Art. 1429. Decorrenza della perdita 1. La perdita delle decorazioni prevista dall'articolo 1425, comma 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dall'articolo 1428, comma 1, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna. 2. La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 1425, comma 2 e 1428, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dall'articolo 1428, comma 2, decorrono dalla data del relativo decreto presidenziale o della relativa determinazione ministeriale.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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Il concetto di "causa in concreto" nel controllo del giudice alla proposta di concordato Pubblicato il 11/05/14 00:00 [Articolo 1429]
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