Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
ME O ITALIANO 02 REPUBBLICA ITALIANA PREMA DI CASSAZIONE LA CORYE Oggetto Risocen it SEZIONE TERZA CIVILE نستان Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente R.G.N. 7153/99 4849 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 538 Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere - Rep. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 03/12/01 Consigliere- Dott. Italo PURCARO CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da:
1.55 per diritti 12 FEB. 2002 persona del il ASSITALIA SPA, con sede in Roma, in IL CANCELLIERE Direttore Generale dott. Claudio Campana, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CO E presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA DE SANCTIS Richiesta copia studic eds dal Sig. MANGELLI, difesa dagli avvocati GIULIO PALMIGIANO, £53 per diritu 12.2.02 CLAUDIO PALMIGIANO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
AUTOSTRADA BRENNERO SPA, in persona del legale €1,55 L.3000 CANCELLERIA rappresentante pro tempore dott. Ferdinad Willeit, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAGLIVI 8, 2001 2078 presso lo studio dell'avvocato SERGIO LEONARDI, che la OG723828 -1- difende anche disgiuntamente all'avvocato SILVA FRONZA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 447/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 03/11/98 e depositata il 07/12/98 (R.G. 137/95); udit.a la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 4/1/89 l'ASSITALIA -LE ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a.- conveniva davanti al Tribunale di Trento la s.p.a. AUTOSTRADA DEL BRENNERO chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni corrispondente all'importo di L. 75.297.325, oltre rivalutazione ed interessi, corrisposti alla propria assicurata ditta AN quando il 4/2/85 l'autocarro di proprietà di ON CO, che lo conduceva, si era ribaltato sulla suddetta autostrada in località Carpi, perdendo il carico costituito da 8 autovetture ALFA ROMEO, di proprietà della ditta suindicata, e coperto da polizza assicurativa. La convenuta si costituiva e si opponeva alla domanda di surroga svolta ex adverso ai sensi dell'art. 1916 c.c., assumendo che il sinistro era addebitabile esclusivamente al conducente del mezzo che, verosimilmente a causa della nebbia, ne aveva perso il controllo. Con sentenza 22 settembre 1994 l'adito Tribunale, premesso che nella specie era applicabile non l'art. 2051 c.c. ma l'art. 2043, alla luce del rapporto della POLSITRADA e delle testimonianze acquisite, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali. L'appello proposto dall'ASSITALIA ed al quale resisteva l'AUTOSTRADA del BRENNERO era rigettato dalla Corte trentina, con sentenza 7 dicembre 1998 ed ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado, sostanzialmente sulla base della considerazione che il sinistro era imputabile esclusivamente alla condotta di guida dell'autista. Ha proposto ricorso per cassazione l'ASSITALIA sulla base di un unico motivo illustrato anche con memoria. Ha resistitocomplesso l'AUTOSTRADA del BRENNERO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo l'ASSITALIA, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. 17, 114, 115 e 125 Cod. Str. allora vigente (d.P.R. n. 393 del 1959) nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., critica i giudici del merito per non avere addebitato all'Ente gestore dell'autostrada l'evento, accaduto a seguito dello smottamento del ciglio erboso della carreggiata, non adeguatamente segnalato dai paletti catarifrangenti, شا non ت erroneamente posti sull'asfalto ma a circa 30 cm. dal manto bituminoso (con conseguente situazione di insidia o trabocchetto). La censura non coglie nel segno. Essa contrasta e si infrange con l'accertamento del giudice di appello il quale, dall'esame combinato delle dichiarazioni di ON CO (autista dell'autoarticolato), del rapporto della Polistrada e delle fotografie allegate, ha ritenuto di poter concludere “con ...pieno margine di certezza che l'autoarticolato non certo scivolò nel fossato a seguito dell'asserito cedimento del margine della carreggiata, bensì finì fuori strada quando era ancora in movimento a causa di una distrazione dell'autista o per un colpo di sonno". Ciò soprattutto alla luce di un'analisi critica delle dichiarazioni del CO che, pur parlando di un cedimento del margine della carreggiata, ove si era accostato per la stanchezza dovuta ad una guida in condizioni di nebbia assai fitta, non aveva potuto negare che l'incidente era avvenuto quando il veicolo era in movimento, come evidenziato dalle tracce dei pneumatici sul terriccio. Ha aggiunto il suddetto giudice che la tesi del cedimento era contraddetta dalla conformazione del terrapieno che non presentava, alle rilevazioni fotografiche effettuate subito dopo l'incidente, "alcun segno di franamento", bensì solo le tracce di scivolamento delle ruote verso il fossato. Trattasi di motivazione che fa buon governo delle dichiarazioni rese dal presunto responsabile del sinistro subito dopo il fatto e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla incensurabile in cassazione. Non è superfluo aggiungere che l'ASSITALIA, con il presente ricorso, sotto l'apparente denuncia della violazione di norme giuridiche, nella sostanza sembra invocare, da parte di questa Corte di legittimità, una diversa lettura delle risultanze processuali, favorevole alle sue tesi e contraria a quella dei giudici di merito. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo grado, che liquida in L. 270.000 =₤139,44, oltre L.
4.000.000 per onorari.-€1055,82- Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schelm вобли Шаби Depositata in Cancelleria Goggi, I 12 1.08 IL CANCELLIERE C1 li IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli Gina Casoli AGENZA Regn 8. 17922 24,66 1. 149,77 PPO) ciari