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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2027/2024, trattenuto in decisione all'udienza dell'11.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 9.08.2024 da rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to GUGLIUCCI GIUSEPPE e SO GIULIA, rappresentata e difesa dall'avv.to FERRUCCI
GIUSEPPE, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alife
(CE) in data 08.10.2016, dalla cui unione è nato il figlio (il 24.03.2017); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
16.06.2021 nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione del
2.07.2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1. i ricorrenti vivono e vivranno separatamente l'uno dall'altra, nel rispetto reciproco ed in totale autonomia
2. per quanto concerne l'affidamento del piccolo : affido condiviso ad entrambi i Per_1
genitori con stabile collocazione abitativa preso la residenza della madre ove il minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la riconsegna del bambino all'altro genitore (padre);
3. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, inclinazione naturale e aspirazioni del figlio;
4. i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. assegnazione casa familiare e spese. Si dà atto che la Sig.ra IU AS, previo avviso al Sig.
, ha provveduto all'affitto di altra abitazione in Piedimonte Matese (Ce) Parte_1
alla via Matese, 119, ivi stabilendo la propria dimora, nel mentre il Sig. Parte_1
ha stabilito la propria dimora alla via P. Panella, 5 Alife (CE). Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali variazioni di dimora.
6. frequentazione con il piccolo . Quanto all'esercizio del diritto di visita del padre: il Per_1
minore sarà allocato presso la madre. Il padre potrà tenerlo con sé dal martedì pomeriggio
(orario post – scolastico – a titolo esemplificativo, prelevandolo da scuola) al mercoledì mattina (dopo averlo accompagnato a scuola). Dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina con le medesime modalità di cui sopra;
7. il padre quando il minore sarà presso di lui nei giorni infrasettimanali e nei week end si occuperà di far svolgere puntualmente i compiti e riaccompagnarlo presso la casa della madre all'orario stabilito;
8. fine settimana alternati: il minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà con il papà a settimane alterne, dal sabato mattina dalle ore
10:00 alla domenica sera dopo cena (ore 21:00), ovvero recandolo direttamente a scuola il lunedì mattina, qualora tale modalità non crei disagio al bambino;
2 9. vacanze Natalizie: il piccolo trascorrerà la vigilia di Natale con uno dei genitori ed il Per_1
giorno di Natale con l'altro. Il genitore che trascorrerà il Natale con il piccolo avrà Per_1
con sé il bambino per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al primo gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui il giorno di Natale (dal 25.12 al 01.01). Mentre il genitore che trascorrerà con il piccolo la vigilia di Natale terrà con sé il minore dal 1 Per_1
gennaio fino al 7 gennaio – accompagnandolo a scuola se il giorno non cade nel week end.
In tal modo verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31 dicembre/01 gennaio. Durante le vacanze Pasquali ognuno dei genitori terrà con sé il piccolo per Per_1
la metà dei giorni di vacanze consecutivi alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del minore presso l'uno e l'altro dei genitori;
10. il minore trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori. Lo stesso per quanto concerne i compleanni della mamma e del papà. Mentre il giorno del compleanno del minore verrà trascorso possibilmente dalla famiglia assieme (mamma e papà);
11. durante le vacanze estive il padre e la madre trascorreranno con il piccolo 2 Per_1
settimane consecutive, i cui periodi andranno concordati tra le parti entro la fine del mese di maggio. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza del bambino presso l'uno e l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/week end di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori. In mancanza di accordo, il primo anno, il piccolo Per_1
trascorrerà con il padre i primi quindici giorni di agosto e con la madre la seconda quindicina di agosto. Il secondo anno i primi quindici giorni di agosto con la madre e la seconda quindicina di agosto con il padre. Alternando i periodi per gli anni successivi.
12. il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
minore la complessiva somma di € 250,00. Detta somma, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge dalla data dell'omologa della separazione, dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie o su carta prepagata entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, secondo attuale tenore di vita e preventivamente concordate tra i genitori salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese nel Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle
3 anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo;
13. i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per il minore e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
14. per tutto quanto non espressamente regolamentato si applicheranno le norme del Codice civile in materia di diritto di famiglia. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Alide (CE) l'08.10.2016 da Parte_1
, nato a [...] il [...], e SO GIULIA, nata a [...] il
[...]
13.02.1991, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alife (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte I, serie, anno 2016);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2027/2024, trattenuto in decisione all'udienza dell'11.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 9.08.2024 da rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to GUGLIUCCI GIUSEPPE e SO GIULIA, rappresentata e difesa dall'avv.to FERRUCCI
GIUSEPPE, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alife
(CE) in data 08.10.2016, dalla cui unione è nato il figlio (il 24.03.2017); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
16.06.2021 nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione del
2.07.2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1. i ricorrenti vivono e vivranno separatamente l'uno dall'altra, nel rispetto reciproco ed in totale autonomia
2. per quanto concerne l'affidamento del piccolo : affido condiviso ad entrambi i Per_1
genitori con stabile collocazione abitativa preso la residenza della madre ove il minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la riconsegna del bambino all'altro genitore (padre);
3. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, inclinazione naturale e aspirazioni del figlio;
4. i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. assegnazione casa familiare e spese. Si dà atto che la Sig.ra IU AS, previo avviso al Sig.
, ha provveduto all'affitto di altra abitazione in Piedimonte Matese (Ce) Parte_1
alla via Matese, 119, ivi stabilendo la propria dimora, nel mentre il Sig. Parte_1
ha stabilito la propria dimora alla via P. Panella, 5 Alife (CE). Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali variazioni di dimora.
6. frequentazione con il piccolo . Quanto all'esercizio del diritto di visita del padre: il Per_1
minore sarà allocato presso la madre. Il padre potrà tenerlo con sé dal martedì pomeriggio
(orario post – scolastico – a titolo esemplificativo, prelevandolo da scuola) al mercoledì mattina (dopo averlo accompagnato a scuola). Dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina con le medesime modalità di cui sopra;
7. il padre quando il minore sarà presso di lui nei giorni infrasettimanali e nei week end si occuperà di far svolgere puntualmente i compiti e riaccompagnarlo presso la casa della madre all'orario stabilito;
8. fine settimana alternati: il minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà con il papà a settimane alterne, dal sabato mattina dalle ore
10:00 alla domenica sera dopo cena (ore 21:00), ovvero recandolo direttamente a scuola il lunedì mattina, qualora tale modalità non crei disagio al bambino;
2 9. vacanze Natalizie: il piccolo trascorrerà la vigilia di Natale con uno dei genitori ed il Per_1
giorno di Natale con l'altro. Il genitore che trascorrerà il Natale con il piccolo avrà Per_1
con sé il bambino per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al primo gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui il giorno di Natale (dal 25.12 al 01.01). Mentre il genitore che trascorrerà con il piccolo la vigilia di Natale terrà con sé il minore dal 1 Per_1
gennaio fino al 7 gennaio – accompagnandolo a scuola se il giorno non cade nel week end.
In tal modo verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31 dicembre/01 gennaio. Durante le vacanze Pasquali ognuno dei genitori terrà con sé il piccolo per Per_1
la metà dei giorni di vacanze consecutivi alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del minore presso l'uno e l'altro dei genitori;
10. il minore trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori. Lo stesso per quanto concerne i compleanni della mamma e del papà. Mentre il giorno del compleanno del minore verrà trascorso possibilmente dalla famiglia assieme (mamma e papà);
11. durante le vacanze estive il padre e la madre trascorreranno con il piccolo 2 Per_1
settimane consecutive, i cui periodi andranno concordati tra le parti entro la fine del mese di maggio. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza del bambino presso l'uno e l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/week end di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori. In mancanza di accordo, il primo anno, il piccolo Per_1
trascorrerà con il padre i primi quindici giorni di agosto e con la madre la seconda quindicina di agosto. Il secondo anno i primi quindici giorni di agosto con la madre e la seconda quindicina di agosto con il padre. Alternando i periodi per gli anni successivi.
12. il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
minore la complessiva somma di € 250,00. Detta somma, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge dalla data dell'omologa della separazione, dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie o su carta prepagata entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, secondo attuale tenore di vita e preventivamente concordate tra i genitori salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese nel Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle
3 anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo;
13. i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per il minore e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
14. per tutto quanto non espressamente regolamentato si applicheranno le norme del Codice civile in materia di diritto di famiglia. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Alide (CE) l'08.10.2016 da Parte_1
, nato a [...] il [...], e SO GIULIA, nata a [...] il
[...]
13.02.1991, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alife (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte I, serie, anno 2016);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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