Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1572/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “domanda di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c.”, promossa congiuntamente da nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Ilaria Maimonte, giusta procura in atti;
e nato a [...] l' 1.03.1989 (C.F.: ) e residente in [...]C.F._2
Agira alla via Diodorea n. 387, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Scaminaci, giusta procura in atti;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del giorno 15.01.2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, in seno alle quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio, chiedendo la pronuncia della loro
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli (nato Persona_1
ad Enna il 19.07.2011) e (nato ad [...] il [...]), entrambi minorenni. Persona_2
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che le parti hanno chiesto l'omologa della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivono separatamente;
2) I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
3) La casa coniugale, sita in Agira alla via Diodorea n. 387 e censita in Catasto al Fg. 24 Pt. 1072 del Comune di Agira, di proprietà esclusiva del sig. , viene assegnata alla sig.ra e CP_1 Pt_1
ai due figli minori;
e graveranno sulla sig.ra le spese relative alle utenze domestiche e ad Pt_1
eventuali spese di ordinaria amministrazione (All. 4 Visura Catastale);
4) L'unica autovettura familiare Tg. DL222LP, intestata al sig. , viene trasferita alla sig.ra CP_1
a titolo gratuito, con spese di atto e passaggio a carico della stessa;
(All. 5 Copia Parte_1
libretto autovettura);
5) Il si impegna a versare a titolo di mantenimento per i due figli minori la complessiva CP_1 somma di € 400,00 mensili da rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. L'importo relativo al mantenimento dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese su c/c bancario intestato alla sig.ra di cui al seguente IBAN: Parte_1
[...]. Qualora negli anni lo stesso dovesse mutare, la sig.ra si Pt_1
impegna a comunicarlo prontamente al sig. . La corresponsione dell'assegno di CP_1
mantenimento, in ragione del granitico principio di diritto alla luce del quale gli effetti della Sentenza di separazione decorrono al momento della proposizione della domanda, avverrà a far data dalla firma del presente ricorso congiunto, in modo da non pregiudicare i diritti dei minori.
6) Il sig. si impegna altresì a versare mensilmente, sempre entro il 5 di ogni mese – anche CP_1 mediante unico bonifico-, alla sig.ra la complessiva somma di € 199,40 quale 50% Pt_1 dell'assegno unico percepito per i minori e (All. 6 Copia importo Assegno Unico); Per_1 Per_2 7) Il sig. dovrà quindi corrispondere mensilmente alla sig.ra la complessiva CP_1 Pt_1 somma di € 600,00;
8) Gli assegni familiari potranno essere percetti interamente dal sig. dal momento che CP_1 allo stato la sig.ra è disoccupata, e fin tanto che la stessa non trovi anch'essa un'occupazione; Pt_1
9) Il diritto di visita dei minori viene disciplinato tramite Piano Genitoriale allegato, e, lo si specifica,
i genitori porranno sempre in piano le esigenze manifestate dai minori, da intendersi quale integralmente trascritto nel presente atto (All. 7 Piano Genitoriale e linee guida per le modalità di mantenimento dei figli del CNF ), di cui riassuntivamente si riportano gli estremi:
“I genitori stabiliscono di concedersi reciprocamente la disponibilità, compatibilmente alle esigenze dei minori, di conciliarsi affinché il padre possa esercitare il diritto di visita in maniera flessibile e quanto più confacente alle esigenze di tutti. In ogni caso, in caso di mancato accordo, viene stabilito a garanzia di tutti che:
a) Il padre ha diritto di trascorrere con i figli otto giorni al mese, che vanno individuati in tutti i weekend del mese (da intendersi a partire dal venerdì sera alla domenica pomeriggio), con diritto al pernotto, e ciò a meno che i minori o la di loro madre rappresentino delle esigenze particolari, in tal caso potrà essere concordato il recupero di tali giorni con l'esercizio del diritto di visita in giorni infrasettimanali;
il padre potrà trascorrere ad anni alterni le festività natalizie (dal 24 dicembre al 28 dicembre) o quelle di Capodanno (dal 28 dicembre al 2 gennaio) e, sempre ad anni alterni, un anno Pasqua e l'altro il lunedì dell'angelo, di modo che entrambi i genitori possano trascorrere almeno una festività con i minori, i quali, in ogni caso, dovranno essere coinvolti attivamente nella scelta dei giorni.
Il padre avrà diritto a trascorre 15 giorni anche non continuativi con i minori anche a settimane alternate e man mano concordate di comune accordo da entrambi i coniugi, durante il periodo estivo.
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé i figli.
Ogni genitore può avere dei giorni consecutivi ogni anno per andare in vacanza con i minori. Tali periodi di vacanza non possono interferire con il calendario accademico dei minori.
Tutti i periodi estivi di vacanza devono essere calendarizzati entro maggio di ogni anno.
Viaggio fuori dal paese di residenza: è consentito quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
Viaggio all'estero: è consentito quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. Se un genitore chiede un cambiamento di programma è responsabile per qualsiasi cura in più relativa al minore, compresi i costi e il rimborso per le spese aggiuntive provocati dal cambiamento di programma.
I ragazzi avranno poi diritto a trascorrere i compleanni dei genitori con questi ultimi;
I ragazzi hanno parimenti diritto a trascorrere i loro compleanni con entrambi i genitori, e, qualora ciò nel futuro non sia possibile, si stabilisce sin da ora che i compleanni vadano trascorsi ad anni alterni, un anno con la madre e un anno con il padre.
Le seguenti festività verranno trascorse ad anni alterni con i genitori:
- Il primo novembre, festa di tutti i Santi
- 8 dicembre, Immacolata Concezione
- 25 aprile, Anniversario della Liberazione
- Primo Maggio, Festa del Lavoro
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
- Festa Patronale Agira.”
La distinzione tra le spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle straordinarie viene demandata a quanto stabilito dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emanato dal CNF.
10) Le spese del presente atto e quelle conseguenziali saranno ripartite in parti uguali tra ciascuno dei ricorrenti.”
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né agli interessi dei figli minori, e Per_1
, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per Persona_2
come chiesto entro il termine perentorio del 15.01.2025 per il deposito di note scritte, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 23.08.2024, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nato a [...] l' 1.03.1989 (C.F.: C.F._1 Controparte_1 ), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 23.08.2024, come C.F._2
richiamate in parte motiva;
ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 21.03.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo