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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 316 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato GUIDETTI PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato BARBOLINI CIONINI CP_2
CONVENUTO
e con l'intervento del MINISTERO IN SEDE CP_3
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte ex art. 127 ter c.p.c depositate da ambo le parti in data 06/06/2025
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono è nata la figlia in data 24/08/2009. Per_1
2. Con ricorso del 23/01/2025, ha chiesto la concessione Parte_1 ex art. 473bis.15 c.p.c., di provvedimenti necessari ed indifferibili, oltre all'affido esclusivo della figlia minore.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, chiedendo di revocare il provvedimento indifferibile emesso in data 24.01.2025, cron. 341/2025 a seguito della richiesta di parte ricorrente, oltre all'affido esclusivo della figlia.
4. All'esito dell'udienza del 14/05/2025, il G.I formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c , concedendo alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza al 17/06/2025.
5. Le parti hanno raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ 1- Confermare l'affido super esclusivo alla madre sig.ra Parte_2 della minore nata a [...] il [...] (Cod. fisc. Persona_2
), cittadina senegalese, già disposto con ordinanza in data C.F._3
27.03.2025 a conferma del provvedimento emesso in data 24.01.2025 con sua collocazione e residenza anagrafica presso la madre in Hildesheim (Germania) in
Martin Luther Straße n°50;
2- Dichiarare che il padre, il sig. contribuirà al Controparte_1 mantenimento della figlia con il pagamento della somma di € 600,00 Per_1 mensili, da versarsi al 14 di ogni mese, a partire dal mese di aprile 2025, a mezzo Part bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra di cui all'IBAN: DE40
2595 0130 0056 4729 83, somma da rivalutarsi ai sensi degli indici Istat a partire dal mese di aprile di ogni anno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, alle condizioni cui al protocollo del Tribunale di Modena e specificatamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
pagina 2 di 5 Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
3- Dichiarare che il padre provvederà al pagamento del percorso psicologico per la figlia (previo un incontro on line con ciascun genitore) di n. 10 sedute Per_1
pagina 3 di 5 con la Dott.ssa da effettuarsi via remoto, salvo diverso accordo scritto CP_4 tra le parti in merito alla scelta del professionista;
4- Dichiarare che, quando la psicologa riterrà maturo il momento, con il benestare Per_ della minore, ricominceranno gli incontri padre figlia come segue: trascorrerà con il papà l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni, e che per il 2026 le trascorrerà con il papà. Nel corso delle vacanze estive, Per_1 trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, periodo da individuarsi di concerto tra essi genitori entro il 30 maggio di ogni anno. La facoltà di scelta del periodo di vacanza, competerà ai genitori ad anni alterni, negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
durante le vacanze Parte_3
rimarrà con il padre dal 24 al 31 dicembre e con la madre dal 31 dicembre
[...]
Per_ al 6 gennaio un anno e così in via alternata di anno in anno. Nel 2025 starà con il papà dal 24 al 31 dicembre e con la mamma dal 31 dicembre al 6 gennaio, e nel 2026, starà con la mamma da 24 al 31 dicembre e con il papà dal 31 dicembre al 6 gennaio.
5- Dichiarare che il Dr. potrà andare a trovare la figlia in Germania, previa CP_1 comunicazione con un preavviso di almeno giorni tre alla madre, compatibilmente Per_ con il calendario degli impegni scolastici ed extrascolastici di . Per_
6- Dichiarare che i genitori potranno concordare visite di dal padre in Italia, sempre compatibilmente con il calendario degli impegni scolastici ed Per_ extrascolastici di .
7- Dichiarare che le spese di lite siano completamente compensate tra le parti.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della figlia minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta: recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
pagina 4 di 5 Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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