TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2863/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2863/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gioiosa Ionica (RC), alla via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'avv. Michele
1 Malavenda che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via
San Francesco da Paola n. 14, presso lo studio dell'avv. Sergio Mazzù che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia sita in Palmi alla via Volta n. 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela
Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio e Quarta Rossella giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.09.2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005701641000, ricevuta in data
24.08.2022, emessa da a fronte del ritenuto mancato Controparte_1
pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria, limitatamente al seguente atto: avviso di addebito n. 39420140003169354000, indicato come notificato in data
04.11.2014, per contributi previdenziali IVS per l'anno 2007, dell'importo di € 6.514,21.
A tal fine eccepiva la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa e/o irregolare notifica del sotteso avviso di addebito nonché per l'intervenuta prescrizione del preteso credito.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: « 1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420229005701641000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare il seguente avviso di
2 addebito n. 39420140003169354000 per prescrizione dei crediti da esso portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica dello stesso essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_3
eccependo: - il difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti l'attività di competenza dell'Ente impositore e di prescrizione originaria del credito;
- la non intervenuta prescrizione del preteso credito stante la notifica di vari atti interruttivi nonché la sospensione dell'attività di riscossione disposta dal Legislatore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente ovvero l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva altresì l' eccependo: - la regolare notifica del contestato avviso CP_4
di addebito;
- l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva;
- la non intervenuta prescrizione del credito azionato;
- la responsabilità dell'ente riscossore per irregolarità successive alla formazione del ruolo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 10.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell' in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_1 pagamento impugnata, sia dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di CP_4
cui all'avviso di addebito sotteso all'atto opposto.
In via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi. Mutuando le disposizioni vigenti in materia
3 tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72.
In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n. 16412/2007; Cass.
n.13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n. 7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.
24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. SS. UU. n. 5791/2008).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti, limitatamente al seguente atto: - avviso di addebito n.
39420140003169354000, asseritamente notificato in data 04.11.2014, per contributi previdenziali IVS per l'anno 2007, dell'importo di € 6.514,21.
Per quanto concerne l' , per quanto di competenza dello stesso, è Controparte_5 provata la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione mentre non può ritenersi riscontrata la notifica dell'avviso di addebito sopra richiamato dalla sola
4 produzione in giudizio dell'estratto di ruolo, venendo lo stesso predisposto sulla base delle risultanze dei dati comunicati dall' Né a diversa conclusione può giungersi CP_4
sulla base della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell e CP_1
relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199011714449000 del giorno 08.11.2019. Occorre infatti evidenziare che ai fini interruttivi della prescrizione quinquennale, la notifica in questione doveva pervenire entro il 04.11.2019. Inoltre, esaminando l'avviso di ricevimento, si evince che la notifica è stata effettuata con consegna ad un soggetto qualificatosi quale “addetto alla casa”, dizione che di per sé non consente di verificare se la persona in questione fosse legittimata o meno al ritiro.
Con riferimento alle deduzioni dell'Ente impositore ed alle allegazioni documentali dallo stesso effettuate, deve rilevarsi che quanto prodotto fornisce effettivo riscontro solo in ordine alla prima notifica dell'avviso di addebito attenzionato, effettivamente riscontrata in atti come effettuata in data 04.11.2014, con sottoscrizione per ricevuta dello stesso ricorrente (v. documenti memoria ). A seguito di tale notifica però non è seguito CP_4 alcun atto interruttivo successivo sino alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, avvenuta in data 24.08.2022.
Pertanto, con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito richiamato avente ad oggetto contributi IVS riferiti all'anno 2017, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge 335/199,5 risulta spirato almeno nell'anno 2019, nell'arco temporale che precede la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento.
Considerato quanto sopra, ogni ulteriore questione e/o eccezione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi, in solido, a carico delle parti resistenti, venendo liquidate al minimo dei valori tariffari in assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
2863/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
09420229005701641000, relativamente all'avvisi di addebito n.
