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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 18854/2023 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Ettore De Sonnaz n. 3, presso lo studio degli avv.ti Valerio Roberto Contartese
e AN NT Email_1
, che la rappresentano e difendono per Email_2 delega in atti;
attrice; contro
(Cf. , elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Nicola da CP_1 P.IVA_1
Tolentino n. 67, presso lo studio dell'avv. Giacinto di Donato
), che la rappresenta e la difende per delega in Email_3 atti;
convenuta;
e con l'intervento di
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini Controparte_2 P.IVA_2
n. 86, presso lo studio dell'Avv. Giacinto di Donato
), che la rappresenta e la difende per delega in Email_3 atti;
intervenuta ex art. 111 Cpc in data 4/06/2024; Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…Nel merito:
-Per tutti i motivi esposti e per le eccezioni come meglio spiegate in atti, accertare e dichiarare nullo, invalido e inefficace e comunque di nessun effetto, il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo in ogni sua parte.
-Respingere ogni domanda di condanna formulata dalla convenuta opposta e\o dall'intervenuta al pagamento di somme di denaro a carico dell'opponente, in relazione all'oggetto del presente giudizio, per tutti i motivi ed eccezioni come meglio esposte spiegate in atti;
In via subordinata:
-nella denegata creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale, ridurre il quantum debeatur nella minor misura ritenuta provata all'esisto del presente giudizio.
In ogni caso
-Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento oltre rimborso forfetario
15%, Iva e C.P.A, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”;
Convenuta e Intervenuta: “… -In via principale e nel merito, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il Decreto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-in via subordinata, in caso di revoca anche parziale del Decreto, e/o comunque nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse pretese, accertare che
Aporti è creditrice della Sig.ra della somma di € 29.560,05 oltre interessi come Parte_1 da domanda e per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento di € 29.560,05 o Parte_1 alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
-In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5202/2023, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto a -in qualità di fideiussore della Parte_1 [...]
(cfr. doc. 3 fasc. monitorio)- di pagare alla [cessionaria del credito CP_3 CP_1 originariamente appartenente alla (cfr. all. D fasc. monitorio)] la somma di € CP_4
2 29.560,05, a saldo dell'esposizione debitoria maturata dalla Controparte_3
(debitrice principale, fallita il 17/10/2013) in relazione ai seguenti rapporti bancari intrattenuti con la : CP_4
a) mutuo chirografario n. 0001462267, sottoscritto dalla Controparte_3
l'11/08/2009 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio), recante un'esposizione passiva al 30/06/2022 di €
17.687,88 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio, p. 2);
b) conto corrente ordinario n. 0041227892, acceso dalla il Controparte_3
30/03/2008 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), recante un saldo debitore al 30/06/2022 di € 11.234,41
(cfr. doc. 7 fasc. monitorio, p. 1);
[somme a cui va aggiunto l'ulteriore importo di € 637,76 per spese legali (cfr. doc. 7 fasc. monitorio, p. 3), per un'esposizione complessiva di € 29.560,05].
A sostegno dell'opposizione, -nell'atto di citazione notificato all' in Parte_1 CP_1 data 20/10/2023- ha articolato i seguenti motivi:
- difetto di prova del credito azionato dalla in via monitoria, stante CP_1
l'insufficienza del saldo-conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 Tub, non avendo l'opposta allegato “al proprio ricorso tutte la documentazione che occorre per ricostruire i passaggi attraverso cui tale saldo si è formato” (cfr. cit. p. 3);
- estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1956 Cc, avendo l -in CP_4 violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale- accordato credito alla
[...]
(debitrice principale) nonostante il “profondo stato di crisi e/o insolvenza Controparte_3
e/o di grave sofferenza economica” (cfr. cit. p. 5);
- decadenza ex art. 1957 Cc -con conseguente liberazione dell'attrice/fideiussore- non avendo la banca dimostrato di aver agito contro la entro sei mesi Controparte_3 dalla scadenza dell'obbligazione principale, non potendo invece operare il più lungo termine di 36 mesi stabilito nelle fideiussioni prodotte (cfr. art. 5, doc. 3 fasc. monitorio), trattandosi di una pattuizione vessatoria che non è stata oggetto di “specifica trattativa e pertanto anche la doppia sottoscrizione non è idonea ad attribuirgli validità” stante la qualifica di consumatore dell'attrice (cfr. cit. p. 7);
- difetto di legittimazione attiva della rispetto al credito azionato, mancando la CP_1 prova della cessione in suo favore stante l'impossibilità di comprendere come “i crediti indicati nella pubblicazione sulla ZE Ufficiale siano riconducibili al credito vantato da CP_4 nei confronti della società obbligata principale” (cfr. cit. p. 7);
3 - prescrizione del credito azionato, essendo decorsi più di 10 anni dalla scadenza dell'obbligazione principale (verificatasi per effetto della lettera raccomandata del 18/06/2013, cfr. doc. 4 fasc. monitorio) alla messa in mora di , effettuata con la missiva del Parte_1
21/06/2023 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), non avendo ricevuto precedenti Parte_1 comunicazioni;
in particolare, con riguardo alla lettera raccomandata datata 20/03/2018,
ha negato la ricezione e disconosciuto la firma di cui all'avviso di ricevimento Parte_1 prodotto (cfr. doc. 5 fasc. monitorio);
- violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale da parte della CP_4 nei confronti di per omesse comunicazioni atteso che, “dopo aver
[...] Parte_1 sottoscritto la garanzia in data 21/12/2011, non ha più ricevuto alcuna notizia o comunicazione sino a luglio del 2023”; in particolare, all'attrice non è stata comunicata la transazione intervenuta tra l e il con CP_4 Controparte_5 conseguente “nullità e/ invalidità e/o inefficacia della fideiussione prestata dalla sig.ra Pt_1
e la conseguente decadenza dalla facoltà del creditore di escutere la garanzia da lei prestata”
(cfr. cit. p. 8, 9).
In data 17/01/2024, si è costituita la chiedendo la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
In data 4/06/2024, è intervenuta nel giudizio, ex art. 111 Cpc, la in Controparte_2 qualità di cessionaria del credito azionato dalla contro (cfr. all. C, D CP_1 Parte_1 fasc. intervenuta), facendo proprie tutte le domande, eccezioni, istanze, difese e produzioni della di cui ha chiesto l'estromissione. CP_1
Nell'ambito della memoria ex art. 171 ter n. 1 Cpc del 6/09/2024, l'attrice:
- ha contestato la legittimazione ad agire e/o intervenire della rispetto Controparte_2 al credito azionato in via monitoria, mancando la prova dell'intervenuta cessione in suo favore;
- ha altresì invocato la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate, con particolare riferimento alla clausola di deroga al termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 Cc (cfr. art. 5, doc. 3 fasc. monitorio), per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 (legge cd. antitrust), trattandosi di fideiussioni speculari a quelle di cui al modello Abi del 2002, sanzionato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
4 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed è stata discussa oralmente all'udienza del 15/10/2025, all'esito della quale il Giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co Cpc.
2. Sulla richiesta di estromissione dell' . Controparte_6
Preliminarmente, va osservato che l'estromissione della richiesta dalla CP_1 CP_2
(cessionaria-intervenuta) nell'atto di costituzione ed intervento del 4/06/2024,
[...] CP_2 non è stata disposta non avendo l'attrice espresso il suo consenso al riguardo (art. 111 c. 3
Cpc); conseguentemente, la presente sentenza è pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (art. 111 c. 4 Cpc).
3. Sulla legittimazione attiva della e della CP_1 Controparte_2
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della e della CP_1 Controparte_2 deve essere affrontata per prima, tenuto conto che la legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'azione, il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito.
Al riguardo, in punto di diritto, va premesso che la legitimatio ad causam consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data da chi agisce e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore o codebitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata da attiene non tanto alla legittimazione attiva -che può senz'altro ritenersi Parte_1 sussistente, alla stregua del contenuto della domanda monitoria della e dell'atto di CP_1 intervento della (le quali si sono qualificate quali titolari del credito Controparte_2 originariamente dell' )- bensì al merito, cioè alla titolarità attiva e in quest'ottica CP_4
5 deve essere vagliata.
