Articolo 265 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 264Articolo 266
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 265.
(Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle
macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate).
1. Le macchine agricole, che per necessita' funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale ((...)) retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.))
2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalita' stabilite con decreto del ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996