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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 134 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. ANSELMI Parte_1 C.F._1
BE ( ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in C.F._2
VIALE CAVOUR N. 136 FERRARA;
APPELLANTE
contro
AVV. , Curatore dell'eredità giacente di CP_1 Persona_1
APPELLATO CONTUMACE
in punto a: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Ferrara il 22.12.2020 nella causa iscritta al n.1770/2020 R.G.;
1 oggetto: IO
CONCLUSIONI
Parte appellante: previa, se del caso, la ammissione della prova testimoniale capitolata nel ricorso introduttivo con la teste colà indicata, voglia la Corte, in riforma della impugnata ordinanza del Tribunale di Ferrara, accertare e dichiarare che il sig. sottoscrivendo la ricognizione Persona_1 di debito dell'11.02.2010 della moglie si è costituito suo fideiussore nei confronti Parte_2 dell'appellante per le obbligazioni assunte, per l'effetto condannare la sua eredità Parte_3 giacente, in persona del curatore avv. al pagamento a favore del della CP_1 Pt_1 somma capitale di €. 130.000,00 con interessi al tasso del 5.20% convenzionalmente pattuito, comunque nei limiti del tasso soglia, dall'11.02.2010 sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Ordinanza ex art. 702 ter cpc pronunciata il 22.12.2020 nella causa iscritta al n.1770/2020 RG il
Tribunale di Ferrara respingeva la domanda proposta da volta alla condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 130.000,00 oltre interessi al tasso del 5,20%, Persona_1
(comunque nei limiti del tasso soglia), pretesa in forza della garanzia fideiussoria che l'attore assumeva che avesse assunto a garanzia del debito della moglie, Persona_1 Parte_2 spese secondo soccombenza.
Nello specifico il Tribunale, osservato che la ricognizione di debito dell'11.02.2010, unico elemento posto a fondamento della pretesa attorea, riguardava un debito personale della di € Parte_2
130.000 che quest'ultima si impegnava a restituire con gli interessi al tasso annuo del 5,20% e che detta scrittura riportava anche la sottoscrizione del marito, senza però che nel corpo Persona_1 della scrittura, o aliunde, vi fosse cenno ad obbligazioni di quest'ultimo, escludeva che la mera apposizione della firma potesse costituire assunzione di garanzia, atteso che, ex art. 1937 c.c., la volontà fideiussoria deve essere espressa.
Proponeva appello censurando l'ordinanza 1) per omessa, comunque insufficiente, Parte_1 in ogni caso errata motivazione;
2) per ingiustificata reiezione della prova testimoniale richiesta dal e necessità della sua ammissione;
3) per nullità dell'interrogatorio formale del convenuto e Pt_1 necessità della sua ripetizione nelle forme cd. “in presenza”; 4) per nullità della ordinanza pronunciata senza le previe precisazioni delle domande delle parti.
2 Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con Persona_1 vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, tempestivamente riassunto a seguito dell'intervenuto decesso dell'appellato, si costituivano i chiamati all'eredità e al solo Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 fine di rappresentare di aver rinunciato all'eredità di . Persona_1
Nessuno si costituiva nemmeno per l'eredità giacente, pur regolarmente notiziata della pendenza del giudizio, mediante notifica al Curatore nominato dal Tribunale di Alessandria su istanza del Pt_1 ex art. 528 c.c..
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 08/10/2024
_____________ ____ _______________
Va in primo luogo dichiarata la contumacia del Curatore dell'eredità giacente, regolarmente convenuto nel giudizio riassunto e non costituito.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole perché il primo giudice, al di là dell'effettiva assenza di prove dirette riguardo a dichiarazioni espresse di obblighi fideiussori da parte del Per_1
(circostanza che in effetti per primo il aveva riconosciuto sin dall'atto introduttivo), non Pt_1 avrebbe però valorizzato, quale prova presuntiva, l'inerzia tenuta dall'appellato nel momento in cui il creditore ebbe a mettere formalmente in mora entrambi i coniugi Per_1
In definitiva, secondo la tesi dell'appellante, il Tribunale avrebbe potuto presumere che Per_1 avesse espresso la sua volontà di costituirsi garante con l'apposizione della propria firma in calce alla ricognizione di debito della moglie, desumendolo dalla mancata risposta alla notifica della diffida ad adempiere e considerando altresì le condotte di terzi, ovvero della debitrice che aveva risposto al legale del con mail inviata dall'indirizzo di posta elettronica del marito ed utilizzando il Pt_1 plurale nel testo di detta mail (riferendosi dunque a se stessa e al marito), sia infine, dalla dichiarazione dell'Avv. Gatti contenente l'impegno di questi a trasferire alle figlie del le Per_1 unità immobiliari di cui lui risultava intestatario.
Il motivo va disatteso.
Infatti, come insegna la SC “nella valutazione indiziaria il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729
c.c., ad avvalersi soltanto di presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della
"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della
3 "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli palesemente irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così evinti, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione conduca a una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.” (Cass. n.
19253/2025). Va dunque escluso il fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto alla conseguenza ignota, atteso che in tal caso risulterebbe del tutto alterato il risultato dell'analisi compiuta.
Ritiene il Collegio che nessuna delle circostanze su richiamate sia da considerarsi univoca e consenta di risalire attraverso di essa al fatto ignoto di cui si intende fornire la prova, ovvero che attraverso l'apposizione della propria firma in calce alla ricognizione di debito rilasciata dalla il Pt_2 intendesse costituirsi fideiussore della stessa;
né a tal proposito l'appellante deduce le Per_1 ragioni per le quali il Tribunale avrebbe errato nel considerarle inidonee a tale fine.
D'altro canto, per quanto è da escludersi che il silenzio possa interpretarsi come assenso, va anche considerato che la malattia del che lo ha poi portato a breve alla morte, giustifica Per_1 ampiamente la ragione per la quale non ha mosso alcuna contestazione alla diffida ricevuta.
Inoltre, la condotta tenuta dalla non consente di desumere l'esistenza di un impegno Pt_2 fideiussorio del marito, né tanto meno vi è inferenza fra la dichiarazione dell'avv. Gatti alle figlie del e la circostanza che intende dare per provata. Per_1 Pt_1
Infine, appare opportuno evidenziare che nel testo della ricognizione di debito sono espressamente indicati i soggetti ai quali l'impegno restitutorio si deve ritenere esteso “la presente scrittura ha valore per sé, ( i suoi eredi e aventi causa” e dunque appare improbabile che l'impegno fideiussorio Pt_2 del non venisse parimenti espresso. Per_1
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che la prova per testi richiesta sul capitolo qui appresso trascritto “Vero che sottoscrivendo l'atto di ricognizione di debito dell'11.02.2010 che si rammostra come doc. 2 il convenuto ha manifestato al ricorrente la volontà di prestare la sua personale garanzia per il puntuale adempimento della obbligazione assunta dalla moglie
[...]
” sia stata respinta ex art. 2721 c.c. Pt_2
Ebbene, per quanto la violazione dell'art. 2721 c.c., avrebbe potuto, in astratto, essere superato ricorrendo alla disposizione del secondo comma dell'art. 2721 c.c. resta però del tutto condivisibile
4 il giudizio del primo giudice che in questo caso ha escluso di potervi fare ricorso. Infatti,
l'inammissibilità del capitolo è resa ineludibile sia dal contenuto del capitolo, atteso che viene chiesto al teste non di riferire su un fatto oggettivo, bensì sull'interpretazione da dare ad un fatto e quindi di esprimere una valutazione su quel fatto, a cui peraltro nemmeno risulta che abbia personalmente partecipato;
sia per il rapporto di coniugio fra lo stesso appellante ed il teste e che per ciò stesso avrebbe potuto affliggere di inattendibilità la deposizione.
Il mezzo va quindi respinto.
