Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/12/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03738/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02250/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2250 del 2025, proposto da
-OMISSIS-in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Catania e Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
del provvedimento c.d. “DASPO” ex art. 6 comma 1, 2, 2bis, 3, 4, 5 e segg. della L. 401/89 emesso dalla Questura di Catania, prot. n. -OMISSIS-dell’8.04.2025, notificato il 20.05.2025 con cui il Questore di Catania vieta al minore -OMISSIS- di accedere agli stadi ove si disputano incontri di calcio di campionato di serie “A”, “B”, “C” e serie “D”, incluse le Categorie Giovanili e Giovani Dilettanti, Coppe etc., per la durata di anni 2 (due) dalla notifica del provvedimento in questione;
- ove occorra, del provvedimento della Prefettura di Catania prot. n. -OMISSIS-del 17.09.2025 di rigetto del ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento della Questura dell’8.4.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Catania e dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AG BR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. In occasione della partita valevole per i “play-off” della categoria Under 17, disputata, tra la società sportiva “-OMISSIS- -OMISSIS-” e la società “-OMISSIS-”, presso lo stadio comunale “Luigi Averna” di -OMISSIS- in data 5 aprile 2025, alcuni giocatori, unitamente ad altri soggetti meglio identificati nel referto di gara, ponevano in essere un’aggressione ai danni dell’arbitro, procurandogli lesioni successivamente refertate e giudicate guaribili in sette giorni.
In relazione ai suddetti fatti, la Questura di Catania emetteva vari provvedimenti nei confronti dei ritenuti autori dell’aggressione, tra cui quello oggetto di gravame (prot. n. -OMISSIS-dell’8 aprile 2025, notificato il 20 maggio 2025), con cui è stato vietato al minore ricorrente (giocatore per la squadra -OMISSIS- -OMISSIS-) di accedere, per due anni, agli stadi ove si disputano incontri di calcio di campionato di serie “A”, “B”, “C” e serie “D” (incluse le Categorie Giovanili e Giovani Dilettanti, Coppe ecc.), nonché di accedere o sostare in ulteriori luoghi più puntualmente indicati nel provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 6, l. n. 401/1989.
In particolare, veniva evidenziato quanto segue: “Specificamente, dalle immagini estrapolate dai quattro video pubblicati sulle piattaforme social, personale Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, ha individuato taluni dei soggetti resisi autori della predetta aggressione, tra i quali, figura il nominato, indossante la maglia n. 8, il quale si vede che insegue velocemente l’arbitro il quale, nonostante il tentativo di sottrarsi all’aggressione, cade per terra venendo colpito con calci e pugni”.
Contesta il ricorrente che “in realtà il-OMISSIS- indossava, in quel contesto, la maglia n. 5 (peraltro di un altro colore, in quanto già cambiatosi). Nella specie, in definitiva, si tratta di un clamoroso errore identificativo del minore-OMISSIS- e/o comunque un travisamento dei fatti ad opera delle Forze di polizia e di conseguenza della Questura di Catania”.
Avverso tale provvedimento, pertanto, parte ricorrente presentava apposito ricorso gerarchico presso la Prefettura di Catania.
La Prefettura, con decreto del 17 settembre 2025, rigettava il ricorso precisando che « il provvedimento impugnato si fonda sulle immagini riportate all’interno del verbale di presa visione dei 4 video effettuati da alcuni tifosi durante l’aggressione perpetrata ai danni del Direttore di gara, redatto dai Carabinieri di -OMISSIS-; in particolare, al punto n. 4 del suddetto verbale emerge chiaramente la corresponsabilità del -OMISSIS-, la cui maglia, recante il-OMISSIS-viene inquadrata in un frame del primo video (VID-20250405-WA0031), ove è possibile osservare un numeroso gruppo di persone che insegue l’arbitro fino a che non cade a terra, venendo successivamente colpito con calci e pugni: - quanto all’errore di identificazione ipotizzato dal difensore, va osservato come l’associazione tra -OMISSIS-e il Sig. -OMISSIS- sia evincibile dalla distinta fornita dalla stessa Società -OMISSIS- -OMISSIS-».
Il decreto prefettizio precisava, inoltre, che «lo stesso Direttore di Gara, integrando il referto di gara, nel descrivere nel dettaglio le condotte dei singoli giocatori, provvedeva ad identificare con precisione il ricorrente, rappresentando di essere stato spintonato violentemente e colpito con un pugno sul viso proprio da -OMISSIS-“(-OMISSIS- -OMISSIS- RIPOSTO), già espulso durante la gara rientrava sul terreno di gioco indossando una maglia diversa” il quale avrebbe dunque scatenato l’inseguimento da parte del gruppo; l’arbitro rappresenta inoltre di essere stato colpito dal -OMISSIS-ripetutamente, con calci che gli provocavano dolore e stordimento ed ancora che quest’ultimo, nella mischia, gli avrebbe sputato e strappato la maglietta».
In merito alla asserita inidoneità delle condotte poste in essere a porre in pericolo la sicurezza pubblica, viene evidenziato come dal referto compilato dal direttore di gara emerga come «sebbene fosse stato deliberato che la partita si svolgesse “a porte chiuse”, in realtà, in entrambe le tribune sedevano oltre 150 spettatori, tutti riconducibili alla -OMISSIS- -OMISSIS-, i quali, autorizzati dai dirigenti di quest’ultima società, avevano fatto accesso da un ingresso secondario; pertanto, la condotta posta in essere dal Sig. -OMISSIS- può certamente considerarsi pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica».
Osserva il ricorrente che il decreto Prefettizio, nella parte in cui richiama il referto del Direttore di gara, integrerebbe una inammissibile motivazione postuma atteso che nessun riferimento al suddetto referto era contenuto nel provvedimento questorile.
2. Con ricorso notificato il 14 ottobre 2025 e depositato il successivo 30 ottobre parte ricorrente ha impugnato i suddetti provvedimenti, affidandosi alle seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione art. 6, comma 5 Legge 401/1989 e succ.mm. e ii. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatti, omessa o carente motivazione; difetto di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa.
Assume parte ricorrente che la Questura di Catania avrebbe irrogato al minore la sanzione del SP in assenza di una effettiva e univoca identificazione dello stesso.
Dall’esame dei video ai quali fa riferimento il provvedimento non si riscontra la presenza di alcun giocatore indossante la maglia n. 8.
Assume, altresì, il ricorrente che, nella condotta addebitata, così come espressamente richiesto dall’art. 6, l. n. 401/1989, non sia ravvisabile alcuna idoneità a porre in pericolo la sicurezza pubblica, tenuto peraltro conto della circostanza che la partita si sarebbe disputata “a porte chiuse”, con la conseguenza che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in difetto dei presupposti richiesti.
II. Violazione e/o falsa applicazione art. 6, comma 5 Legge 401/1989 e succ.mm. e ii. e art. 3 l. n. 241/1990 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa o carente motivazione, difetto di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa.
Assume il ricorrente che il provvedimento impugnato presenterebbe una motivazione carente, non essendo stati puntualmente indicati gli elementi “gravi precisi e concordanti” che giustificherebbero la comminazione della sanzione in questione, fortemente restrittiva della libertà personale, non essendo per altro riscontrabile alcuna valutazione della pericolosità sociale, né della personalità complessiva del destinatario.
Conseguentemente, non sarebbe possibile comprendere le ragioni della disposta durata biennale del divieto, superiore alla durata minima prevista dalla legge (un anno).
III. Violazione artt. 7 e 8 L. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo e del principio di leale cooperazione tra 8 P.A. e privato. Travisamento della realtà fattuale. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Per il deducente, l’amministrazione avrebbe illegittimamente omesso qualsiasi coinvolgimento del destinatario nel procedimento amministrativo.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate depositando documenti e, in data 15 novembre 2025, una memoria difensiva con la quale hanno insistito per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025, previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cpa, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
6. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato sostenendo, in sintesi: l’errata identificazione del ricorrente minore quale coautore dell’aggressione; il mancato coinvolgimento di questi nell’aggressione; l’inidoneità della condotta addebitata a turbare l’ordine pubblico, in ragione dell’avvenuto svolgimento della partita a porte chiuse.
6.1. Come già ritenuto da questa Sezione in fattispecie analoga a quella in esame, le plurime contestazioni non persuadono (cfr. sentenza n. 3085 del 29 ottobre 2025).
Va premesso che la misura inibitoria del D.A.SPO. può essere irrogata dal questore, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/89, nei confronti di:
«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive».
Il caso in esame concerne l’ipotesi prevista alla lettera b) dell’art. 6 per episodi di violenza svolti, per altro, “in gruppo”.
