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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
24/06/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4266/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
24/06/2025, promossa da
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentate e difese dall'avv.to C.F._2
PIZZOCHERI MICHELE ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA DUCA D'AOSTA, 55 24058 ROMANO DI
LOMBARDIA, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTI, nei confronti di
C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dagli avv.ti CUGNO GARRANO VINCENZO, DI PLACIDO AGNESE e
BORRELLO FRANCESCO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CUGNO GARRANO VINCENZO, sito in PASSAGGIO CANONICI
LATERANENSI 1 24121 BERGAMO, giuste procure in calce alla comparsa di risposta,
RESISTENTE,
1 avente ad oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 24/06/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Dopo l'espletamento del procedimento ex art. 696bis c.p.c., n.
3752/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato in data 17/07/2024, Pt_1
e promuovevano il presente giudizio
[...] Controparte_1 nei confronti di chiedendo la condanna di Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni arrecati per la imperita e negligente prestazione medica della resistente, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire di e comunque chiedeva il rigetto delle Parte_2 avverse domande, in subordine domandando la limitazione della condanna a quanto effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Acquisito il fascicolo del pregresso giudizio ex art. 696bis
c.p.c. ed espletata CTU nel presente procedimento, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 24/06/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande delle ricorrenti sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono, dovendo rigettarsi per il resto.
Anzitutto, deve essere sancito l'an della responsabilità professionale di per la morte del feto Controparte_1 della gestante Sul punto, se non può utilizzarsi Parte_1 la consulenza espletata nel procedimento ex art. 696bis n.
3752/2023 r.g. in quanto scarsamente motivata, nonché
2 insufficiente e non chiara laddove assume, senza approfondire sul profilo probabilistico, che “Il feto presentava normali dimensioni ed era esente da anomalie morfologiche e la sua morte intrauterina
è verosimilmente correlabile ad asfissia acuta favorita dalle alterazioni a carico della placenta secondarie allo scompenso diabetico protratto ma non vi sono dati certi anche in considerazione dello stato di avanzata macerazione in cui è stato rinvenuto in sede di autopsia”, senza che una integrazione, sufficientemente avallata dal punto di vista scientifico, emerga da quanto riferito all'ultima udienza, è dirimente osservare come la CTU espletata nel presente giudizio di merito, con un incedere cristallino, preciso, razionale, scientificamente ineccepibile ed osservante i quesiti proposti, ha convincentemente concluso per la responsabilità professionale della resistente, rilevando come quest'ultima a) non rammentò alla paziente l'esigenza di recarsi nell'ambulatorio specialistico per la gestione del diabete gestazionale, come precedentemente prescritto, altresì non informando la persona in gravidanza della rilevanza degli esiti degli esami ematici effettuati e delle conseguenze mediche della pretermissione di quanto indicato, come pur dovuto (così pag. 21 della CTU),
b) non rilevò nuovamente la necessità sub a) alla visita del 30 giugno, nonostante l'emoglobina glicata riportata, unitamente alle precedenti rilevazioni glicemiche a digiuno, meritasse un approfondimento, almeno anamnestico, in merito a quanto suesposto (così pag. 21-22 della CTU),
c) diede luogo ad una importante e censurabile svista laddove annotò come normale un esame delle urine “in cui era presente una glicosuria massiva”, imperitamente soffermando l'attenzione sulla sola “circonferenza addominale al 50° percentile, da cui derivò una breve nota di accompagnamento, rivolta ai Colleghi dell'Ospedale di Chiari, in cui si richiedeva la programmazione dell'induzione del travaglio e non una specifica richiesta di ricovero per diabete
3 scompensato”, come imposto dalle linee guida pertinenti, così sottostimandosi una allarmante condizione patologica, non pervenendo alla necessaria informazione della paziente circa tale situazione e determinando un prericovero solo il giorno dopo la morte del feto (così pag. 22-23 della CTU).
Quanto suesposto, infatti, ha determinato la morte del feto: da un lato, “La causa della morte fetale, considerate le caratteristiche istologiche placentari e la diagnosi anatomopatologica fetale, identificata come episodio asfittico acuto, con elevata probabilità è da correlare all'episodio lipotimico materno, occorso durante l'escursione nel pomeriggio del giorno 11 agosto, che ha determinato, a causa dell'ipotensione materna, un'ulteriore riduzione della perfusione placentare già gravata dalle problematiche correlate al diabete di cui si e detto, con conseguente asfissia fetale. La stessa SI.ra afferma di Pt_1 non aver più percepito i movimenti fetali dalla sera del medesimo giorno. Si tratta dunque di un evento acuto instauratosi su una condizione patologica placentare cronica, conseguenza di un diabete gestazionale scompensato a causa di mancata diagnosi e adeguato trattamento” (così pag. 23 della CTU); dall'altro, sia
“un inquadramento più precoce avrebbe indotto la paziente ad una presa in carico presso un ambulatorio specializzato nella gestione del diabete gestazionale, con controlli e un monitoraggio differente della situazione”, sia una certificazione più puntuale della resistente sulla problematica in essere avrebbe determinato l'ospedale ad un ricovero ed ad un trattamento più precoce ed idoneo a salvaguardare la vita del feto (così pag. 23-24 della
CTU). Tali inosservanze, altresì valutate dalla CTU come inescusabili in occasione dell'ultima visita della resistente
(così pag. 24 della CTU), assurgono a colpa grave di quest'ultima, in quanto non mancano di coinvolgere non solo nozioni pienamente riconosciute dalle linee guida e situazioni patologiche nient'affatto episodiche per soggetti in stato di gravidanza, ma anche obblighi di sollecitazione, certificazione ed informazione insiti in ogni professione medica.
4 2.1. Non è negabile che a quanto suesposto si sia affiancata una condotta di non pienamente aderente alle Parte_1 indicazioni fornite da Tali comportamenti Controparte_1 della paziente, tuttavia, non assurgono a cesura del nesso di causalità materiale della responsabilità del medico o all'art. 1227, primo o secondo comma, c.c., nel caso di specie. Per quanto attiene all'ambito puramente eziologico, infatti, non implicano una interruzione del nesso di causalità materiale
I) il mancato rispetto di esami o stili di vita prescritti una volta e non ulteriormente sollecitati, visto che, quantomeno laddove non si siano chiarite le conseguenze di tali inosservanze ad un soggetto digiuno di scienza medica, trattasi di un comportamento del paziente anche statisticamente inidoneo ad assurgere alla necessaria eccezionalità ed episodicità contemplata dall'art. 41, comma 2, c.p. e/o atto ad inficiare l'adeguatezza della causalità materiale civilista;
II) la mancata rappresentazione del ricovero come “urgente”
(asseritamente ammesso da come riferitole dalla Parte_1 resistente, stando a quanto dichiarato da tale ricorrente agli ausiliari del giudice del procedimento ex art. 696bis c.p.c.) al personale della struttura ospedaliera e/o la carenza di un più celere pellegrinaggio verso quest'ultima, considerato come nel caso di specie residua non solo la carenza di informazioni della resistente circa le conseguenze mediche derivate dalla pretermissione di tali condotte, ma anche e soprattutto la mancanza di tali elementi nel contenuto della certificazione medica, pur costituendo un documento imprescindibile e non surrogabile da mere indicazioni verbali della paziente per orientare la valutazione ospedaliera circa i tempi di ricovero e trattamento (come anche riconosciuto dalla CTU del presente procedimento, laddove rileva, oltre che a pag. 26, a pag. 24, come
“[a]ver suggerito alla paziente di recarsi in ospedale per una valutazione sull'eventualità di una induzione di parto non è esimente poiché la certificazione non dava alcuna indicazione sulla effettiva problematica in essere, era pertanto
5 fraintendibile non solo dalla paziente ma anche da eventuale personale sanitario ne fosse entrato in possesso, non fornendo in alcun modo dati che suggerissero la gravità e la necessità di una urgente presa in carico della paziente”).
A fortiori, gli elementi suesposti escludono che le condotte di possano assurgere al primo o al secondo comma Parte_1 dell'art. 1227 c.c. Entrambe le disposizioni richiedono non solo un nesso di causalità tra i comportamenti del danneggiato ed i danni sorti, ma anche e soprattutto un positivo giudizio di colpevolezza circa la condotta di tale soggetto (così, ex multis,
Cass. Sez. 3, sent. del 27/03/2018, n. 7515, Rv. 648304 - 01).
Tuttavia, nel caso di specie, tale elemento psicologico non è riscontrabile in capo alla paziente, potendo sì questa avere contezza della generica finalità sanitaria di una indicazione medica o, tutt'al più, della aspecifica potenzialità dannosa della inosservanza di quanto prescritto, ma non anche, in difetto di informazioni puntuali, la prevedibilità (se non dello specifico evento infausto, quantomeno) della ben più grave e circoscritta classe di eventi cui appartiene quello luttuoso ed estremo della perdita di vita verificatasi (in tema e circa la rilevanza di tale
“classe” ai fini del perfezionamento della colpa, Cass. pen., Sez.
4 - , Sentenza n. 30616 del 07/05/2024 Ud. (dep. 26/07/2024) Rv.
286883 – 02, nonché Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 993 del 2025 circa la necessaria differenziazione tra le varie cause di decesso) laddove, come nella fattispecie in esame, si abbia riguardo ad un parametro di agente modello privo di nozioni scientifiche in tema.
2.2. Il suesposto esito della CTU espletata nel procedimento di merito non è nemmeno inficiato dalle osservazioni ex art. 195, ultimo comma, c.p.c. o dalle altre doglianze specifiche di parte resistente. Invero, diversamente da quanto lamentato da quest'ultima,
A. vi è stata una puntuale, chiara e motivata posizione degli ausiliari del giudice sulla attività professionale posta in essere da CP_1 CP_1
6 B. quanto indicato al punto 2.1. della presente motivazione esclude che le ammissioni di ai consulenti Parte_1 del pregresso procedimento ex art. 696bis c.p.c. o le condotte di tale paziente sovvertano le valutazioni della CTU del giudizio di merito,
C. la pandemia da Covid-19 e la comunicazione a distanza, nel caso di specie, non rilevano, non assurgendo ad incolpevole impossibilità oggettiva, totale o parziale, della prestazione medica, ex artt. 1256 o 1258 c.c.,
D. la presenza della prescrizione del medico di base o dell'esame della emoglobina glicosilata non lascia evincere altri indimostrati approfondimenti in sede di colloquio tra la paziente e la resistente, pena conferire rilevanza ex art. 2729 c.c. ad un tale dato documentale in carenza di sufficiente “gravità” indiziaria, mancando, dal tenore di quest'ultimo, un adeguato “grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto”
(così, ex multis, Cass., ord. n. 10908 del 2023 ed anche pag.
25 della CTU),
E. non emerge un avallo scientifico per una alternativa spiegazione causale del decesso del feto e/o per un giudizio di sufficienza circa l'indicazione della situazione patologica in quanto certificato (così pag. 25-26 della CTU).
3. Così accertato l'an della responsabilità della resistente, deve pervenirsi alla liquidazione dei danni risarcibili.
3.1. Quanto ai danni non patrimoniali maturati in capo a Pt_1
e derivati dal patimento connaturato alla morte del
[...] proprio figlio nascituro, rammentati
- l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati
7 una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale” (così Cass.
Sez. 3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv. 659411 - 01),
- la giovane età della gestante, ventunenne al momento dell'evento infausto,
- la mancanza di anteriori gravidanze,
- l'evoluto stato del feto, segnatamente suscettibile di parto programmato, deve riconoscersi l'importo capitale, all'attualità, di €
132.974,00, tratto dal dimezzamento (come suggerito da Cass. Sez.
3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv. 659411 – 01) dell'importo di
€ 265.948,00 che sarebbe stato riconosciuto dalle vigenti Tabelle
Milanesi per la morte di un figlio appena nato, con cui non sarebbe stata già maturata una significativa convivenza e
(coerentemente con la valutazione del livello basso della forbice, richiamato da Cass. Sez. 3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv.
659411 – 01) con il quale non si sarebbe instaurato ancora un consolidato rapporto.
Conseguentemente, ricordati, in tema di accessori, (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986,
Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del
05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) i principi di S.U., sent. n. 1712 del 1995 in tema di coordinamento di interessi e rivalutazione, (E) la decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nel presente caso, dal deposito del ricorso ex art. 281decies c.p.c. in data
8 17/07/2024, essendo decorso il termine massimo di sei mesi per la salvezza degli effetti della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, della L. n. 24 del 2017 (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 12 del 2025), la resistente deve essere condannata al pagamento
➢ in favore di dell'importo di € 132.974,00, Parte_1 oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 17/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 17/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data di cognizione dell'evento infausto del 14/08/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 14/08/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2. Parimenti devono essere risarciti i danni non patrimoniali maturati in capo a madre di Parte_2 Parte_1 derivati dal patimento connaturato alla morte del proprio nipote nascituro: a smentita dell'eccezione di difetto di
“legittimazione”, prospettata dalla resistente, trattasi, infatti, di pregiudizio allegato a partire da pag. 17 del ricorso introduttivo del presente giudizio ed altresì contemplato a pag.
