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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/12/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALING
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c nella causa iscritta al n. R.G. 12924/2024 promossa da: Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino,
P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Brofferio n.C.so Re Umberto 8, p.i. '
3 presso e nello studio dell'Avv. Pietro Enrico Sartea, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, C.so Unione
Sovietica 327, c.f. P.IVA_2
convenuto contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO Il presente procedimento trae origine dallo sfratto per morosità (R.G. n. 12171/2024) instaurato da Parte_1 la quale nell'atto d'intimazione esponeva tra l'altro:
- di avere acquistato, il 15.11.2023, dalla Cassa di Previdenza per il personale dell'istituto
Bancario San Paolo di Torino, l'immobile sito in Genova, Passo Frugoni civ. 4 (v. doc. 1), subentrando nel contratto di locazione, ad uso non abitativo, che la Cassa di previdenza aveva stipulato con il Ministero della Giustizia, Centro Giustizia Minorile per la Liguria e la
Lombardia (oggi competente per la Liguria è il Centro Giustizia Minorile per il Piemonte e la Valle d'Aosta) in data 31.07.1998, regolarmente registrato il 16.03.1999 (v. doc. 2);
- che il contratto di locazione, avente in particolare ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Genova, Passo Frugoni civ. 4 int. 3, piano primo, era stato stipulato con decorrenza dal
31.07.1998 al 31.07.2004, con rinnovo tacito di sei anni in sei anni, ai sensi dell'art. 28
della L. 392/1978 e per un canone annuo originario pari ad euro 12.189,12, da corrispondersi in rate trimestrali pari ad euro 1.015,76 mensili;
- che il conduttore si era reso moroso nel pagamento di un trimestre di canone per la somma pari ad euro 3.047,28.
All'udienza di convalida del 20/12/2024, compariva il Ministero intimato, rappresentato dalla Dott.ssa la quale dichiarava che la morosità era stata totalmenteParte_2 "
sanata ed esibiva fattura e relativo pagamento dei canoni oggetto di intimazione.
Previa trasformazione del rito, con concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative, in cui la società locatrice confermava l'avvenuto pagamento da parte del conduttore, nelle more della comparizione davanti al Giudice, della somma azionata con l'intimazione di sfratto, all'udienza del 9.4.2025 Parte_1 riferiva che il CP_1 aveva
informalmente rilasciato i locali (senza che fosse stato firmato alcun verbale di rilascio) ed aveva omesso il pagamento relativo ai primi tre mesi del 2025, rendendosi moroso per la somma pari ad euro 3.047,28.
Alla successiva udienza del 9/7/2025 era disposta la notifica nei confronti di parte convenuta degli atti di parte attrice e dei verbali d'udienza, non essendosi in tal senso provveduto il 20/12/2024, dopo di che la causa era rinviata all'udienza del 4/12/2025 per gli incombenti di cui all'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, le domande della ricorrente appaiono fondate e meritano, perciò accoglimento, dovendosi in particolare osservare che: Parte_1 ha assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione in giudizio del contratto di locazione, da cui si evince che il canone ammontava a € 1.015,76 mensili;
- parte convenuta ha provveduto, solo nelle more del giudizio di sfratto, a saldare la morosità oggetto dell'atto di intimazione, maturando successivamente una morosità
relativa ai primi tre mesi del 2025, così come dichiarato all'udienza del 09.04.2025 da parte attrice;
- il CP_1 non ha depositato memoria integrativa né è comparso in udienza, rinunciando perciò a provare gli eventuali fatti contrari alla pretesa della locatrice relativamente alla successiva morosità;
- parte attrice ha rilevato che il Ministero ha rilasciato informalmente l'immobile, ma in ogni caso, come si evince dalle e-mail prodotte in atti (v. docc.
1-2 memoria integrativa) a marzo
2025 il conduttore occupava ancora l'immobile locato, con conseguente onere a suo carico di pagare il canone maturato;
- l'inadempimento dell'odierno convenuto deve ritenersi nella fattispecie in esame sufficientemente dimostrato, in quanto, è principio consolidato, quello secondo cui il pagamento della morosità, qualora avvenga dopo l'introduzione del giudizio, non costituisce sanatoria relativa alla declaratoria di inadempimento e che l'adempimento tardivo può valere a purgare la morosità, ma non a cancellare l'inadempimento (cfr. sul punto, Cass. n. 10587/2008);
- in ogni caso, il conduttore si è reso nuovamente moroso nel pagamento del canone, precedentemente al rilascio spontaneo dell'immobile;
- il pagamento dei canoni solo dopo la notifica dell'intimazione ed il mancato saldo dei canoni successivi, precedenti al rilascio spontaneo del bene, sono indici tali da fare ritenere grave l'inadempimento ex art. 1455 c.c. ai fini della domanda di risoluzione del contratto.
Sotto tale profilo, giova evidenziare che il reiterato omesso pagamento dei canoni di locazione ha inciso in misura apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto, con conseguente squilibrio del sinallagma contrattuale.
Da quanto sopra esposto, deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato il 31.07.1998, rinnovatosi successivamente, ed in cui è subentrata Parte_1 contratto relativo all'immobile sito in Genova, Passo Frugoni civ.
4 int. 3.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende poi la fondatezza della domanda di rilascio immediato dell'appartamento sopra menzionato, considerato che l'ente convenuto ha spontaneamente restituito l'immobile, ma senza che sia stato firmato alcun verbale in tal senso. || CP_1 deve anche essere condannato al pagamento della somma di euro 3.047,28 a titolo di canoni di locazione inevasi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.
Sul citato importo spettano gli interessi legali dalle singole scadenze e, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, quelli di cui all'art. 1284, comma IV, c.c..
In virtù del principio della soccombenza, parte convenuta deve, infine, condannarsi al pagamento delle spese di lite, (valore compreso nello scaglione tra € 1.100,01 ed €
5.200,00, con l'esclusione della fase istruttoria, non espletata) sia della fase di convalida
(con riduzione, peraltro, del 50% rispetto ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, stante il numero di questioni trattate) che del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa
1) risolve il contratto di locazione stipulato il 31.07.1998 (in cui Parte_1 è successivamente subentrata, quale locatrice) e relativo all'unità immobiliare sita in
Genova, Passo Frugoni civ. 4 int. 3, piano primo, per grave inadempimento del conduttore;
2) condanna il convenuto Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediato rilascio, in
[...] '
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'immobile di favore di cui al punto 1), libero da persone e/o cose;
3) condanna il convenuto al pagamento, a favore della società attrice, della somma di euro
3.047,28 a titolo di canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, oltre agli interessi così come indicati in parte motiva;
4) condanna, altresì, il CP_1 convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di Parte_1 delle spese di giudizio, liquidate, per la fase di convalida locatizia, in € 76,00 per esborsi e in € 512,00 per compensi (€ 265,00 per la fase di studio ed € 247,00 per la fase introduttiva), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, e, per il presente giudizio in € 1.701,00 per compensi (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per quella decisionale), oltre
15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Genova, 4/12/2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c nella causa iscritta al n. R.G. 12924/2024 promossa da: Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino,
P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Brofferio n.C.so Re Umberto 8, p.i. '
3 presso e nello studio dell'Avv. Pietro Enrico Sartea, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, C.so Unione
Sovietica 327, c.f. P.IVA_2
convenuto contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO Il presente procedimento trae origine dallo sfratto per morosità (R.G. n. 12171/2024) instaurato da Parte_1 la quale nell'atto d'intimazione esponeva tra l'altro:
- di avere acquistato, il 15.11.2023, dalla Cassa di Previdenza per il personale dell'istituto
Bancario San Paolo di Torino, l'immobile sito in Genova, Passo Frugoni civ. 4 (v. doc. 1), subentrando nel contratto di locazione, ad uso non abitativo, che la Cassa di previdenza aveva stipulato con il Ministero della Giustizia, Centro Giustizia Minorile per la Liguria e la
Lombardia (oggi competente per la Liguria è il Centro Giustizia Minorile per il Piemonte e la Valle d'Aosta) in data 31.07.1998, regolarmente registrato il 16.03.1999 (v. doc. 2);
- che il contratto di locazione, avente in particolare ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Genova, Passo Frugoni civ. 4 int. 3, piano primo, era stato stipulato con decorrenza dal
31.07.1998 al 31.07.2004, con rinnovo tacito di sei anni in sei anni, ai sensi dell'art. 28
della L. 392/1978 e per un canone annuo originario pari ad euro 12.189,12, da corrispondersi in rate trimestrali pari ad euro 1.015,76 mensili;
- che il conduttore si era reso moroso nel pagamento di un trimestre di canone per la somma pari ad euro 3.047,28.
All'udienza di convalida del 20/12/2024, compariva il Ministero intimato, rappresentato dalla Dott.ssa la quale dichiarava che la morosità era stata totalmenteParte_2 "
sanata ed esibiva fattura e relativo pagamento dei canoni oggetto di intimazione.
Previa trasformazione del rito, con concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative, in cui la società locatrice confermava l'avvenuto pagamento da parte del conduttore, nelle more della comparizione davanti al Giudice, della somma azionata con l'intimazione di sfratto, all'udienza del 9.4.2025 Parte_1 riferiva che il CP_1 aveva
informalmente rilasciato i locali (senza che fosse stato firmato alcun verbale di rilascio) ed aveva omesso il pagamento relativo ai primi tre mesi del 2025, rendendosi moroso per la somma pari ad euro 3.047,28.
Alla successiva udienza del 9/7/2025 era disposta la notifica nei confronti di parte convenuta degli atti di parte attrice e dei verbali d'udienza, non essendosi in tal senso provveduto il 20/12/2024, dopo di che la causa era rinviata all'udienza del 4/12/2025 per gli incombenti di cui all'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, le domande della ricorrente appaiono fondate e meritano, perciò accoglimento, dovendosi in particolare osservare che: Parte_1 ha assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione in giudizio del contratto di locazione, da cui si evince che il canone ammontava a € 1.015,76 mensili;
- parte convenuta ha provveduto, solo nelle more del giudizio di sfratto, a saldare la morosità oggetto dell'atto di intimazione, maturando successivamente una morosità
relativa ai primi tre mesi del 2025, così come dichiarato all'udienza del 09.04.2025 da parte attrice;
- il CP_1 non ha depositato memoria integrativa né è comparso in udienza, rinunciando perciò a provare gli eventuali fatti contrari alla pretesa della locatrice relativamente alla successiva morosità;
- parte attrice ha rilevato che il Ministero ha rilasciato informalmente l'immobile, ma in ogni caso, come si evince dalle e-mail prodotte in atti (v. docc.
1-2 memoria integrativa) a marzo
2025 il conduttore occupava ancora l'immobile locato, con conseguente onere a suo carico di pagare il canone maturato;
- l'inadempimento dell'odierno convenuto deve ritenersi nella fattispecie in esame sufficientemente dimostrato, in quanto, è principio consolidato, quello secondo cui il pagamento della morosità, qualora avvenga dopo l'introduzione del giudizio, non costituisce sanatoria relativa alla declaratoria di inadempimento e che l'adempimento tardivo può valere a purgare la morosità, ma non a cancellare l'inadempimento (cfr. sul punto, Cass. n. 10587/2008);
- in ogni caso, il conduttore si è reso nuovamente moroso nel pagamento del canone, precedentemente al rilascio spontaneo dell'immobile;
- il pagamento dei canoni solo dopo la notifica dell'intimazione ed il mancato saldo dei canoni successivi, precedenti al rilascio spontaneo del bene, sono indici tali da fare ritenere grave l'inadempimento ex art. 1455 c.c. ai fini della domanda di risoluzione del contratto.
Sotto tale profilo, giova evidenziare che il reiterato omesso pagamento dei canoni di locazione ha inciso in misura apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto, con conseguente squilibrio del sinallagma contrattuale.
Da quanto sopra esposto, deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato il 31.07.1998, rinnovatosi successivamente, ed in cui è subentrata Parte_1 contratto relativo all'immobile sito in Genova, Passo Frugoni civ.
4 int. 3.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende poi la fondatezza della domanda di rilascio immediato dell'appartamento sopra menzionato, considerato che l'ente convenuto ha spontaneamente restituito l'immobile, ma senza che sia stato firmato alcun verbale in tal senso. || CP_1 deve anche essere condannato al pagamento della somma di euro 3.047,28 a titolo di canoni di locazione inevasi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.
Sul citato importo spettano gli interessi legali dalle singole scadenze e, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, quelli di cui all'art. 1284, comma IV, c.c..
In virtù del principio della soccombenza, parte convenuta deve, infine, condannarsi al pagamento delle spese di lite, (valore compreso nello scaglione tra € 1.100,01 ed €
5.200,00, con l'esclusione della fase istruttoria, non espletata) sia della fase di convalida
(con riduzione, peraltro, del 50% rispetto ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, stante il numero di questioni trattate) che del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa
1) risolve il contratto di locazione stipulato il 31.07.1998 (in cui Parte_1 è successivamente subentrata, quale locatrice) e relativo all'unità immobiliare sita in
Genova, Passo Frugoni civ. 4 int. 3, piano primo, per grave inadempimento del conduttore;
2) condanna il convenuto Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediato rilascio, in
[...] '
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'immobile di favore di cui al punto 1), libero da persone e/o cose;
3) condanna il convenuto al pagamento, a favore della società attrice, della somma di euro
3.047,28 a titolo di canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, oltre agli interessi così come indicati in parte motiva;
4) condanna, altresì, il CP_1 convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di Parte_1 delle spese di giudizio, liquidate, per la fase di convalida locatizia, in € 76,00 per esborsi e in € 512,00 per compensi (€ 265,00 per la fase di studio ed € 247,00 per la fase introduttiva), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, e, per il presente giudizio in € 1.701,00 per compensi (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per quella decisionale), oltre
15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Genova, 4/12/2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia