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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto separazione consensuale, iscritto al n. 2656\2024
V.G. pendente tra nato alla Spezia, il 30/10/1980 e residente in Parte_1
Pontremoli, loc. Chiosi n°23, C.F. , e C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] e residente in [...], loc. Parte_2
Chiosi n°23, C.F , entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Pontremoli, in Via Pirandello, n. 22, presso lo Studio dell'Avv. Gianugo Magnavacca che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Magnavacca, li rappresentano e difendono in virtù di mandati in calce al ricorso introduttivo;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto che: i) Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Pontremoli (MS) in data 28/06/2014, annotato nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Pontremoli al n. 4 parte II Serie A dell'anno
2014; ii) dall'unione coniugale sono nati i figli: , nata a [...] il Persona_1
21/12/2012, residente in [...], loc. Chiosi n°23; e , nata a [...] il CP_1
19/07/2015, residente in [...], loc. Chiosi n°23; iii) l'unione è andata pagina 1 di 2 deteriorandosi, essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi i quali intendono addivenire alla separazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. voglia procedere all'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui in ricorso.
In accordo alla facoltà loro concessa dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., le parti hanno altresì domandato l'autorizzazione a non comparire in udienza, depositando all'uopo note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno manifestato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto alla luce del disposto di cui all'art. 151 c.c..
Gli accordi di cui al ricorso appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico, ed all'interesse della prole, e pertanto devono essere omologati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio in Pontremoli (MS) in data 28.06.2014, con atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 4, parte 2, serie A, anno 2014, omologando gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pontremoli (MS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
DISPONE trasmettersi la sentenza al Pubblico Ministero.
Così deciso in Massa nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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