Anche gli ultimi due motivi di gravame sono entrambi da disattendere, atteso che l'interrogatorio formale è stato reso in remoto secondo le procedure all'epoca vigenti e perché il rito prescelto dallo stesso consentiva al giudicante di trattenere la causa in decisione senza alcuna ulteriore Pt_1 formalità.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese in assenza di difese da parte della curatela appellata rimasta contumace.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Ferrara il 22.12.2020 nella causa iscritta al n.1770/2020 R.G;
nulla sulle spese vista la contumacia dell'appellato Curatore;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 134 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. ANSELMI Parte_1 C.F._1
BE ( ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in C.F._2
VIALE CAVOUR N. 136 FERRARA;
APPELLANTE
contro
AVV. , Curatore dell'eredità giacente di CP_1 Persona_1
APPELLATO CONTUMACE
in punto a: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Ferrara il 22.12.2020 nella causa iscritta al n.1770/2020 R.G.;
1 oggetto: IO
CONCLUSIONI
Parte appellante: previa, se del caso, la ammissione della prova testimoniale capitolata nel ricorso introduttivo con la teste colà indicata, voglia la Corte, in riforma della impugnata ordinanza del Tribunale di Ferrara, accertare e dichiarare che il sig. sottoscrivendo la ricognizione Persona_1 di debito dell'11.02.2010 della moglie si è costituito suo fideiussore nei confronti Parte_2 dell'appellante per le obbligazioni assunte, per l'effetto condannare la sua eredità Parte_3 giacente, in persona del curatore avv. al pagamento a favore del della CP_1 Pt_1 somma capitale di €. 130.000,00 con interessi al tasso del 5.20% convenzionalmente pattuito, comunque nei limiti del tasso soglia, dall'11.02.2010 sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Ordinanza ex art. 702 ter cpc pronunciata il 22.12.2020 nella causa iscritta al n.1770/2020 RG il
Tribunale di Ferrara respingeva la domanda proposta da volta alla condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 130.000,00 oltre interessi al tasso del 5,20%, Persona_1
(comunque nei limiti del tasso soglia), pretesa in forza della garanzia fideiussoria che l'attore assumeva che avesse assunto a garanzia del debito della moglie, Persona_1 Parte_2 spese secondo soccombenza.
Nello specifico il Tribunale, osservato che la ricognizione di debito dell'11.02.2010, unico elemento posto a fondamento della pretesa attorea, riguardava un debito personale della di € Parte_2
130.000 che quest'ultima si impegnava a restituire con gli interessi al tasso annuo del 5,20% e che detta scrittura riportava anche la sottoscrizione del marito, senza però che nel corpo Persona_1 della scrittura, o aliunde, vi fosse cenno ad obbligazioni di quest'ultimo, escludeva che la mera apposizione della firma potesse costituire assunzione di garanzia, atteso che, ex art. 1937 c.c., la volontà fideiussoria deve essere espressa.
Proponeva appello censurando l'ordinanza 1) per omessa, comunque insufficiente, Parte_1 in ogni caso errata motivazione;
2) per ingiustificata reiezione della prova testimoniale richiesta dal e necessità della sua ammissione;
3) per nullità dell'interrogatorio formale del convenuto e Pt_1 necessità della sua ripetizione nelle forme cd. “in presenza”; 4) per nullità della ordinanza pronunciata senza le previe precisazioni delle domande delle parti.
2 Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con Persona_1 vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, tempestivamente riassunto a seguito dell'intervenuto decesso dell'appellato, si costituivano i chiamati all'eredità e al solo Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 fine di rappresentare di aver rinunciato all'eredità di . Persona_1
Nessuno si costituiva nemmeno per l'eredità giacente, pur regolarmente notiziata della pendenza del giudizio, mediante notifica al Curatore nominato dal Tribunale di Alessandria su istanza del Pt_1 ex art. 528 c.c..
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 08/10/2024
_____________ ____ _______________
Va in primo luogo dichiarata la contumacia del Curatore dell'eredità giacente, regolarmente convenuto nel giudizio riassunto e non costituito.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole perché il primo giudice, al di là dell'effettiva assenza di prove dirette riguardo a dichiarazioni espresse di obblighi fideiussori da parte del Per_1
(circostanza che in effetti per primo il aveva riconosciuto sin dall'atto introduttivo), non Pt_1 avrebbe però valorizzato, quale prova presuntiva, l'inerzia tenuta dall'appellato nel momento in cui il creditore ebbe a mettere formalmente in mora entrambi i coniugi Per_1
In definitiva, secondo la tesi dell'appellante, il Tribunale avrebbe potuto presumere che Per_1 avesse espresso la sua volontà di costituirsi garante con l'apposizione della propria firma in calce alla ricognizione di debito della moglie, desumendolo dalla mancata risposta alla notifica della diffida ad adempiere e considerando altresì le condotte di terzi, ovvero della debitrice che aveva risposto al legale del con mail inviata dall'indirizzo di posta elettronica del marito ed utilizzando il Pt_1 plurale nel testo di detta mail (riferendosi dunque a se stessa e al marito), sia infine, dalla dichiarazione dell'Avv. Gatti contenente l'impegno di questi a trasferire alle figlie del le Per_1 unità immobiliari di cui lui risultava intestatario.
Il motivo va disatteso.
Infatti, come insegna la SC “nella valutazione indiziaria il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729
c.c., ad avvalersi soltanto di presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della
"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della
3 "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli palesemente irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così evinti, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione conduca a una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.” (Cass. n.
19253/2025). Va dunque escluso il fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto alla conseguenza ignota, atteso che in tal caso risulterebbe del tutto alterato il risultato dell'analisi compiuta.
Ritiene il Collegio che nessuna delle circostanze su richiamate sia da considerarsi univoca e consenta di risalire attraverso di essa al fatto ignoto di cui si intende fornire la prova, ovvero che attraverso l'apposizione della propria firma in calce alla ricognizione di debito rilasciata dalla il Pt_2 intendesse costituirsi fideiussore della stessa;
né a tal proposito l'appellante deduce le Per_1 ragioni per le quali il Tribunale avrebbe errato nel considerarle inidonee a tale fine.
D'altro canto, per quanto è da escludersi che il silenzio possa interpretarsi come assenso, va anche considerato che la malattia del che lo ha poi portato a breve alla morte, giustifica Per_1 ampiamente la ragione per la quale non ha mosso alcuna contestazione alla diffida ricevuta.
Inoltre, la condotta tenuta dalla non consente di desumere l'esistenza di un impegno Pt_2 fideiussorio del marito, né tanto meno vi è inferenza fra la dichiarazione dell'avv. Gatti alle figlie del e la circostanza che intende dare per provata. Per_1 Pt_1
Infine, appare opportuno evidenziare che nel testo della ricognizione di debito sono espressamente indicati i soggetti ai quali l'impegno restitutorio si deve ritenere esteso “la presente scrittura ha valore per sé, ( i suoi eredi e aventi causa” e dunque appare improbabile che l'impegno fideiussorio Pt_2 del non venisse parimenti espresso. Per_1
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che la prova per testi richiesta sul capitolo qui appresso trascritto “Vero che sottoscrivendo l'atto di ricognizione di debito dell'11.02.2010 che si rammostra come doc. 2 il convenuto ha manifestato al ricorrente la volontà di prestare la sua personale garanzia per il puntuale adempimento della obbligazione assunta dalla moglie
[...]
” sia stata respinta ex art. 2721 c.c. Pt_2
Ebbene, per quanto la violazione dell'art. 2721 c.c., avrebbe potuto, in astratto, essere superato ricorrendo alla disposizione del secondo comma dell'art. 2721 c.c. resta però del tutto condivisibile
4 il giudizio del primo giudice che in questo caso ha escluso di potervi fare ricorso. Infatti,
l'inammissibilità del capitolo è resa ineludibile sia dal contenuto del capitolo, atteso che viene chiesto al teste non di riferire su un fatto oggettivo, bensì sull'interpretazione da dare ad un fatto e quindi di esprimere una valutazione su quel fatto, a cui peraltro nemmeno risulta che abbia personalmente partecipato;
sia per il rapporto di coniugio fra lo stesso appellante ed il teste e che per ciò stesso avrebbe potuto affliggere di inattendibilità la deposizione.
Il mezzo va quindi respinto.
Anche gli ultimi due motivi di gravame sono entrambi da disattendere, atteso che l'interrogatorio formale è stato reso in remoto secondo le procedure all'epoca vigenti e perché il rito prescelto dallo stesso consentiva al giudicante di trattenere la causa in decisione senza alcuna ulteriore Pt_1 formalità.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese in assenza di difese da parte della curatela appellata rimasta contumace.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Ferrara il 22.12.2020 nella causa iscritta al n.1770/2020 R.G;
nulla sulle spese vista la contumacia dell'appellato Curatore;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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