Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento di reclamo ex art.473 bis.24 c.p.c. iscritto al n. 305/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. ) - avv. ORLANDO GIULIA Parte_1 C.F._1
PARTE RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ) - avv. SANGUINETI Controparte_1 C.F._2
GINEVRA
PARTE RECLAMATA
E CONTRO
AVV. FRANCESCA ZADNIK nella qualità di curatore speciale dei minori
e Persona_1 Persona_2
PARTE RECLAMATA
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO - SEDE
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che ha proposto appello avverso il provvedimento temporaneo emesso in Parte_1
corso del giudizio pendente avanti il Tribunale di Genova avente ad oggetto la determinazione delle
1
7/8/2015) e (nato il [...]) nati dalla relazione more uxorio con Persona_2 CP_1
;
[...]
rilevato che il Giudice Delegato con ordinanza ex art. 473bis.22 cpc in data 24/8/2024 pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti come segue: “Dispone l'affido dei minori ed Per_1
ai SS del Comune di Genova ATS 43; conferisce ai SS affidatari i poteri di Persona_2
cui alla parte motiva;
Nomina Curatore Speciale dei minori, allo stato con funzione meramente processuale, l'avv. Francesca ZADNIK …; Dispone la collocazione abitativa paritetica di Per_1
ed con ciascun genitore a settimane alterne;
inoltre i figli trascorreranno con ciascun Per_2
genitore …; Ammonisce i genitori dal ricorrere alle Forze dell'Ordine alla presenza dei minori per
dirimere contrasti riguardanti la gestione dei minori stessi;
Invita le parti a richiedere la loro presa
in carico da parte del Laboratorio dei Conflitti (salva diversa indicazione del Consultorio ASL 3 )
Parte Dispone che: 1) Il signor è tenuto a versare mensilmente alla signora la somma CP_1
di € 300 (€ 150 per figlio) a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario di ed Per_1
…; 2) Le spese straordinarie dei figli, …, sono poste al 70% a carico del padre e del Per_2
restante 30% a carico della madre. 3) L'assegno unico dei figli e è suddiviso al Per_1 Per_2
50% tra i genitori come per legge. Ogni altra istanza istruttoria rigettata, conferma gli incarichi
già conferiti SS ATS 43 e al Consultorio disponendo che trasmettano le loro relazioni Pt_2
aggiornate sul nucleo e sui minori entro la data del 15.1.2025” e fissava udienza dinanzi al giudice designando per la comparizione delle parti e la prosecuzione del giudizio;
rilevato che a seguito della relazione dei Servizi sociali affidatari, disposta l'anticipazione dell'udienza di comparizione su istanza del curatore speciale dei minori, il G.D., sentite le parti,
pronunciava in data 11/12/2024, ordinanza con la quale disponeva: “ a CP_2 [...]
di portare i figli (nato a [...] il [...]) e Parte_1 Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]) all'interno dei locali del club 5 R di via Armenia. Del bar Gaggero di
piazza Alimonda e nei vicini giardini di piazza Alimonda INVITA i competenti SER.D a convocare
la sig.ra nata a [...] il [...] ( c.f. ) e il sig. Parte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] c.f. per i controlli di sangue, Controparte_1 C.F._2
2 urina e capello al fine di verificare eventuale positività ad alcool o sostanze stupefacenti ad
intervalli non più lunghi di venti giorni e in date non prevedibili, trasmettendo i relativi esiti a
Cont questo T.O. DISPONE che i servizi sociali 43 e il consultorio trasmettano entro il Pt_2
25.3.2025 relazione aggiornata sui genitori ed i minori alla Questura di Genova, Persona_3
ai sensi degli artt. 213 e 473 bis.2 cpc, di conoscere entro la data della prossima udienza se all'interno o nei pressi del club 5R di via Armenia siano stati accertati fatti di reato e in ipotesi di quale natura, eseguite perquisizioni, eseguiti arresti. RINVIA la causa all'udienza dell'8.4.2025 disponendo la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte entro il termine perentorio dell'8.4.2025 DISPONE che il presente decreto, il verbale del 10.12.2024 e la relazione servizi
sociali del 4.7.2024 siano trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Part Minorenni di Genova per le valutazioni relative alla figlia minore della;
Per_4
rilevato che ha impugnato il suddetto provvedimento come segue: con il primo Parte_1
motivo deduceva “contraddittoria - incongruente - violazione dei diritti dei minori” con riferimento alla parte in cui l'ordinanza ha disposto il provvisorio divieto per la sola madre rilevando che si tratta di luoghi non pericolosi per i minori che si trovano nella zona prospiciente le abitazioni del padre e dei nonni dei minori, nella quale sono cresciuti e che hanno sempre frequentato;
con il secondo motivo assumeva la ordinanza “contraddittoria-incongruente-violazione dei diritti dei minori” nella parte in cui consentiva invece la frequentazione dello stadio da parte dei minori
“purchè accompagnati dai genitori” e con l'obbligo di “sedersi a debita distanza dalle zone occupate dai rappresentanti del tifo organizzato” senza tenere in considerazione il rischio di imbattersi in gruppi di tifosi organizzati nelle vicinanze dello stadio o durante il tragitto per ivi recarsi considerando invece pericolosa la zona della intorno a Piazza Alimonda determinando Pt_3
il G.D. addirittura ad assumere informazioni presso la Questura;
con il terzo motivo deduceva la
“violazione dei diritti della minore – violazione della Convenzione ONU, ratificata in Italia Per_4
con la Legge n. 176 del 1991, violazione dell'art. 12.- diritto di ascolto del minore” censurando l'ordinanza nella parte in cui ha disposto la segnalazione al P.G. preso il T.M. relativamente alla
Part figlia della avuta da precedente relazione, sulla base delle sole dichiarazioni dello , Per_1
3 senza procedere all'ascolto della minore, ad assumere informazioni presso il padre e i nonni materni della stessa, le insegnati e quindi in assenza di un contraddittorio pieno;
Rilevato che lamentava, infine, che lo non provvedeva al versamento dell'assegno di Per_1
mantenimento per i figli e teneva condotte contrarie al loro interesse.
Rilevato che chiedeva quindi, in via principale, di revocare il divieto imposto alla madre di di portare i figli e all'interno dei locali del club 5 R di via Armenia, del bar Per_1 Per_2
Gaggero di piazza Alimonda e nei vicini giardini di piazza Alimonda;
di revocare la richiesta alla
Questura di Genova;
in subordine, di modulare e temperare il divieto imposto alla madre e per l'effetto, consentire ai minori di accedere al bar Gaggero e al club 5R, nelle giornate in cui non ci sono le partite di calcio o non ci sono le riunioni dei tifosi, di accedere alla piazza pubblica
Alimonda e di accedere ai giardini pubblici in ogni tempo, senza alcun divieto;
in ulteriore subordine, per coerenza, di disporre il divieto di far partecipare i minori alle gare calcistiche delle squadre cittadine presso lo stadio genovese o in quelli delle squadre ospitanti;
di revocare, l'ordine di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Genova per le valutazioni relative alla figlia minore Per_4
rilevato che chiedeva la previa sospensione dell'ordinanza impugnata;
rilevato che nel procedimento di sospensiva si costituiva il quale si opponeva Controparte_1
all'accoglimento del ricorso assumendo che i provvedimento erano stati adottati a tutela dei minori e che in ogni caso i giardini frequentati abitualmente dai minori non erano quelli indicati dalla reclamante ma quelli siti in Piazza Palermo prospicienti la scuola da loro frequentata;
rilevato che il curatore speciale dei minori avv. Francesca Zadnik non si costituita nella presente fase cautelare;
rilevato che il P.G. non rassegnava conclusioni;
viste le difese delle parti costituite nonché le note scritte sostitutive dell'udienza del 22/1/2025
Osserva quanto segue.
La Corte rileva che la nuova formulazione del I comma dell'art. 283 cpc, sostituito dall'art. 3 D
Lgs. 10 ottobre 2022 n 149, che si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023
(art. 35 D Lgs. 149/2022) statuisce che: il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con
4 l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva
o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare
manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e
irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche
in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
Ciò posto va osservato che l'art. 473bis.24 cpc consente il reclamo dei provvedimenti temporanei pronunciati in corso di causa, quale è quello di specie, limitatamente a quelli “che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”.
Nella specie non pare sussistere il periculum in mora in quanto i provvedimenti adottati dal
Tribunale sono volti alla tutela e protezione dei minori affinchè non si trovino in situazioni di pericolo per la propria incolumità fisica né la mancata frequentazione dei locali descritti e dello spazio antistante il bar Gaggero di piazza Alimonda, nel periodo di tempo necessario allo svolgimento degli atti istruttori opportuni, costituisce pregiudizio grave ed irreparabile per i minori stessi con riferimento alla valutazione comparativa delle situazioni prospettate
PQM
Non sospende l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Genova del 10/12/2024.
Genova, 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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