Tanto premesso, la Sezione ha avuto modo di precisare (cfr. TAR Catania, I, 27.2.2024, n. 719; 21.12.2023, 3880; 19.1.2023, n. 156; 23.9.2021, n. 2901; II, 30.3.2020, n. 767) che «per come congegnato dal legislatore, il D.A.SPO. si atteggia a misura di prevenzione (v. Cons. Stato, III, 866/2019), che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge.
«Il filo conduttore che interseca tutti i citati presupposti è la manifestazione di condotte violente o minacciose che abbiano posto a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso, od a causa, dell’evento sportivo.
«Trattandosi di misura discrezionale (“il Questore può…”, dice la legge), con finalità preventiva, essa dovrà essere adottata per la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori. È, quindi, necessario che tali rischi siano adeguatamente evidenziati nel provvedimento.
Il giudice di seconde cure (cfr. C.G.A. 21.5.2021, n. 465) ha precisato che «compete al giudice amministrativo verificare, oltre al dato formale della denuncia all’autorità giudiziaria, la sussistenza di condotte che siano, anche in astratto, violente, prodromiche o collegate ad atti di violenza, secondo i criteri ancora una volta ribaditi dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2916 del 2019».
In quest’ultimo senso, la detta decisione n. 2916/19 ha chiarito che il «divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9/1/2015, n.19; Cons. Stato Sez. III 28 novembre 2012 n. 6005).
«Pertanto, essendo il D.A.SPO. una misura di prevenzione, non occorre la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell’agente, in quanto “comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili” (Cons. Stato, Sez. VI, 16/12/2010 n. 9074)».
Inoltre (cfr. CGA 7.5.2021, n. 404), «per giurisprudenza consolidata il provvedimento amministrativo . . . deve essere qualificato come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la “soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari” (Cons. St., n. 317/2021).
«Per l’adozione della stessa è insieme sufficiente ed indispensabile un giudizio prognostico negativo in capo ai destinatari fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità».
In questo senso (Cons. Stato n. 317/2021, cit.), è stato sottolineato che è «sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede (Consiglio di Stato sez. III, 15/12/2016 n.5304).
«Il provvedimento è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi; in ogni caso, è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale.
«In particolare, sul punto relativo alla riconducibilità causale delle condotte ascritte ai soggetti destinatari di D.A.SPO., come pure ha chiarito di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciandosi sulle analoghe misure previste dalla legislazione croata, è stato precisato che l'applicabilità della misura prescinde da una condanna penale, sia per la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell'ordine pubblico e degli altri spettatori, sia per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria (Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Seražin c. Croazia).
«È stato, ad es., ritenuto legittimo il provvedimento del Questore che ha applicato la misura del D.A.SPO. quinquennale per un episodio rispetto al quale il giudice penale ha assolto l'imputato, ritenendo i fatti di particolare tenuità (Consiglio di Stato sez. III, 26/11/2020, n.7420).
«Fermo l’accertamento del dato storico, le valutazioni delle stesse circostanze fattuali compiute dal giudice penale e dall’autorità amministrativa sono tra loro autonome e non condizionate, oltre che finalizzate alla tutela di beni e interessi pubblici diversi».
«Va ulteriormente precisato che è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 20 giugno 2022, n. 5047; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945; Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2021, n. 5731).
«È stato osservato, inoltre, che il divieto di accesso agli impianti sportivi, anche se applicato conseguentemente ad azioni compiute in gruppo, deve basarsi sull’individuazione della responsabilità personale dei soggetti attinti dal provvedimento poiché la funzione preventiva personale che svolge, al fine di perseguire il proprio scopo, deve essere indirizzata verso il soggetto che effettivamente abbia manifestato comportamenti rivelatori di una probabilità che possa in futuro compiere azioni pericolose per l’ordine o la sicurezza pubblica; tale funzione evidentemente non può essere svolta laddove gli autori delle condotte assunte a presupposto per l’applicazione della misura non siano identificati sulla base di elementi oggettivi (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 9 dicembre 2021, n. 1628)».
6.2. Facendo uso delle indicate coordinate ermeneutiche, ribadito quanto premesso in punto di fatto, è possibile concludere che il potere questorile è stato esercitato in maniera legittima.
6.2.1. L’autore della condotta è stato individuato all’interno di un gruppo (e la sua presenza non è smentita in ricorso), autore di un episodio estremamente grave, che nulla ha a che vedere con le manifestazioni sportive, caratterizzato da condotta gravemente lesiva dell’ordine pubblico.
Come vuole la norma in vigore siamo in presenza di una condotta, sia singola che di gruppo, "evidentemente" finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione.
