Ordinanza collegiale 5 gennaio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2025, proposto da NE NG BI, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 1807/2025, emesso dal Giudice di Pace di Catania in data 24 marzo 2025 (R.G. n. 3133/2025), dichiarato esecutivo in data 20 maggio 2025, notificato in data 1 aprile 2025 e rinotificato dopo la dichiarazione di definitiva esecutività il 22 maggio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. UE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 23 settembre 2025 e depositato il successivo 3 ottobre 2025, la sig.ra BI NE NG ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 1807/2025, emesso dal Giudice di Pace di Catania in data 24 marzo 2025.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente premetteva che con il citato D.I. n. 1807/2025, emesso a seguito del ricorso R.G. 3133/2025, il Giudice di Pace aveva ingiunto all’ASP di Catania il pagamento della somma di € 6.180,00, oltre interessi legali maturati dalla domanda sino al soddisfo, e di € 650,00 per spese ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA e quelle successive.
Veniva esposto che il decreto, notificato una prima volta in data 1 aprile 2025, era stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 20 maggio 2025 e rinotificato in forma esecutiva in data 22 maggio 2025. Lamentava che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, l'ASP di Catania non aveva dato esecuzione al titolo; concludeva, quindi, chiedendo a codesto On.le TAR di “accogliere la domanda in epigrafe e statuire l’obbligo a carico del dell’ASP di Catania in persona del legale rappresentate pro-tempore (P.I. 04721260877) con sede legale in Catania via Santa Maria La Grande n. 5, di procedere al pagamento nei confronti dell’odierna ricorrente delle somme dovute in esecuzione del sopracitato D.I. emesso dal Giudice di Pace di Catania, passato in giudicato oltre interessi maturati e maturandi” . Veniva richiesta, inoltre, la nomina di un Commissario ad acta, in caso di ulteriore inadempienza, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con atto depositato in data 3 dicembre 2025, si costituiva in giudizio l'ASP di Catania, la quale eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
A sostegno delle proprie difese, l'amministrazione resistente ricostruiva la vicenda, evidenziando che:
- il credito originario, pari a € 12.360,00, era maturato in favore della sig.ra MA ZZ, madre della ricorrente, a titolo di provvidenze economiche per disabilità gravissima;
- a seguito del decesso della sig.ra ZZ in data 9 agosto 2023, le eredi, sig.re BI NE NG e BI TA, richiedevano con PEC del 2 e 24 ottobre 2023 il pagamento delle somme maturate e non riscosse dalla de cuius ;
- le eredi stesse, con documentazione trasmessa via PEC il 29 gennaio 2024, delegavano alla riscossione la sig.ra TA BI, indicando il suo IBAN per l'accredito;
- in ossequio all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, l'ASP procedeva alla verifica preliminare della posizione debitoria della beneficiaria del pagamento, sig.ra TA BI, scoprendo in data 22 marzo 2024 un debito erariale a suo carico di € 17.960,88;
- in data 14 maggio 2024, l'Agente della riscossione notificava all'ASP un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, intimando il versamento delle somme dovute direttamente a Riscossione Sicilia S.p.A.;
- in esecuzione di tale ordine, l'ASP, in qualità di terzo pignorato, provvedeva a versare l'intera somma di € 12.360,00 all'Agente della riscossione con ordinativo di pagamento n. 25486 del 12 agosto 2024.
Su tali basi, l'ASP sosteneva che il ricorso fosse inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la domanda andrebbe a contestare gli effetti di una procedura di riscossione coattiva, la cui cognizione spetta al giudice ordinario (art. 2 D.Lgs. 546/1992).
Nel merito, deduceva di non essere inadempiente, avendo agito in stretta conformità a norme imperative (artt. 48-bis e 72-bis D.P.R. 602/1973; D.M. 40/2008) che non lasciano margini di discrezionalità.
La difesa dell’ASP evidenziava che la procedura di interrogazione e pignoramento risulterebbe vincolante per l'ASP, la quale non avrebbe potuto agire diversamente senza incorrere in responsabilità. Qualsiasi contestazione avrebbe dovuto essere mossa dalla debitrice pignorata, sig.ra TA BI, nelle sedi competenti. Infine, l'ASP argomentava sulla piena pignorabilità delle somme, sostenendo che, dopo il decesso della beneficiaria, gli arretrati si trasformano in un bene ereditario ordinario, perdendo la loro natura assistenziale e diventando pienamente aggredibili dai creditori dell'erede.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025, il Collegio, con ordinanza n. 3/2026 del 5 gennaio 2026, accoglieva l'istanza di rinvio della difesa dell'ASP, motivata dalla costituzione tardiva e dalla necessità di interloquire con l'ente, fissando per la trattazione la camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
In vista della nuova udienza, la ricorrente depositava memoria in data 22 gennaio 2026, con la quale contestava e confutava le difese avversarie.
