TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI, all'udienza del 18 aprile 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.209/2022,discussa alla medesima udienza, promossa da e rappresentate e difese dagli avv. D.Bergonzi,A.Guariso e Parte_1 Parte_2
L.Neri con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi dello stesso in Milano via Giulio Uberti 6
Ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante e amministratore, con sede in Roma, Via Omodeo n. 29, rappresentata e CP_1 C difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Elena Palange e d a l l ' A . M a s s i m i l i a n o P i l ipresso il cui studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 166 –è elettivamente domiciliata e contro
on sede legale in Landriano (PV), via Privata Paolo Baffi, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Sgaravatto del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della quale ultima, sito in Massalengo (LO), S.P. 23 snc – Località Cascina Postino,
Resistenti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19 maggio 2022 le ricorrenti in epigrafe indicate, premesso
-di aver lavorato alle dipendenze della cooperativa in epigrafe indicata con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso la committente nel magazzino di Codogno(Marchi dal 1 novembre 2019 Controparte_3
al 5 novembre 2021 ; dal 1 novembre 2019 al 4 febbraio 2020): Pt_3
di avere ciascuna partorito un figlio rispettivamente il 22 dicembre 2020 e il 21 ottobre 2021; Pt_1 Pt_3
di avere entrambe sempre prestato ininterrottamente la propria lavorativa presso il magazzino di Codogno di
[...]
con la quale la datrice di lavoro aveva stipulato un contratto di appalto;
CP_3
di essere state entrambe inquadrate nel sesto livello Junior C.C.N.L. Trasporti Spedizione Merci e Logistica,
dall'assunzione fino ad Aprile 2021 e nel sesto livello dal maggio 2021 al licenziamento ma di avere svolto mansioni superiori riconducibili rispettivamente per Marchi al 4 livello CCNL e per Prandini al terzo livello super CCNL;
di essere state licenziate per cessazione appalto rispettivamente in data 5 novembre 2021e in data 4 Pt_1 Pt_3
febbraio 2022, prima del compimento di un anno di età dei rispettivi figli;
di essere dunque creditrici delle differenze retributive per livello superiore ella complessiva somma di euro Pt_1
6.610,34 e della complessiva somma di € 11.886,43, o di quella minore accertata in corso di causa Pt_3
tutto ciò premesso rassegnavano le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, a) accertare e dichiarare la nullità o in subordine l'inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta alla CP_1 ricorrente con lettera datata 05.11.2021 e il licenziamento intimato dalla Parte_1 convenuta alla ricorrente con lettera datata 04.02.2022 e CP_1 Parte_4 conseguentemente: in via principale:
b) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 reintegrare le ricorrenti e nel posto di lavoro e a pagare a Parte_1 Parte_4 ciascuna di loro, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 23/15, una somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR spettante alle stesse, maturata e maturanda dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da calcolarsi sull'importo mensile di € 1.933,56 per la ricorrente e di € 2.088,52 Parte_1 per la ricorrente ovvero sui diversi importi ritenuti di giustizia, oltre al Parte_4 versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
in subordine: c) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1
a ciascuna delle ricorrenti e a titolo di indennità Parte_1 Parte_4 risarcitoria ex art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/15, una somma che il Giudice vorrà determinare fra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR spettante alle stesse, da calcolarsi sull'importo mensile di € 1.933,56 per la ricorrente e di € 2.088,52 per la ricorrente ovvero sui diversi Parte_1 Parte_4 importi ritenuti di giustizia;
in ogni caso: d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° Parte_1 livello, o in subordine nel 5° livello, o in ulteriore subordine nel 6° livello, del CCNL Trasporti, Spedizione Merci e Logistica e comunque a percepire la retribuzione prevista dal predetto CCNL per i lavoratori ivi inquadrati a decorrere dal 01.11.2019, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
e) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 3° Parte_4 livello Super, o in subordine nel 3° livello, o in ulteriore subordine nel 4° livello, o in ulteriore subordine nel 5° livello, o in ulteriore subordine nel 6° livello, del CCNL Trasporti, Spedizione
Merci e Logistica e comunque a percepire la retribuzione prevista dal predetto CCNL per i lavoratori ivi inquadrati a decorrere dal 01.11.2019, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
f) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 pagare, per i titoli di cui in ricorso, alla ricorrente la somma di € 6.610,34 e Parte_1 alla ricorrente la somma di € 11.886,43, nonché, in caso di mancato Parte_4 accoglimento della domanda di cui al punto b), alla ricorrente l'ulteriore Parte_1 somma di € 489,65 e alla ricorrente l'ulteriore somma di € 880,47, ovvero le Parte_4 diverse somme che dovessero risultare dovute;
g) condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, in solido con la convenuta ai sensi dell'art. 29 CP_1 D.lgs. n. 276/2003, o in subordine dell'art. 1676 c.c., a pagare alle ricorrenti le somme che risulteranno dovute in ragione dell'accoglimento della domanda di cui al precedente punto f). Con interessi legali e rivalutazione monetaria. Con rimborso alle ricorrenti dell'importo del contributo unificato e vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituivano con separati atti le società resistenti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
chiedeva in caso di accoglimento del ricorso di essere manlevata dalla appaltatrice Controparte_3 CP_1
di quanto tenuta a pagare alle ricorrenti.
Il giudice istruiva la causa con l'assunzione di testimoni e, dopo la discussione, all'udienza del 18 Aprile 2023,
pronunciava sentenza del cui dispositivo dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1.In fatto non sono contestate e trovano riscontro documentale le seguenti circostanze :
Il rapporto di lavoro di ciascuna ricorrente con la società la durata del rapporto di lavoro, il licenziamento, CP_1
l'inquadramento contrattuale attribuito nel corso del rapporto di lavoro, l'esistenza del contratto di appalto fra le società
resistenti.
2.Licenziamento
Come già anticipato la documentazione in atti prova che per entrambe le lavoratrici il licenziamento (documenti 17 e
20 ) è stato comunicato prima del compimento dell'anno di nascita dei rispettivi figli (Documenti 13 e 14).
Entrambi i licenziamenti sono stati comunicati per giustificato motivo oggettivo individuato nella risoluzione del rapporto di appalto di servizi della società datrice di lavoro presso Zust Ambrosetti di Codogno.
Trova applicazione nella fattispecie in esame l'articolo 54, del decreto legislativo 51 del 2001 il quale vieta il licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino.
La norma così dispone :
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal
Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è
addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d)
di esito negativo della prova;
resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. omissis---
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6 … omissis.
Non opera nei casi in esame l'unica ragione oggettiva per la quale è possibile licenziare la lavoratrice madre nel primo anno di vita del figlio e cioè la cessazione dell'attività dell'azienda. Nel caso in esame infatti la ragione del licenziamento è esplicitamente riferita alla cessazione dell'appalto presso il quale erano adibite le due lavoratrici ma non
è né allegato né provato che in coincidenza con la cessazione dell'appalto la datrice di lavoro abbia cessato l'attività.
Ritiene dunque il giudicante di conformarsi a quell'orientamento giurisprudenziale per cui la perdita dell'appalto non può essere ricondotta alla cessazione dell'attivita e quindi non costituisce una giustificazione al licenziamento. La norma che consente il licenziamento della madre prima del compimento dell'anno del bambino costituisce una deroga al principio generale di divieto di licenziamento della madre e quindi deve essere interpretata in senso restrittivo, non può
farsene un'interpretazione estensiva o analogica. Il concetto di cessazione dell'attività non è sinonimo di cessazione
Co dell'appalto, essendo fisiologico per le imprese di servizi(come che opera nel settore della logistica),che l'attività
si esplichi su più appalti,con avvicendamenti presso diversi committenti.
Il licenziamento di entrambe le ricorrenti è dunque nullo.
Alla nullità consegue ex art.2 Dlgs 23/2015 la condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione di ciascuna CP_1
ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore di ciascuna di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr(retribuzione parametrata per entrambi i lavoratrici al livello superiore di inquadramento riconosciuto all'esito di questo giudizio) dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr: euro Pt_1
1.933,56; euro 2.088,52 ). Pt_3
Dall'indennità risarcitoria dovrà essere detratto l'aliunde perceptum: la documentazione versata in atti esclude che alla data della lettura del dispositivo la ricorrente fosse occupata(doc.28 e 29 ricorrente));è invece provato(si vedano Pt_1
doc.30,31,32 ,33 ricorrente ) che la ricorrente abbia reperito nuova occupazione percependo la retribuzione Pt_3
documentata dalle buste paga in atti.
3.Inquadramento contrattuale. Diritto alle differenze retributive per mansioni superiori
La domanda , proposta da entrambe le ricorrenti, di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori è fondata e deve essere accolta.
Entrambe le lavoratrici sono state inquadrate dall'inizio del rapporto fino ad Aprile 2021 nel livello
6J e dal 1 maggio 2021 al licenziamento nel sesto livello;
durante l'intera durata del rapporto le ricorrenti sono state retribuite in conformità al predetto inquadramento .
Parte ricorrente ha puntualmente richiamato nell'atto introduttivo il contenuto delle declaratorie contrattuali sia quelle di inquadramento durante il rapporto di lavoro sia quelle dei livelli di inquadramento ritenuti applicabili in ragione delle mansioni concretamente svolte da ciascuna lavoratrice.
Si esaminano di seguito le rispettive domande
4. Pt_1
L'istruttoria testimoniale ha confermato che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni di Pt_1
cui al punto 8 della narrativa in fatto del ricorso.
I testi, in quanto operai addetti al medesimo magazzino della sig. hanno riferito di fatti Pt_1
appresi direttamente;
rilevanza particolare deve essere attribuita alle dichiarazioni del teste responsabile del magazzino. Il teste ha confermato che la ricorrente lavorava quale Testimone_1 magazziniera nell'appalto Zust-Ambrosetti di Codogno svolgendo tutte le mansioni di cui al paragrafo 8 del ricorso.
In estrema sintesi i testi, con dichiarazioni univoche, hanno confermato che la ricorrente si occupava del controllo dei prodotti scaricati presso il magazzino di Codogno, procedendo alla spunta degli elenchi della merce attesa, alla verifica della loro integrità e all'isolamento e segnalazione di quelli danneggiati o difettosi nonché saltuariamente alla etichettatura e collocazione all'interno del magazzino.
Le mansioni svolte dalla ricorrente, sono acquisibili attraverso l'esperienza di lavoro, sono multiple e per tali caratteristiche sono riconducibili al 4 livello CCNL,nei cui profili professionali sono ricompresi gli operai con mansioni multiple di magazzino, i preparatori di ordini e gli spuntatori.
Di contro, le plurime mansioni svolte dalla ricorrente ed il loro contenuto non sono riconducibili al sesto livello nel quale sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali prive di qualunque responsabilità; nel profilo sono ricompresi gli operai addetti ad attività manuali di carico e scarico delle merci.La ricorrente non rientra fra Pt_1
i profili del 6 livello.
5. . Pt_3 All'esito dell'istruttoria testimoniale è emerso che la ricorrente era ”caposervizio” (come riferito da tutti i testi) ed ha lavorato per la durata del contratto di appalto,presso il magazzino Controparte_3
di Codogno.
In particolare il suo diretto superiore sig. dell'appalto - ha riferito, Testimone_2
confermando il capitolo 16 del ricorso, che la sig. svolgeva mansioni di natura Pt_3
impiegatizia( invio di comunicazioni con la committente,trasmissione delle direttive agli operai in ordine alle priorità e tempistiche di lavoro, ricezione delle comunicazioni della committente, redazione dei prospetti con le ore lavorate dagli addetti all'appalto,) coadiuvandolo e sostituendolo in caso di assenza. La lavoratrice prevalentemente svolgeva mansioni di concetto(non manuali) e in quanto caposervizio guidava gli altri operai,fornendo le direttive impartite e distribuendo il lavoro
L'esame della declaratoria contrattuale consente di escludere con evidenza la riconducibilità delle mansioni in concreto esercitate dalla ricorrente nel 6 livello, al quale appartengono lavoratori che svolgono attività produttive semplici , che richiedono limitate conoscenze professionali e sono caratterizzate da assenza di responsabilità ed autonomia;
i profili professionali indicati-come già detto- sono quelli dell'addetto alla movimentazione manuale delle merci,del manovale,dell'addetto ai comuni lavori di pulizia.
La ricorrente ha dunque diritto all'inquadramento ad un livello superiore,che ,per i motivi che si diranno,viene individuato nel 3 livello super CCNL .
6.Le differenze retributive maturate dalle ricorrenti, secondo il conteggio proposto da parte ricorrente,tenuto conto del percepito ,ammontano rispettivamente ad € 6610,34 per ed € Pt_1
11886,43 per Pt_3
Il conteggio di parte ricorrente ,non puntualmente contestato dalle convenute, è fatto proprio dal giudice
7.Poiché è provato che l'intero credito retributivo di ciascuna ricorrente è maturato nell'esecuzione della prestazione lavorativa a favore della committente anche tale società è Controparte_3
condannata in solido ex art.29 Dlgs 276\2003 con la datrice di lavoro al pagamento della predetta somma.