Ciò posto, il Collegio ritiene non sufficientemente argomentata la presunta confusione in cui sarebbe incorso l’arbitro nell’identificare l’autore dell’aggressione, non potendosi al riguardo ritenere rilevante la circostanza che il minore, al momento dei fatti, non indossava più la stessa maglia indossata durante la partita, prima dell’espulsione.
L’arbitro, invero, pur dando atto che il minore “già espulso durante la gara rientrava sul terreno di gioco indossando una maglia diversa”, ha, nel contempo, descritto la condotta posta in essere dallo stesso ( “mi colpiva con un pugno violento sul viso scatenando l’inseguimento generale nei miei confronti. Lo stesso mi colpiva ripetutamente a calci, provocandomi molto dolore e stordimneto totale, nella mischia mi colpiva con sputi e mi strappava la maglia” ) ed ha puntualmente individuato nel minore ricorrente l’autore della suddetta condotta ( “Il calciatore -OMISSIS- (Numero-OMISSIS-” ).
Appare dunque poco verosimile l’ipotesi della “confusione” in cui, al termine della partita, l’arbitro sarebbe incorso, dal momento che le relative dichiarazioni riflettono una nitida consapevolezza dell’identità dell’aggressore e contengono una precisa descrizione della sua condotta.
Quanto alla dedotta irrilevanza, in ambito extrasportivo, del referto arbitrale, deve essere in questa sede ribadito l’orientamento espresso dalla Sezione (inter alia, sentenze 6/11/2023, n. 3285; 21/12/2023, n. 3880; 25/09/2024, n. 3167), secondo cui se è vero che il «valore probatorio privilegiato del referto arbitrale è limitato all’ordinamento sportivo (si ricordi che l’“arbitro di calcio non è pubblico ufficiale; è associato all'AIA (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico)”: cfr. Cass. civ., Sez. Un., 9 gennaio 2019, n. 328)», è altrettanto vero che la parte ricorrente, nel caso in esame, non ha introdotto elementi idonei a contrastare la descrizione in fatto racchiusa nel referto arbitrale, quale testimonianza qualificata».
Per altro, l’episodio in questione riguarda direttamente l’arbitro, di guisa che si discute di un episodio “ravvicinato” che lo ha coinvolto, rendendo assolutamente verosimile la sua percezione dei fatti.
Non rileva al riguardo che il referto arbitrale non sia stato posto a fondamento del provvedimento impugnato, essendo lo stesso espressamente richiamato nel provvedimento prefettizio con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico.
Sul punto il ricorrente contesta che ci sarebbe stata un’integrazione postuma della motivazione.
L’assunto non è condivisibile tenuto conto del carattere sostitutivo del provvedimento giustiziale adottato in esito al ricorso gerarchico.
La giurisprudenza ha, invero, affermato che «l’organo che decide il ricorso gerarchico è titolare della stessa competenza dell’organo gerarchicamente subordinato che ha adottato l’atto impugnato e, pertanto, può anche rivalutare integralmente la fattispecie concreta nonché integrare la motivazione dell’originario provvedimento, eventualmente sulla base di un percorso argomentativo in parte differente rispetto a quello posto a base di esso (Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2965; id., 6 aprile 2021, n. 2781; Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6455; Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2413)» (Tar Liguria sez. II sentenza n. 872 del 18 luglio 2025).
Infine, non persuade la tesi di parte ricorrente secondo cui la condotta ascritta al minore, in quanto tenuta nell’ambito di una partita disputata “a porte chiuse”, non sia tale “da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico” (art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989).
Il legislatore attribuisce al questore il potere di intervenire, inter alia , nei confronti di «coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)».
La formula legislativa esprime chiaramente l’esigenza di prevenire e reprimere fenomeni delittuosi in occasione delle manifestazioni sportive, nonché di contrastare ogni minaccia per la sicurezza e l’incolumità non soltanto della “collettività” genericamente intesa, ma, in primo luogo, degli stessi attori in campo (atleti, allenatori, dirigenti, direttori di gara ecc.); pertanto, è del tutto irrilevante l’asserita assenza di “pubblico”, dal momento che anche una condotta violenta tenuta ai danni del direttore di gara – come nel caso in esame – costituisce un sicuro indice di pericolosità sociale, suscettibile di sfociare nella misura interdittiva contestata, per l’attitudine perturbatrice dell’ordine pubblico, minacciato anche in considerazione, come premesso, già del non trascurabile numero di soggetti (calciatori, allenatori, dirigenti, staff medico) che, anche a “porte chiuse”, comunque sono presenti in campo.