4-5 di Cass. Sez. 3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv. 659411 –
01. Per quanto attiene più precisamente al quantum, rammentati
- l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale” (così Cass.
Sez. 3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv. 659411 - 01),
9 - l'età di 57 anni di al momento dell'evento Parte_2 infausto,
- la mancanza di anteriori gravidanze di Parte_1
- l'evoluto stato del feto, segnatamente suscettibile di parto programmato, deve riconoscersi l'importo capitale, all'attualità, di €
39.054,00, tratto dal dimezzamento (come suggerito da Cass. Sez.
3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv. 659411 – 01) dell'importo di
€ 78.108,00 che sarebbe stato riconosciuto dalle vigenti Tabelle
Milanesi per la morte di un figlio appena nato, con cui non sarebbe stata già maturata una significativa convivenza
(coerentemente con la valutazione del livello basso della forbice, richiamato da Cass. Sez. 3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv.
659411 – 01), con il quale non si sarebbe instaurato ancora un consolidato rapporto e con la sopravvivenza dell'altra ricorrente.
Conseguentemente, ricordati, in tema di accessori, (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986,
Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del
05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) i principi di S.U., sent. n. 1712 del 1995 in tema di coordinamento di interessi e rivalutazione, (E) la decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nel presente caso, dal deposito del ricorso ex art. 281decies c.p.c. in data
17/07/2024, essendo decorso il termine massimo di sei mesi per la salvezza degli effetti della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, della L. n. 24 del 2017 (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 12 del 2025), la resistente deve essere condannata al pagamento
10 ➢ in favore di dell'importo di € Parte_2
39.054,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 17/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 17/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data di cognizione dell'evento infausto del
14/08/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
14/08/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.3. Nulla è dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali. Come osservato dalla incontestata pag. 25 della CTU espletata nel presente giudizio, si tratta di esborsi o che la gestante avrebbe dovuto comunque sostenere anche laddove la gravidanza fosse andata a buon fine, o privi di nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. con la vicenda de qua, stanti la non attinenza dell'esame cardiologico con lo stato interessante e con la perdita del feto, nonché la significativa distanza temporale da quest'ultima delle spese di ambito psichico e/o psichiatrico, peraltro non altrimenti suffragate circa la loro eziologia con l'evento lamentato.
4. Le spese processuali del presente giudizio di merito seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore delle ricorrenti, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la carenza di difese sufficientemente differenziate tra le ricorrenti ed atte a determinare l'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 545,00 per spese vive ed €
14.103,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00, fase decisoria € 4.253,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA,
e rimborso spese generali del 15%.
4.1. Per le stesse ragioni, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez.
11 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese di CTU del presente procedimento, liquidate come da separato e già emesso decreto, sono poste definitivamente a carico della resistente, con i conseguenti obblighi restitutori.
4.2. Le spese processuali del pregresso procedimento ex art. 696bis c.p.c. seguono la prevalente soccombenza dell'odierna resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore delle ricorrenti, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la carenza di difese sufficientemente differenziate tra le ricorrenti ed atte a determinare l'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in €
286,00 per spese vive ed € 3.827,00 per compensi (fase di studio €
1.134,00, fase introduttiva € 992,00, fase istruttoria € 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
4.3. Le spese di CTU in tale procedimento ex art. 696bis c.p.c., liquidate come da separato e già ivi riconosciuto fondo spese, sono poste definitivamente a carico della resistente, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la responsabilità nei termini indicati in parte motiva, condanna al pagamento Controparte_1
in favore di dell'importo di € Parte_1
132.974,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 17/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 17/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 14/08/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 14/08/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284,
12 comma 4, c.c. sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo di € Parte_2
39.054,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 17/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 17/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 14/08/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 14/08/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del presente giudizio di merito, liquidate in €
545,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Pone le spese di CTU del presente procedimento, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di con i conseguenti obblighi Controparte_1 restitutori;
5. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del procedimento ex art. 696bis c.p.c., n.
3752/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate in
€ 286,00 per spese vive ed € 3.827,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696bis c.p.c.,
n. 3752/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato e già ivi riconosciuto fondo spese, definitivamente a carico di con i Controparte_1 conseguenti obblighi restitutori.
Bergamo, 24/06/2025
13 Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
24/06/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4266/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
24/06/2025, promossa da
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentate e difese dall'avv.to C.F._2
PIZZOCHERI MICHELE ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA DUCA D'AOSTA, 55 24058 ROMANO DI
LOMBARDIA, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTI, nei confronti di
C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dagli avv.ti CUGNO GARRANO VINCENZO, DI PLACIDO AGNESE e
BORRELLO FRANCESCO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CUGNO GARRANO VINCENZO, sito in PASSAGGIO CANONICI
LATERANENSI 1 24121 BERGAMO, giuste procure in calce alla comparsa di risposta,
RESISTENTE,
1 avente ad oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 24/06/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Dopo l'espletamento del procedimento ex art. 696bis c.p.c., n.
3752/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato in data 17/07/2024, Pt_1
e promuovevano il presente giudizio
[...] Controparte_1 nei confronti di chiedendo la condanna di Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni arrecati per la imperita e negligente prestazione medica della resistente, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire di e comunque chiedeva il rigetto delle Parte_2 avverse domande, in subordine domandando la limitazione della condanna a quanto effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Acquisito il fascicolo del pregresso giudizio ex art. 696bis
c.p.c. ed espletata CTU nel presente procedimento, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 24/06/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande delle ricorrenti sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono, dovendo rigettarsi per il resto.
Anzitutto, deve essere sancito l'an della responsabilità professionale di per la morte del feto Controparte_1 della gestante Sul punto, se non può utilizzarsi Parte_1 la consulenza espletata nel procedimento ex art. 696bis n.
3752/2023 r.g. in quanto scarsamente motivata, nonché
2 insufficiente e non chiara laddove assume, senza approfondire sul profilo probabilistico, che “Il feto presentava normali dimensioni ed era esente da anomalie morfologiche e la sua morte intrauterina
è verosimilmente correlabile ad asfissia acuta favorita dalle alterazioni a carico della placenta secondarie allo scompenso diabetico protratto ma non vi sono dati certi anche in considerazione dello stato di avanzata macerazione in cui è stato rinvenuto in sede di autopsia”, senza che una integrazione, sufficientemente avallata dal punto di vista scientifico, emerga da quanto riferito all'ultima udienza, è dirimente osservare come la CTU espletata nel presente giudizio di merito, con un incedere cristallino, preciso, razionale, scientificamente ineccepibile ed osservante i quesiti proposti, ha convincentemente concluso per la responsabilità professionale della resistente, rilevando come quest'ultima a) non rammentò alla paziente l'esigenza di recarsi nell'ambulatorio specialistico per la gestione del diabete gestazionale, come precedentemente prescritto, altresì non informando la persona in gravidanza della rilevanza degli esiti degli esami ematici effettuati e delle conseguenze mediche della pretermissione di quanto indicato, come pur dovuto (così pag. 21 della CTU),
b) non rilevò nuovamente la necessità sub a) alla visita del 30 giugno, nonostante l'emoglobina glicata riportata, unitamente alle precedenti rilevazioni glicemiche a digiuno, meritasse un approfondimento, almeno anamnestico, in merito a quanto suesposto (così pag. 21-22 della CTU),
c) diede luogo ad una importante e censurabile svista laddove annotò come normale un esame delle urine “in cui era presente una glicosuria massiva”, imperitamente soffermando l'attenzione sulla sola “circonferenza addominale al 50° percentile, da cui derivò una breve nota di accompagnamento, rivolta ai Colleghi dell'Ospedale di Chiari, in cui si richiedeva la programmazione dell'induzione del travaglio e non una specifica richiesta di ricovero per diabete
3 scompensato”, come imposto dalle linee guida pertinenti, così sottostimandosi una allarmante condizione patologica, non pervenendo alla necessaria informazione della paziente circa tale situazione e determinando un prericovero solo il giorno dopo la morte del feto (così pag. 22-23 della CTU).
