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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 27 Marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2470/2023 R.G vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Ottaviano (Na) alla Via Cupa Parte_1 C.F._1
Piediterra n. 8 presso lo studio degli Avv.ti Marianna Nappo, C.F. , del Foro di Nola C.F._2
(Na), e Simona Nevola, C.F. del Foro di Cassino (Fr) che lo rappresentano e difendono, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, espressamente dichiarando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, comma 2°, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, , elettivamente domiciliato, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Napoli, Via Guantai Ad Orsolona n. 4, presso gli avvocati Francesco Falso
( – Fax 055/5364073) e Agostino Di Feo CodiceFiscale_4 Email_2
(C.F. ) che lo rappresentano e difendono;
C.F._5
- APPELLATO
Nonché
(C.F. ), con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Paoli del Foro di Roma (C.F. elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Piemonte n. 39 la quale di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge al numero di fax 06.42820834 o all'indirizzo PEC
; Email_4
1 - APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.12.2022 presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli NO ,
, propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 089 2022 90021140 43 000 Parte_1 notificata in data 02.11.2022 limitatamente ad 11 avvisi di addebito in essa riportati concernenti l'omesso versamento di contributi IVS negli anni 2011-2017 per il complessivo importo di € 66.128,65.
Nello specifico impugnava:
1. Avviso di addebito n. 389 2012 0001528730 000: asseritamente notificato il 04.01.2013 portante un credito di € 2.418,02 per contributi dovuti negli anni 2011-12.
2. Avviso di addebito n. 389 2013 0000284836 000: asseritamente notificato il 10.04.2013 portante un credito di € 1.243,49 per contributi dovuti nell'anno 2012.
3. Avviso di addebito n. 389 2013 0001752014 000: asseritamente notificato il 07.03.2014 con credito di € 2.463,94 per contributi dovuti nell'anno 2012.
4. Avviso di addebito n. 389 2014 0000567960 000: asseritamente notificato il 09.07.2014 portante un credito di € 1.286,85 per contributi dovuti nell'anno 2013.
5. Avviso di addebito n. 389 2014 0001355228 000: asseritamente notificato il 25.11.2014 portante un credito di € 2.527,73 per contributi dovuti nell'anno 2013.
6. Avviso di addebito n. 389 2015 0001092177 000: asseritamente notificato il 06.02.2020 portante un credito di € 2.494,82 per contributi dovuti nell'anno 2014.
7. Avviso di addebito n. 389 2016 0000858549 000: asseritamente notificato il 06.02.2020, portante un credito di € 2.450,22 per contributi dovuti nell'anno 2015.
8. Avviso di addebito n. 389 2016 0001805836 000: asseritamente notificato il 06.02.2020, portante un credito di € 2.398,91 per contributi dovuti nell'anno 2015.
9. Avviso di addebito n. 389 2017 0001179277 000: asseritamente notificato il 06.02.2020, portante un credito di € 4.737,68 per contributi dovuti nell'anno 2016.
10. Avviso di addebito n. 389 2018 0001158640 000: asseritamente notificato il 06.02.2020, portante un credito di € 3.481,99 per contributi dovuti nell'anno 2017.
11. Avviso di addebito n. 389 2018 0002476008 000: asseritamente notificato il 06.02.2020, portante un credito di € 2.288,88 per contributi dovuti nell'anno 2017.
Eccepì la nullità dell'impugnata intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito richiamati e CP_ l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale dei crediti maturati negli anni dal
2011 al 2016. Concluse chiedendo dichiararsi l' illegittimità della intimazione di pagamento, nei limiti dell'impugnazione proposta e l' insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva sulla base del titolo opposto.
2 CP_ Notificato regolarmente l'atto introduttivo si costituì l' deducendo la ritualità delle notifiche di tutti gli avvisi di addebito posti a fondamento dell'opposta intimazione ed asserendo di versarne in atti la relativa prova. Invocava inoltre l'applicazione dei periodi di sospensione disposti a causa dell'emergenza epidemiologica con il d.l. n. 18 del 2020 (art. 37, comma 2) per 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno
2020) e d.l. n. 183 del 2020 (art. 11, comma 9) per 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021).
Si costituì altresì che depositò vari atti al fine di dimostrare l'interruzione dell' Controparte_2 invocato termine prescrizionale e chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva .
Il Giudice adito con sentenza n. 1802/2023, pubbl. il 18.04.2023, rigettò l'opposizione reputando provate le notifiche degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi e tenendo conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta per l'emergenza Covid. Condannava parte ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti resistenti che venivano quantificate in € 500,00 ciascuna oltre spese e competenze professionali.
Avverso la suindicata pronuncia con atto depositato il 13.10.2023 ha proposto tempestivo appello Pt_1
censurando la sentenza di prime cure in quanto assunta sulla base di un erronea valutazione della
[...] documentazione in atti;
ha, quindi, contestato la regolarità delle notifiche con specifico riferimento a 4 avvisi di addebito ( n. 389 2012 0001528730 000, n. 389 2013 0001752014 000 , 389 2014 0000567960 000,
n. 389 2014 0001355228 000); la validità delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione depositati da;
ha reiterato l' eccezione di prescrizione anche negando l' applicazione al caso di Controparte_2 specie dei termini di sospensione della prescrizione previsti dal “Decreto Cura Italia” e dal decreto
“Sostegni bis”.
CP_ Ritualmente costituitosi, l' ha resistito al gravame replicando quanto già dedotto nel grado di giudizio precedente in ordine alla offerta dimostrazione della regolare e tempestiva notifica degli avvisi di addebito presupposti;
ha dedotto la sussistenza di un giudicato interno per gli avvisi di addebito rispetto ai quali l' appellante non ha mosso alcuna contestazione sulla regolarità della notifica;
ha ribadito che alcuna prescrizione può dirsi maturata per quanto concerne gli avvisi di addebito indicati ai nn. 1., 2., 3., 4. e 5. del ricorso introduttivo attesa la sospensione dei termini prescrizionali disposta dal d.l. n. 18 del 2020 (art. 37, comma 2) e dal d.l. n. 183 del 2020 (art. 11, comma 9) e per quanto concerne gli avvisi di addebito indicati ai nn. 6., 7., 8., 9., 10, e 11. non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica di tali titoli esecutivi e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento ad opera del
Concessionario avvenuta in data 02.11.2022; ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del grado.
Si è costituita l' che ha resistito alle deduzioni avversarie insistendo per il Controparte_2 rigetto della domanda.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è fondato e può essere accolto per le considerazioni che di seguito si espongono.
3 Occorre in via preliminare rilevare che da una lettura unitaria del proposto gravame appare chiaro che lo stesso investa la totalità degli avvisi di addebito oggetto dell'opposta intimazione.
Con il primo motivo di appello il ha censurato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto regolarmente provate da parte dell'ente impositore le notifiche di quattro avvisi di addebito: n.
389 2012 0001528730 000, n. 389 2013 0001752014 000, n. 389 2014 0000567960 000 e n. 389 2014
0001355228 000.
Esaminando la documentazione allegata dall'Istituito resistente a conforto delle proprie argomentazioni, emerge al proposito che l'avviso di addebito n. 389 2012 0001528730 000 risulta notificato con consegna a mani proprie in data 07.01.2013. Sul punto l'appellante contesta la genuinità della firma e l'assenza di raccomandata informativa utile a definire l'iter notificatorio previsto dall' art. 139 cpc in caso di notifica a persona diversa dal destinatario. Al riguardo, osserva il Collegio che le deduzioni di parte appellante non possono essere condivise atteso che la relata di notifica costituendo atto pubblico fa piena fede, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
l'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.
La querela di falso trova la propria disciplina negli artt. 221-227 cpc;
trattasi di giudizio civile con intervento obbligatorio del PM ed a competenza collegiale che nella specie non risulta proposto dall' odierno appellante.
Ciò posto, tenuto conto della completezza dell'avviso di ricevimento prodotto in cui risultano peraltro corretti sia il nome che l'indirizzo del destinatario e, considerato, che non vi è dubbio sulla sua riferibilità all' avviso di addebito in questione attesa la perfetta coincidenza tra il codice a barre della spedizione e quello riportato sul predetto avviso , non può che rilevarsi la ritualità della notifica dell' avviso di addebito n. 389 2012 0001528730 000.
Con riferimento agli altri tre avvisi di addebito - il n. 389 2013 0001752014 000 asseritamente notificato il
07.03.2014, il n. 389 2014 0000567960 000 asseritamente notificato il 09.07.2014 ed il n. 389 2014
0001355228 000 asseritamente notificato in data 25.11.2014 - l'appellante, invece, rileva che le loro notifiche non avevano esito positivo poiché effettuate ad un indirizzo di residenza errato laddove venivano eseguite alla Via Catalani n. 3 anziché alla Via Bonellina n. 111 ove all' epoca il ricorrente era residente. Sul punto le allegazioni dell'appellante trovano conferma nel certificato storico di residenza versato in atti dal quale emerge che a partire dal 23.10.2013 il aveva residenza per l' appunto alla Via Bonellina n. Pt_1
111.
CP_ Dalle ricevute di notifica dei suddetti avvisi versate in atti dall' appare evidente che gli stessi furono spediti al precedente indirizzo di residenza (Via Catalani n. 3) e che dunque che non gli furono mai correttamente notificati.
Per quanto concerne invece i restanti avvisi di addebito oggetto dell' impugnata intimazione atteso che alcun tipo di contestazione e stata formulata nell'atto di appello riguardo alla regolare notifica degli stessi, rispetto a tale questione può dirsi formato il giudicato interno.
Venendo al secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato il mancato accoglimento dell' eccezione di prescrizione dei crediti indicati negli avvisi di addebito dell' impugnata intimazione rilevando che il
4 giudice di primo grado, in adesione a tutto quanto dedotto dall' nella sua memoria di Controparte_2 costituzione, ha fondato la decisione sulla base di una documentazione insufficiente a provare la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Rileva il Collegio che, sin dal primo grado, l' ha affermato che i titoli richiamati nell' Controparte_3 impugnata intimazione di pagamento erano stati regolarmente notificati, e seguiti successivamente da ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione;
aveva quindi dichiarato di offrire in comunicazione tutta la documentazione idonea a comprovare le sue argomentazioni. Il giudice di primo grado ha ritenuto tale prova pienamente raggiunta ed ha rigettato la proposta opposizione per essere intervenuta regolare notifica, entro il termine di prescrizione quinquennale, degli avvisi di addebito presupposti e di idonei atti interruttivi.
Dall' esame dei vari atti depositati dal Concessionario per comprovare l'interruzione del termine quinquennale di legge ovvero il preavviso di fermo n. 08980201400002363000, l' intimazione di pagamento n.08920159004352137000, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 08976201800000883000 e l' intimazione di pagamento n. 08920179000232203000, tuttavia, emerge quanto segue:
1)l' sostiene di aver notificato in data 28.08.2014 il preavviso di fermo n. Controparte_2
08980201400002363000 in ragione del mancato pagamento degli avvisi di addebito n. 389 2012
0001528730 000 e n. 389 2013 0000284836 000. In tal caso ha allegato relata da cui emerge che la notifica risulterebbe perfezionata all'indirizzo di Via Catalani n. 3 ed effettuata mediante affissione e deposito presso la casa comunale per “destinatario trasferito”. Al riguardo il Collegio reputa fondate le argomentazioni dell' appellante in ordine all' irregolarità della cennata notifica in quanto, anche in tal caso,
l' atto risulta spedito ad un indirizzo errato e cioè alla Via Catalani e non alla Via Bonellina dove in quel periodo il ricorrente era residente – vedi certificato storico versato in atti - . Manca inoltre la prova dell'invio della raccomandata informativa richiesta per le notifiche ex art.140 cpc.
2)L' Agente della Riscossione sostiene poi di aver notificato ad interruzione della prescrizione l' intimazione di pagamento n.08920159004352137000 in data 31.08.2015 con riferimento agli avvisi di addebito n. 389
2012 0001528730 000 e n. 389 2013 0000284836 000 e la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
08976201800000883000 in data 09.11.2018 per il mancato pagamento degli avvisi di addebito n. 389 2012
0001528730 000 , n. 389 2013 0000284836 000, n. 389 2013 0001752014 000, n. 389 2014 0000567960
000 e n. 389 2014 0001355228 000. Dalle relate di notifica depositate emerge che sia l'intimazione di pagamento n.08920159004352137000, spedita alla Via Bonellina n. 111, sia il preavviso di ipoteca n.
