TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2477/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a[...], cod. fisc.
( ), elettivamente domiciliato in Messina Via C.F._1
XXVII Luglio 34 is. 195 presso e nello studio dell'Avvocato Francesco
Micali che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO Opposizione a provvedimento di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/07/2023, parte ricorrente esponeva di essere titolare di assegno CAT. IO n. 15053545. Lamentava che l' , con CP_1
missiva del 20/11/2020 aveva comunicato la liquidazione della suddetta prestazione con decorrenza dal 1° Dicembre 2013, per un importo lordo complessivo di €. 25.420,34 ma che, inopinatamente, aveva omesso di erogare la somma €. 15.420,34 per “trattenute IRPEF” e per pretesi indebiti non meglio specificati, senza fornire alcuna giustificazione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della CP_1
domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e, in data odierna, decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto a percepire per intero la prestazione di cui è titolare, che l' ha ritenuto di pagare solo CP_1
parzialmente con il provvedimento di liquidazione impugnato.
Va, in primo luogo, precisato che il caso che occupa non attiene all'opposizione avverso una pretesa restitutoria avanzata dall' per CP_1
un pagamento senza titolo, agendo il ricorrente per richiedere esso stesso il pagamento di una somma, pari ad euro 25.420,34, che l' avrebbe CP_1
arbitrariamente ridotto conguagliando con quanto pagato in eccedenza per disoccupazione agricola, prestazione, questa, incumulabile ed incompatibile con l'assegno ordinario d'invalidità.
2 Orbene, come confermato da parte ricorrente nonché dalla documentazione , le somme richieste sono state accreditate in corso CP_1
di causa e la totale soddisfazione in relazione alle domande proposte comporta la declaratoria di cessata materia del contendere.
Non avendo l' spiegato le ragioni del ritardo nell'accoglimento CP_1
delle richieste avversarie, le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_1
con ricorso depositato in data 21/07/2023 nei confronti
[...] dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i CP_1
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle CP_1
spese del giudizio che liquida in euro 1.900,00 oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 19 dicembre 2025
Il Giudice
(Dott. Carmelo Proiti)
3