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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 12564/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
[...]
2 CP_2
3 – minorenne- Controparte_3
4 -minorenne- Persona_1
5 Controparte_4
6 minorenne- Controparte_5
7 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Verbale di causa Udienza 29.04.2025 alle ore 14,05 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e ante Unità D'Italia. Si riporta al CP_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12564/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12564 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_1
[...] 2 CP_2
3 Neis – minorenne- CP_3
4 Persona_3
5 Controparte_4
6 – minorenne- Controparte_7
7 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 29.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 08.09.2023
1. nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], n° 5581, apto 901 – Ed. Lê Corbusier, Campo Grande/MS, Cep: 79031-007,
Dott. Giovanni Calasso 2
2. nato in [...] il [...], C.F. , residente in CP_2 C.F._2
Rua Porto Seguro, n° 222, Cond. Porto Seguro, Bairro Recanto dos Pássaros. , CP_8
Cep: , che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante P.IVA_1 processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
3. nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._3
4. nato in [...] il [...], C.F. , entrambi Persona_1 C.F._4 residente in [...], n° 222, Cond. Porto Seguro, Bairro Recanto dos Pássaros,
, Cep: 78890-290, CP_8
5. nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_4 C.F._5 residente in [...], n° 232, quadra 10, Lote 1 e 2, Residencia Damha 2, Campo Grande/MS, Cep: 79046-018, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
6. nata in [...] il [...], C.F. residente Controparte_7 C.F._6 in Rua Maricá, n° 232, quadra 10, Lote 1 e 2, Residencia Damha 2, Campo Grande/MS, Cep:
79046-018,
7. , nata in [...] il [...], C.F. , Persona_2 C.F._7 residente in [...], n° 3002, apto 701 – Ed. Costa do Sol, Bairro
Alphaville, , Cep: 78891-070, CP_8
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_6 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] (ex Prato di Persona_4
Tolmezzo) (BL) il 29/05/1848 ed emigrato in Brasile dove si sposava con la sig.ra Persona_5
il 29/03/1875 senza mai naturalizzarsi. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
[...]
il sig. il 30/07/1888 il quale si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_9
e dall'unione nasceva: CP_10
➢ la sig.ra il 05/10/1913 che si sposava il 14/02/1931 con Persona_6 il sig. e procreavano:ù Persona_7
✓ la sig.ra il 27/06/1948 che si univa in Controparte_1 matrimonio con il sig. il giorno 08/10/1966 Persona_8
e dalla loro unione nascevano:
❖ la sig.ra il 30/09/1967 che si sposava il Persona_9
12/04/1991 con il sig. e dalla loro Parte_1 unione nasceva
▪ la sig.ra il Persona_2
Dott. Giovanni Calasso 3
08/01/1999
❖ il sig. il giorno 18/06/1970 che si univa CP_2 Per_1 con la sig.ra Persona_10
e dall'unione nascevano:
[...]
▪ il sig. il 09/06/2006 Persona_1
▪ la sig.ra il 16/08/2008 Controparte_3
❖ la sig.ra il giorno 01/03/1978 che si CP_4 sposava il 19/09/2002 con il sig. e Controparte_11 procreavano:
▪ la sig.ra il 26/11/2006 Controparte_7
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_4 nato a [...] (ex Prato di Tolmezzo) (BL) il 29/05/1848, prima della nascita del
Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della
Dott. Giovanni Calasso 4
giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_4
GG (ex Prato di Tolmezzo) (BL) il 29/05/1848
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 29.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6