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Sentenza 28 dicembre 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/12/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al 1088/2022 RG promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Monica Porcu, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto SI (VA) Piazza
Garibaldi 1 ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Rinaldo Reboa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avenza (MS) Via C Sforza 16 CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento danni ex art 2051 cc
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come rassegnate all'udienza del 15.07.24
PER PARTE CONVENUTA: come rassegnate all'udienza del 15.07.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione 5.5.22 conveniva in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale il in persona del suo Sindaco pro tempore, Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti – quantificati nella somma di euro 38.573,35 o somma accertanda in esito ad istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dal giorno dell'evento lesivo al saldo effettivo - nel sinistro allo stesso occorso in data 24.02.20 alle ore 15.30 circa quando in sella alla propria bicicletta percorrendo da Agnino in direzione la strada comunale di Via CP_1
Roma, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di buche, ghiaino e asfalto scarificato non correttamente ripristinato né adeguatamente segnalato.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, chiedono il rigetto dell'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto.
Ammesse ed assunte le prove orali ed espletata CTU diretta a valutazione delle lesioni subite dall'attore nell'evento per cui è causa anche in ordine al nesso causale, con determinazione della durata dell'inabilità temporanea ed indicazione della percentuale costituente danno non patrimoniale da invalidità permanente, oltre a congruità delle spese documentate in atti e l'eventuale necessità di spese future, precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, la causa veniva quindi posta in decisione.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nel caso di specie, deve preliminarmente osservarsi che, in ordine al riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via "è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica" (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n. 6651; Cassazione civile sez. VI, 02/05/2022 nello stesso senso Corte appello Reggio Calabria sez. I, 13/12/2021, n. 715, Tribunale Lecce sez. I,
10/11/2021, n. 3049, Tribunale Lecce sez. I, 10/11/2021, n. 3049).
Infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr., inter alia, Cass. 25.7.2008 n.
20427; Cass. 29.12.2006 n. 25243), la responsabilità de qua è una responsabilità di tipo oggettivo, la quale determina una presunzione di responsabilità nei confronti del custode della cosa, con una parallela inversione dell'onere della prova a carico di quest'ultimo: il legislatore, cioè, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito - inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno - ha inciso sulla posizione sostanziale delle parti, "alleviando" la posizione del danneggiato.
In altri termini, secondo tale impostazione il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità nel caso in cui dimostrasse il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, ma solo qualora riuscisse a dimostrare che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili.
L'art. 2051 c.c., pertanto, pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa.
In particolare, con riferimento alla configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla P.A., un orientamento giurisprudenziale prevalente, trova applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa
(cfr. ex multis Cass. 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass. 21.5.1996, n. 4673, Cass.
20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
Pertanto, il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento, deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito. In definitiva, l'ente pubblico
è perfettamente equiparabile al custode del bene demaniale e pertanto l'unico modo per escludere la responsabilità su di esso gravante, è la prova positiva volta a dimostrare che il danno non sia stato causato dalla res, ma piuttosto dal caso fortuito (un evento imprevedibile che sfugge ad ogni controllo, un comportamento negligente ed imprudente del danneggiato o anche il fatto del terzo, idonei ad interrompere il citato nesso causale).
In altri termini, il dovere di custodia - che si specifica nell'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia - in capo all'ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito ha ad oggetto non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della per i danni che ai medesimi e siano derivati. La custodia in argomento si estende - dunque - anche alle cunette e alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale. (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/07/2021,
n. 19610).
Sul piano probatorio, una volta dimostrato l'evento ed il nesso causale da parte del danneggiato, incomberà sul danneggiante, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, dare la prova del caso fortuito così come sopra indicato.
Nella fattispecie in effetti l'evento dedotto dall'attore a fondamento della propria pretesa ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi: il testimone oculare ha riferito di essersi trovato in biciletta con l'attore e, nel confermare il luogo Tes_1
in cui si è verificato il sinistro, ha precisato che il era caduta a terra per la Parte_1
presenza di “buche e ghiaino sulla strada”; in senso analogo ha deposito – CP_3
agente di Polizia Municipale - il quale a distanza di qualche giorno dal sinistro, in esito a sopralluogo, riferiva di aver redatto verbale nel quale dava atto di aver rilevato “… sulla parte esterna della strada, lato parcheggio era presente brecciolino;
vi erano anche crepature sull'asfalto, ma non buche profonde”
Le testimonianze ut supra appaiono genuine e credibili e la descritta dinamica trova conferma nella documentazione medica in atti e nell'elaborato stilato dal CTU anche in ordine alla compatibilità, indi all'esistenza di nesso causale con le lesioni personali subite dall'attore.
In tema di accertamento del nesso causale, il regime probatorio vigente in materia civile postula l'applicazione del principio del «più probabile che non» (altrimenti detto della
«preponderanza dell'evidenza»), secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica. (Corte di Cassazione, sez.
III Civile, ordinanza n. 13872/20; depositata il 6 luglio).
Di contro l'Amministrazione convenuta non ha fornito adeguata prova dell'allegato caso fortuito o del concorso colposo del danneggiato.
è il ruolo di custode della strada rivestito dal e pertanto la responsabilità CP_4 CP_1
dello stesso appare provata e la domanda attorea nei suoi confronti avanzata è meritevole di essere accolta.
In ordine alla quantificazione del danno subito dall'attore non si ravvisano plausibili ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal CTU dott. che, Persona_1
infatti, affermava come la dinamica del sinistro oggetto di causa fosse del tutto compatibile con la produzione delle lesioni accertate sul in sede di Pronto Soccorso e, alla Parte_1
luce della documentazione clinica versata in atti, che non vi sono dubbi circa il reale ricorrere di valido nesso di causa tra il fatto traumatico sofferto, l'efficienza lesiva dello stesso ed i postumi da cui risulta affetto l'attore.
Il CTU, in particolare, rassegnava conclusioni che venivano condivise ed accolte dai CT delle Parti in ordine alla quantificazione del danno biologico subito dal nel Parte_1
sinistro oggetto di causa nei termini che seguono: invalidità temporanea assoluta per a giorni 40, parziale al 50% per giorni 20, parziale al 25% per giorni 28, oltre a residuati postumi di natura permanente incidenti sulla validità ed integrità dell'infortunato, quale danno alla salute, nella misura del 7%.
Trattandosi di lesione micropermanente, tenuto conto dell'età del danneggiato (anni 43) all'epoca del sinistro (24.02.20), la liquidazione del danno dal medesimo subito – attualizzata al D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, con decorrenza dal mese di aprile 2024 - ammonta alla somma di euro 18.224,77 da imputarsi a: euro 10.520,24 per danno biologico permanente, euro 2.209,60 ad invalidità temporanea totale, euro 552,40 ad invalidità temporanea parziale al 50%, euro 386,68 ad invalidità temporanea parziale al 25%, euro
4.555,85 a titolo di danno morale quantificato nella misura di 1/3; devono inoltre sommarsi euro 995,00 a titolo di spese mediche documentate, sostenute dal Parte_1
ritenute dal CTU pertinenti e congrue. Non sono stati dedotti elementi che possano giustificare personalizzazione del relativo risarcimento, come da statuizione della Suprema Corte, a cui questo giudicante ritiene di aderire (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
L'attore ha inoltre richiesto il risarcimento delle spese sostenute per la riparazione della propria bicicletta, danneggiata nell'evento, come da fattura in atti (cfr doc 9) per la somma di euro 2.302,00, importo che risulta dovuto in ragione della mancata contestazione dall'amministrazione convenuta sul punto e valutazione, ex art. 2729 c.c., in quanto voce di danno non patrimoniale corroborata da altri elementi di prova nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU già liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, sulla domanda avanzata da in danno del in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco pro tempore, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di questo ultimo nel sinistro per cui è causa, lo condanna al pagamento della somma complessiva di euro
21.521,77 in favore dell'attore oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in complessivi €
5.000,00 oltre 518 euro per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e se dovute;
pone le spese di ctu, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del
[...]
Controparte_1
Massa lì, 27.12.24
Il Giudice Onorio di Tribunale in funzione di Giudice Unico
Dott.ssa Monica Furia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al 1088/2022 RG promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Monica Porcu, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto SI (VA) Piazza
Garibaldi 1 ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Rinaldo Reboa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avenza (MS) Via C Sforza 16 CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento danni ex art 2051 cc
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come rassegnate all'udienza del 15.07.24
PER PARTE CONVENUTA: come rassegnate all'udienza del 15.07.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione 5.5.22 conveniva in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale il in persona del suo Sindaco pro tempore, Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti – quantificati nella somma di euro 38.573,35 o somma accertanda in esito ad istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dal giorno dell'evento lesivo al saldo effettivo - nel sinistro allo stesso occorso in data 24.02.20 alle ore 15.30 circa quando in sella alla propria bicicletta percorrendo da Agnino in direzione la strada comunale di Via CP_1
Roma, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di buche, ghiaino e asfalto scarificato non correttamente ripristinato né adeguatamente segnalato.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, chiedono il rigetto dell'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto.
Ammesse ed assunte le prove orali ed espletata CTU diretta a valutazione delle lesioni subite dall'attore nell'evento per cui è causa anche in ordine al nesso causale, con determinazione della durata dell'inabilità temporanea ed indicazione della percentuale costituente danno non patrimoniale da invalidità permanente, oltre a congruità delle spese documentate in atti e l'eventuale necessità di spese future, precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, la causa veniva quindi posta in decisione.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nel caso di specie, deve preliminarmente osservarsi che, in ordine al riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via "è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica" (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n. 6651; Cassazione civile sez. VI, 02/05/2022 nello stesso senso Corte appello Reggio Calabria sez. I, 13/12/2021, n. 715, Tribunale Lecce sez. I,
10/11/2021, n. 3049, Tribunale Lecce sez. I, 10/11/2021, n. 3049).
Infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr., inter alia, Cass. 25.7.2008 n.
20427; Cass. 29.12.2006 n. 25243), la responsabilità de qua è una responsabilità di tipo oggettivo, la quale determina una presunzione di responsabilità nei confronti del custode della cosa, con una parallela inversione dell'onere della prova a carico di quest'ultimo: il legislatore, cioè, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito - inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno - ha inciso sulla posizione sostanziale delle parti, "alleviando" la posizione del danneggiato.
In altri termini, secondo tale impostazione il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità nel caso in cui dimostrasse il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, ma solo qualora riuscisse a dimostrare che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili.
L'art. 2051 c.c., pertanto, pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa.
In particolare, con riferimento alla configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla P.A., un orientamento giurisprudenziale prevalente, trova applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa
(cfr. ex multis Cass. 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass. 21.5.1996, n. 4673, Cass.
20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
Pertanto, il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento, deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito. In definitiva, l'ente pubblico
è perfettamente equiparabile al custode del bene demaniale e pertanto l'unico modo per escludere la responsabilità su di esso gravante, è la prova positiva volta a dimostrare che il danno non sia stato causato dalla res, ma piuttosto dal caso fortuito (un evento imprevedibile che sfugge ad ogni controllo, un comportamento negligente ed imprudente del danneggiato o anche il fatto del terzo, idonei ad interrompere il citato nesso causale).
In altri termini, il dovere di custodia - che si specifica nell'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia - in capo all'ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito ha ad oggetto non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della per i danni che ai medesimi e siano derivati. La custodia in argomento si estende - dunque - anche alle cunette e alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale. (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/07/2021,
n. 19610).
Sul piano probatorio, una volta dimostrato l'evento ed il nesso causale da parte del danneggiato, incomberà sul danneggiante, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, dare la prova del caso fortuito così come sopra indicato.
Nella fattispecie in effetti l'evento dedotto dall'attore a fondamento della propria pretesa ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi: il testimone oculare ha riferito di essersi trovato in biciletta con l'attore e, nel confermare il luogo Tes_1
in cui si è verificato il sinistro, ha precisato che il era caduta a terra per la Parte_1
presenza di “buche e ghiaino sulla strada”; in senso analogo ha deposito – CP_3
agente di Polizia Municipale - il quale a distanza di qualche giorno dal sinistro, in esito a sopralluogo, riferiva di aver redatto verbale nel quale dava atto di aver rilevato “… sulla parte esterna della strada, lato parcheggio era presente brecciolino;
vi erano anche crepature sull'asfalto, ma non buche profonde”
Le testimonianze ut supra appaiono genuine e credibili e la descritta dinamica trova conferma nella documentazione medica in atti e nell'elaborato stilato dal CTU anche in ordine alla compatibilità, indi all'esistenza di nesso causale con le lesioni personali subite dall'attore.
In tema di accertamento del nesso causale, il regime probatorio vigente in materia civile postula l'applicazione del principio del «più probabile che non» (altrimenti detto della
«preponderanza dell'evidenza»), secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica. (Corte di Cassazione, sez.
III Civile, ordinanza n. 13872/20; depositata il 6 luglio).
Di contro l'Amministrazione convenuta non ha fornito adeguata prova dell'allegato caso fortuito o del concorso colposo del danneggiato.
è il ruolo di custode della strada rivestito dal e pertanto la responsabilità CP_4 CP_1
dello stesso appare provata e la domanda attorea nei suoi confronti avanzata è meritevole di essere accolta.
In ordine alla quantificazione del danno subito dall'attore non si ravvisano plausibili ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal CTU dott. che, Persona_1
infatti, affermava come la dinamica del sinistro oggetto di causa fosse del tutto compatibile con la produzione delle lesioni accertate sul in sede di Pronto Soccorso e, alla Parte_1
luce della documentazione clinica versata in atti, che non vi sono dubbi circa il reale ricorrere di valido nesso di causa tra il fatto traumatico sofferto, l'efficienza lesiva dello stesso ed i postumi da cui risulta affetto l'attore.
Il CTU, in particolare, rassegnava conclusioni che venivano condivise ed accolte dai CT delle Parti in ordine alla quantificazione del danno biologico subito dal nel Parte_1
sinistro oggetto di causa nei termini che seguono: invalidità temporanea assoluta per a giorni 40, parziale al 50% per giorni 20, parziale al 25% per giorni 28, oltre a residuati postumi di natura permanente incidenti sulla validità ed integrità dell'infortunato, quale danno alla salute, nella misura del 7%.
Trattandosi di lesione micropermanente, tenuto conto dell'età del danneggiato (anni 43) all'epoca del sinistro (24.02.20), la liquidazione del danno dal medesimo subito – attualizzata al D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, con decorrenza dal mese di aprile 2024 - ammonta alla somma di euro 18.224,77 da imputarsi a: euro 10.520,24 per danno biologico permanente, euro 2.209,60 ad invalidità temporanea totale, euro 552,40 ad invalidità temporanea parziale al 50%, euro 386,68 ad invalidità temporanea parziale al 25%, euro
4.555,85 a titolo di danno morale quantificato nella misura di 1/3; devono inoltre sommarsi euro 995,00 a titolo di spese mediche documentate, sostenute dal Parte_1
ritenute dal CTU pertinenti e congrue. Non sono stati dedotti elementi che possano giustificare personalizzazione del relativo risarcimento, come da statuizione della Suprema Corte, a cui questo giudicante ritiene di aderire (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
L'attore ha inoltre richiesto il risarcimento delle spese sostenute per la riparazione della propria bicicletta, danneggiata nell'evento, come da fattura in atti (cfr doc 9) per la somma di euro 2.302,00, importo che risulta dovuto in ragione della mancata contestazione dall'amministrazione convenuta sul punto e valutazione, ex art. 2729 c.c., in quanto voce di danno non patrimoniale corroborata da altri elementi di prova nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU già liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, sulla domanda avanzata da in danno del in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco pro tempore, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di questo ultimo nel sinistro per cui è causa, lo condanna al pagamento della somma complessiva di euro
21.521,77 in favore dell'attore oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in complessivi €
5.000,00 oltre 518 euro per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e se dovute;
pone le spese di ctu, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del
[...]
Controparte_1
Massa lì, 27.12.24
Il Giudice Onorio di Tribunale in funzione di Giudice Unico
Dott.ssa Monica Furia