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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/05/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 4447/2025
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
promossa con ricorso congiunto da
CF. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. ZANINOTTO ALESSANDRA come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. PERBELLINI MATILDE come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 06/05/2025 le parti, con nota di deposito del 30/04/2025 e del 06/05/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI
“1) Attesa la raggiunta autosufficienza economica del figlio elidere Controparte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Controparte_2
come previsto dalla sentenza n. 2650 del 28.11.2019 emessa dal Tribunale di Verona nel
procedimento R.G. n. 8568/2019 a carico del signor con decorrenza dal mese Parte_1
di gennaio 2025 e, per l'effetto, dichiarare che il signor non è più tenuto a Parte_1
versare alcunchè a titolo di contributo per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio a
decorrere dal mese di gennaio 2025.
2) Darsi atto che il signor , al momento della sottoscrizione del presente Parte_1
ricorso, ha corrisposto alla signora l'importo di €1.000,00 quale contributo Controparte_1
per le competenze e spese del presente procedimento.
Le ulteriori competenze e spese sono interamente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che vengano modificate le condizioni di divorzio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 30/04/2025 ed in data 06/05/2025,
depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
pagina 2 di 3 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di modifica della sentenza di divorzio, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di modifica della sentenza di divorzio di cui alle note di deposito del 30/04/2025 e del 06/05/2025 e richiamate all'udienza del 06/05/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di modifica (della sentenza di divorzio n. 2650/2019
pubbl. il 28/11/2019, emessa dal Tribunale di Verona nel procedimento RG n. 8568/2019) di cui alle note di deposito del 30/04/2025 e del 06/05/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Conferma per il resto la sentenza di divorzio n. 2650/2019 pubbl. il 28/11/2019, emessa dal
Tribunale di Verona nel procedimento RG n. 8568/2019;
3) Spese compensate
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 4447/2025
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
promossa con ricorso congiunto da
CF. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. ZANINOTTO ALESSANDRA come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. PERBELLINI MATILDE come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 06/05/2025 le parti, con nota di deposito del 30/04/2025 e del 06/05/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI
“1) Attesa la raggiunta autosufficienza economica del figlio elidere Controparte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Controparte_2
come previsto dalla sentenza n. 2650 del 28.11.2019 emessa dal Tribunale di Verona nel
procedimento R.G. n. 8568/2019 a carico del signor con decorrenza dal mese Parte_1
di gennaio 2025 e, per l'effetto, dichiarare che il signor non è più tenuto a Parte_1
versare alcunchè a titolo di contributo per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio a
decorrere dal mese di gennaio 2025.
2) Darsi atto che il signor , al momento della sottoscrizione del presente Parte_1
ricorso, ha corrisposto alla signora l'importo di €1.000,00 quale contributo Controparte_1
per le competenze e spese del presente procedimento.
Le ulteriori competenze e spese sono interamente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che vengano modificate le condizioni di divorzio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 30/04/2025 ed in data 06/05/2025,
depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
pagina 2 di 3 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di modifica della sentenza di divorzio, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di modifica della sentenza di divorzio di cui alle note di deposito del 30/04/2025 e del 06/05/2025 e richiamate all'udienza del 06/05/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di modifica (della sentenza di divorzio n. 2650/2019
pubbl. il 28/11/2019, emessa dal Tribunale di Verona nel procedimento RG n. 8568/2019) di cui alle note di deposito del 30/04/2025 e del 06/05/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Conferma per il resto la sentenza di divorzio n. 2650/2019 pubbl. il 28/11/2019, emessa dal
Tribunale di Verona nel procedimento RG n. 8568/2019;
3) Spese compensate
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3