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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1405/2025 promosso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BIGRETTI MARCO
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 5
pubblicato in data 24/12/2021 nel procedimento RG n. 2767/2021 è stata disposta la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei ricorrenti sulla figlia minore
[...]
, nata a Modena l'[...], in [...] quale veniva disposto l'affidamento Per_1
condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso il padre Sig. , presso l'abitazione dello stesso in Parte_2
Modena, via Tonini n. 32, regolamentando i diritti di visita e di permanenza presso i genitori e disponendo il mantenimento diretto della figlia minore e il contributo al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
- Le parti nel ricorso hanno dato atto che il padre si è trasferito in Puglia, presso la residenza della di lui madre e che, conseguentemente, in ragione della distanza che si verrà
necessariamente a frapporre tra gli stessi, essi sono congiuntamente addivenuti alla determinazione di richiedere all'intestato Tribunale la modifica delle condizioni tra loro precedentemente pattuite e recepite nel sopra citato provvedimento in ordine al regime di affido e alla frequentazione della figlia, che rimarrà a vivere nel modenese (a Carpi) con la madre.
I ricorrenti chiedono in particolare il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) Affidamento della figlia minore.
- In ragione della distanza chilometrica che si frapporrà tra la madre e il padre, e al fine di non ostacolare le decisioni e le autorizzazioni da prendere nell'interesse della figlia, i genitori convengono che la figlia minore venga affidata alla madre in regime di affido Persona_1
super esclusivo , con collocazione, anche ai fini anagrafici, presso la stessa, nell'immobile sito in
Carpi (Mo), via Sottargine n. 3, nell'immobile condotto in locazione dalla madre Parte_1
unitamente al proprio attuale compagno.
[...]
pagina 2 di 5 - In ogni caso, i genitori si impegnano, nell'esclusivo interesse della minore, a consultarsi per le scelte e le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia ea collaborare affinchè l'istruzione e la crescita della stessa avvenga nel miglior modo possibile.
2) Frequentazione con il padre.
- Il padre potrà vedere ogni qual volta si recherà presso il luogo di residenza della figlia, Per_1
preavvertendo tempestivamente la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
3) Mantenimento diretto della figlia minore e spese straordinarie .
I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore: ciascun genitore provvederà pertanto al mantenimento della figlia minore quando la stessa si troverà presso ciascuno di essi, come peraltro stabilito nel precedente provvedimento.
I genitori concordano che le spese di carattere straordinario necessarie per la cura, l'educazione scolastica, sociale e culturale della figlia dovranno essere ripartite tra loro nella misura del 50%
ciascuno come segue:
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO:a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Nazionale Sanitario;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 3 di 5 SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO
ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO
ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
pagina 4 di 5 4) Salvi diversi accordi scritti tra le parti gli assegni INPS verranno percepiti esclusivamente dalla madre.
5) Le parti dichiarano di aver già definito prima d'ora i loro pregressi rapporti economici e di nulla avere a pretendere, reciprocamente l'una dall'altra”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Modena n. cronol.
11197/2021 pubblicato in data 24/12/2021 nel procedimento RG n. 2767/2021, recepisce le condizione riportate in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 15/04/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Riccardo Di Pasquale
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