Peraltro, sempre dal referto arbitrale si evince la presenza di numerosi soggetti, circostanza che smentisce quanto dichiarato in ricorso.
6.2.2. Il provvedimento impugnato ha dato atto dell’allarme sociale causato dalla condotta di parte ricorrente, partecipativa a un episodio di grave violenza, foriera di determinare conseguenze quali lesioni o ancora più gravi.
6.3. Il motivo è pertanto, complessivamente, infondato.
7. Priva di pregio è la terza censura, che il Collegio per motivi di ordine sistematico esamina con precedenza, con cui i ricorrenti lamentano l’omesso loro coinvolgimento nel procedimento poi sfociato nell’adozione del provvedimento avversato, posto che ivi si dà espressamente conto delle ragioni di urgenza sottese alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, consistenti nell’esigenza di impedire la partecipazione del minore - e, di conseguenza, prevenire la reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate - alle imminenti manifestazioni sportive già calendarizzate. Pertanto, ricorrendo le «particolari esigenze di celerità» di cui all’art. 7, l. n. 241/1990, ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia legittimamente omesso la trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento. Si aggiunga che (cfr. TAR Catania, I, 6.11.2023, n. 3285; 19.1.2023, n. 159) «per giurisprudenza costante il D.A.SPO. non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, finalizzate ad evitare ulteriori probabili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11 luglio 2022, n. 1264), trattandosi per l’appunto di misura connotata dalla necessità e dall'urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate e all'esigenza di garantire l'ordine pubblico evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose (arg. ex T.A.R. Sardegna, sez. I, 25 gennaio 2022, n. 45)».
Il principio è stato ribadito da questo Tribunale e unanimemente ritenuto dalla Giurisprudenza (cfr. Cassazione penale sez. III, 13/05/2025, n. 27732; TAR Milano, I, 20.10.2025, n. 3316 T.A.R. Catania, sez. I, 02/04/2024, n.1241; T.A.R Sicilia - Catania, sez. I, 24 gennaio 2024, n. 339; TAR Catania, IV, 1.8.2023, n. 2340; Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945; C.G.A. 3 giugno 2020, n. 392; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11 luglio 2022, n. 1264; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 19 ottobre 2020, n. 2134; T.A.R. Lombardia - Milano Sez. I, 30 giugno 2020, n. 1250; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 31 gennaio 2020, n. 85; T.A.R. Lazio- Roma Sez. I ter, 27 marzo 2019, n. 4085; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, sez. I, 3 ottobre 2018, n.591; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 324; T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, sez. I, 23 marzo 2016, n. 343).
Peraltro, nel caso in esame, anche dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione resistente a non adottare i provvedimenti impugnati (fatta eccezione per il periodo della sanzione, che, comunque, sarà valorizzato per altro verso).
Inoltre, l’attività provvedimentale è stata assolutamente tempestiva (per come necessario, in considerazione della gravità dell’episodio nella sua dimensione oggettiva), laddove, l’Amministrazione ha adottato l’atto impugnato l’8 aprile 2025, a fronte dell’episodio contestato risalente al 5 aprile 2025.
Consegue l’infondatezza del motivo di gravame.
8. Con la seconda censura, parte ricorrente assume, altresì, la carenza di motivazione in ordine al termine della misura adottata, imposta per tre anni; invero, il comma 5 dell’art. 6 della l. n. 401/1989 stabilisce un intervallo di applicazione della sanzione da uno a cinque anni.
La censura è fondata nei limiti di cui appresso.
Invero, il comma 5 dell’art. 6 della l. n. 401/1989 stabilisce un intervallo di applicazione della sanzione da uno a cinque anni.
Appare evidente che siffatta graduazione, ove superi il minimo, deve trovare un riscontro motivazionale.
Ritiene il Collegio di dover precisare che la dosimetria della misura debba essere motivata e relazionata agli episodi che hanno determinato l’esercizio discrezionale preventivo tipico del provvedimento in esame.
Consegue l’accoglimento della detta censura per difetto di motivazione, con riforma parziale del provvedimento nella misura in cui irroga l’interdizione per un periodo ulteriore a un anno (ferma restando la detta prescrizione minima), fatta ovviamente salva l’adozione di un diverso motivato provvedimento, secondo le coordinate espresse con la presente decisione.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella sola parte concernente la durata biennale dell’interdizione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e il minore.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ IA AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG BR LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG BR LL | AZ IA AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.