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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
RC GG
- Presidente
- Giudice Patrizia NIGRI
NR DI SI
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2453 - 2025 r.g. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. D'ADDARIO FILOMENA;
Parte 1
ricorrente nei confronti di rappresentata e difesa, dall'avv. ZILIO EVERARDO;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
,premesso che: il 30/04/1987 Con ricorso depositato il 26/05/2025 Parte 1 aveva contratto matrimonio con Controparte 1 in CAROSINO (TA); Dall'unione, oramai maggiorenne ed economicamenteil 27.7.1989, nasceva la figlia Persona 1
indipendente; l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del 06.03.2009 del Tribunale di Taranto;
era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Con istanza sottoscritta e depositata congiuntamente dalle parti in data 31.10.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e depositato in allegato alla comparsa di costituzione del convenuto sempre in data 31.10.2025.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del 06.03.2009 del Tribunale di Taranto. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e,del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in allegato alla comparsa di costituzione del convenuto in data 31.10.2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 26/05/2025 da nei confronti di Parte 1 Controparte_1
"così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 30/04/1987 nel Parte 1 nato a [...] il [...], e Comune di Carosino da nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello Controparte_1
,
stato civile del comune di Carosino dell'anno 1987, parte 2 numero 7; و
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 "
matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato congiuntamente in data 31.10.2025, nonché confermato con note scritte depositate in data 04.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/11/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO GG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
RC GG
- Presidente
- Giudice Patrizia NIGRI
NR DI SI
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2453 - 2025 r.g. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. D'ADDARIO FILOMENA;
Parte 1
ricorrente nei confronti di rappresentata e difesa, dall'avv. ZILIO EVERARDO;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
,premesso che: il 30/04/1987 Con ricorso depositato il 26/05/2025 Parte 1 aveva contratto matrimonio con Controparte 1 in CAROSINO (TA); Dall'unione, oramai maggiorenne ed economicamenteil 27.7.1989, nasceva la figlia Persona 1
indipendente; l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del 06.03.2009 del Tribunale di Taranto;
era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Con istanza sottoscritta e depositata congiuntamente dalle parti in data 31.10.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e depositato in allegato alla comparsa di costituzione del convenuto sempre in data 31.10.2025.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del 06.03.2009 del Tribunale di Taranto. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e,del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in allegato alla comparsa di costituzione del convenuto in data 31.10.2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 26/05/2025 da nei confronti di Parte 1 Controparte_1
"così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 30/04/1987 nel Parte 1 nato a [...] il [...], e Comune di Carosino da nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello Controparte_1
,
stato civile del comune di Carosino dell'anno 1987, parte 2 numero 7; و
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 "
matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato congiuntamente in data 31.10.2025, nonché confermato con note scritte depositate in data 04.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/11/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO GG