4. Sulla titolarità attiva della e della CP_1 Controparte_2
4.1. Chiarito che l'opponente, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell' e della ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato attivo CP_1 Controparte_2 del rapporto di credito dedotto in giudizio, in punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016, la quale ha chiarito:
- che la titolarità (attiva o passiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito della decisione ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- che la titolarità (attiva o passiva) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione (con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo), né quindi un'eccezione in senso stretto;
essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio, non è soggetta alle preclusioni assertive e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali principi generali valgono anche in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 1 e 4
L. 130/1999, rispetto alle quali:
- l'art. 58 Tub (a cui rinvia l'art. 4 c.1 L. 130/1999), in deroga al disposto codicistico di cui all'art. 1264 Cc, esonera il cessionario dal notificare la cessione al debitore ceduto, stabilendo che l'avviso di cessione pubblicato in ZE Ufficiale (unitamente all'iscrizione nel registro dell'imprese) è necessario e sufficiente ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del ceduto;
- ma rimane comunque fermo l'onere del cessionario “di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. 5857/2022; in senso conforme Cass. 30207/2024;
17944/2023; Cass. 24798/2020).
6 Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione-, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto”, prova che -in caso di contestazione del debitore ceduto- grava su colui che si afferma titolare del credito per effetto della cessione e che, di regola, non può ritenersi assolta mediante la produzione della mera 'notificazione' della cessione … al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ZE Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, fermo restando che non è escluso che “tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (cfr. Cass. 30207/2024; Cass. 17944/2023)
4.2. Nel caso in esame, l e la hanno dedotto che il credito CP_7 CP_2 CP_2 azionato in via monitoria è loro pervenuto per effetto dei seguenti trasferimenti:
- dalla creditrice originaria ( ) alla , per effetto di un contratto di CP_4 CP_7 cessione di crediti in blocco stipulato il 24/06/2022 ex art. 1 e 4 L. 130/1999 e art. 58 Tub, di cui si è data notizia mediante pubblicazione nella ZE Ufficiale Parte Seconda n. 78 del
7/07/2022 (cfr. all. D fasc. monitorio);
- dalla alla per effetto di un contratto di cessione di crediti in CP_7 CP_2 blocco stipulato il 26/02/2024 ex art. 1 e 4 L.130/1999 e art. 58 Tub, di cui si è data notizia mediante pubblicazione nella ZE Ufficiale Parte Seconda n. 25 del 29/02/2024 e successiva integrazione nella ZE Ufficiale Parte Seconda n. 29 del 9/03/2024 (cfr. all.
C, D fasc. intervenuta).
Ritiene il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, che le risultanze di causa consentano di ritenere provato che il credito azionato -originariamente della CP_4 sia pervenuto alla e poi alla Vela 2023 Spa Srl, tenuto conto che, se è vero
[...] CP_7 che non sono stati prodotti i contratti di cessione, è pur vero che tale “carenza” può ritenersi superata alla luce degli ulteriori documenti prodotti.
In particolare, rispetto al trasferimento dalla (creditrice originaria) alla CP_4
, è stato prodotto: CP_7
- oltre all'avviso di cessione pubblicato nella ZE Ufficiale Parte Seconda n. 78 del
7/07/2022, ove si legge che l , in data 24/06/2022, ha acquistato pro soluto dalla CP_7
“tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori CP_4
7 elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti NPL”), sorti nel periodo intercorrente tra CP_4 la data del 15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i “Contratti Unicredit NPL”). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione … Sul seguente sito internet: http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ saranno resi disponibili i dati indicativi dei
Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta” (cfr. all. D fasc. monitorio, p. 24, 25 del pdf);
- l'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito internet indicato nell'avviso di cessione https://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ (cfr. all. E fasc. conv.), in cui si rinviene la posizione contraddistinta dal NDG 52745651 (cfr. all. E fasc. conv. p. 70), numero che corrisponde a quello indicato nei contratti di cui ai doc. 1 e 2 fasc. monitorio nonché negli estratti conto ex art. 50 Tub di cui al doc. 7 fasc. monitorio;
- la dichiarazione del 9/09/2024, con la quale l' ha attestato che “tra i crediti CP_4 oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di CP_1
(C.F. / P.I. ) derivanti dai seguenti rapporti: - Controparte_3 P.IVA_3
Conto corrente n. 41227892 (Codice rapporto n. 8001221948); Finanziamento n. 1462267
(Codice rapporto n. 8001221949) Oltre spese legali (Codice rapporto n. 101306249)” (cfr. doc. 16 fasc. intervenuta).
