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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2419/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13686/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054374961000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2370/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), difeso dall'Avv.to Difensore_1, la cartella di pagamento n. 07120250054374961000, notificata il 04/06/2025, avente ad oggetto Tassa Auto per l'anno
2019 per l'autovettura targata Targa_1 per un importo complessivo pari ad euro 267,04, portata dall'avviso di accertamento n. 964193934957, presuntivamente notificato il 14/11/2022, qui impugnato in uno con la cartella di pagamento.
Contesta il ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva essendo l'autovettura, in virtù del passaggio di proprietà effettuato nell'anno 2006, così come risultante dalla documentazione probatoria regolarmente versata in atti (certificato PRA, attestato di passaggio di proprietà), di proprietà di diverso soggetto, eccepisce, altresì, il difetto di notifica del su indicato avviso di accertamento che egli dichiara non essergli mai pervenuto, contesta in subordine la prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che in merito alle contestazioni promosse da parte ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutti gli atti antecedenti alla trasmissione del ruolo, alla sua formazione, ed alla regolare notifica della cartella di pagamento di competenza esclusiva dell'ente impositore insistendo sulla legittimità della cartella di pagamento.
Si è costituito solo in data 19/01/2026 l'ente impositore Regione Campania che ha depositato agli atti del procedimento la copia dell'avviso di accertamento qui impugnato inviato per il tramite del servizio postale e corredato da una ricevuta in bianco essa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stato l'avviso di accertamento annullato ed ha chiesto l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
La causa è stata trattata all'udienza del 9 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione principale posta da parte ricorrente, provata dell'ampia documentazione probatoria da lui depositata, avente ad oggetto il suo difetto di legittimazione passiva.
Dal certificato PRA risulta, infatti, che l'autovettura per cui è chiesta la tassa auto per l'anno 2019 era nel suddetto anno di proprietà di un soggetto diverso dal ricorrente per cui essa non è dovuta.
Va rimarcato, altresì, il comportamento della resistente regione Campania sia per la sua ritardata costituzione avvenuta solo in data 19/01/2026, quindi, tardivamente, sia poichè risulta provato proporio dalla documentazione da essa prodotta sia il difetto di notifica del prodromico avviso di accertamento (la ricevuta della raccomandata è priva di qualunque sottoscrizione ed è completamente in bianco) sia poichè non vi è alcuna contestazione relativa al difetto di legittimazione passiva del ricorrente. 'E da osservare, infatti, la tardiva richiesta di estinzione del procedimento, avendo provveduto la resistente all'annullamento dell'erroneo avviso di accertamento solo in data 14/01/2026, e la mancata comunicazione alla altri parti processuali specificatamente all'Agente della Riscossione che, pertanto, non ha provveduto all'annullamento dell'atto.
Per quanto su esposto il ricorso va accolto e la cartella di pagamento annullata, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore costituito.
Napoli 9 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
Dott. Stefano Ciardiello
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13686/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054374961000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2370/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), difeso dall'Avv.to Difensore_1, la cartella di pagamento n. 07120250054374961000, notificata il 04/06/2025, avente ad oggetto Tassa Auto per l'anno
2019 per l'autovettura targata Targa_1 per un importo complessivo pari ad euro 267,04, portata dall'avviso di accertamento n. 964193934957, presuntivamente notificato il 14/11/2022, qui impugnato in uno con la cartella di pagamento.
Contesta il ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva essendo l'autovettura, in virtù del passaggio di proprietà effettuato nell'anno 2006, così come risultante dalla documentazione probatoria regolarmente versata in atti (certificato PRA, attestato di passaggio di proprietà), di proprietà di diverso soggetto, eccepisce, altresì, il difetto di notifica del su indicato avviso di accertamento che egli dichiara non essergli mai pervenuto, contesta in subordine la prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che in merito alle contestazioni promosse da parte ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutti gli atti antecedenti alla trasmissione del ruolo, alla sua formazione, ed alla regolare notifica della cartella di pagamento di competenza esclusiva dell'ente impositore insistendo sulla legittimità della cartella di pagamento.
Si è costituito solo in data 19/01/2026 l'ente impositore Regione Campania che ha depositato agli atti del procedimento la copia dell'avviso di accertamento qui impugnato inviato per il tramite del servizio postale e corredato da una ricevuta in bianco essa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stato l'avviso di accertamento annullato ed ha chiesto l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
La causa è stata trattata all'udienza del 9 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione principale posta da parte ricorrente, provata dell'ampia documentazione probatoria da lui depositata, avente ad oggetto il suo difetto di legittimazione passiva.
Dal certificato PRA risulta, infatti, che l'autovettura per cui è chiesta la tassa auto per l'anno 2019 era nel suddetto anno di proprietà di un soggetto diverso dal ricorrente per cui essa non è dovuta.
Va rimarcato, altresì, il comportamento della resistente regione Campania sia per la sua ritardata costituzione avvenuta solo in data 19/01/2026, quindi, tardivamente, sia poichè risulta provato proporio dalla documentazione da essa prodotta sia il difetto di notifica del prodromico avviso di accertamento (la ricevuta della raccomandata è priva di qualunque sottoscrizione ed è completamente in bianco) sia poichè non vi è alcuna contestazione relativa al difetto di legittimazione passiva del ricorrente. 'E da osservare, infatti, la tardiva richiesta di estinzione del procedimento, avendo provveduto la resistente all'annullamento dell'erroneo avviso di accertamento solo in data 14/01/2026, e la mancata comunicazione alla altri parti processuali specificatamente all'Agente della Riscossione che, pertanto, non ha provveduto all'annullamento dell'atto.
Per quanto su esposto il ricorso va accolto e la cartella di pagamento annullata, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore costituito.
Napoli 9 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
Dott. Stefano Ciardiello