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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 17115/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Gioda Daniela Egles che la rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Basso Alessio che lo rappresenta e difende in Controparte_2 virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , Controparte_1 Controparte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/07/2024 e Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza Persona_1 anagrafica, dimora e collocazione abituale presso la madre, sig.ra , attualmente in Controparte_1
Torino, Via Pianfei 9; i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
DISPONE che il papà – salvo diverso accordo tra i genitori - potrà vedere ogni qual volta _1 lo desidererà, previo accordo con l'altro genitore e tenuto conto della tenera età del figlio e comunque nel modo che segue:
a. un pomeriggio la settimana, il mercoledì, indicativamente dalle ore 16:00 alle 18:00 presso l'abitazione della mamma ed alla presenza della nonna paterna IG.ra o della CP_1 Persona_2 nonna materna IG.ra Parte_1
b. durante il fine settimana: a sabato alterni indicativamente dalle ore 16:00 alle 18:00 presso l'abitazione della mamma ed alla presenza della nonna paterna IG.ra o della CP_1 Persona_2 nonna materna IG.ra Parte_1
c. con l'arrivo della stagione estiva, il papà, invece di vedere presso la casa della mamma _1
, potrà portarlo a passeggio ma sempre alla presenza della nonna, IG.ra . CP_1 Persona_2
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio con il versamento mensile _1 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario della somma di 500,00 euro con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie (sportive, mediche e ludiche) previste e disciplinate dal protocollo di intesa siglato tra Avvocati / Magistrati del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i genitori si autorizzano, sin d'ora, reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 17115/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Gioda Daniela Egles che la rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Basso Alessio che lo rappresenta e difende in Controparte_2 virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , Controparte_1 Controparte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/07/2024 e Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza Persona_1 anagrafica, dimora e collocazione abituale presso la madre, sig.ra , attualmente in Controparte_1
Torino, Via Pianfei 9; i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
DISPONE che il papà – salvo diverso accordo tra i genitori - potrà vedere ogni qual volta _1 lo desidererà, previo accordo con l'altro genitore e tenuto conto della tenera età del figlio e comunque nel modo che segue:
a. un pomeriggio la settimana, il mercoledì, indicativamente dalle ore 16:00 alle 18:00 presso l'abitazione della mamma ed alla presenza della nonna paterna IG.ra o della CP_1 Persona_2 nonna materna IG.ra Parte_1
b. durante il fine settimana: a sabato alterni indicativamente dalle ore 16:00 alle 18:00 presso l'abitazione della mamma ed alla presenza della nonna paterna IG.ra o della CP_1 Persona_2 nonna materna IG.ra Parte_1
c. con l'arrivo della stagione estiva, il papà, invece di vedere presso la casa della mamma _1
, potrà portarlo a passeggio ma sempre alla presenza della nonna, IG.ra . CP_1 Persona_2
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio con il versamento mensile _1 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario della somma di 500,00 euro con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie (sportive, mediche e ludiche) previste e disciplinate dal protocollo di intesa siglato tra Avvocati / Magistrati del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i genitori si autorizzano, sin d'ora, reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.