39420140003169354000, per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- condanna le resistenti, in persona dei L.R.P.T., in solido tra loro alla refusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.887,90 per compensi, oltre 15% per
5 rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Locri, 20.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2863/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2863/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gioiosa Ionica (RC), alla via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'avv. Michele
1 Malavenda che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via
San Francesco da Paola n. 14, presso lo studio dell'avv. Sergio Mazzù che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia sita in Palmi alla via Volta n. 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela
Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio e Quarta Rossella giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.09.2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005701641000, ricevuta in data
24.08.2022, emessa da a fronte del ritenuto mancato Controparte_1
pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria, limitatamente al seguente atto: avviso di addebito n. 39420140003169354000, indicato come notificato in data
04.11.2014, per contributi previdenziali IVS per l'anno 2007, dell'importo di € 6.514,21.
A tal fine eccepiva la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa e/o irregolare notifica del sotteso avviso di addebito nonché per l'intervenuta prescrizione del preteso credito.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: « 1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420229005701641000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare il seguente avviso di
2 addebito n. 39420140003169354000 per prescrizione dei crediti da esso portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica dello stesso essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_3
eccependo: - il difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti l'attività di competenza dell'Ente impositore e di prescrizione originaria del credito;
- la non intervenuta prescrizione del preteso credito stante la notifica di vari atti interruttivi nonché la sospensione dell'attività di riscossione disposta dal Legislatore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente ovvero l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva altresì l' eccependo: - la regolare notifica del contestato avviso CP_4
di addebito;
- l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva;
- la non intervenuta prescrizione del credito azionato;
- la responsabilità dell'ente riscossore per irregolarità successive alla formazione del ruolo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 10.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell' in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_1 pagamento impugnata, sia dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di CP_4
cui all'avviso di addebito sotteso all'atto opposto.
In via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi. Mutuando le disposizioni vigenti in materia
3 tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72.
In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n. 16412/2007; Cass.
n.13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n. 7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.
24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. SS. UU. n. 5791/2008).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti, limitatamente al seguente atto: - avviso di addebito n.
39420140003169354000, asseritamente notificato in data 04.11.2014, per contributi previdenziali IVS per l'anno 2007, dell'importo di € 6.514,21.
Per quanto concerne l' , per quanto di competenza dello stesso, è Controparte_5 provata la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione mentre non può ritenersi riscontrata la notifica dell'avviso di addebito sopra richiamato dalla sola
4 produzione in giudizio dell'estratto di ruolo, venendo lo stesso predisposto sulla base delle risultanze dei dati comunicati dall' Né a diversa conclusione può giungersi CP_4
sulla base della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell e CP_1
relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199011714449000 del giorno 08.11.2019. Occorre infatti evidenziare che ai fini interruttivi della prescrizione quinquennale, la notifica in questione doveva pervenire entro il 04.11.2019. Inoltre, esaminando l'avviso di ricevimento, si evince che la notifica è stata effettuata con consegna ad un soggetto qualificatosi quale “addetto alla casa”, dizione che di per sé non consente di verificare se la persona in questione fosse legittimata o meno al ritiro.
Con riferimento alle deduzioni dell'Ente impositore ed alle allegazioni documentali dallo stesso effettuate, deve rilevarsi che quanto prodotto fornisce effettivo riscontro solo in ordine alla prima notifica dell'avviso di addebito attenzionato, effettivamente riscontrata in atti come effettuata in data 04.11.2014, con sottoscrizione per ricevuta dello stesso ricorrente (v. documenti memoria ). A seguito di tale notifica però non è seguito CP_4 alcun atto interruttivo successivo sino alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, avvenuta in data 24.08.2022.
Pertanto, con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito richiamato avente ad oggetto contributi IVS riferiti all'anno 2017, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge 335/199,5 risulta spirato almeno nell'anno 2019, nell'arco temporale che precede la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento.
Considerato quanto sopra, ogni ulteriore questione e/o eccezione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi, in solido, a carico delle parti resistenti, venendo liquidate al minimo dei valori tariffari in assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
2863/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
09420229005701641000, relativamente all'avvisi di addebito n.
39420140003169354000, per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- condanna le resistenti, in persona dei L.R.P.T., in solido tra loro alla refusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.887,90 per compensi, oltre 15% per
5 rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Locri, 20.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
6