L'intervenuto trasferimento del credito in favore dell' trova poi ulteriore riscontro CP_1 nella circostanza che costei sia in possesso della documentazione contrattuale relativa alle posizioni debitorie azionate in via monitoria (come si evince dalle produzioni effettuate dalla stessa).
Rispetto al trasferimento dalla alla Vela 2023 Spa Srl è stato, invece, CP_7 prodotto:
- oltre all'avviso di cessione pubblicato in ZE Ufficiale Parte Seconda n. 25 del
29/02/2024 e la successiva integrazione nella ZE Ufficiale Parte Seconda n. 29 del
9/03/2024 (cfr. all. C, D fasc. intervenuta);
- la dichiarazione del 9/09/2024, con la quale la ha attestato “di aver CP_1 sottoscritto, in data 26.02.2024, un contratto di cessione di crediti pecuniari in favore di
[...]
e che “nel perimetro della predetta cessione rientrava l'esposizione debitoria Controparte_2 intestata a identificata con NDG pratica n. 100434254, Controparte_3
8 derivante dai seguenti rapporti: - n. 1462267 Parte_2
(rapp. R_0000000189420); n. 41227892 (rapp. R_0000000189419); Parte_3
ES LE (rapp. R_0000000185548)” (cfr. doc. 17 fasc. intervenuta).
Alla luce di tali produzioni, le eccezioni di carenza di titolarità attiva devono essere respinte.
5. Sull'eccepita nullità parziale delle fideiussioni prestate da (eccezione Parte_1 formulata con riferimento alla clausola di deroga al termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 Cc).
In relazione alla fideiussione omnibus del 20/04/2009 (rilasciata per l'importo massimo di
€ 32.500,00) e alle successive variazioni del 15/02/2011 e del 21/12/2024 (ove la fideiussione
è stata aumentata fino all'importo massimo di € 55.727,00) (cfr. doc. 3 fasc. monitorio),
l'attrice ha dedotto la nullità della clausola di cui all'art. 5 che deroga al termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 Cc (in particolare, è previsto che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in
36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”) per due motivi:
- violazione della normativa antitrust;
- vessatorietà ex art. 33 Cod. Consumo e conseguente nullità ex art. 36 cod. Consumo, essendo un consumatore e non essendo intervenuta alcuna trattativa Parte_1 individuale.
5.1. Con riguardo all'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust, va preliminarmente rilevato che l'opponente non ha proposto una domanda riconvenzionale di nullità, ma una mera eccezione riconvenzionale di accertamento della nullità; tale doglianza deve, dunque, essere esaminata dall'intestato Tribunale, quale giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di un accertamento in via incidentale, senza alcuna efficacia di giudicato, con conseguente esclusione della competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, cui altrimenti la questione, ove proposta quale accertamento in via principale, avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi degli artt. 3 c. 1 lett. c)
e 4, c. 1 ter, Dlgs. 168/2003, dopo le modifiche apportate con il Dl. 3/2017 (cfr. Cass.
3248/2023, Cass. 32993/2023, che hanno precisato che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione
Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa
9 anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale").