8. è tenuta a manlevare ,in forza delle clausole del contratto di appalto inter partes, la CP_1
committente di quanto la stessa è tenuta a pagare alle ricorrenti in esecuzione della Controparte_3
sentenza
9.Le spese di lite in favore delle ricorrenti ,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
,con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
soccombente nella domanda di manleva, è condannata a pagare le spese di lite ,liquidate CP_1
come da dispositivo, in favore della committente Controparte_3
PQM
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in accoglimento del ricorso proposto da e contro e Parte_1 Parte_4 CP_1
Controparte_3
accertata la nullità del licenziamento intimato a in data 5 novembre 2021 e a in Pt_1 Pt_3
data 4 febbraio 2022,
Condanna la società resistente a reintegrare le ricorrenti nel posto di lavoro e a CP_1
corrispondere ad entrambe l'indennità risarcitoria ex art.2 comma 2 Dlgs 23/2015 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr dal licenziamento all'effettiva reintegrazione(importo mensile € 1933,56 per ed € 2088,52 per ,detratto l'aliunde Pt_1 Pt_3
perceptum come da motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal licenziamento al saldo.
Accerta il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4 CCNL Trasporti,Spedizioni Pt_1
e della ricorrente nel livello 3 super del medesimo CCNL;
Pt_3
Condanna le resistenti in solido ex art 29Dlgs 276/2003 al pagamento ,a titolo di differenze retributive da superiore livello di inquadramento, in favore di della somma di € Parte_1
6610,34 e in favore di della somma di € 11886,43 oltre interessi legali e Parte_4
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a tenere manlevata di quanto la stessa è tenuta a pagare alle CP_1 Controparte_3
ricorrenti a titolo di differenze retributive in forza della presente sentenza .
Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti liquidate in € 10.000 oltre spese generali,iva e cpa e contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € CP_1 Controparte_3
3500,00 oltre spese generali,iva e cpa Termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Lodi, così deciso il 18 aprile 2023
Il Giudice
Dott.E.Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI, all'udienza del 18 aprile 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.209/2022,discussa alla medesima udienza, promossa da e rappresentate e difese dagli avv. D.Bergonzi,A.Guariso e Parte_1 Parte_2
L.Neri con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi dello stesso in Milano via Giulio Uberti 6
Ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante e amministratore, con sede in Roma, Via Omodeo n. 29, rappresentata e CP_1 C difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Elena Palange e d a l l ' A . M a s s i m i l i a n o P i l ipresso il cui studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 166 –è elettivamente domiciliata e contro
on sede legale in Landriano (PV), via Privata Paolo Baffi, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Sgaravatto del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della quale ultima, sito in Massalengo (LO), S.P. 23 snc – Località Cascina Postino,
Resistenti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19 maggio 2022 le ricorrenti in epigrafe indicate, premesso
-di aver lavorato alle dipendenze della cooperativa in epigrafe indicata con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso la committente nel magazzino di Codogno(Marchi dal 1 novembre 2019 Controparte_3
al 5 novembre 2021 ; dal 1 novembre 2019 al 4 febbraio 2020): Pt_3
di avere ciascuna partorito un figlio rispettivamente il 22 dicembre 2020 e il 21 ottobre 2021; Pt_1 Pt_3
di avere entrambe sempre prestato ininterrottamente la propria lavorativa presso il magazzino di Codogno di
[...]
con la quale la datrice di lavoro aveva stipulato un contratto di appalto;
CP_3
di essere state entrambe inquadrate nel sesto livello Junior C.C.N.L. Trasporti Spedizione Merci e Logistica,
dall'assunzione fino ad Aprile 2021 e nel sesto livello dal maggio 2021 al licenziamento ma di avere svolto mansioni superiori riconducibili rispettivamente per Marchi al 4 livello CCNL e per Prandini al terzo livello super CCNL;
di essere state licenziate per cessazione appalto rispettivamente in data 5 novembre 2021e in data 4 Pt_1 Pt_3
febbraio 2022, prima del compimento di un anno di età dei rispettivi figli;
di essere dunque creditrici delle differenze retributive per livello superiore ella complessiva somma di euro Pt_1
6.610,34 e della complessiva somma di € 11.886,43, o di quella minore accertata in corso di causa Pt_3
tutto ciò premesso rassegnavano le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, a) accertare e dichiarare la nullità o in subordine l'inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta alla CP_1 ricorrente con lettera datata 05.11.2021 e il licenziamento intimato dalla Parte_1 convenuta alla ricorrente con lettera datata 04.02.2022 e CP_1 Parte_4 conseguentemente: in via principale:
b) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 reintegrare le ricorrenti e nel posto di lavoro e a pagare a Parte_1 Parte_4 ciascuna di loro, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 23/15, una somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR spettante alle stesse, maturata e maturanda dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da calcolarsi sull'importo mensile di € 1.933,56 per la ricorrente e di € 2.088,52 Parte_1 per la ricorrente ovvero sui diversi importi ritenuti di giustizia, oltre al Parte_4 versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
in subordine: c) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1
a ciascuna delle ricorrenti e a titolo di indennità Parte_1 Parte_4 risarcitoria ex art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/15, una somma che il Giudice vorrà determinare fra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR spettante alle stesse, da calcolarsi sull'importo mensile di € 1.933,56 per la ricorrente e di € 2.088,52 per la ricorrente ovvero sui diversi Parte_1 Parte_4 importi ritenuti di giustizia;
in ogni caso: d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° Parte_1 livello, o in subordine nel 5° livello, o in ulteriore subordine nel 6° livello, del CCNL Trasporti, Spedizione Merci e Logistica e comunque a percepire la retribuzione prevista dal predetto CCNL per i lavoratori ivi inquadrati a decorrere dal 01.11.2019, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
e) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 3° Parte_4 livello Super, o in subordine nel 3° livello, o in ulteriore subordine nel 4° livello, o in ulteriore subordine nel 5° livello, o in ulteriore subordine nel 6° livello, del CCNL Trasporti, Spedizione
Merci e Logistica e comunque a percepire la retribuzione prevista dal predetto CCNL per i lavoratori ivi inquadrati a decorrere dal 01.11.2019, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
f) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 pagare, per i titoli di cui in ricorso, alla ricorrente la somma di € 6.610,34 e Parte_1 alla ricorrente la somma di € 11.886,43, nonché, in caso di mancato Parte_4 accoglimento della domanda di cui al punto b), alla ricorrente l'ulteriore Parte_1 somma di € 489,65 e alla ricorrente l'ulteriore somma di € 880,47, ovvero le Parte_4 diverse somme che dovessero risultare dovute;
g) condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, in solido con la convenuta ai sensi dell'art. 29 CP_1 D.lgs. n. 276/2003, o in subordine dell'art. 1676 c.c., a pagare alle ricorrenti le somme che risulteranno dovute in ragione dell'accoglimento della domanda di cui al precedente punto f). Con interessi legali e rivalutazione monetaria. Con rimborso alle ricorrenti dell'importo del contributo unificato e vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituivano con separati atti le società resistenti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
chiedeva in caso di accoglimento del ricorso di essere manlevata dalla appaltatrice Controparte_3 CP_1
di quanto tenuta a pagare alle ricorrenti.
Il giudice istruiva la causa con l'assunzione di testimoni e, dopo la discussione, all'udienza del 18 Aprile 2023,
pronunciava sentenza del cui dispositivo dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1.In fatto non sono contestate e trovano riscontro documentale le seguenti circostanze :
Il rapporto di lavoro di ciascuna ricorrente con la società la durata del rapporto di lavoro, il licenziamento, CP_1
l'inquadramento contrattuale attribuito nel corso del rapporto di lavoro, l'esistenza del contratto di appalto fra le società
resistenti.
2.Licenziamento
Come già anticipato la documentazione in atti prova che per entrambe le lavoratrici il licenziamento (documenti 17 e
20 ) è stato comunicato prima del compimento dell'anno di nascita dei rispettivi figli (Documenti 13 e 14).
Entrambi i licenziamenti sono stati comunicati per giustificato motivo oggettivo individuato nella risoluzione del rapporto di appalto di servizi della società datrice di lavoro presso Zust Ambrosetti di Codogno.
Trova applicazione nella fattispecie in esame l'articolo 54, del decreto legislativo 51 del 2001 il quale vieta il licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino.
La norma così dispone :
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal
Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è
addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d)
di esito negativo della prova;
resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. omissis---
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6 … omissis.
Non opera nei casi in esame l'unica ragione oggettiva per la quale è possibile licenziare la lavoratrice madre nel primo anno di vita del figlio e cioè la cessazione dell'attività dell'azienda. Nel caso in esame infatti la ragione del licenziamento è esplicitamente riferita alla cessazione dell'appalto presso il quale erano adibite le due lavoratrici ma non
è né allegato né provato che in coincidenza con la cessazione dell'appalto la datrice di lavoro abbia cessato l'attività.
Ritiene dunque il giudicante di conformarsi a quell'orientamento giurisprudenziale per cui la perdita dell'appalto non può essere ricondotta alla cessazione dell'attivita e quindi non costituisce una giustificazione al licenziamento. La norma che consente il licenziamento della madre prima del compimento dell'anno del bambino costituisce una deroga al principio generale di divieto di licenziamento della madre e quindi deve essere interpretata in senso restrittivo, non può
farsene un'interpretazione estensiva o analogica. Il concetto di cessazione dell'attività non è sinonimo di cessazione
Co dell'appalto, essendo fisiologico per le imprese di servizi(come che opera nel settore della logistica),che l'attività
si esplichi su più appalti,con avvicendamenti presso diversi committenti.
Il licenziamento di entrambe le ricorrenti è dunque nullo.
Alla nullità consegue ex art.2 Dlgs 23/2015 la condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione di ciascuna CP_1
ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore di ciascuna di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr(retribuzione parametrata per entrambi i lavoratrici al livello superiore di inquadramento riconosciuto all'esito di questo giudizio) dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr: euro Pt_1
1.933,56; euro 2.088,52 ). Pt_3
Dall'indennità risarcitoria dovrà essere detratto l'aliunde perceptum: la documentazione versata in atti esclude che alla data della lettura del dispositivo la ricorrente fosse occupata(doc.28 e 29 ricorrente));è invece provato(si vedano Pt_1
doc.30,31,32 ,33 ricorrente ) che la ricorrente abbia reperito nuova occupazione percependo la retribuzione Pt_3
documentata dalle buste paga in atti.
3.Inquadramento contrattuale. Diritto alle differenze retributive per mansioni superiori
La domanda , proposta da entrambe le ricorrenti, di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori è fondata e deve essere accolta.
Entrambe le lavoratrici sono state inquadrate dall'inizio del rapporto fino ad Aprile 2021 nel livello
6J e dal 1 maggio 2021 al licenziamento nel sesto livello;
durante l'intera durata del rapporto le ricorrenti sono state retribuite in conformità al predetto inquadramento .
Parte ricorrente ha puntualmente richiamato nell'atto introduttivo il contenuto delle declaratorie contrattuali sia quelle di inquadramento durante il rapporto di lavoro sia quelle dei livelli di inquadramento ritenuti applicabili in ragione delle mansioni concretamente svolte da ciascuna lavoratrice.
Si esaminano di seguito le rispettive domande
4. Pt_1
L'istruttoria testimoniale ha confermato che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni di Pt_1
cui al punto 8 della narrativa in fatto del ricorso.
I testi, in quanto operai addetti al medesimo magazzino della sig. hanno riferito di fatti Pt_1
appresi direttamente;
rilevanza particolare deve essere attribuita alle dichiarazioni del teste responsabile del magazzino. Il teste ha confermato che la ricorrente lavorava quale Testimone_1 magazziniera nell'appalto Zust-Ambrosetti di Codogno svolgendo tutte le mansioni di cui al paragrafo 8 del ricorso.
In estrema sintesi i testi, con dichiarazioni univoche, hanno confermato che la ricorrente si occupava del controllo dei prodotti scaricati presso il magazzino di Codogno, procedendo alla spunta degli elenchi della merce attesa, alla verifica della loro integrità e all'isolamento e segnalazione di quelli danneggiati o difettosi nonché saltuariamente alla etichettatura e collocazione all'interno del magazzino.
Le mansioni svolte dalla ricorrente, sono acquisibili attraverso l'esperienza di lavoro, sono multiple e per tali caratteristiche sono riconducibili al 4 livello CCNL,nei cui profili professionali sono ricompresi gli operai con mansioni multiple di magazzino, i preparatori di ordini e gli spuntatori.
Di contro, le plurime mansioni svolte dalla ricorrente ed il loro contenuto non sono riconducibili al sesto livello nel quale sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali prive di qualunque responsabilità; nel profilo sono ricompresi gli operai addetti ad attività manuali di carico e scarico delle merci.La ricorrente non rientra fra Pt_1
i profili del 6 livello.
5. . Pt_3 All'esito dell'istruttoria testimoniale è emerso che la ricorrente era ”caposervizio” (come riferito da tutti i testi) ed ha lavorato per la durata del contratto di appalto,presso il magazzino Controparte_3
di Codogno.
In particolare il suo diretto superiore sig. dell'appalto - ha riferito, Testimone_2
confermando il capitolo 16 del ricorso, che la sig. svolgeva mansioni di natura Pt_3
impiegatizia( invio di comunicazioni con la committente,trasmissione delle direttive agli operai in ordine alle priorità e tempistiche di lavoro, ricezione delle comunicazioni della committente, redazione dei prospetti con le ore lavorate dagli addetti all'appalto,) coadiuvandolo e sostituendolo in caso di assenza. La lavoratrice prevalentemente svolgeva mansioni di concetto(non manuali) e in quanto caposervizio guidava gli altri operai,fornendo le direttive impartite e distribuendo il lavoro
L'esame della declaratoria contrattuale consente di escludere con evidenza la riconducibilità delle mansioni in concreto esercitate dalla ricorrente nel 6 livello, al quale appartengono lavoratori che svolgono attività produttive semplici , che richiedono limitate conoscenze professionali e sono caratterizzate da assenza di responsabilità ed autonomia;
i profili professionali indicati-come già detto- sono quelli dell'addetto alla movimentazione manuale delle merci,del manovale,dell'addetto ai comuni lavori di pulizia.
La ricorrente ha dunque diritto all'inquadramento ad un livello superiore,che ,per i motivi che si diranno,viene individuato nel 3 livello super CCNL .
6.Le differenze retributive maturate dalle ricorrenti, secondo il conteggio proposto da parte ricorrente,tenuto conto del percepito ,ammontano rispettivamente ad € 6610,34 per ed € Pt_1
11886,43 per Pt_3
Il conteggio di parte ricorrente ,non puntualmente contestato dalle convenute, è fatto proprio dal giudice
7.Poiché è provato che l'intero credito retributivo di ciascuna ricorrente è maturato nell'esecuzione della prestazione lavorativa a favore della committente anche tale società è Controparte_3
condannata in solido ex art.29 Dlgs 276\2003 con la datrice di lavoro al pagamento della predetta somma.
8. è tenuta a manlevare ,in forza delle clausole del contratto di appalto inter partes, la CP_1
committente di quanto la stessa è tenuta a pagare alle ricorrenti in esecuzione della Controparte_3
sentenza
9.Le spese di lite in favore delle ricorrenti ,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
,con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
soccombente nella domanda di manleva, è condannata a pagare le spese di lite ,liquidate CP_1
come da dispositivo, in favore della committente Controparte_3
PQM
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in accoglimento del ricorso proposto da e contro e Parte_1 Parte_4 CP_1
Controparte_3
accertata la nullità del licenziamento intimato a in data 5 novembre 2021 e a in Pt_1 Pt_3
data 4 febbraio 2022,
Condanna la società resistente a reintegrare le ricorrenti nel posto di lavoro e a CP_1
corrispondere ad entrambe l'indennità risarcitoria ex art.2 comma 2 Dlgs 23/2015 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr dal licenziamento all'effettiva reintegrazione(importo mensile € 1933,56 per ed € 2088,52 per ,detratto l'aliunde Pt_1 Pt_3
perceptum come da motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal licenziamento al saldo.
Accerta il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4 CCNL Trasporti,Spedizioni Pt_1
e della ricorrente nel livello 3 super del medesimo CCNL;
Pt_3
Condanna le resistenti in solido ex art 29Dlgs 276/2003 al pagamento ,a titolo di differenze retributive da superiore livello di inquadramento, in favore di della somma di € Parte_1
6610,34 e in favore di della somma di € 11886,43 oltre interessi legali e Parte_4
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a tenere manlevata di quanto la stessa è tenuta a pagare alle CP_1 Controparte_3
ricorrenti a titolo di differenze retributive in forza della presente sentenza .
Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti liquidate in € 10.000 oltre spese generali,iva e cpa e contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € CP_1 Controparte_3
3500,00 oltre spese generali,iva e cpa Termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Lodi, così deciso il 18 aprile 2023
Il Giudice
Dott.E.Giuppi