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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3898/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 12/06/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il proc. dom. avv. BIANUCCI MARCO, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
l'11/01/1990, con il proc. dom. avv. MANENTI SILVIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 02/09/2017 a Osio Sotto (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
03/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per
1 mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 19/11-27/11/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2 seguito:
“
1. I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. L'immobile sito in Gandosso (BG), Via Zanoli n. 7/A, (adibito a casa familiare ed identificato catastalmente come da doc. 4), acquistato in comproprietà dai coniugi e gravato da mutuo cointestato, verrà alienato a terzi ed il ricavato della vendita sarà ripartito equamente tra le Parti;
3. Quanto alla vendita dell'immobile in comproprietà, i coniugi concordano di incaricare l'Agenzia “REMAX Orange” di Sarnico, via Vittorio Veneto 40/B, nella persona dell'agente quale intermediario per la vendita. Il Testimone_1
2 prezzo e le condizioni di vendita saranno determinati congiuntamente dalle Parti, previo rapporto di valutazione da parte dell'Agenzia.
4. Avendo la SI.ra già lasciato l'immobile, le Parti convengono che il SI. Pt_2
, a partire dal mese di marzo 2025 fino al momento in cui lascerà Pt_1 definitivamente la casa coniugale, corrisponderà l'intera rata mensile del mutuo in essere.
5. Il SI. si impegna a liberare l'immobile non appena reperirà una Pt_1 sistemazione abitativa alternativa. La data effettiva del rilascio, ai fini della regolazione degli oneri sopra indicati, sarà formalmente definita contestualmente alla disdetta delle utenze, con tempestiva comunicazione alla SI.ra . Pt_2
6. Le spese di manutenzione ordinaria della casa coniugale, fino al rilascio effettivo dell'immobile da parte del SI. , saranno interamente a carico dello Pt_1 stesso, il quale ne curerà la gestione e il regolare pagamento. Le spese di manutenzione straordinaria saranno, invece, sostenute in pari misura tra i coniugi, ossia al 50% ciascuno.
7. A decorrere dal momento in cui il SI. avrà definitivamente lasciato Pt_1
l'immobile e fino all'effettiva alienazione dello stesso a terzi, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative alla casa coniugale saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
8. La SI.ra rinuncia all'arredamento della casa coniugale, inclusi i beni Pt_2 mobili acquistati in comproprietà con il SI. , fatta eccezione per la Pt_1
PlayStation e l'X Box, che rimarranno a suo uso esclusivo e che provvederà ad asportare dalla casa coniugale.
9. Il SI. , in virtù del reciproco impegno instaurato nel vincolo coniugale si Pt_1 impegna a corrispondere alla SI.ra , la somma complessiva di Euro 3.000 Pt_2
(tremila/00), in un'unica soluzione tramite bonifico bancario che verrà versato a favore della moglie contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti.
10.Quanto al resto le Parti dichiarano reciprocamente di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro”.
3 - provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
OSIO SOTTO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2017, atto n.51, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
IC OD
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 12/06/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il proc. dom. avv. BIANUCCI MARCO, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
l'11/01/1990, con il proc. dom. avv. MANENTI SILVIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 02/09/2017 a Osio Sotto (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
03/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per
1 mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 19/11-27/11/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2 seguito:
“
1. I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. L'immobile sito in Gandosso (BG), Via Zanoli n. 7/A, (adibito a casa familiare ed identificato catastalmente come da doc. 4), acquistato in comproprietà dai coniugi e gravato da mutuo cointestato, verrà alienato a terzi ed il ricavato della vendita sarà ripartito equamente tra le Parti;
3. Quanto alla vendita dell'immobile in comproprietà, i coniugi concordano di incaricare l'Agenzia “REMAX Orange” di Sarnico, via Vittorio Veneto 40/B, nella persona dell'agente quale intermediario per la vendita. Il Testimone_1
2 prezzo e le condizioni di vendita saranno determinati congiuntamente dalle Parti, previo rapporto di valutazione da parte dell'Agenzia.
4. Avendo la SI.ra già lasciato l'immobile, le Parti convengono che il SI. Pt_2
, a partire dal mese di marzo 2025 fino al momento in cui lascerà Pt_1 definitivamente la casa coniugale, corrisponderà l'intera rata mensile del mutuo in essere.
5. Il SI. si impegna a liberare l'immobile non appena reperirà una Pt_1 sistemazione abitativa alternativa. La data effettiva del rilascio, ai fini della regolazione degli oneri sopra indicati, sarà formalmente definita contestualmente alla disdetta delle utenze, con tempestiva comunicazione alla SI.ra . Pt_2
6. Le spese di manutenzione ordinaria della casa coniugale, fino al rilascio effettivo dell'immobile da parte del SI. , saranno interamente a carico dello Pt_1 stesso, il quale ne curerà la gestione e il regolare pagamento. Le spese di manutenzione straordinaria saranno, invece, sostenute in pari misura tra i coniugi, ossia al 50% ciascuno.
7. A decorrere dal momento in cui il SI. avrà definitivamente lasciato Pt_1
l'immobile e fino all'effettiva alienazione dello stesso a terzi, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative alla casa coniugale saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
8. La SI.ra rinuncia all'arredamento della casa coniugale, inclusi i beni Pt_2 mobili acquistati in comproprietà con il SI. , fatta eccezione per la Pt_1
PlayStation e l'X Box, che rimarranno a suo uso esclusivo e che provvederà ad asportare dalla casa coniugale.
9. Il SI. , in virtù del reciproco impegno instaurato nel vincolo coniugale si Pt_1 impegna a corrispondere alla SI.ra , la somma complessiva di Euro 3.000 Pt_2
(tremila/00), in un'unica soluzione tramite bonifico bancario che verrà versato a favore della moglie contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti.
10.Quanto al resto le Parti dichiarano reciprocamente di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro”.
3 - provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
OSIO SOTTO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2017, atto n.51, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
IC OD
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