08976201800000883000, spedito alla Via Catalani n. 3, venivano depositati alla casa comunale per irreperibilità del destinatario. Il Concessionario, al proposito, ha eccepito che entrambi gli atti venivano notificati per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 143 c.p.c e che per tale ragione non fosse necessaria la raccomandata informativa richiesta invece per il perfezionamento dell'iter notificatorio di cui all' art. 140 cpc. In realtà dalla documentazione versata in atti, può evincersi che il ricorrente a partire dal 23.10.2013 ha sempre risieduto alla Via Bonellina 111, ricorrendo, quindi, per tale situazione la cd. “irreperibilità relativa”. Pertanto, in tale ipotesi l'iter notificatorio doveva perfezionarsi a mezzo racc.ta informativa ex art. 140 c.p.c.
Si ricorda a riguardo che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,
l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito
5 dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (v. Cass. n. 25351 del 11/11/2020).
3)Infine, il Concessionario assevera di aver notificato in data 06.02.2017, per tutti gli avvisi di addebito contestati, l'intimazione di pagamento n. 08920179000232203000 mediante deposito pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio di Pistoia. Orbene, le ricevute di consegna a tal fine depositate riportano “errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”, per cui deve ritenersi che l'indirizzo mail del destinatario non è valido o non è stato trovato. L'art. 14 D. Lgs. n.159 del 24 settembre, di modifica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo comma, sancisce che: “Qualora l'invio della cartella all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, oppure se la casella PEC risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica (da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio), l'Agente di Riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio e ne dà comunicazione al destinatario per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento: a seguito di queste due azioni la notifica della cartella si intenderà perfezionata”. Tuttavia, l'invio della raccomandata non è stato oggetto di prova nè vi è prova che alla data del 06.02.2017 il destinatario fosse obbligato ad avere un indirizzo pec, pertanto, anche in tal caso non vi è prova di avvenuta regolare comunicazione.
CP_ Tanto premesso, venendo in rilievo contributi previdenziali dovuti all' e soggetti al termine di prescrizione quinquennale, in mancanza di prova dell'esistenza di atti interruttivi, non può che essere CP_ dichiarata la prescrizione per tutti i crediti maturati negli anni dal 2011 al 2016 atteso che l'impugnata intimazione di pagamento veniva notificata solo in data 02.11.2022. Rimane assorbita ogni altra eccezione pure sollevata dalle parti in causa.
Contrariamente il termine prescrizionale quinquennale non risulta decorso per i contributi inerenti l' anno
2017.
In conclusione, va quindi dichiarata, come espressamente richiesto nell'atto di opposizione, la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, del ricorso introduttivo (gli avvisi di addebito nn. 10 e 11 per i quali il termine prescrizionale risulta interrotto proprio dall' intimazione di pagamento n. 089 2022 90021140 43 000 oggi impugnata, sono relativi a crediti 2017 non oggetto della domanda formulata in primo grado dal ). Pt_1
L' appello va quindi accolto limitatamente agli avvisi di addebito n. 389 2012 0001528730 000, n. 389 2013
0000284836 000, n. 389 2013 0001752014 000, n. 389 2014 0000567960 000, n. 389 2014 0001355228
000, n. 389 2015 0001092177 000, n. 389 2016 0000858549 000, n. 389 2016 0001805836 000, n. 389 2017
0001179277 000 sottesi all' opposta intimazione, in quanto prescritti.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l' opposizione proposta avverso l' intimazione di pagamento n. 089 2022 90021140 43 000 limitatamente agli avvisi di
6 addebito n. 389 2012 0001528730 000, n. 389 2013 0000284836 000, n. 389 2013 0001752014 000, n. 389
2014 0000567960 000, n. 389 2014 0001355228 000, n. 389 2015 0001092177 000, n. 389 2016
0000858549 000, n. 389 2016 0001805836 000, n. 389 2017 0001179277 000;
2) condanna parti appellate alla condanna al pagamento delle spese del doppio grado , che liquida in €
2.500,00 oltre IVA e CPA per il primo grado e in € 2.906,00, oltre IVA e CPA per il grado di appello, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 27 Marzo 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 27 Marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2470/2023 R.G vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Ottaviano (Na) alla Via Cupa Parte_1 C.F._1
Piediterra n. 8 presso lo studio degli Avv.ti Marianna Nappo, C.F. , del Foro di Nola C.F._2
(Na), e Simona Nevola, C.F. del Foro di Cassino (Fr) che lo rappresentano e difendono, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, espressamente dichiarando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, comma 2°, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, , elettivamente domiciliato, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Napoli, Via Guantai Ad Orsolona n. 4, presso gli avvocati Francesco Falso
( – Fax 055/5364073) e Agostino Di Feo CodiceFiscale_4 Email_2
(C.F. ) che lo rappresentano e difendono;
C.F._5
- APPELLATO
Nonché
(C.F. ), con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Paoli del Foro di Roma (C.F. elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Piemonte n. 39 la quale di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge al numero di fax 06.42820834 o all'indirizzo PEC
; Email_4
1 - APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.12.2022 presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli NO ,
, propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 089 2022 90021140 43 000 Parte_1 notificata in data 02.11.2022 limitatamente ad 11 avvisi di addebito in essa riportati concernenti l'omesso versamento di contributi IVS negli anni 2011-2017 per il complessivo importo di € 66.128,65.
Nello specifico impugnava:
1. Avviso di addebito n. 389 2012 0001528730 000: asseritamente notificato il 04.01.2013 portante un credito di € 2.418,02 per contributi dovuti negli anni 2011-12.
2. Avviso di addebito n. 389 2013 0000284836 000: asseritamente notificato il 10.04.2013 portante un credito di € 1.243,49 per contributi dovuti nell'anno 2012.
3. Avviso di addebito n. 389 2013 0001752014 000: asseritamente notificato il 07.03.2014 con credito di € 2.463,94 per contributi dovuti nell'anno 2012.
4. Avviso di addebito n. 389 2014 0000567960 000: asseritamente notificato il 09.07.2014 portante un credito di € 1.286,85 per contributi dovuti nell'anno 2013.
5. Avviso di addebito n. 389 2014 0001355228 000: asseritamente notificato il 25.11.2014 portante un credito di € 2.527,73 per contributi dovuti nell'anno 2013.
6. Avviso di addebito n. 389 2015 0001092177 000: asseritamente notificato il 06.02.2020 portante un credito di € 2.494,82 per contributi dovuti nell'anno 2014.
7. Avviso di addebito n. 389 2016 0000858549 000: asseritamente notificato il 06.02.2020, portante un credito di € 2.450,22 per contributi dovuti nell'anno 2015.
8. Avviso di addebito n. 389 2016 0001805836 000: asseritamente notificato il 06.02.2020, portante un credito di € 2.398,91 per contributi dovuti nell'anno 2015.
9. Avviso di addebito n. 389 2017 0001179277 000: asseritamente notificato il 06.02.2020, portante un credito di € 4.737,68 per contributi dovuti nell'anno 2016.
10. Avviso di addebito n. 389 2018 0001158640 000: asseritamente notificato il 06.02.2020, portante un credito di € 3.481,99 per contributi dovuti nell'anno 2017.
11. Avviso di addebito n. 389 2018 0002476008 000: asseritamente notificato il 06.02.2020, portante un credito di € 2.288,88 per contributi dovuti nell'anno 2017.
Eccepì la nullità dell'impugnata intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito richiamati e CP_ l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale dei crediti maturati negli anni dal
2011 al 2016. Concluse chiedendo dichiararsi l' illegittimità della intimazione di pagamento, nei limiti dell'impugnazione proposta e l' insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva sulla base del titolo opposto.
2 CP_ Notificato regolarmente l'atto introduttivo si costituì l' deducendo la ritualità delle notifiche di tutti gli avvisi di addebito posti a fondamento dell'opposta intimazione ed asserendo di versarne in atti la relativa prova. Invocava inoltre l'applicazione dei periodi di sospensione disposti a causa dell'emergenza epidemiologica con il d.l. n. 18 del 2020 (art. 37, comma 2) per 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno
2020) e d.l. n. 183 del 2020 (art. 11, comma 9) per 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021).
Si costituì altresì che depositò vari atti al fine di dimostrare l'interruzione dell' Controparte_2 invocato termine prescrizionale e chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva .
Il Giudice adito con sentenza n. 1802/2023, pubbl. il 18.04.2023, rigettò l'opposizione reputando provate le notifiche degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi e tenendo conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta per l'emergenza Covid. Condannava parte ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti resistenti che venivano quantificate in € 500,00 ciascuna oltre spese e competenze professionali.
Avverso la suindicata pronuncia con atto depositato il 13.10.2023 ha proposto tempestivo appello Pt_1
censurando la sentenza di prime cure in quanto assunta sulla base di un erronea valutazione della
[...] documentazione in atti;
ha, quindi, contestato la regolarità delle notifiche con specifico riferimento a 4 avvisi di addebito ( n. 389 2012 0001528730 000, n. 389 2013 0001752014 000 , 389 2014 0000567960 000,
n. 389 2014 0001355228 000); la validità delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione depositati da;
ha reiterato l' eccezione di prescrizione anche negando l' applicazione al caso di Controparte_2 specie dei termini di sospensione della prescrizione previsti dal “Decreto Cura Italia” e dal decreto
“Sostegni bis”.
CP_ Ritualmente costituitosi, l' ha resistito al gravame replicando quanto già dedotto nel grado di giudizio precedente in ordine alla offerta dimostrazione della regolare e tempestiva notifica degli avvisi di addebito presupposti;
ha dedotto la sussistenza di un giudicato interno per gli avvisi di addebito rispetto ai quali l' appellante non ha mosso alcuna contestazione sulla regolarità della notifica;
ha ribadito che alcuna prescrizione può dirsi maturata per quanto concerne gli avvisi di addebito indicati ai nn. 1., 2., 3., 4. e 5. del ricorso introduttivo attesa la sospensione dei termini prescrizionali disposta dal d.l. n. 18 del 2020 (art. 37, comma 2) e dal d.l. n. 183 del 2020 (art. 11, comma 9) e per quanto concerne gli avvisi di addebito indicati ai nn. 6., 7., 8., 9., 10, e 11. non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica di tali titoli esecutivi e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento ad opera del
Concessionario avvenuta in data 02.11.2022; ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del grado.
Si è costituita l' che ha resistito alle deduzioni avversarie insistendo per il Controparte_2 rigetto della domanda.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è fondato e può essere accolto per le considerazioni che di seguito si espongono.
3 Occorre in via preliminare rilevare che da una lettura unitaria del proposto gravame appare chiaro che lo stesso investa la totalità degli avvisi di addebito oggetto dell'opposta intimazione.
Con il primo motivo di appello il ha censurato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto regolarmente provate da parte dell'ente impositore le notifiche di quattro avvisi di addebito: n.
389 2012 0001528730 000, n. 389 2013 0001752014 000, n. 389 2014 0000567960 000 e n. 389 2014
0001355228 000.
Esaminando la documentazione allegata dall'Istituito resistente a conforto delle proprie argomentazioni, emerge al proposito che l'avviso di addebito n. 389 2012 0001528730 000 risulta notificato con consegna a mani proprie in data 07.01.2013. Sul punto l'appellante contesta la genuinità della firma e l'assenza di raccomandata informativa utile a definire l'iter notificatorio previsto dall' art. 139 cpc in caso di notifica a persona diversa dal destinatario. Al riguardo, osserva il Collegio che le deduzioni di parte appellante non possono essere condivise atteso che la relata di notifica costituendo atto pubblico fa piena fede, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
l'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.
La querela di falso trova la propria disciplina negli artt. 221-227 cpc;
trattasi di giudizio civile con intervento obbligatorio del PM ed a competenza collegiale che nella specie non risulta proposto dall' odierno appellante.
Ciò posto, tenuto conto della completezza dell'avviso di ricevimento prodotto in cui risultano peraltro corretti sia il nome che l'indirizzo del destinatario e, considerato, che non vi è dubbio sulla sua riferibilità all' avviso di addebito in questione attesa la perfetta coincidenza tra il codice a barre della spedizione e quello riportato sul predetto avviso , non può che rilevarsi la ritualità della notifica dell' avviso di addebito n. 389 2012 0001528730 000.
