TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 198/2023 R.G. promossa da
(c.f. – p.iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Ferrati (c.f.
con domicilio eletto presso il difensore in Rovigo, Piazza Merlin n. C.F._1
32;
ATTRICE OPPONENTE contro
(p.iva , in persona del legale rappresentante CO P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Francesco Ruzza (c.f.
) con domicilio eletto presso il difensore in Porto Tolle, Via Giacomo C.F._2
Matteotti n. 142/A;
CONVENUTA OPPOSTA con la chiamata in causa di
(c.f. – p.iva ), in _2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bonavigo (VR), Via
Cinquecase n. 6
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti:
Parte attrice opponente: non ha rassegnato le conclusioni, non avendo depositato nel termine assegnato le note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.04.2025.
Parte convenuta opposta: ha concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
28.03.2025.
Terza chiamata in causa: non ha rassegnato le conclusioni in quanto dichiarata contumace.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 25.01.2023 l' Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, solo ha proposto opposizione avverso
[...] Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 962/2022 del 07.12.2022, emesso dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n.1989/2022 R.G., con il quale, ad istanza di veniva CO ingiunto all'opponente di pagare alla parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 13.741,68 oltre spese e interessi, a titolo di prezzo per prodotti ortofrutticoli. L'opponente ha dedotto che:
- tra e vi erano rapporti commerciali per i quali l'una CO Parte_1 vendeva all'altra e viceversa prodotti ortofrutticoli che venivano consegnati in appositi contenitori di plastica, o altro materiale similare, i quali dovevano essere resi al proprietario dopo lo scarico;
- in tale contesto ebbe a fornire a tra febbraio e aprile 2022, Parte_1 CO prodotti ortofrutticoli, come risulta dai ddt. 21 genn. n. 9, ddt. 22 genn. 10/10, 26 genn. n.
12 (cfr. doc. 2 opponente), contenuti in n. 288 contenitori di cui ne sono stati restituiti solamente 28;
- il costo dei contenitori, c.d. “bins”, era pari ad € 100,00 cadauno e tutt'ora essi si trovano presso il magazzino di CO
- vanterebbe un controcredito pari ad € 26.000,00 per il costo dei bins non restituiti Parte_1
e dunque per tale motivo non avrebbe corrisposto gli importi di cui alle fatture azionate in via monitoria.
La ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e Parte_1
l'accertamento del credito in proprio favore, nonché la conseguente condanna della convenuta al pagamento del valore dei contenitori con eventuale compensazione giudiziale di quanto dovesse risultare nel corso del giudizio dovuto a CO
Con comparsa di risposta depositata il 29.06.2023 si è costituita in giudizio CP_1 resistendo all'opposizione di cui chiedeva il rigetto. L'opposta sul punto ha dedotto che:
[...]
- nessuna contestazione specifica era stata formulata nell'atto di opposizione in ordine alla fornitura di cui alle fatture azionate nel giudizio monitorio, né sulla corretta quantificazione degli importi;
- la è impresa individuale che appartiene al in cui rientrano anche Parte_1 CP_3 altre due società, ossia l'Azienda Agricola di Kaur Kul Winder e Bains s.r.l.s.;
- le transazioni commerciali avvenivano con tutte e tre le imprese, le quali hanno sede legale nello stesso luogo, in Bonavigo (VE), Via Cinquecase n. 6;
2 - i bins utilizzati dalle tre aziende del gruppo erano i medesimi, di colore giallo e marchiati
“Az. Agr. Bains” (n.d.r. ossia , dunque ha chiesto in restituzione CP_3 Parte_1 degli imballaggi di cui non ha provato la proprietà, rimanendo così l'eccezione di compensazione sfornita di qualsivoglia prova.
L'opposta ha infine proposto reconventio reconventionis formulando richiesta di pagamento relativa a 428 bins trattenuti dalla avendo la stessa maturato un ulteriore Parte_1 controcredito di € 52.216,00 per il costo dei bins.
Il 25.07.2023 il difensore di parte attrice ha dato atto di aver rinunciato al mandato, come da comunicazione inviata a mezzo pec alla il 30.06.2023. Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione, con ordinanza del 18.02.2024, il Giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha autorizzato la chiamata ex art. 107 c.p.c. di ”, onerando parte opposta della notifica della _2 chiamata in causa del terzo, degli atti e dell'ordinanza nei termini di legge.
