Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4555/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4555/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZANI Parte_1 C.F._1
CHIARA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Parte_2 C.F._2
TOMEI EMANUELA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi qualora ci fossero le giuste premesse nell'acquisto di una nuova unità abitativa i coniugi si impegneranno a vendere l'immobile di loro proprietà sito in Castelfranco Emilia (MO) via
Raffaello Sanzio n 47, dichiarando che il prezzo della vendita, al netto delle somme necessarie per l'estinzione del mutuo fondiario gravante sull'immobile, verrà percepito integralmente dal sig e per l'effetto la signor dichiara di rinunciare a ricevere il 50% Parte_1 Parte_2
del prezzo dell'immobile.
Il sig. dichiara e si impegna, qualora il prezzo di vendita dell'immobile non fosse Pt_1
satisfattivo per l'estinzione del mutuo, ad accollarsi per intero la differenza e non chiedere alcunchè alla sig.r Parte_2
Le parti dichiarano che sino all'avvenuta vendita tutti i costi dell'immobile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tasse e oneri condominiali, Imu etcc) graveranno unicamente sul sig . Pt_1
3 Il sig. si impegna altresì a corrispondere agli enti preposti le quote di Imu arretrate, Pt_1
comprese quelle spettanti alla sig.ra (2021 e successive), senza chiedere alcunchè a Parte_2
quest'ultima.
7. Le parti dichiarano che la signora ha già provveduto a prelevare dalla abitazione Parte_2
familiare i beni mobili di sua esclusiva proprietà e che non hanno altro da dividere.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento essendo in grado di provvedere a loro stessi. Con
rinuncia, quindi, a qualsivoglia richiesta di mantenimento.
10. I coniugi danno atto che con l'avvenuto adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto reciprocamente rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa e/o domanda di somme a titolo di mantenimento ovvero a qualsiasi altro titolo potenzialmente collegato alla separazione e/o a fatti ad essa precedenti, e/o all'utilizzo precedentemente fatto dei beni acquistati in costanza di matrimonio, per l'effetto dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra.
11. Le parti dichiarano che i costi del presente atto e dei successivi atti di divisione patrimoniale e di scioglimento del fondo patrimoniale e, in generale di tutti i costi necessari all'adempimento degli accordi di separazione e divorzio ivi compresi i costi di voltura delle utenze, contenuti nel presente atto verranno sostenuti unicamente dal sig ad eccezione delle spese Parte_1
dei rispettivi legali”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_3
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
21/05/1979 e nata in [...] il [...]. Parte_3
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018, atto n.24, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/02/2025. Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale