a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti ((...)) con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.
3. Ai componenti della commissione interministeriale ((, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati,)) non e' dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.