All'udienza del 6.11.2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di e ha assegnato alle parti costituite i termini _2 per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI nn. 1), 2) e 3), c.p.c., vigente ratione temporis.
Espletata l'istruzione probatoria sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti e sulla prova testimoniale ammessa, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha fissato l'udienza ex art. 281sexies c.p.c. nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
All'udienza del 04.04.2025 la sola convenuta opposta ha precisato le proprie conclusioni e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c..
2. L'opposizione non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
Non è superfluo rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr. Cass. civ., sez. unite, sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010). Con la conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del 21/03/1970; Cass., civ. sez. 3, sentenza n. 77 del 15/01/1969).
Inoltre, giova evidenziare che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche
3 se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000; Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 6879 del 23/07/1994). Ne consegue che il Giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355;
Corte d'Appello di Venezia sez. III, 5 aprile 2022, n.784). In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell' an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore, il quale agisce in giudizio, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova, secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presuntiva del diritto per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
A ciò si aggiunga che, nel quadro del principio, espresso dall'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove e libero convincimento del Giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano prevalere necessariamente su altri elementi probatori, dal momento che la valutazione probatoria è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice
4 (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il convincimento circa la verità di un fatto potrà basarsi anche su una presunzione, "se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari" (Cass., sez. III,
18.04.07, n. 9245).
Nel presente giudizio, la prova del credito e dell'esatto adempimento della prestazione da parte di risulta anzitutto in via documentale. La società creditrice ha prodotto CO in giudizio le fatture azionate e i documenti di trasporto debitamente vidimati (v. doc. 2 parte opposta), nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti;
documenti dai quali emerge il rapporto contrattuale sottostante vieppiù che per la vendita di cose mobili non sono richieste particolari formalità anche alla luce del fatto che l'opponente ha solo genericamente contestato la consegna della merce nell'atto di opposizione con la laconica espressione “fermo restando la contestazione sulla consegna della merce venduta da non conforme per CP_1 quantità e qualità e rispetto alla quale si chiede puntuale dimostrazione nel corso del giudizio di opposizione” (cfr. atto di citazione pag. 2). Costituisce invero, circostanza pacifica, quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità della pretesa creditoria è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni della fornitura ovvero degli importi ingiunti, così offrendo elementi che scalfiscano la fondatezza del credito. Sul punto la non ha mai negato di aver intrattenuto rapporti commerciali con Parte_1 CP_1
e non ha formulato contestazioni specifiche in ordine alla correttezza degli importi
[...] ingiunti, alla mancata consegna o a difetti di qualità della merce avendone anzi attestato la conformità (cfr. doc. 2 pag. 5 parte opposta).
2.1 Parimenti deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
Come è noto, chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, ha l'onere di provare sia l'esistenza che l'entità del credito. L'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che l'operatività della compensazione (legale o giudiziale) presuppone la certezza dell'esistenza del controcredito, sicché, se esso è sorto prima della pronuncia del decreto ingiuntivo, andrà eccepita nel giudizio di opposizione tempestivamente promosso nel termine previsto dall'art. 641 c.p.c., mentre potrà essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., se il controcredito è venuto in essere successivamente alla formazione del titolo esecutivo (Cass. civ. 30677/2023). Orbene la ha svolto Parte_1 tempestivamente domanda riconvenzionale di compensazione con il credito vantato da
[...]
[..
[...] verso la quale ha dedotto di vantare un credito di € 26.000,00, a fronte Parte_2 dell'addebito del valore di n. 260 bins mai restituiti. Tuttavia, tale domanda è rimasta sfornita in giudizio di qualsivoglia prova sia per quanto attiene la sussistenza del presunto credito, che dell'ammontare di esso, tanto più che l'opponente non ha più coltivato il giudizio dopo l'introduzione dell'atto di opposizione.
La società opposta ha documentato che medio tempore il sig. , con atto di Parte_1
“costituzione di società semplice con conferimento di azienda” del 24.06.2023, ha conferito a
” tutti i propri beni mobili ed immobili, già intestati _2 all'impresa opponente. Nella scrittura privata autenticata versata in atti, all'allegato H, le parti hanno stabilito che, oltre ai beni mobili ed immobili, l'opponente ha ceduto alla nuova società sia debiti che crediti, tra i quali viene indicato anche il credito vantato da CO oggetto di decreto ingiuntivo (cfr. doc. 6 convenuta opposta). La società chiamata in causa ai sensi dell'art. 2560 c.c. è rimasta contumace e dunque non ha documentato in giudizio la sussistenza né dell'an né del quantum del controcredito, né alcun adempimento del proprio debito.
