madonna n. 9 e sino a quando la sig.ra otterrà un immobile Parte_1 in locazione IPES, il contributo al mantenimento a carico del padre ed in favore delle minori sarà pari ad euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) oltre al 60% delle spese straordinarie. Per l'intera durata del mantenimento del canone di locazione dell'immobile sito in Egna, Via della Madonna n. 9, il pagina 3 di 4 sig. provvederà mensilmente a contribuire al suddetto canone con un contributo mensile pari CP_1 ad euro 500,00 mediante bonifico bancario, entro il giorno 1 di ogni mese.
5. Le parti danno atto che al momento di sottoscrizione del canone di locazione relativo all'immobile sito in Egna, Via della Madonna n. 9, il sig. ha versato per intero ed in via esclusiva la caparra CP_1 richiesta, nonché l'anticipazione di n. 10 mensilità in favore del proprietario. Al termine della locazione de quo, la caparra e le dieci mensilità saranno di esclusiva competenza del anche qualora le CP_2 minori e/o la madre dovessero aver arrecato danni all'immobile o non aver pagato eventuali canoni di locazione.
6. Le detrazioni fiscali per le figlie saranno usufruite nella misura del 100% dalla madre;
gli assegni familiari e/o eventuali contributi pubblici (ivi compreso l'Assegno unico Nazionale), se dovuti, saranno anch' essi percepiti per intero dalla sig.ra . Parte_1
7. In accordo con il marito, la sig.ra ha già provveduto a trasferire la residenza propria e delle Parte_1 figliolette nell' immobile condotto in locazione e sito in Egna, Via della Madonna n.
9. Il sig. CP_1 dichiara di vivere in un immobile sito in Vadena.
8. I coniugi prestano fin d'ora il loro consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione ad eccezione di quanto indicato a favore del sig. sub. CP_1
5), oltre euro 600,00 per anticipo primo canone di locazione ed euro 387,00 per spese di registrazione contratto, dovute dalla sig.ra a favore del sig. La somma complessiva di euro Parte_1 CP_1
987,00 verrà rifusa dalla moglie al marito a mezzo rate pari ad euro 25,00 ciascuna con prima scadenza il giorno 15 del mese di dicembre c.a.;
10. I coniugi si impegnano a mantenere nei loro rapporti un contegno collaborativo, rispettoso e di Per_ aperto confronto per la serena crescita e quotidianità di e;
in questo senso manifestano Per_2 reciprocamente la piena disponibilità a fornire la propria fattiva collaborazione per ogni aspetto logistico ed organizzativo anche quando le figlie si trovino presso l'altro genitore.
11. Spese legali compensate, con rinuncia da parte dei legali al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 68 L.p.
Così deciso in LZ, in Camera di consiglio il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
IV ZI UL DO
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2197/2024
Il Tribunale di LZ, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
UL DO - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
IV ZI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 2197/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA LAMBIASE, con domicilio Parte_1 eletto presso il suo studio, giusta procura agli atti;
- parte ricorrente - contro rappresentato e difeso dall'avv. LUCA ZANONI, con domicilio eletto presso il CP_1 suo studio, giusta procura agli atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/07/2024 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di LZ;
si è costituita la parte resistente CP_1
I coniugi, sentiti dal giudice delegato dal Presidente all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliate, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
pagina 1 di 4 All'ultima udienza le parti hanno formulato le conclusioni conformi riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
2. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
3. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
Non sono state sentite le figlie minori, apparendo il loro ascolto manifestamente superfluo alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (cfr. artt. 337-octies cc).
4. Si rileva che, in relazione al punto sei delle conclusioni concordi depositate, viene espunta l'espressione “a entrambi i coniugi”, da intendersi come mero refuso, in quanto risulta in evidente contrasto con le altre parti della frase. Risulta infatti evidente, dal complesso della frase, che l'intenzione delle parti è quella di attribuire le detrazioni fiscali, riguardanti le figlie minori, integralmente alla madre.
5. Si dà atto che, in conformità alle conclusioni concordi formulate dalle parti, il procedimento proseguirà per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
6. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], CP_1 coniugatisi a LZ (BZ) il 31/08/2012, con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di LZ sub numero 48, parte II, seria A, anno 2012;
pagina 2 di 4 dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni, formulate dalle parti in modo congiunto:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, salvo l'obbligo di comunicare il nuovo indirizzo.
2. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre . Le Parte_1 decisioni della vita quotidiana saranno prese dal genitore presso il quale le figlie si troveranno in quel momento. Le decisioni di maggiore rilevanza saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
3. Il padre vrà facoltà di vederle ogni qual volta lo desideri, previo accordo con CP_1 la madre, e tenerle con sé un fine settimana ogni 15 giorni decorrente dal venerdì dall' uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,30/21,00 circa (dopo cena), nonché, nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il fine settimana con la madre, due pomeriggi infrasettimanali individuati indicativamente nel martedì e giovedì, lasciando salvo ogni diverso accordo tra i coniugi. Le minori trascorreranno con il padre fino a due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive, concordando con la madre il periodo entro il 31 aprile di ogni anno;
la vigilia di Natale (24.12) sempre presso il padre e il giorno di Natale (25.12) sempre presso la madre;
una settimana durante le vacanze natalizie (comprendenti ad anni alterni il Capodanno), metà delle vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il lunedì in Albis, metà della settimana carnevalizia (c.d. settimana bianca) e metà delle vacanze di tutti i Santi salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente alle esigenze e desideri della minore. Le parti convengono che, qualora il compleanno di uno dei genitori dovesse cadere nelle giornate infrasettimanali oppure nel fine settimana di spettanza Per_ dell'altro, e trascorreranno comunque la giornata con quel genitore che compie gli anni, Per_2 provvedendo - eventualmente - anche ad uno scambio “giorno e/o fine settimana”.
4. si obbliga a corrispondere alla moglie , a titolo di CP_1 Parte_1 concorso al mantenimento delle figlie, mediante bonifico bancario, l'assegno mensile di euro 800,00,
(euro 400,00 per ciascuna figlia) che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ASTAT della provincia di LZ, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie. I coniugi danno atto che, limitatamente al periodo in cui madre e figlie vivranno nell' immobile in locazione sito in Egna, Via della Madonna n. 9 e sino a quando la sig.ra otterrà un immobile Parte_1 in locazione IPES, il contributo al mantenimento a carico del padre ed in favore delle minori sarà pari ad euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) oltre al 60% delle spese straordinarie. Per l'intera durata del mantenimento del canone di locazione dell'immobile sito in Egna, Via della Madonna n. 9, il pagina 3 di 4 sig. provvederà mensilmente a contribuire al suddetto canone con un contributo mensile pari CP_1 ad euro 500,00 mediante bonifico bancario, entro il giorno 1 di ogni mese.
5. Le parti danno atto che al momento di sottoscrizione del canone di locazione relativo all'immobile sito in Egna, Via della Madonna n. 9, il sig. ha versato per intero ed in via esclusiva la caparra CP_1 richiesta, nonché l'anticipazione di n. 10 mensilità in favore del proprietario. Al termine della locazione de quo, la caparra e le dieci mensilità saranno di esclusiva competenza del anche qualora le CP_2 minori e/o la madre dovessero aver arrecato danni all'immobile o non aver pagato eventuali canoni di locazione.
6. Le detrazioni fiscali per le figlie saranno usufruite nella misura del 100% dalla madre;
gli assegni familiari e/o eventuali contributi pubblici (ivi compreso l'Assegno unico Nazionale), se dovuti, saranno anch' essi percepiti per intero dalla sig.ra . Parte_1
7. In accordo con il marito, la sig.ra ha già provveduto a trasferire la residenza propria e delle Parte_1 figliolette nell' immobile condotto in locazione e sito in Egna, Via della Madonna n.
9. Il sig. CP_1 dichiara di vivere in un immobile sito in Vadena.
8. I coniugi prestano fin d'ora il loro consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione ad eccezione di quanto indicato a favore del sig. sub. CP_1
5), oltre euro 600,00 per anticipo primo canone di locazione ed euro 387,00 per spese di registrazione contratto, dovute dalla sig.ra a favore del sig. La somma complessiva di euro Parte_1 CP_1
987,00 verrà rifusa dalla moglie al marito a mezzo rate pari ad euro 25,00 ciascuna con prima scadenza il giorno 15 del mese di dicembre c.a.;
10. I coniugi si impegnano a mantenere nei loro rapporti un contegno collaborativo, rispettoso e di Per_ aperto confronto per la serena crescita e quotidianità di e;
in questo senso manifestano Per_2 reciprocamente la piena disponibilità a fornire la propria fattiva collaborazione per ogni aspetto logistico ed organizzativo anche quando le figlie si trovino presso l'altro genitore.
11. Spese legali compensate, con rinuncia da parte dei legali al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 68 L.p.
Così deciso in LZ, in Camera di consiglio il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
IV ZI UL DO
pagina 4 di 4