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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 576/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 2/10/2024, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gianluca Barbieri, presso il cui studio in Milano, Via
Venti Settembre n. 12, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici ope legis domiciliata;
APPELLATA
Controparte_2 nella qualità di Trustee di , (C.F.: ), in CP_3 P.IVA_2
1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio De Mauro, presso il cui studio in Lecce, Via San
Michele n. 10, è elettivamente domiciliata;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto per notar del 7.8.2013 e Per_1 Persona_2 Parte_1 istituivano il trust denominato “ , designando quale trustee CP_3
beneficiari venivano Controparte_2 indicati i parenti in linea retta discendente dei disponenti e di coniugi dei disponenti;
veniva stabilito che scopo del trust fosse “preservare i beni istituiti in trust ed il reddito prodotto dagli stessi in favore dei beneficiari, procurando agli stessi un vantaggio consistente nella sicurezza economica e nel soddisfacimento delle varie esigenze di vita dei medesimi, con particolare riferimento a seconda del beneficiario, all'età giovanile ed agli studi, all'inserimento nell'attività lavorativa, all'età matura ed alla terza età, creando disponibilità per il mantenimento del tenore e qualità di vita attuali, assicurando agli stessi i mezzi per la cura e l'assistenza, sia personale che eventualmente medica, in special modo nella terza età”.
Con atto per notar del 15.4.2015, repertorio n. 394884 e Per_1 raccolta n. 87570, assegnava al trust “ un Parte_1 CP_3 immobile costituito da area con sovrastante complesso composto da due blocchi edilizi separati che si sviluppavano su una superficie totale di circa mq. 3952 in Presicce alla Via delle Industrie all'interno della zona PIP, nel Catasto Fabbricati dello stesso Comune al foglio
2 19., part.lla 585, sub 4,5,11, 6, 13, 14, 9, 10, e, per quanto riguarda
l'area di sedime, nel Catasto Terreni foglio 19, par.lla 585.
Con altro atto per notar del 6.7.2016, repertorio n. 400725, Per_1 raccolta n. 89381, segregava nel “ la Parte_1 CP_3 CP_3 somma di euro 1.000.000,00.
L' , con atto di citazione notificato il 3.4.2020, Controparte_1 conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, ed il Parte_1 trustee per sentir Controparte_2 dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. i due predetti atti di apporto patrimoniale.
A sostegno di tale domanda l'attrice deduceva: che il era Pt_1 debitore verso l'Erario in forza degli avvisi di accertamento n.
TVM010500388472018 (anno d'imposta 2012), n.
TVM0105003886/2018 (anno d'imposta 2013) e n.
TVM0105003898/2018 (anno d'imposta 2014) nonché di altri precedenti avvisi di accertamento per un carico complessivo – come da prospetto allegato al n.
6- per imposte, sanzioni ed interessi dovuti pari ad euro 9.144,414,58; che i due atti oggetto di revocatoria rendevano più difficile il soddisfacimento del credito erariale, per cui sussisteva l'eventus damni;
che ricorreva pure la scientia damni, posto che gli avvisi di accertamento espressamente indicati in citazione riguardavano gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014ed il era Pt_1 stata destinatario anche di altri precedenti avvisi di accertamento indicati nell'allegato prospetto n. 6; che gli atti impugnati dovevano ritenersi a titolo gratuito, perché i beni erano stati assegnati ad un trust familiare, senza alcuna contropartita in favore del disponente.
, costituitosi in giudizio, eccepiva;
che il debito fiscale Parte_1 era inesistente ed era stato opposto davanti alla Commissione
Tributaria; che sia l'atto introduttivo del trust sia l'atto d'apporto patrimoniale del 15.4.2015 erano anteriori all'attività di verifica della
GdF, iniziata il 6.11.2015; che gli avvisi di accertamento erano stati emessi anni dopo i due atti impugnati, per cui era da escludere la scientia damni.
3 (d'ora innanzi: , Controparte_2 CP_2 nella sua qualità di trustee di “ , costituitosi in giudizio, CP_3 analogamente contestava sia l'esistenza del debito fiscale che il requisito della scientia damni;
aggiungeva che doveva escludersi la natura gratuita degli atti di conferimento impugnati, trattandosi di disposizioni volte ad onorare cogenti impegni familiari.
, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 Controparte_1 precisava che gli avvisi di accertamento indicati in citazione erano gli ultimi due di una serie di atti notificati al contribuente, di cui indicava gli estremi e gli importi.
nella memoria ex art. 183, comma 6, n 2. Cpc, replicava che CP_2 con l'indicazione di tali ulteriori atti di accertamento l'attrice aveva introdotto una inammissibile mutatio libelli.
Dopo l'acquisizione dei documenti prodotti dall'attrice e dai convenuti, non essendo stata formulata alcuna richiesta istruttoria, le parti all'udienza del 15.3.2022 precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva introitata per la decisione, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e note di replica.
Con sentenza n. 1749/2022, il Tribunale di Lecce, revocava e per l'effetto dichiarava inefficaci nei confronti dell'attrice, i seguenti atti:
1) atto per Notar del 15.4.2015, rep. 394884 – racc 87570, Per_1 con il quale segregava alla società Parte_1 [...]
nella sua qualità di trustee del “ Controparte_2 [...]
, l'immobile costituito da area con sovrastante complesso CP_3 composto da due blocchi edilizi separati che si sviluppano su una superficie totale di mq. 3952 in Presicce (LE) alla Via delle Industrie all'interno della zona PIP, nel Catasto Fabbricati dello stesso Comune, al foglio 19, part. 585, subb. 4, 5, 11, 6, 13, 14, 9 e 10 e, per quanto riguarda l'area in sedime, nel Catasto Terreni al foglio 19, par. 585; 2) atto per Notar del 6.7.2016, rep. 400725 racc. 89831 con Per_1 quale segregava al soggettivamente Parte_1 CP_3 CP_3 individuato nella DBS International Trust Companny S.r.l. per la somma di euro1.000.000,00; condannava i convenuti in solido tra loro
4 al rimborso in favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in euro 15.000,00 per onorario, oltre eventuali accessori di legge e spese prenotate a debito.
In particolare, riteneva il Giudice che sia gli atti costitutivi del CP_3 che gli apporti successivi fossero a titolo gratuito tanto che il disponente ebbe a chiedere che fossero soggetti ad imposta di donazione;
che la circostanza che il debito del fosse contestato Pt_1 giudizialmente, non precludeva la proponibilità dell'azione revocatoria che, secondo giurisprudenza consolidata, può essere proposta anche alla presenza di un credito litigioso;
che i crediti posti a fondamento dell'azione revocatoria erano, oltre a quelli rinvenienti dagli avvisi di accertamento nr. TVM0105003884/2018 e nr.
TVM0105003886/2018, anche quelli indicati nel prospetto prodotto con l'atto di citazione e che, quanto ai requisiti della scientia damni e dell'eventus damni, l'Amministrazione ne avesse fornito adeguata prova.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Ha resistito in giudizio , che ha concluso per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita
[...]
al fine di aderire integralmente alla Controparte_2 domanda dell'appellante.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. NELLA PARTE
IN CUI IL TRIBUNALE DI LECCE HA RITENUTO PROVATO
5 ED ESISTENTE L MALGRADO IL CP_4
CONTENUTO DELL'ATTO DEL TRUST DEL 16 DICEMBRE
2013”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto esistente l'eventus damni poiché al momento degli atti di apporto al di cui si chiedeva la revoca, il fosse CP_3 Pt_1 già destinatario di avvisi di accertamento e così debitore dell'erario.
Al contrario, sostiene l'appellante che già negli atti di primo grado era stato prospettato, sia dal che dal la circostanza per cui il Pt_1 CP_3 presunto e preteso debito fiscale e gli atti impositivi riferiti alla società
” erano stati interamente accollati dal il quale si Parte_2 CP_3 era impegnato al relativo pagamento.
Dunque, nessun pericolo di eventus damni poteva sussistere, in quanto il aveva dichiarato espressamente di accollarsi il suddetto debito. CP_3
Il motivo è infondato.
Quanto all'asserito accollo da parte del trust, tale circostanza è in primo luogo inammissibile, in quanto risulta sollevata in primo grado per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, con conseguente esclusione dal thema decidendum.
In difetto di valutazione da parte del primo Giudice e in assenza di tempestiva allegazione nei precedenti scritti difensivi, infatti, la questione non può essere riproposta in appello, risolvendosi in una eccezione nuova, vietata ex art. 345, comma 2, c.p.c.
Nel giudizio di primo grado, come in quello di appello, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha solo la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicchè, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il
Giudice non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 20232/2022).
In ogni caso, anche volendo considerare la doglianza ammissibile, essa
è comunque infondata nel merito.
A tal proposito, si osserva quanto segue: i debiti fiscali cui si fa riferimento non erano intestati al ma a società terze (in Pt_1 particolare, ; in nessuna clausola dell'atto Controparte_5 istitutivo del trust del 2013, né negli atti di apporto del 2015 e 2016, è
6 rinvenibile un accollo esplicito, specifico e giuridicamente vincolante di tali obbligazioni;
le espressioni generiche contenute nel trust si riferiscono, eventualmente, a responsabilità verso terzi in senso lato, o a una generica funzione liquidatoria del trustee, prive di determinazione soggettiva (creditore), oggettiva (debito) e quantitativa
(importo), e dunque inidonee ad integrare un valido accollo ex art. 1273 c.c.
Ai sensi dell'art. 1273 c.c., peraltro, l'accollo non produce effetti verso il creditore se questi non vi aderisce espressamente.
Nella fattispecie, non vi è prova alcuna di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria all'accollo contenuto nel trust, trattandosi di dichiarazione unilaterale del trustee contenuta nell'atto istitutivo, mai seguita da accettazione da parte del creditore (accollo
“esterno” riconosciuto).
Di conseguenza, il debitore originario, ossia resta Parte_1
l'unico pienamente obbligato (Cass. n. 17596/2020; Cass. n.
4383/2014).
Correttamente, quindi, il primo Giudice ha ritenuto integrato il requisito oggettivo dell'azione revocatoria.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “LA VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. NELLA PARTE
IN CUI IL TRIBUNALE DI LECCE HA RITENUTO PROVATA
ED ESISTENTE LA SCIENTIA DAMNI GLI CP_6
APPORTI DEL 15.04.2015 E 06.07.2016
[...]
ALL'AVVERARSI DEL FATTO IDONEO A CP_7
GENERARE L'INSORGENZA DELL'OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale di Lecce, nonostante gli apporti del 15/4/15 e del 6/7/16 fossero antecedenti all'avverarsi del fatto idoneo a generare l'insorgenza dell'obbligazione tributaria, ha comunque ritenuto provati i requisiti integrativi dell'azione revocatoria.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, come è noto, l'art. 2901 c.c. non distingue tra le varie categorie di crediti, in relazione alle loro fonti, poiché, in realtà, l'art. 7 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, il che è coerente con la pacifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali (Cass. civ. Sez. III Sent.,
22/03/2016, n. 5619; Cass. civ. Sez. III 18/04/2019, n. 10824; Cass.
Civ. n. 28141/2023) o che vantino un'aspettativa che possa essere valutata come probabile e che non si riveli prima facie pretestuosa o insussistente (Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
Ciò posto, in ogni caso, è documentalmente provato che il sig. Pt_1 era già destinatario di plurimi avvisi di accertamento sin dal 2012, tutti impugnati dall'odierno appellante;
taluni dei quali persino espressamente menzionati nell'atto istitutivo del trust del 2013.
Ne consegue, in maniera inequivoca, non solo la sussistenza dell'atto dispositivo pregiudizivole - che, come è noto, non richiede un danno attuale o irreversibile, essendo sufficiente che l'atto riduca, anche solo potenzialmente, la consistenza patrimoniale del debitore e, con essa, le possibilità di soddisfazione (Cass. n. 1896/2012) - bensì anche la piena consapevolezza (scientia damni) da parte dell'appellante della propria esposizione debitoria già in epoca antecedente alla costituzione del trust e, a fortiori, prima degli apporti successivi del 2015 e del 2016.
E' del tutto irrilevante che la quantificazione definitiva del debito sia avvenuta in epoca successiva: è sufficiente che il debitore sia, all'atto dispositivo, consapevole del rischio concreto di pregiudicare i creditori, anche in presenza, come si è detto, di crediti litigiosi, eventuali o ancora non esigibili.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nell'affermare che la scientia damni consiste nella percezione del potenziale pregiudizio arrecato dall'atto, e non nella consapevolezza della precisa entità del debito (Cass. n. 15257/2022).
8 Ad ogni modo, con riferimento alla natura degli di disposizione impugnati, è corretta la qualificazione in termini di gratuità operata nella sentenza impugnata.
Gli apporti al trust sono avvenuti in assenza di corrispettivo o di obbligazioni preesistenti, e la struttura stessa dell'istituto – come configurato nel caso di specie- non prevedeva alcun ritorno economico o giuridico in favore del disponente.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che, in tema di azione revocatoria, l'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura, ai fini della revocatoria ordinaria, un atto a titolo gratuito -non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti- revocabile sulla base del solo accertamento dell' eventus damni (Cass. n.
28146/2023).
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. PER OMESSA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA SU UN PUNTO DECISIVO
DELLA CONTROVERSIA: LA MANCATA PROVA E
SUSSISTENZA DELLA DOLOSA PREORDINAZIONE”,
l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha immotivatamente ritenuto provata la c.d. dolosa preordinazione, nonostante l'omessa prova da parte dell' sul Controparte_1 punto.
Il motivo è infondato.
Quanto alla ricorrenza della “dolosa preordinazione”, nel caso di specie, l'indagine su tale elemento soggettivo risulta superflua in ragione della posteriorità degli atti oggetto di revocatoria al sorgere del credito allegato a fondamento della domanda;
infatti, la costituzione del trust in data successiva al sorgere del credito comporta una verifica, anche in via presuntiva, limitata alla sussistenza della scientia damni, senza necessità di verificare la preordinazione dolosa dell'atto al pregiudizio delle ragioni del creditore, necessaria nelle
9 ipotesi in cui l'atto sia stato stipulato prima del sorgere del credito stesso (Cass. civ. 18/06/2019, n. 16221).
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 183 C.P.C., NELLA PARTE
IN CUI IL TRIBUNALE DI LECCE NON HA DICHIARATO
L'INAMMISSIBILITA' E /O TARDIVITA' DELLA
MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA ATTOREA” l'appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che la deduzione offerta dall' nella Controparte_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 fosse – lungi dal costituire una inammissibile mutatio libelli - una mera precisazione della domanda.
Il motivo è infondato.
La documentazione indicata in primo grado dall'Amministrazione finanziaria nella memoria n. 1 non ha introdotto fatti nuovi rispetto a quanto già dalla stessa dedotto nell'atto di citazione e posto a base dell'azione revocatoria, ma si è limitata a specificate la pretesa creditoria: “una specificazione della pretesa, fermi ed immutati i fatti costitutivi a supporto della stessa, non comporta la prospettazione di una nuova “causa petendi” e quindi non potrà parlarsi di “domanda nuova” (Cass. n. 834/2019).
In definitiva, accertata l'esistenza del credito tutelato in revocatoria, attesa la gratuità degli apporti e la conoscenza del carattere pregiudizievole degli atti da parte del , l'appello deve essere Pt_1 integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante e la DBS International Trust Companny
S.r.l., in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in
10 euro 17.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 27.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 576/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 2/10/2024, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gianluca Barbieri, presso il cui studio in Milano, Via
Venti Settembre n. 12, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici ope legis domiciliata;
APPELLATA
Controparte_2 nella qualità di Trustee di , (C.F.: ), in CP_3 P.IVA_2
1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio De Mauro, presso il cui studio in Lecce, Via San
Michele n. 10, è elettivamente domiciliata;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto per notar del 7.8.2013 e Per_1 Persona_2 Parte_1 istituivano il trust denominato “ , designando quale trustee CP_3
beneficiari venivano Controparte_2 indicati i parenti in linea retta discendente dei disponenti e di coniugi dei disponenti;
veniva stabilito che scopo del trust fosse “preservare i beni istituiti in trust ed il reddito prodotto dagli stessi in favore dei beneficiari, procurando agli stessi un vantaggio consistente nella sicurezza economica e nel soddisfacimento delle varie esigenze di vita dei medesimi, con particolare riferimento a seconda del beneficiario, all'età giovanile ed agli studi, all'inserimento nell'attività lavorativa, all'età matura ed alla terza età, creando disponibilità per il mantenimento del tenore e qualità di vita attuali, assicurando agli stessi i mezzi per la cura e l'assistenza, sia personale che eventualmente medica, in special modo nella terza età”.
Con atto per notar del 15.4.2015, repertorio n. 394884 e Per_1 raccolta n. 87570, assegnava al trust “ un Parte_1 CP_3 immobile costituito da area con sovrastante complesso composto da due blocchi edilizi separati che si sviluppavano su una superficie totale di circa mq. 3952 in Presicce alla Via delle Industrie all'interno della zona PIP, nel Catasto Fabbricati dello stesso Comune al foglio
2 19., part.lla 585, sub 4,5,11, 6, 13, 14, 9, 10, e, per quanto riguarda
l'area di sedime, nel Catasto Terreni foglio 19, par.lla 585.
Con altro atto per notar del 6.7.2016, repertorio n. 400725, Per_1 raccolta n. 89381, segregava nel “ la Parte_1 CP_3 CP_3 somma di euro 1.000.000,00.
L' , con atto di citazione notificato il 3.4.2020, Controparte_1 conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, ed il Parte_1 trustee per sentir Controparte_2 dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. i due predetti atti di apporto patrimoniale.
A sostegno di tale domanda l'attrice deduceva: che il era Pt_1 debitore verso l'Erario in forza degli avvisi di accertamento n.
TVM010500388472018 (anno d'imposta 2012), n.
TVM0105003886/2018 (anno d'imposta 2013) e n.
TVM0105003898/2018 (anno d'imposta 2014) nonché di altri precedenti avvisi di accertamento per un carico complessivo – come da prospetto allegato al n.
6- per imposte, sanzioni ed interessi dovuti pari ad euro 9.144,414,58; che i due atti oggetto di revocatoria rendevano più difficile il soddisfacimento del credito erariale, per cui sussisteva l'eventus damni;
che ricorreva pure la scientia damni, posto che gli avvisi di accertamento espressamente indicati in citazione riguardavano gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014ed il era Pt_1 stata destinatario anche di altri precedenti avvisi di accertamento indicati nell'allegato prospetto n. 6; che gli atti impugnati dovevano ritenersi a titolo gratuito, perché i beni erano stati assegnati ad un trust familiare, senza alcuna contropartita in favore del disponente.
, costituitosi in giudizio, eccepiva;
che il debito fiscale Parte_1 era inesistente ed era stato opposto davanti alla Commissione
Tributaria; che sia l'atto introduttivo del trust sia l'atto d'apporto patrimoniale del 15.4.2015 erano anteriori all'attività di verifica della
GdF, iniziata il 6.11.2015; che gli avvisi di accertamento erano stati emessi anni dopo i due atti impugnati, per cui era da escludere la scientia damni.
3 (d'ora innanzi: , Controparte_2 CP_2 nella sua qualità di trustee di “ , costituitosi in giudizio, CP_3 analogamente contestava sia l'esistenza del debito fiscale che il requisito della scientia damni;
aggiungeva che doveva escludersi la natura gratuita degli atti di conferimento impugnati, trattandosi di disposizioni volte ad onorare cogenti impegni familiari.
, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 Controparte_1 precisava che gli avvisi di accertamento indicati in citazione erano gli ultimi due di una serie di atti notificati al contribuente, di cui indicava gli estremi e gli importi.
nella memoria ex art. 183, comma 6, n 2. Cpc, replicava che CP_2 con l'indicazione di tali ulteriori atti di accertamento l'attrice aveva introdotto una inammissibile mutatio libelli.
Dopo l'acquisizione dei documenti prodotti dall'attrice e dai convenuti, non essendo stata formulata alcuna richiesta istruttoria, le parti all'udienza del 15.3.2022 precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva introitata per la decisione, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e note di replica.
Con sentenza n. 1749/2022, il Tribunale di Lecce, revocava e per l'effetto dichiarava inefficaci nei confronti dell'attrice, i seguenti atti:
1) atto per Notar del 15.4.2015, rep. 394884 – racc 87570, Per_1 con il quale segregava alla società Parte_1 [...]
nella sua qualità di trustee del “ Controparte_2 [...]
, l'immobile costituito da area con sovrastante complesso CP_3 composto da due blocchi edilizi separati che si sviluppano su una superficie totale di mq. 3952 in Presicce (LE) alla Via delle Industrie all'interno della zona PIP, nel Catasto Fabbricati dello stesso Comune, al foglio 19, part. 585, subb. 4, 5, 11, 6, 13, 14, 9 e 10 e, per quanto riguarda l'area in sedime, nel Catasto Terreni al foglio 19, par. 585; 2) atto per Notar del 6.7.2016, rep. 400725 racc. 89831 con Per_1 quale segregava al soggettivamente Parte_1 CP_3 CP_3 individuato nella DBS International Trust Companny S.r.l. per la somma di euro1.000.000,00; condannava i convenuti in solido tra loro
4 al rimborso in favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in euro 15.000,00 per onorario, oltre eventuali accessori di legge e spese prenotate a debito.
In particolare, riteneva il Giudice che sia gli atti costitutivi del CP_3 che gli apporti successivi fossero a titolo gratuito tanto che il disponente ebbe a chiedere che fossero soggetti ad imposta di donazione;
che la circostanza che il debito del fosse contestato Pt_1 giudizialmente, non precludeva la proponibilità dell'azione revocatoria che, secondo giurisprudenza consolidata, può essere proposta anche alla presenza di un credito litigioso;
che i crediti posti a fondamento dell'azione revocatoria erano, oltre a quelli rinvenienti dagli avvisi di accertamento nr. TVM0105003884/2018 e nr.
TVM0105003886/2018, anche quelli indicati nel prospetto prodotto con l'atto di citazione e che, quanto ai requisiti della scientia damni e dell'eventus damni, l'Amministrazione ne avesse fornito adeguata prova.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Ha resistito in giudizio , che ha concluso per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita
[...]
al fine di aderire integralmente alla Controparte_2 domanda dell'appellante.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. NELLA PARTE
IN CUI IL TRIBUNALE DI LECCE HA RITENUTO PROVATO
5 ED ESISTENTE L MALGRADO IL CP_4
CONTENUTO DELL'ATTO DEL TRUST DEL 16 DICEMBRE
2013”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto esistente l'eventus damni poiché al momento degli atti di apporto al di cui si chiedeva la revoca, il fosse CP_3 Pt_1 già destinatario di avvisi di accertamento e così debitore dell'erario.
Al contrario, sostiene l'appellante che già negli atti di primo grado era stato prospettato, sia dal che dal la circostanza per cui il Pt_1 CP_3 presunto e preteso debito fiscale e gli atti impositivi riferiti alla società
” erano stati interamente accollati dal il quale si Parte_2 CP_3 era impegnato al relativo pagamento.