Quanto suesposto, infatti, ha determinato la morte del feto: da un lato, “La causa della morte fetale, considerate le caratteristiche istologiche placentari e la diagnosi anatomopatologica fetale, identificata come episodio asfittico acuto, con elevata probabilità è da correlare all'episodio lipotimico materno, occorso durante l'escursione nel pomeriggio del giorno 11 agosto, che ha determinato, a causa dell'ipotensione materna, un'ulteriore riduzione della perfusione placentare già gravata dalle problematiche correlate al diabete di cui si e detto, con conseguente asfissia fetale. La stessa SI.ra afferma di Pt_1 non aver più percepito i movimenti fetali dalla sera del medesimo giorno. Si tratta dunque di un evento acuto instauratosi su una condizione patologica placentare cronica, conseguenza di un diabete gestazionale scompensato a causa di mancata diagnosi e adeguato trattamento” (così pag. 23 della CTU); dall'altro, sia
“un inquadramento più precoce avrebbe indotto la paziente ad una presa in carico presso un ambulatorio specializzato nella gestione del diabete gestazionale, con controlli e un monitoraggio differente della situazione”, sia una certificazione più puntuale della resistente sulla problematica in essere avrebbe determinato l'ospedale ad un ricovero ed ad un trattamento più precoce ed idoneo a salvaguardare la vita del feto (così pag. 23-24 della
CTU). Tali inosservanze, altresì valutate dalla CTU come inescusabili in occasione dell'ultima visita della resistente
(così pag. 24 della CTU), assurgono a colpa grave di quest'ultima, in quanto non mancano di coinvolgere non solo nozioni pienamente riconosciute dalle linee guida e situazioni patologiche nient'affatto episodiche per soggetti in stato di gravidanza, ma anche obblighi di sollecitazione, certificazione ed informazione insiti in ogni professione medica.
4 2.1. Non è negabile che a quanto suesposto si sia affiancata una condotta di non pienamente aderente alle Parte_1 indicazioni fornite da Tali comportamenti Controparte_1 della paziente, tuttavia, non assurgono a cesura del nesso di causalità materiale della responsabilità del medico o all'art. 1227, primo o secondo comma, c.c., nel caso di specie. Per quanto attiene all'ambito puramente eziologico, infatti, non implicano una interruzione del nesso di causalità materiale
I) il mancato rispetto di esami o stili di vita prescritti una volta e non ulteriormente sollecitati, visto che, quantomeno laddove non si siano chiarite le conseguenze di tali inosservanze ad un soggetto digiuno di scienza medica, trattasi di un comportamento del paziente anche statisticamente inidoneo ad assurgere alla necessaria eccezionalità ed episodicità contemplata dall'art. 41, comma 2, c.p. e/o atto ad inficiare l'adeguatezza della causalità materiale civilista;
II) la mancata rappresentazione del ricovero come “urgente”
(asseritamente ammesso da come riferitole dalla Parte_1 resistente, stando a quanto dichiarato da tale ricorrente agli ausiliari del giudice del procedimento ex art. 696bis c.p.c.) al personale della struttura ospedaliera e/o la carenza di un più celere pellegrinaggio verso quest'ultima, considerato come nel caso di specie residua non solo la carenza di informazioni della resistente circa le conseguenze mediche derivate dalla pretermissione di tali condotte, ma anche e soprattutto la mancanza di tali elementi nel contenuto della certificazione medica, pur costituendo un documento imprescindibile e non surrogabile da mere indicazioni verbali della paziente per orientare la valutazione ospedaliera circa i tempi di ricovero e trattamento (come anche riconosciuto dalla CTU del presente procedimento, laddove rileva, oltre che a pag. 26, a pag. 24, come
“[a]ver suggerito alla paziente di recarsi in ospedale per una valutazione sull'eventualità di una induzione di parto non è esimente poiché la certificazione non dava alcuna indicazione sulla effettiva problematica in essere, era pertanto
5 fraintendibile non solo dalla paziente ma anche da eventuale personale sanitario ne fosse entrato in possesso, non fornendo in alcun modo dati che suggerissero la gravità e la necessità di una urgente presa in carico della paziente”).
A fortiori, gli elementi suesposti escludono che le condotte di possano assurgere al primo o al secondo comma Parte_1 dell'art. 1227 c.c. Entrambe le disposizioni richiedono non solo un nesso di causalità tra i comportamenti del danneggiato ed i danni sorti, ma anche e soprattutto un positivo giudizio di colpevolezza circa la condotta di tale soggetto (così, ex multis,
Cass. Sez. 3, sent. del 27/03/2018, n. 7515, Rv. 648304 - 01).
Tuttavia, nel caso di specie, tale elemento psicologico non è riscontrabile in capo alla paziente, potendo sì questa avere contezza della generica finalità sanitaria di una indicazione medica o, tutt'al più, della aspecifica potenzialità dannosa della inosservanza di quanto prescritto, ma non anche, in difetto di informazioni puntuali, la prevedibilità (se non dello specifico evento infausto, quantomeno) della ben più grave e circoscritta classe di eventi cui appartiene quello luttuoso ed estremo della perdita di vita verificatasi (in tema e circa la rilevanza di tale
“classe” ai fini del perfezionamento della colpa, Cass. pen., Sez.
