Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11715
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime6

Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, rendendo superflua la rinnovazione della notificazione.

In tema di equa riparazione per eccessiva durata dei processi, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma quarto, della legge 24 marzo 2001, n. 89, là dove, nel disciplinare il procedimento che si svolge dinanzi alla corte d'appello, rinvia alle disposizioni degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. in tema di rito camerale, rientrando nella piena ed insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di adottare questo particolare rito, evidentemente considerato più snello e quindi meglio adatto alla maggiore rapidità che il giudizio sull'equa riparazione richiede, in considerazione del suo stesso oggetto. Nè può ravvisarsi in ciò violazione alcuna del diritto di difesa e del principio costituzionale del giusto processo, essendo comunque assicurata la possibilità di adire liberamente il giudice, di proporre domande ed eccezioni e di dedurre prove, ed essendo garantiti sia il contraddittorio delle parti sia la terzietà del giudicante.

La circostanza che, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte europea di Strasburgo possa essere investita con ricorsi presentati direttamente dagli interessati, senza necessità di un patrocinio tecnico e senza che siano previsti particolari oneri per la parte, non implica che anche gli strumenti di tutela giurisdizionale approntati in sede nazionale per la salvaguardia dei corrispondenti diritti debbano essere sottratti alle regole generali del processo italiano, tanto più che la citata Convenzione si limita a disciplinare il processo in ambito europeo, ma non stabilisce alcun obbligo per gli Stati contraenti di armonizzare le disposizioni da ciascuno di essi previste per la trattazione dei processi nazionali. È pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui non prevede la gratuità del processo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata e la possibilità che esso si svolga senza difesa tecnica della parte.

Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la ragionevolezza della durata di un processo è nozione variabile, che non si presta ad un'identificazione quantitativa certa e predefinita; il relativo accertamento si sostanzia in una tipica valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, salvo che per vizio di motivazione.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., sotto il profilo dell'imparzialità e terzietà del giudice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevata sull'assunto che tale disposizione, nella parte in cui stabilisce che la domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un processo deve essere proposta dinanzi al distretto della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti magistrati, affiderebbe il relativo giudizio ad un giudice il quale potrebbe essere prevenuto, o perché egli stesso coinvolto nei ritardi sulle cui conseguenze deve ora provvedere, oppure perché vi sono interessati suoi colleghi o altre persone dipendenti dalla stessa amministrazione della giustizia. Difatti la garanzia del valore costituzionale della imparzialità del giudice è pienamente assicurata, oltre che dagli istituti dell'astensione e della ricusazione, dal fatto che la norma denunciata, proprio al fine di fugare ogni possibile dubbio, impedisce che a provvedere sull'equa riparazione possano essere chiamati magistrati facenti parte del medesimo distretto in cui si è svolto o si sta svolgendo il processo in cui si assume essersi verificata la violazione della ragionevole durata. Nè è ragionevolmente sostenibile che il dubbio sull'imparzialità del giudicante investa l'intero ordine giudiziario italiano, sol perché si discute della durata di un processo celebrato in Italia: diversamente opinando, o si dovrebbe ipotizzare l'istituzione di un giudice speciale per le cause di equa riparazione, in evidente contrasto con l'art. 102, secondo comma, Cost., o si dovrebbe rinunciare, in materia, ad ogni forma di tutela giurisdizionale domestica, manifestamente disattendendo gli impegni derivanti dalla stessa Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Nel giudizio di cognizione diretto ad ottenere l'equa riparazione per eccessiva durata del processo, è inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma settimo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, che limita l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro i limiti delle risorse di bilancio annualmente disponibili, detta norma essendo destinata ad operare soltanto, eventualmente, in fase di esecuzione della pronuncia di condanna dell'amministrazione a corrispondere una determinata somma a titolo di equa riparazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11715
    Data del deposito : 1 agosto 2003

    Testo completo