Dunque, nessun pericolo di eventus damni poteva sussistere, in quanto il aveva dichiarato espressamente di accollarsi il suddetto debito. CP_3
Il motivo è infondato.
Quanto all'asserito accollo da parte del trust, tale circostanza è in primo luogo inammissibile, in quanto risulta sollevata in primo grado per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, con conseguente esclusione dal thema decidendum.
In difetto di valutazione da parte del primo Giudice e in assenza di tempestiva allegazione nei precedenti scritti difensivi, infatti, la questione non può essere riproposta in appello, risolvendosi in una eccezione nuova, vietata ex art. 345, comma 2, c.p.c.
Nel giudizio di primo grado, come in quello di appello, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha solo la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicchè, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il
Giudice non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 20232/2022).
In ogni caso, anche volendo considerare la doglianza ammissibile, essa
è comunque infondata nel merito.
A tal proposito, si osserva quanto segue: i debiti fiscali cui si fa riferimento non erano intestati al ma a società terze (in Pt_1 particolare, ; in nessuna clausola dell'atto Controparte_5 istitutivo del trust del 2013, né negli atti di apporto del 2015 e 2016, è
6 rinvenibile un accollo esplicito, specifico e giuridicamente vincolante di tali obbligazioni;
le espressioni generiche contenute nel trust si riferiscono, eventualmente, a responsabilità verso terzi in senso lato, o a una generica funzione liquidatoria del trustee, prive di determinazione soggettiva (creditore), oggettiva (debito) e quantitativa
(importo), e dunque inidonee ad integrare un valido accollo ex art. 1273 c.c.
Ai sensi dell'art. 1273 c.c., peraltro, l'accollo non produce effetti verso il creditore se questi non vi aderisce espressamente.
Nella fattispecie, non vi è prova alcuna di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria all'accollo contenuto nel trust, trattandosi di dichiarazione unilaterale del trustee contenuta nell'atto istitutivo, mai seguita da accettazione da parte del creditore (accollo
“esterno” riconosciuto).
Di conseguenza, il debitore originario, ossia resta Parte_1
l'unico pienamente obbligato (Cass. n. 17596/2020; Cass. n.
4383/2014).
Correttamente, quindi, il primo Giudice ha ritenuto integrato il requisito oggettivo dell'azione revocatoria.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “LA VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. NELLA PARTE
IN CUI IL TRIBUNALE DI LECCE HA RITENUTO PROVATA
ED ESISTENTE LA SCIENTIA DAMNI GLI CP_6
APPORTI DEL 15.04.2015 E 06.07.2016
[...]
ALL'AVVERARSI DEL FATTO IDONEO A CP_7
GENERARE L'INSORGENZA DELL'OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale di Lecce, nonostante gli apporti del 15/4/15 e del 6/7/16 fossero antecedenti all'avverarsi del fatto idoneo a generare l'insorgenza dell'obbligazione tributaria, ha comunque ritenuto provati i requisiti integrativi dell'azione revocatoria.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, come è noto, l'art. 2901 c.c. non distingue tra le varie categorie di crediti, in relazione alle loro fonti, poiché, in realtà, l'art. 7 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, il che è coerente con la pacifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali (Cass. civ. Sez. III Sent.,
22/03/2016, n. 5619; Cass. civ. Sez. III 18/04/2019, n. 10824; Cass.
Civ. n. 28141/2023) o che vantino un'aspettativa che possa essere valutata come probabile e che non si riveli prima facie pretestuosa o insussistente (Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
Ciò posto, in ogni caso, è documentalmente provato che il sig. Pt_1 era già destinatario di plurimi avvisi di accertamento sin dal 2012, tutti impugnati dall'odierno appellante;
taluni dei quali persino espressamente menzionati nell'atto istitutivo del trust del 2013.
Ne consegue, in maniera inequivoca, non solo la sussistenza dell'atto dispositivo pregiudizivole - che, come è noto, non richiede un danno attuale o irreversibile, essendo sufficiente che l'atto riduca, anche solo potenzialmente, la consistenza patrimoniale del debitore e, con essa, le possibilità di soddisfazione (Cass. n. 1896/2012) - bensì anche la piena consapevolezza (scientia damni) da parte dell'appellante della propria esposizione debitoria già in epoca antecedente alla costituzione del trust e, a fortiori, prima degli apporti successivi del 2015 e del 2016.
E' del tutto irrilevante che la quantificazione definitiva del debito sia avvenuta in epoca successiva: è sufficiente che il debitore sia, all'atto dispositivo, consapevole del rischio concreto di pregiudicare i creditori, anche in presenza, come si è detto, di crediti litigiosi, eventuali o ancora non esigibili.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nell'affermare che la scientia damni consiste nella percezione del potenziale pregiudizio arrecato dall'atto, e non nella consapevolezza della precisa entità del debito (Cass. n. 15257/2022).
8 Ad ogni modo, con riferimento alla natura degli di disposizione impugnati, è corretta la qualificazione in termini di gratuità operata nella sentenza impugnata.
Gli apporti al trust sono avvenuti in assenza di corrispettivo o di obbligazioni preesistenti, e la struttura stessa dell'istituto – come configurato nel caso di specie- non prevedeva alcun ritorno economico o giuridico in favore del disponente.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che, in tema di azione revocatoria, l'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura, ai fini della revocatoria ordinaria, un atto a titolo gratuito -non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti- revocabile sulla base del solo accertamento dell' eventus damni (Cass. n.
28146/2023).
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. PER OMESSA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA SU UN PUNTO DECISIVO
DELLA CONTROVERSIA: LA MANCATA PROVA E
SUSSISTENZA DELLA DOLOSA PREORDINAZIONE”,
l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha immotivatamente ritenuto provata la c.d. dolosa preordinazione, nonostante l'omessa prova da parte dell' sul Controparte_1 punto.
Il motivo è infondato.
Quanto alla ricorrenza della “dolosa preordinazione”, nel caso di specie, l'indagine su tale elemento soggettivo risulta superflua in ragione della posteriorità degli atti oggetto di revocatoria al sorgere del credito allegato a fondamento della domanda;
infatti, la costituzione del trust in data successiva al sorgere del credito comporta una verifica, anche in via presuntiva, limitata alla sussistenza della scientia damni, senza necessità di verificare la preordinazione dolosa dell'atto al pregiudizio delle ragioni del creditore, necessaria nelle
9 ipotesi in cui l'atto sia stato stipulato prima del sorgere del credito stesso (Cass. civ. 18/06/2019, n. 16221).
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 183 C.P.C., NELLA PARTE
IN CUI IL TRIBUNALE DI LECCE NON HA DICHIARATO
L'INAMMISSIBILITA' E /O TARDIVITA' DELLA
MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA ATTOREA” l'appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che la deduzione offerta dall' nella Controparte_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 fosse – lungi dal costituire una inammissibile mutatio libelli - una mera precisazione della domanda.
Il motivo è infondato.
La documentazione indicata in primo grado dall'Amministrazione finanziaria nella memoria n. 1 non ha introdotto fatti nuovi rispetto a quanto già dalla stessa dedotto nell'atto di citazione e posto a base dell'azione revocatoria, ma si è limitata a specificate la pretesa creditoria: “una specificazione della pretesa, fermi ed immutati i fatti costitutivi a supporto della stessa, non comporta la prospettazione di una nuova “causa petendi” e quindi non potrà parlarsi di “domanda nuova” (Cass. n. 834/2019).
In definitiva, accertata l'esistenza del credito tutelato in revocatoria, attesa la gratuità degli apporti e la conoscenza del carattere pregiudizievole degli atti da parte del , l'appello deve essere Pt_1 integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante e la DBS International Trust Companny
S.r.l., in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in
10 euro 17.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 27.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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