Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 6
Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, rendendo superflua la rinnovazione della notificazione.
In tema di equa riparazione per eccessiva durata dei processi, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma quarto, della legge 24 marzo 2001, n. 89, là dove, nel disciplinare il procedimento che si svolge dinanzi alla corte d'appello, rinvia alle disposizioni degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. in tema di rito camerale, rientrando nella piena ed insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di adottare questo particolare rito, evidentemente considerato più snello e quindi meglio adatto alla maggiore rapidità che il giudizio sull'equa riparazione richiede, in considerazione del suo stesso oggetto. Nè può ravvisarsi in ciò violazione alcuna del diritto di difesa e del principio costituzionale del giusto processo, essendo comunque assicurata la possibilità di adire liberamente il giudice, di proporre domande ed eccezioni e di dedurre prove, ed essendo garantiti sia il contraddittorio delle parti sia la terzietà del giudicante.
La circostanza che, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte europea di Strasburgo possa essere investita con ricorsi presentati direttamente dagli interessati, senza necessità di un patrocinio tecnico e senza che siano previsti particolari oneri per la parte, non implica che anche gli strumenti di tutela giurisdizionale approntati in sede nazionale per la salvaguardia dei corrispondenti diritti debbano essere sottratti alle regole generali del processo italiano, tanto più che la citata Convenzione si limita a disciplinare il processo in ambito europeo, ma non stabilisce alcun obbligo per gli Stati contraenti di armonizzare le disposizioni da ciascuno di essi previste per la trattazione dei processi nazionali. È pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui non prevede la gratuità del processo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata e la possibilità che esso si svolga senza difesa tecnica della parte.
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la ragionevolezza della durata di un processo è nozione variabile, che non si presta ad un'identificazione quantitativa certa e predefinita; il relativo accertamento si sostanzia in una tipica valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, salvo che per vizio di motivazione.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., sotto il profilo dell'imparzialità e terzietà del giudice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevata sull'assunto che tale disposizione, nella parte in cui stabilisce che la domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un processo deve essere proposta dinanzi al distretto della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti magistrati, affiderebbe il relativo giudizio ad un giudice il quale potrebbe essere prevenuto, o perché egli stesso coinvolto nei ritardi sulle cui conseguenze deve ora provvedere, oppure perché vi sono interessati suoi colleghi o altre persone dipendenti dalla stessa amministrazione della giustizia. Difatti la garanzia del valore costituzionale della imparzialità del giudice è pienamente assicurata, oltre che dagli istituti dell'astensione e della ricusazione, dal fatto che la norma denunciata, proprio al fine di fugare ogni possibile dubbio, impedisce che a provvedere sull'equa riparazione possano essere chiamati magistrati facenti parte del medesimo distretto in cui si è svolto o si sta svolgendo il processo in cui si assume essersi verificata la violazione della ragionevole durata. Nè è ragionevolmente sostenibile che il dubbio sull'imparzialità del giudicante investa l'intero ordine giudiziario italiano, sol perché si discute della durata di un processo celebrato in Italia: diversamente opinando, o si dovrebbe ipotizzare l'istituzione di un giudice speciale per le cause di equa riparazione, in evidente contrasto con l'art. 102, secondo comma, Cost., o si dovrebbe rinunciare, in materia, ad ogni forma di tutela giurisdizionale domestica, manifestamente disattendendo gli impegni derivanti dalla stessa Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Nel giudizio di cognizione diretto ad ottenere l'equa riparazione per eccessiva durata del processo, è inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma settimo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, che limita l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro i limiti delle risorse di bilancio annualmente disponibili, detta norma essendo destinata ad operare soltanto, eventualmente, in fase di esecuzione della pronuncia di condanna dell'amministrazione a corrispondere una determinata somma a titolo di equa riparazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11715 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI UR RZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato ALDO SIPALA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO SCHIAVI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'avvocatura generale dello stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- convenuto - avverso il decreto della Corte d'Appello di NAPOLI, depositato il 23/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il resistente, l'Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. MA Di MA si è rivolto inizialmente alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e poi alla Corte d'appello di Napoli, lamentando l'eccessiva durata di una causa in materia di lavoro da lui promossa il 7 giugno 1999 dinanzi al Tribunale di Salerno e non ancora definita. Ha perciò chiesto la condanna del Ministro della giustizia ad un'equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, dopo aver peraltro preliminarmente eccepito l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Con decreto depositato il 23 ottobre 2001, la corte d'appello, previa declaratoria di manifesta infondatezza delle prospettate eccezioni d'illegittimità costituzionale, ha rigettato la domanda. La corte, anzitutto, ha ritenuto prive di consistenza le eccezioni del ricorrente: sia in ordine al preteso difetto d'imparzialità del giudice ordinario chiamato a pronunciarsi sulle domande di equa riparazione previste dalla citata legge n. 89, non potendosi comunque ipotizzare l'attribuzione di tale competenza ad un giudice speciale;
sia in ordine all'obbligo di assistenza tecnica della parte ed alla mancata previsione legislativa di gratuità del procedimento in questione, essendo in ogni caso assicurato dalla legge il gratuito patrocinio dei non abbienti;
sia in ordine all'adozione per tale procedimento del rito camerale, di per sè non lesivo del diritto di difesa della parte interessata;
sia, infine, in ordine alla possibilità che l'erogazione, da parte dello Stato, degli indennizzi per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo sia limitata alle risorse di bilancio disponibili, non apparendo la questione rilevante nel presente giudizio. Quanto al merito, la corte d'appello ha stimato che il periodo di due anni e cinque mesi intercorso tra la data d'inizio del procedimento e quella dell'ultima udienza fissata per la decisione, essendo stata frattanto ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dall'attore, non potesse dirsi irragionevolmente lungo, anche alla stregua dei parametri adoperati al riguardo in situazioni analoghe dalla Corte europea. Ha perciò escluso la violazione del diritto lamentata dal ricorrente.
Avverso tale decreto ricorre per Cassazione il sig. Di MA, riproponendo le già sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale e deducendo due ulteriori censure, per violazione di legge e difetto di motivazione, illustrate anche con successiva memoria.
L'amministrazione intimata non ha depositato controricorso, ma è comparsa all'udienza dinanzi al collegio ed ha partecipato alla discussione orale, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La costituzione all'udienza di discussione del Ministero della giustizia, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, è idonea a sanare il vizio della notificazione del ricorso (notificato erroneamente presso la sede dell'Avvocatura distrettuale di Napoli) e ne rende superflua la rinnovazione.
2. Il ricorrente ha qui riproposto, in via preliminare, le eccezioni di illegittimità costituzionale che già aveva avanzato, senza successo, dinanzi alla corte d'appello napoletana. Trattandosi di profili comunque rilevabili anche d'ufficio, occorre esaminarli.
2.1. La prima questione concerne l'art. 3, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui stabilisce che la domanda di equa riparazione deve essere proposta dinanzi alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti magistrati. La norma è
sospettata di essere in contrasto con il principio d'imparzialità e terzietà del giudicante, ricavabile dagli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione. Infatti - a parere del ricorrente - il giudice chiamato a pronunciare sulla domanda di equa riparazione potrebbe essere prevenuto, o perché egli stesso coinvolto nei ritardi sulle cui conseguenze deve ora provvedere, oppure perché vi sono coinvolti suoi colleghi o altre persone pur sempre dipendenti dall'amministrazione della giustizia.
2.1.1. L'eccezione, come già puntualmente rilevato dalla corte d'appello, è però manifestamente infondata.
Infatti, la stessa citata disposizione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 89, proprio al fine di fugare ogni possibile dubbio sull'imparzialità del giudicante, impedisce che a provvedere sull'equa riparazione per irragionevole durata di un processo possano essere chiamati magistrati facenti parte del medesimo distretto in cui quel processo si è svolto o si sta svolgendo;
e se, nondimeno, si presentassero specifici casi in cui l'imparzialità possa in concreto risultare compromessa, basta a risolverli l'applicazione delle norme generali in tema di astensione e ricusazione del giudice.
Al di là di ciò, non può ragionevolmente sostenersi che un siffatto dubbio di imparzialità investa l'intero ordine giudiziario italiano, sol perché si discute della durata di un processo celebrato in Italia. Si perverrebbe, così ragionando, ad un'assurda alternativa: o dover ipotizzare l'istituzione di un giudice speciale per le cause di equa riparazione, in evidente violazione dell'art. 102, comma 2, della Costituzione, oppure dover rinunciare in materia ad ogni forma di tutela giurisdizionale domestica, manifestamene disattendendo gli impegni derivanti dalla stessa Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui art. 13 espressamente prevede che, in caso di violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla convenzione, debba essere assicurata la possibilità di ricorso in sede nazionale, con il corollario del principio di sussidiarietà fissato dall'art. 35, paragrafo 1, in forza del quale per quelle medesime violazioni è consentito adire la Corte europea solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interno.
Principio proprio in ossequio al quale - sia detto per inciso - la stessa Corte europea, nella decisione del 6 settembre 2001, adottata sul ricorso n. 69789/2001 (causa Brusco c. Italia), ha confermato l'idoneità della recente legge italiana sull'equa riparazione ad assolvere l'obbligo di predisposizione, in ambito nazionale, di adeguati mezzi di tutela del diritto alla ragionevole durata dei giudizi riconosciuto dalla convenzione.
2.2. Il ricorrente dubita anche dalla legittimità dell'art. 3, comma 2, della medesima legge n. 89 del 2001. Ciò in quanto detta norma, non prevedendo la gratuità del processo per equa riparazione e la possibilità che esso si svolga senza difesa tecnica della parte, si discosterebbe dall'opposta previsione della Convenzione europea e si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 24 e 111 della Costituzione.
2.2.1. Anche tale eccezione appare manifestamente priva di fondamento.
La circostanza che, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione, la Corte europea di Strasburgo possa essere investita con ricorsi presentati direttamente dagli interessati, senza necessità di un patrocinio tecnico e senza che siano previsti particolari oneri economici per la parte, non implica che anche gli strumenti di tutela giurisdizionale approntati in sede nazionale per la salvaguardia dei corrispondenti diritti debbano essere sottratti alle regole generali del processo italiano e quindi, ove ciò sia richiesto dal nostro ordinamento, alla necessità del patrocinio tecnico della parte. La citata disposizione della Convenzione, infatti, si limita a disciplinare il processo in ambito europeo, ma non stabilisce alcun obbligo per gli Stati contraenti di armonizzare le disposizioni da ciascuno di essi previste per la trattazione dei processi nazionali (nè è pertinente, nel presente caso, il richiamo all'art. 6, paragrafo 3, lett. e, della convenzione, che ha tutt'altro oggetto).
Neppure, d'altronde, è sostenibile che, in tal modo, si determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, perché differenti sono gli strumenti giurisdizionali rispettivamente previsti dalla Convenzione europea e del diritto interno e diversi gli ambiti in cui essi operano, ed in rapporto ad entrambi la posizione dei cittadini italiani risulta perfettamente identica. Nemmeno, infine, si prospetta una qualche ipotizzabile lesione del diritto di difesa della parte, giacché tale diritto certamente non s'identifica con quello alla gratuità della giustizia, ed è comunque data la possibilità di avvalersi dell'istituto del gratuito patrocinio anche per questo tipo di giudizi, come per qualsiasi altro, ove ne ricorrano gli estremi.
2.3. Manifestamente infondata è anche l'eccezione che investe la legittimità dell'art. 3, comma 4, della citata legge n. 89, per il rinvio in esso operato alle disposizioni degli artt. 737 e segg. c.p.c. in tema di rito camerale.
La scelta di adottare questo particolare rito - evidentemente considerato più snello e quindi meglio adatto alla maggiore rapidità che il giudizio sull'equa riparazione intuibilmente richiede, in considerazione del suo steso oggetto - rientra nella piena ed insindacabile discrezionalità del legislatore. Nè può ravvisarsi in ciò una qualche violazione del diritto di difesa e del principio costituzionale del giusto processo, essendo comunque assicurata la possibilità di adire liberamente il giudice, di proporre domande ed eccezioni e di dedurre prove, ed essendo garantiti sia il contraddittorio delle parti sia la terzietà del giudicante.
2.4. Affatto priva di rilevanza, infine, è l'eccezione d'illegittimità costituzionale formulata con riguardo all'art. 3, comma 7, della citata legge n. 89, che limita l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro i limiti delle risorse di bilancio annualmente disponibili. Come si dirà meglio di qui a breve, non sussiste, infatti, nel caso concreto, il diritto della parte a percepire un qualsiasi indennizzo, e ciò comporta comunque l'inoperatività di detta norma. La quale, del resto, non potrebbe mai trovare applicazione in sede di cognizione, ma solo, eventualmente, in fase di esecuzione della pronuncia di condanna dell'amministrazione a corrispondere una determinata somma a titolo di equa riparazione.
3. Occorre ora considerare le censure mosse dal ricorrente all'impugnato decreto, che possono essere esaminate congiuntamente. Con esse il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia stimato congruo il temine di durata del procedimento in questione senza tener conto della peculiare natura della causa di lavoro e facendo erroneamente riferimento ad un parametro adoperato in proposito dalla Corte europea, in realtà inesistente. Avrebbe errato inoltre la corte d'appello - secondo il ricorrente - nell'individuare come momento iniziale del procedimento quello del ricorso giurisdizionale introduttivo, così ignorando il lasso di tempo precedentemente occorso per esperire il necessario tentativo di conciliazione stragiudiziale. Infine, si dovrebbe considerare che, a seguito della presentazione del ricorso per equa riparazione, la causa di lavoro pendente dinanzi al Tribunale di Salerno ha subito ulteriori dilazioni determinate dalla sopravvenuta astensione del giudice che la aveva in carico.
3. Tali doglianze non sono accoglibili.
Premesso che la ragionevolezza della durata di un processo è nozione variabile, che non si presta ad un'identificazione quantitativa certa e predefinita, appare chiaro che il relativo accertamento si sostanzia in una tipica valutazione di merito, da operare in relazione alle circostanze di ciascun caso concreto. Si tratta, perciò, di un compito esclusivamente rimesso alla corte territoriale, le cui decisioni sul punto non sono censurabili in sede di legittimità, salvo che per difetto di motivazione. La motivazione, coerente con il carattere del provvedimento (decreto) che la corte territoriale è chiamata in simili casi ad emettere e con la natura stessa delle questioni in esame, deve peraltro essere succinta. È dunque sufficiente che, da singole espressioni adoperate nel provvedimento o dal contesto complessivo di quanto ivi esposto, sia possibile identificare le ragioni che hanno determinato il convincimento del giudicante e valutare che esse non siano intrinsecamente contraddittorie.
Nel caso di specie, dal tenore del decreto impugnato, si ricava con chiarezza che la corte napoletane ha tenuto conto della natura e dell'oggetto della vertenza pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, del tempo occorso per espletare la relativa attività istruttoria e dei parametri di ragionevolezza usualmente adoperati in casi simili dalla Corte europea di Strasburgo. Si tratta di elementi in sè coerenti ed adeguati a fondare il convincimento del giudice. Nè, con specifico riguardo all'ultimo di essi, il ricorrente ha addotto circostanze idonee a smentirlo o a sorreggere la propria diversa affermazione, secondo cui la Corte europea adopererebbe parametri di giudizio più ampi di quelli qui ipotizzati: ciò che, del resto, non rivestirebbe comunque carattere di decisività, attesa la già richiamata esigenza di valutazione in concreto di ogni specifica situazione processuale. Per analoghe ragioni, anche a prescindere da ogni valutazione sulla sua astratta fondatezza, non può esser considerata la pretesa del ricorrente di includere nel termine di ragionevolezza del giudizio anche il tempo di ulteriori tre mesi occorso per esperire il precedente tentativo di conciliazione stragiudiziale. Manca infatti, nel ricorso, un'adeguata dimostrazione delle ragioni - in sè non evidenti - che avrebbero reso tale elemento decisivo ai fini del giudizio sulla ragionevole durata del processo e, soprattutto, non è indicato se e dove tale elemento di fatto, di cui non v'è cenno nell'impugnato decreto e che ovviamente non potrebbe essere accertato per la prima volta in sede di legittimità, era stato dedotto nel corso giudizio di merito.
Palese è poi l'inconferenza, ai fini dell'accoglimento del presente ricorso, di eventi verificatisi nel giudizio a quo, dopo l'instaurazione del procedimento per equa riparazione, giacché anche essi non potrebbero certo essere accertati per la prima volta in sede di legittimità.
4. Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono giusti motivi, analoghi a quelli già presi in considerazione dal giudice di merito, per compensare tra le parti anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003