Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2475/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. FILIBERTO NATALE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' alla restituzione dell'importo di euro 92.427,40 (oltre interessi) cui avrebbe CP_1 diritto per effetto dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro
n.553/2019 in atti, oltre vittoria di spese di lite (con distrazione).
L' si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere (con compensazione delle spese di lite), deducendo di aver emesso in data
24/2/2025 un mandato di pagamento in favore dell finalizzato a rimborsare alla CP_2 parte ricorrente l'importo di euro 111.224,57.
La parte ricorrente, con note scritte depositate telematicamente in data 17/3/2025, si è associata alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere (chiedendo la condanna della controparte alle spese di lite).
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese
1
Le spese di lite sono compensate per un terzo (in ragione del contegno processuale ed extraprocessuale dell' , che ha provveduto d'ufficio al chiesto rimborso) e per il CP_1 resto seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' al pagamento dei restanti due CP_1 terzi, liquidati in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato
(se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 21/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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