4 - , Sentenza n. 30616 del 07/05/2024 Ud. (dep. 26/07/2024) Rv.
286883 – 02, nonché Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 993 del 2025 circa la necessaria differenziazione tra le varie cause di decesso) laddove, come nella fattispecie in esame, si abbia riguardo ad un parametro di agente modello privo di nozioni scientifiche in tema.
2.2. Il suesposto esito della CTU espletata nel procedimento di merito non è nemmeno inficiato dalle osservazioni ex art. 195, ultimo comma, c.p.c. o dalle altre doglianze specifiche di parte resistente. Invero, diversamente da quanto lamentato da quest'ultima,
A. vi è stata una puntuale, chiara e motivata posizione degli ausiliari del giudice sulla attività professionale posta in essere da CP_1 CP_1
6 B. quanto indicato al punto 2.1. della presente motivazione esclude che le ammissioni di ai consulenti Parte_1 del pregresso procedimento ex art. 696bis c.p.c. o le condotte di tale paziente sovvertano le valutazioni della CTU del giudizio di merito,
C. la pandemia da Covid-19 e la comunicazione a distanza, nel caso di specie, non rilevano, non assurgendo ad incolpevole impossibilità oggettiva, totale o parziale, della prestazione medica, ex artt. 1256 o 1258 c.c.,
D. la presenza della prescrizione del medico di base o dell'esame della emoglobina glicosilata non lascia evincere altri indimostrati approfondimenti in sede di colloquio tra la paziente e la resistente, pena conferire rilevanza ex art. 2729 c.c. ad un tale dato documentale in carenza di sufficiente “gravità” indiziaria, mancando, dal tenore di quest'ultimo, un adeguato “grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto”
(così, ex multis, Cass., ord. n. 10908 del 2023 ed anche pag.
25 della CTU),
E. non emerge un avallo scientifico per una alternativa spiegazione causale del decesso del feto e/o per un giudizio di sufficienza circa l'indicazione della situazione patologica in quanto certificato (così pag. 25-26 della CTU).
3. Così accertato l'an della responsabilità della resistente, deve pervenirsi alla liquidazione dei danni risarcibili.
3.1. Quanto ai danni non patrimoniali maturati in capo a Pt_1
e derivati dal patimento connaturato alla morte del
[...] proprio figlio nascituro, rammentati
- l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati
7 una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale” (così Cass.
Sez. 3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv. 659411 - 01),
- la giovane età della gestante, ventunenne al momento dell'evento infausto,
- la mancanza di anteriori gravidanze,
- l'evoluto stato del feto, segnatamente suscettibile di parto programmato, deve riconoscersi l'importo capitale, all'attualità, di €
132.974,00, tratto dal dimezzamento (come suggerito da Cass. Sez.
3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv. 659411 – 01) dell'importo di
€ 265.948,00 che sarebbe stato riconosciuto dalle vigenti Tabelle
Milanesi per la morte di un figlio appena nato, con cui non sarebbe stata già maturata una significativa convivenza e
(coerentemente con la valutazione del livello basso della forbice, richiamato da Cass. Sez. 3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv.
659411 – 01) con il quale non si sarebbe instaurato ancora un consolidato rapporto.
Conseguentemente, ricordati, in tema di accessori, (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986,
Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del
05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) i principi di S.U., sent. n. 1712 del 1995 in tema di coordinamento di interessi e rivalutazione, (E) la decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nel presente caso, dal deposito del ricorso ex art. 281decies c.p.c. in data
8 17/07/2024, essendo decorso il termine massimo di sei mesi per la salvezza degli effetti della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, della L. n. 24 del 2017 (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 12 del 2025), la resistente deve essere condannata al pagamento
➢ in favore di dell'importo di € 132.974,00, Parte_1 oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 17/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 17/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data di cognizione dell'evento infausto del 14/08/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 14/08/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2. Parimenti devono essere risarciti i danni non patrimoniali maturati in capo a madre di Parte_2 Parte_1 derivati dal patimento connaturato alla morte del proprio nipote nascituro: a smentita dell'eccezione di difetto di
“legittimazione”, prospettata dalla resistente, trattasi, infatti, di pregiudizio allegato a partire da pag. 17 del ricorso introduttivo del presente giudizio ed altresì contemplato a pag.
4-5 di Cass. Sez. 3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv. 659411 –
01. Per quanto attiene più precisamente al quantum, rammentati
- l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale” (così Cass.
Sez. 3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv. 659411 - 01),
9 - l'età di 57 anni di al momento dell'evento Parte_2 infausto,
- la mancanza di anteriori gravidanze di Parte_1
- l'evoluto stato del feto, segnatamente suscettibile di parto programmato, deve riconoscersi l'importo capitale, all'attualità, di €
39.054,00, tratto dal dimezzamento (come suggerito da Cass. Sez.
3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv. 659411 – 01) dell'importo di
€ 78.108,00 che sarebbe stato riconosciuto dalle vigenti Tabelle
Milanesi per la morte di un figlio appena nato, con cui non sarebbe stata già maturata una significativa convivenza
(coerentemente con la valutazione del livello basso della forbice, richiamato da Cass. Sez. 3, ord. del 20/10/2020, n. 22859, Rv.
659411 – 01), con il quale non si sarebbe instaurato ancora un consolidato rapporto e con la sopravvivenza dell'altra ricorrente.
Conseguentemente, ricordati, in tema di accessori, (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986,
Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del
05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) i principi di S.U., sent. n. 1712 del 1995 in tema di coordinamento di interessi e rivalutazione, (E) la decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nel presente caso, dal deposito del ricorso ex art. 281decies c.p.c. in data
17/07/2024, essendo decorso il termine massimo di sei mesi per la salvezza degli effetti della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, della L. n. 24 del 2017 (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 12 del 2025), la resistente deve essere condannata al pagamento
10 ➢ in favore di dell'importo di € Parte_2
39.054,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 17/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 17/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data di cognizione dell'evento infausto del
14/08/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
14/08/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.3. Nulla è dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali. Come osservato dalla incontestata pag. 25 della CTU espletata nel presente giudizio, si tratta di esborsi o che la gestante avrebbe dovuto comunque sostenere anche laddove la gravidanza fosse andata a buon fine, o privi di nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. con la vicenda de qua, stanti la non attinenza dell'esame cardiologico con lo stato interessante e con la perdita del feto, nonché la significativa distanza temporale da quest'ultima delle spese di ambito psichico e/o psichiatrico, peraltro non altrimenti suffragate circa la loro eziologia con l'evento lamentato.
4. Le spese processuali del presente giudizio di merito seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore delle ricorrenti, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la carenza di difese sufficientemente differenziate tra le ricorrenti ed atte a determinare l'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 545,00 per spese vive ed €
14.103,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00, fase decisoria € 4.253,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA,
e rimborso spese generali del 15%.
4.1. Per le stesse ragioni, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez.
11 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese di CTU del presente procedimento, liquidate come da separato e già emesso decreto, sono poste definitivamente a carico della resistente, con i conseguenti obblighi restitutori.
4.2. Le spese processuali del pregresso procedimento ex art. 696bis c.p.c. seguono la prevalente soccombenza dell'odierna resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore delle ricorrenti, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la carenza di difese sufficientemente differenziate tra le ricorrenti ed atte a determinare l'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in €
286,00 per spese vive ed € 3.827,00 per compensi (fase di studio €
1.134,00, fase introduttiva € 992,00, fase istruttoria € 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
4.3. Le spese di CTU in tale procedimento ex art. 696bis c.p.c., liquidate come da separato e già ivi riconosciuto fondo spese, sono poste definitivamente a carico della resistente, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la responsabilità nei termini indicati in parte motiva, condanna al pagamento Controparte_1
in favore di dell'importo di € Parte_1
132.974,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 17/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 17/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 14/08/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 14/08/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284,
12 comma 4, c.c. sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo di € Parte_2
39.054,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 17/07/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 17/07/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del 14/08/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 14/08/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del presente giudizio di merito, liquidate in €
545,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Pone le spese di CTU del presente procedimento, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di con i conseguenti obblighi Controparte_1 restitutori;
5. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del procedimento ex art. 696bis c.p.c., n.
3752/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate in
€ 286,00 per spese vive ed € 3.827,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696bis c.p.c.,
n. 3752/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato e già ivi riconosciuto fondo spese, definitivamente a carico di con i Controparte_1 conseguenti obblighi restitutori.
Bergamo, 24/06/2025
13 Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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