2.2 Occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) formulata da Costituisce ius receptum (Cass. 22754/2013) il principio per il quale CO
“nell'ordinario giudizio di cognizione, instauratosi a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare
a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis”. Sul punto la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. (Cass. S.U. 26727/2024).
6 La domanda avente ad oggetto la richiesta di pagamento nei confronti di e le Parte_1 [...] della somma di € 52.216,00 relativa al costo di 428 bins trattenuti presso il proprio CP_2 deposito è dunque pienamente ammissibile.
Quanto alla prova del credito occorre esaminare le testimonianze ammesse. Il testimone
[...]
, sentito all'udienza del 13.3.2025, ascoltato sul cap. 4) di parte opposta ha confermato Tes_1 che i dipendenti della propria impresa avevano effettuato i trasporti dei prodotti orticoli da a esibitigli i DDT ha riconosciuto come proprio dell'impresa CP_1 Parte_1
Bagatella Trasporti il timbro riportato su ognuno di essi ed ha precisato che gli imballaggi erano a rendere. Sul numero dei bins il teste ha affermato che facendo i conti dei Testimone_2 contenitori aveva potuto accertare che ne mancassero più di 400. Il teste , sul cap. 3) di Tes_2 parte opposta ha confermato che nei DDT era riportata la dicitura che in caso di mancata restituzione dei bins, il cliente era tenuto al pagamento per ogni imballaggio della somma di euro 122,00 (I.V.A. inclusa). Il testimone ha anche confermato che il trasporto veniva effettuato dall'impresa di . Del tutto coerente con le testimonianze precedentemente rese si è Tes_1 rivelata anche la testimonianza di il quale ha affermato: “abbiamo caricato Testimone_3 nel camion di , non ricordo quante fossero;
il numero dei bins da caricare andava da Tes_1
96 a 120; io a volte caricavo pure;
ADR il numero 96 era il numero massimo dei bins che entravano nel camion, si arriva a 400 considerando il totale dei trasporti” (cfr. verbale udienza
13.03.2025). Il teste ha affermato: “i bins erano circa 410/420; ADR mi Testimone_4 veniva detto che si trovavano in piazzale presso la sede di e che dovevano essere restituiti;
CP_2 in fattura il loro prezzo viene indicato in euro 100,00 più IVA, erano nuovi, alla società sono costati circa euro 75,00 oltre IVA;
non è un imballaggio a perdere ma li teniamo in magazzino”.
Valutata dunque complessivamente l'istruzione probatoria deve considerarsi raggiunta la prova sul numero di 400 bins di che ha trattenuto indebitamente CO CP_4 presso la propria sede. Sul costo unitario dei bins, documentato dalla fattura versata in atti, nessuna contestazione è stata svolta da Ne consegue l'accoglimento della Parte_1 reconventio reconventionis spiegata dall'opposta nella misura sopra indicata.
3. La regolamentazione delle spese di lite, anche della fase monitoria, segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di cui al D.M.
55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del D.M. 55/2014, in rapporto allo scaglione di valore della controversia (cfr. criterio del decisum).
p.q.m.
7 Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
[...]
2. accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e per l'effetto CO
revoca il decreto ingiuntivo n. 962/2022 del 07.12.2022, emesso dal Tribunale di
Rovigo, reso nel procedimento n. 1989/2022 R.G;
3. condanna l' e Parte_1 _2
, in persona dei legali rappresentati pro tempore, in solido tra loro, al
[...]
pagamento in favore di della somma di euro 13.741,68, oltre CO
interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dall'esigibilità fino all'effettiva corresponsione;
Co
4. condanna e , Pt_1 Parte_1 _2
in persona dei legali rappresentati pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro 48.800,00 (I.V.A. inclusa) relativa al costo CO di 400 bins non restituiti all'opposta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5. condanna , in Parte_1 Pt_3 _2
persona dei legali rappresentati pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite della fase monitoria in favore di da distrarsi in favore del CO difensore dichiaratosi antistatario che si liquidano in € 145,50 per spese documentate ed
€ 540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
6. condanna in Parte_4
persona dei legali rappresentati pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di da distrarsi in favore del CO difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Rovigo, in data 08.04.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
8