Con riferimento agli altri tre avvisi di addebito - il n. 389 2013 0001752014 000 asseritamente notificato il
07.03.2014, il n. 389 2014 0000567960 000 asseritamente notificato il 09.07.2014 ed il n. 389 2014
0001355228 000 asseritamente notificato in data 25.11.2014 - l'appellante, invece, rileva che le loro notifiche non avevano esito positivo poiché effettuate ad un indirizzo di residenza errato laddove venivano eseguite alla Via Catalani n. 3 anziché alla Via Bonellina n. 111 ove all' epoca il ricorrente era residente. Sul punto le allegazioni dell'appellante trovano conferma nel certificato storico di residenza versato in atti dal quale emerge che a partire dal 23.10.2013 il aveva residenza per l' appunto alla Via Bonellina n. Pt_1
111.
CP_ Dalle ricevute di notifica dei suddetti avvisi versate in atti dall' appare evidente che gli stessi furono spediti al precedente indirizzo di residenza (Via Catalani n. 3) e che dunque che non gli furono mai correttamente notificati.
Per quanto concerne invece i restanti avvisi di addebito oggetto dell' impugnata intimazione atteso che alcun tipo di contestazione e stata formulata nell'atto di appello riguardo alla regolare notifica degli stessi, rispetto a tale questione può dirsi formato il giudicato interno.
Venendo al secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato il mancato accoglimento dell' eccezione di prescrizione dei crediti indicati negli avvisi di addebito dell' impugnata intimazione rilevando che il
4 giudice di primo grado, in adesione a tutto quanto dedotto dall' nella sua memoria di Controparte_2 costituzione, ha fondato la decisione sulla base di una documentazione insufficiente a provare la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Rileva il Collegio che, sin dal primo grado, l' ha affermato che i titoli richiamati nell' Controparte_3 impugnata intimazione di pagamento erano stati regolarmente notificati, e seguiti successivamente da ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione;
aveva quindi dichiarato di offrire in comunicazione tutta la documentazione idonea a comprovare le sue argomentazioni. Il giudice di primo grado ha ritenuto tale prova pienamente raggiunta ed ha rigettato la proposta opposizione per essere intervenuta regolare notifica, entro il termine di prescrizione quinquennale, degli avvisi di addebito presupposti e di idonei atti interruttivi.
Dall' esame dei vari atti depositati dal Concessionario per comprovare l'interruzione del termine quinquennale di legge ovvero il preavviso di fermo n. 08980201400002363000, l' intimazione di pagamento n.08920159004352137000, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 08976201800000883000 e l' intimazione di pagamento n. 08920179000232203000, tuttavia, emerge quanto segue:
1)l' sostiene di aver notificato in data 28.08.2014 il preavviso di fermo n. Controparte_2
08980201400002363000 in ragione del mancato pagamento degli avvisi di addebito n. 389 2012
0001528730 000 e n. 389 2013 0000284836 000. In tal caso ha allegato relata da cui emerge che la notifica risulterebbe perfezionata all'indirizzo di Via Catalani n. 3 ed effettuata mediante affissione e deposito presso la casa comunale per “destinatario trasferito”. Al riguardo il Collegio reputa fondate le argomentazioni dell' appellante in ordine all' irregolarità della cennata notifica in quanto, anche in tal caso,
l' atto risulta spedito ad un indirizzo errato e cioè alla Via Catalani e non alla Via Bonellina dove in quel periodo il ricorrente era residente – vedi certificato storico versato in atti - . Manca inoltre la prova dell'invio della raccomandata informativa richiesta per le notifiche ex art.140 cpc.
2)L' Agente della Riscossione sostiene poi di aver notificato ad interruzione della prescrizione l' intimazione di pagamento n.08920159004352137000 in data 31.08.2015 con riferimento agli avvisi di addebito n. 389
2012 0001528730 000 e n. 389 2013 0000284836 000 e la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
08976201800000883000 in data 09.11.2018 per il mancato pagamento degli avvisi di addebito n. 389 2012
0001528730 000 , n. 389 2013 0000284836 000, n. 389 2013 0001752014 000, n. 389 2014 0000567960
000 e n. 389 2014 0001355228 000. Dalle relate di notifica depositate emerge che sia l'intimazione di pagamento n.08920159004352137000, spedita alla Via Bonellina n. 111, sia il preavviso di ipoteca n.