In primo luogo, replicava all'eccezione di difetto di giurisdizione: al riguardo veniva evidenziato come l'odierno giudizio non mira a contestare il pignoramento presso terzi notificato alla sorella, ma unicamente a ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi nei propri confronti per un credito personale. La giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza sarebbe, pertanto, pacifica.
Nel merito, la ricorrente evidenziava che l'ASP, sebbene il credito della de cuius si era trasferito per il 50% a ciascuna delle due eredi, aveva dichiarato all'Agente della riscossione che l'intero importo fosse di spettanza della sola sig.ra TA BI, soggetto passivo del pignoramento. In tal modo, aveva assoggettato a esecuzione forzata anche la quota di credito della ricorrente.
L'ASP avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare al terzo pignorante che solo il 50% delle somme era dovuto alla sig.ra TA BI, e come tale pignorabile, mentre il restante 50% spettava all'odierna ricorrente.
Infine, la ricorrente ribadiva che ogni contestazione sul merito del credito avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, cosa che l'ASP non ha fatto, con conseguente formazione di un giudicato intangibile che vincola anche il giudice dell'ottemperanza.
Concludeva, quindi, insistendo per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese di giudizio per temerarietà della lite.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Sul difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente.
L'ASP sostiene che la controversia, riguardando (gli effetti di) un pignoramento presso terzi eseguito dall'Agente della riscossione, esuli dalla giurisdizione amministrativa per rientrare in quella del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione.
L’eccezione è infondata.
L'odierno giudizio ha ad oggetto una domanda di ottemperanza volta a ottenere l'adempimento di un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato.
La giurisdizione in materia di esecuzione dei giudicati appartiene in via esclusiva al giudice amministrativo, il quale è chiamato a verificare la perdurante inottemperanza della Pubblica Amministrazione e ad adottare le misure necessarie per la concreta attuazione del comando giudiziale.
Il Collegio osserva che nel presente giudizio, la ricorrente non contesta la legittimità dell'atto di pignoramento emesso nei confronti della sorella, né la procedura di riscossione coattiva in sé, la cui cognizione spetterebbe ad altro plesso giurisdizionale (e più specificatamente al Giudice Ordinario); la ricorrente lamenta, piuttosto, il mancato adempimento da parte dell'ASP di un'obbligazione di pagamento accertata con forza di giudicato nei suoi diretti confronti.
Il Collegio, in altri termini, rileva che la questione non verte sulla legittimità (o meno) dell'azione esecutiva dell'erario, ma sulla legittimità del comportamento tenuto dall'ASP, quale debitrice, di fronte al comando contenuto nel titolo esecutivo azionato.
Pertanto, sussiste la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo quale giudice dell’ottemperanza.
Nel merito.
Nel merito, la pretesa della ricorrente è fondata.
Con il Decreto Ingiuntivo n. 1807/2025, divenuto definitivo per mancata opposizione (come da decreto di esecutorietà del 20 maggio 2025), il Giudice di Pace di Catania ha accertato, con valore di giudicato, il diritto di credito della sig.ra BI NE NG nei confronti dell'ASP per la somma di € 6.180,00, oltre accessori.
Tale giudicato costituisce il presupposto del presente giudizio di ottemperanza e questo giudice – come è noto - non può riesaminare il merito della pretesa creditoria, ma solo assicurarne la concreta esecuzione (cfr. TAR Sicilia – Sezione distaccata di Catania n. 751 del 2025 secondo cui “In materia di ottemperanza a sentenze civili che impongono il pagamento di somme da parte di un'amministrazione pubblica, il giudice amministrativo dell'ottemperanza è vincolato al contenuto del giudicato e svolge un'attività meramente esecutiva, senza possibilità di integrare o interpretare la decisione del giudice ordinario” ).
La difesa dell'ASP, secondo cui l'obbligazione si sarebbe estinta a seguito del pagamento dell'intera somma originaria (€ 12.360,00) all'Agente della riscossione, non può essere condivisa, in quanto fondata su un'erronea interpretazione e applicazione delle norme che regolano il pignoramento presso terzi e la successione nei crediti.
È pacifico e non contestato che il credito originario, maturato dalla de cuius sig.ra MA ZZ, si sia trasferito per successione ereditaria alle due figlie, NE NG e TA, in parti uguali; ciascuna erede è divenuta titolare “iure successionis” di un autonomo diritto di credito pari al 50% del totale, ovvero € 6.180,00.
Il diritto di credito dell'odierna ricorrente è, dunque, un diritto proprio, distinto e separato da quello della sorella.
L'ASP, in qualità di debitore e terzo pignorato, nel momento in cui ha ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento a carico della sola sig.ra TA BI, aveva l'obbligo di rendere una dichiarazione chiara, certa e precisa circa le somme da lei dovute alla debitrice esecutata.
L'amministrazione, invece, ha dichiarato di essere debitrice dell'intera somma di € 12.360,00 nei confronti della sola sig.ra TA, così consentendo all'Agente della riscossione di apprendere anche la quota di credito di spettanza dell'odierna ricorrente, soggetto del tutto estraneo alla procedura esecutiva.
Tale errore non può essere giustificato, come pretende l'ASP, dalla circostanza che le eredi avessero conferito una "delega alla riscossione" alla sig.ra TA.
Come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente, la delega all'incasso non determina un trasferimento della titolarità del credito dal delegante al delegato, ma attribuisce a quest'ultimo solo la legittimazione a riscuotere in nome e per conto del primo.
La sig.ra NE NG BI è rimasta, pertanto, l'unica titolare del proprio credito, il quale non poteva essere aggredito per soddisfare i debiti fiscali di un soggetto terzo, quale la sorella.
Di conseguenza, il pagamento effettuato dall'ASP all'Agente della riscossione, per la parte corrispondente al credito della ricorrente (€ 6.180,00), costituisce un pagamento a un soggetto non legittimato a riceverlo e, come tale, non ha effetto liberatorio nei confronti della vera creditrice.
Ne consegue che l'ASP rimane obbligata ad adempiere la prestazione pecuniaria stabilita nel decreto ingiuntivo passato in giudicato.
L'amministrazione resistente non può invocare a propria scusante il carattere vincolante e obbligatorio delle procedure di cui agli artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 602/1973.
Tali norme, infatti, impongono all'amministrazione di effettuare verifiche e di ottemperare agli ordini dell'Agente della riscossione, ma presuppongono che l'ente operi con la dovuta diligenza e correttezza nell'individuare l'esatta entità del debito verso il soggetto esecutato.
In altri termini, l'obbligatorietà della procedura non sana l'illegittimità a monte di una dichiarazione del terzo pignorato erronea.
L'Azienda, non può opporre il pagamento effettuato alla creditrice-ricorrente per respingere l'esecuzione di un giudicato; resterà, ovviamente, impregiudicata la facoltà dell'amministrazione di agire in ripetizione nei confronti dell'Agente della riscossione per le somme indebitamente versate.
Sulla domanda di condanna per lite temeraria.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sebbene la resistenza dell'amministrazione si sia rivelata infondata, non emergono dagli atti di causa elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa grave che costituiscono presupposto indispensabile per l'applicazione della norma invocata.
La difesa dell'ASP, pur basata su una non condivisibile interpretazione degli effetti della delega all'incasso nel contesto di una procedura di pignoramento presso terzi, non appare di per sé idonea a integrare gli estremi della responsabilità aggravata.
La complessità della fattispecie, che tocca profili di diritto successorio, di diritto civile e di diritto processuale tributario, può aver indotto l'Amministrazione sanitaria in un errore interpretativo, che tuttavia non integra la colpa grave.
La regolazione delle spese di lite secondo il principio (ordinario) della soccombenza appare, pertanto, rimedio equo a ristorare la parte ricorrente dei costi del giudizio.
Conclusioni.
Alla luce di quanto esposto, sussiste l'obbligo dell'ASP di Catania di adempiere al D.I. n. 1807/2025. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Per l'ipotesi di perdurante inadempimento dell'amministrazione, si nomina quale Commissario ad acta , il Prefetto di Catania, con facoltà di delega ad altro funzionario dotato di professionalità idonee all’espletamento del mandato.
Sulle spese del giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e per l'effetto, ordina all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare piena e integrale esecuzione al Decreto Ingiuntivo n. 1807/2025 del Giudice di Pace di Catania, e di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Catania, o un suo delegato, il quale, entro i successivi 90 (novanta) giorni, compirà tutti gli atti necessari, inclusa l'adozione dei provvedimenti di spesa e l'emissione dei mandati di pagamento, per dare completa attuazione alla presente sentenza, con spese a carico dell'amministrazione inadempiente;
- condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali), se dovuti, e al rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA LL, Presidente
UE NI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE NI | DA LL |
IL SEGRETARIO