08976201800000883000, spedito alla Via Catalani n. 3, venivano depositati alla casa comunale per irreperibilità del destinatario. Il Concessionario, al proposito, ha eccepito che entrambi gli atti venivano notificati per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 143 c.p.c e che per tale ragione non fosse necessaria la raccomandata informativa richiesta invece per il perfezionamento dell'iter notificatorio di cui all' art. 140 cpc. In realtà dalla documentazione versata in atti, può evincersi che il ricorrente a partire dal 23.10.2013 ha sempre risieduto alla Via Bonellina 111, ricorrendo, quindi, per tale situazione la cd. “irreperibilità relativa”. Pertanto, in tale ipotesi l'iter notificatorio doveva perfezionarsi a mezzo racc.ta informativa ex art. 140 c.p.c.
Si ricorda a riguardo che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,
l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito
5 dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (v. Cass. n. 25351 del 11/11/2020).
3)Infine, il Concessionario assevera di aver notificato in data 06.02.2017, per tutti gli avvisi di addebito contestati, l'intimazione di pagamento n. 08920179000232203000 mediante deposito pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio di Pistoia. Orbene, le ricevute di consegna a tal fine depositate riportano “errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”, per cui deve ritenersi che l'indirizzo mail del destinatario non è valido o non è stato trovato. L'art. 14 D. Lgs. n.159 del 24 settembre, di modifica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo comma, sancisce che: “Qualora l'invio della cartella all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, oppure se la casella PEC risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica (da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio), l'Agente di Riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio e ne dà comunicazione al destinatario per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento: a seguito di queste due azioni la notifica della cartella si intenderà perfezionata”. Tuttavia, l'invio della raccomandata non è stato oggetto di prova nè vi è prova che alla data del 06.02.2017 il destinatario fosse obbligato ad avere un indirizzo pec, pertanto, anche in tal caso non vi è prova di avvenuta regolare comunicazione.
CP_ Tanto premesso, venendo in rilievo contributi previdenziali dovuti all' e soggetti al termine di prescrizione quinquennale, in mancanza di prova dell'esistenza di atti interruttivi, non può che essere CP_ dichiarata la prescrizione per tutti i crediti maturati negli anni dal 2011 al 2016 atteso che l'impugnata intimazione di pagamento veniva notificata solo in data 02.11.2022. Rimane assorbita ogni altra eccezione pure sollevata dalle parti in causa.
Contrariamente il termine prescrizionale quinquennale non risulta decorso per i contributi inerenti l' anno
2017.
In conclusione, va quindi dichiarata, come espressamente richiesto nell'atto di opposizione, la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, del ricorso introduttivo (gli avvisi di addebito nn. 10 e 11 per i quali il termine prescrizionale risulta interrotto proprio dall' intimazione di pagamento n. 089 2022 90021140 43 000 oggi impugnata, sono relativi a crediti 2017 non oggetto della domanda formulata in primo grado dal ). Pt_1
L' appello va quindi accolto limitatamente agli avvisi di addebito n. 389 2012 0001528730 000, n. 389 2013
0000284836 000, n. 389 2013 0001752014 000, n. 389 2014 0000567960 000, n. 389 2014 0001355228
000, n. 389 2015 0001092177 000, n. 389 2016 0000858549 000, n. 389 2016 0001805836 000, n. 389 2017
0001179277 000 sottesi all' opposta intimazione, in quanto prescritti.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l' opposizione proposta avverso l' intimazione di pagamento n. 089 2022 90021140 43 000 limitatamente agli avvisi di
6 addebito n. 389 2012 0001528730 000, n. 389 2013 0000284836 000, n. 389 2013 0001752014 000, n. 389
2014 0000567960 000, n. 389 2014 0001355228 000, n. 389 2015 0001092177 000, n. 389 2016
0000858549 000, n. 389 2016 0001805836 000, n. 389 2017 0001179277 000;
2) condanna parti appellate alla condanna al pagamento delle spese del doppio grado , che liquida in €
2.500,00 oltre IVA e CPA per il primo grado e in € 2.906,00, oltre IVA e CPA per il grado di appello, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 27 Marzo 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
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