5.1.1. Ciò premesso, in punto di diritto, va osservato che l'art. 2 L. 287/1990 (cd. legge antitrust) stabilisce che “sono considerati intese” una serie di comportamenti, quali “gli accordi
e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Essi sono vietati se hanno “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante …”. La norma elenca poi, con valenza esemplificativa, una serie di comportamenti anticompetitivi tra cui l'attività consistente nella diretta o indiretta fissazione di condizioni contrattuali (lett. a). Infine, la disposizione si conclude con la statuizione “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
Rientrano tra le “intese” rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 gli accordi tra le banche, tra cui gli schemi negoziali predisposti dall'Abi (Associazione Bancaria Italiana, a cui aderisce pressoché la totalità delle banche italiane) concernenti le condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela.
In punto onere della prova (come si desume dalle pronunce Cass. 30818/2018 e Cass.
13846/2019), spetta all'attore che invoca la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
In particolare, compete all'attore che deduce l'esistenza di un'intesa restrittiva concernente le condizioni generali di contratto provare l'applicazione uniforme nel sistema bancario delle condizioni che si assume essere oggetto dell'intesa stessa, con la precisazione che:
- per le fideiussioni che si collocano nel periodo esaminato dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (provvedimento riferito solo alle fideiussioni omnibus che ha accertato l'infrazione anticoncorrenziale rispetto a tre clausole tipizzate nel modello Abi 2002)
-ottobre 2002/maggio 2005-, tale provvedimento (se prodotto in giudizio, trattandosi di atto amministrativo) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale (avente l'effetto di invertire l'onere della prova in favore del fideiussore);
- per le fideiussioni stipulate in periodo diverso (anteriore o successivo rispetto al
10 periodo esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005) ovvero per le fideiussioni prestate per un affare particolare (fideiussioni cd. specifiche), invece, l'attore non può invocare l'efficacia probatoria privilegiata dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, cioè non può giovare dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole della fideiussione a quelle dello schema Abi 2002 (sanzionato dal provvedimento n. 55/2005), ma deve offrire, con altri mezzi, la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito sottoponevano ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione, con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario e attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
In tal senso, tra le pronunce più recenti: Cass. 1170/2025, Corte d'appello Torino
239/2024, nonché diverse pronunce di questo Tribunale (Trib. Torino 1261/2025; Trib. Torino
740/2025; Trib. Torino 5571/2024; Trib. Torino 1001/2023).
Quanto alla questione del rimedio contrattuale concretamente esperibile da parte del fideiussore che deduca il carattere anticoncorrenziale dell'intesa “a monte”, è intervenuta la
Cassazione a Sezioni Unite, chiarendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. SU.
41994/2021).
5.1.2. Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione di nullità parziale sollevata dall'attrice, atteso che costei si è limitata a dedurre la nullità della clausola di cui all'art. 5 delle fideiussioni azionate in ragione della asserita violazione dell'art. 2 L. 287/1990, senza offrire prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
L'opponente, infatti, non ha prodotto modelli standard di fideiussioni utilizzati nello stesso periodo di riferimento delle fideiussioni in esame, né ha formulato una richiesta di esibizione ex art. 210 Cpc in tal senso, limitandosi ad allegare (genericamente) la coincidenza con lo schema standard contrattuale Abi 2002, la cui anticoncorrenzialità è stata riconosciuta
11 con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, neppure prodotto in giudizio, ma che comunque non avrebbe potuto costituire prova privilegiata rispetto alle fideiussioni di cui è causa, in quanto successive al periodo esaminato dalla Banca d'Italia.
5.2. Con riguardo all'eccezione di nullità ex art. 36 Cod. Consumo, occorre innanzitutto vagliare la qualifica di consumatore di . Parte_1
5.2.1. Al riguardo, in punto di diritto, vanno innanzitutto richiamati i principi espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione, la quale, con riferimento alla fattispecie dell'obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa (essendo l'obbligato principale un professionista), richiamando la giurisprudenza europea della Corte di Giustizia, ha affermato che "i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, … dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (cfr. Cass. Su 5868/2023; Cass. 20633/2021; Cass. 1666/2020; Cass.
742/2020; Cass. 8419/2019; Cass. 32225/2018). Invero, “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito.
Le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore” (cfr. Cass. 25459/2023).
I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica al fideiussore-persona fisica (che presta la garanzia in favore di un professionista) devono, dunque, essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione (e non già del distinto contratto principale), “dando rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria- all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (cfr. Cass. 32225/2018).
5.2.2. Nel caso di specie, dalla visura dell'obbligata principale Controparte_3
(cfr. doc. 3 fasc. conv.) emerge che ha sempre rivestito la qualità di socia e Parte_1 amministratrice unica di tale società, sicché la stessa non può essere considerata consumatore, stante la sussistenza di un collegamento funzionale con l'attività di impresa.
Non può, dunque, trovare applicazione la previsione di nullità di cui all'art. 36 Cod.
12 Consumo, né può operare l'inefficacia di cui all'art. 1341 c. 2 Cc, tenuto conto che la clausola in esame non rientra tra quelle elencate in tale norma e, comunque, è stata specificamente approvata per iscritto da (cfr. doc. 3 fasc. monitorio). Parte_1
6. Sulla decadenza ex art. 1957 Cc.
Esclusa la nullità della clausola di cui all'art. 5, occorre, a questo punto, verificare il rispetto del termine di 36 mesi ivi previsto, tenuto conto che la relativa violazione -che è stata tempestivamente eccepita dall'attrice in sede di atto di citazione- determina la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria.
6.1. Al riguardo, vanno preliminarmente ricordati i seguenti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con riferimento alla decadenza ex art. 1957 Cc.
In primo luogo, va osservato che, se la fideiussione è solidale (art. 1944 c. 1 Cc), come in genere è, il creditore, per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 Cc, deve, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita (36 mesi nel caso di specie), rivolgersi contro il debitore principale ovvero contro il fideiussore -a sua scelta trattandosi di condebitori solidali- (cfr. Cass. 24296/2017; Cass. 19300/2005; Cass. 7345/1995; Cass. 8444/1990;
Cass. 4868/1988).
Il termine di cui all'art. 1957 c. 1 Cc decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale ovvero “dalla data in cui la prestazione garantita diviene legittimamente esigibile” (cfr. Cass.
15902/2014), con la precisazione che, in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55
c. 2 L. Fall. (norma che costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall'art. 1186 Cc), alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che, da questa data, decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze ex art. 1957 Cc (cfr.
Cass. 24296/2017).
Con riguardo al significato del termine “istanza” di cui all'art. 1957 c. 1 Cc, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istanza ex art. 1957 Cc nei confronti del debitore principale deve essere un mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possa ritenersi esperibile al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dall'esito e dalla concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass.
1724/2016; Cass. 6823/2021; Cass. 21524/2004; Cass. 6604/1994). In caso di fallimento del debitore principale, il creditore può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare;
con la precisazione che, se le parti hanno pattuito il
13 beneficio di escussione ex art. 1944 c. 2 Cc, l'insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale è l'unica via per evitare di perdere l'azione contro il fideiussore;
diversamente, se il debitore principale fallito e il fideiussore ancora in bonis sono in regime di solidarietà passiva, il creditore potrà indifferentemente scegliere se insinuarsi al passivo del fallimento, così facendo salvi i diritti nei confronti del fideiussore (che poi potrà esercitare nell'ordinario termine di prescrizione), ovvero agire direttamente nei confronti di quest'ultimo (cfr. Cass.
24296/2017; Cass. 2152472004).
Quanto alla forma dell'istanza ex art. 1957 Cc nei confronti del fideiussore solidale, è quantomeno “opinabile” che questa debba assumere necessariamente la veste giudiziale
“poiché una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” -, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con cioè che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui ben ecc.” (cfr. Trib. Torino ord. 23/02/2024 in Nrg
20564/2023).
In ogni caso, mediante la clausola cd. a prima o a semplice richiesta scritta, le parti possono contrattualmente dispensare il creditore dall'onere di proporre l'istanza ex art. 1957
Cc in forma giudiziaria nei confronti del fideiussore.
Più precisamente, quando le parti pattuiscono l'obbligo del fideiussore di pagare “dietro semplice richiesta scritta” o “a prima richiesta”, “spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”, atteso che tali espressioni possono riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, appunto, a clausole il cui inserimento
è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dell'art. 1957 Cc, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'istanza giudiziaria nei confronti del fideiussore (cfr. Cass. 34678/2024; Cass. 16825/2016).
6.2. Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, si deve anzitutto rilevare che le fideiussioni di cui è causa:
14 - non prevedono il beneficio di escussione, ma prevedono espressamente che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore”
(cfr. art. 2, doc. 3 fasc. monitorio);
- stabiliscono l'onere del garante di pagare dietro “semplice richiesta scritta” ex art. 6, oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte di (cfr. doc. 3 fasc. Parte_1 monitorio); tale previsione -tenuto conto del complessivo regolamento contrattuale - non può essere interpretata quale esclusione dell'accessorietà della garanzia (peraltro non oggetto di contestazione tra le parti in causa), dovendo invece interpretarsi come dispensa dall'onere del creditore di proporre istanza giudiziaria ex art. 1957 Cc nei confronti del fideiussore (non potendosi considerare a “semplice richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio).
Dunque, la banca, per far salvi i suoi diritti nei confronti di , poteva Parte_1 scegliere se promuovere istanze giudiziali nei confronti della debitrice principale (
[...]
ovvero istanze anche stragiudiziali nei confronti di , CP_3 Controparte_8 purché nel termine di 36 mesi decorrenti da giugno 2013 – data in cui il credito è divenuto esigibile avendo l comunicato alla (ancora in bonis, CP_4 Controparte_3 atteso che il fallimento è stato poi aperto il 17/10/2013) il recesso dal contratto di conto corrente n. 0041227892, la revoca di ogni affidamento e la risoluzione del finanziamento n.
0001462267 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
Ciò premesso, il Tribunale -melius re perpensa rispetto a quanto affermato nell'ordinanza del 18/02/2025- ritiene che il termine di 36 mesi di cui all'art. 5 sia stato rispettato, atteso che:
- la convenuta, nella comparsa di risposta, ha allegato di aver tempestivamente depositato istanza di ammissione al passivo fallimentare con atto del 6/11/2014, prodotto al doc. 13 fasc. conv.;
- l'attrice non ha contestato tale circostanza nella prima difesa utile, cioè nella memoria ex art. 171 ter n. 1 Cpc, ma solo (tardivamente) nell'ambito della prima udienza di trattazione del 16/10/2024 (ove, per la prima volta, ha sostenuto che la banca non avrebbe provato di aver depositato l'istanza di ammissione al passivo, avendo prodotto solo il documento, ma non l'attestazione di deposito); conseguentemente il fatto che la banca abbia presentato istanza di ammissione al passivo della fallita nel novembre 2014 (e, dunque, Controparte_3
15 entro 36 mesi dal giugno 2013) deve ritenersi fatto pacifico (cfr. Cass. 5191/2008, secondo cui
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione
(e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”).
Avendo la banca proposto istanza di ammissione al passivo della fallita nei 36 mesi da quando il credito garantito è divenuto esigibile, deve escludersi che la stessa sia decaduta dalla fideiussione.
7. Sull'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1956 Cc.
Altresì infondata è l'eccezione di avvenuta liberazione dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1956 Cc, in quanto l'attrice-opponente era certamente a conoscenza delle condizioni della società garantita , atteso che le fideiussioni di cui è causa sono Controparte_3 state sottoscritte il 20/04/2009, il 15/02/2011 e il 21/12/2024 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) e
, all'epoca, era socia e amministratrice unica della (cfr. Parte_1 Controparte_3 doc. 3 fasc. conv.).
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 Cc, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale ovvero di socio (cfr. Cass. 16822/2024; Cass. 5766/2022; Cass. 7444/2017; Cass.
16827/2016; Cass. 3761/2006), come nella fattispecie in esame.
8. Sulla violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Quanto alla contestazione concernente l'asserita assenza di comunicazioni da parte della nei confronti di -tra cui, in particolare, l'omessa CP_4 Parte_1 comunicazione dell'intervenuta transazione avvenuta il 31/03/2016 tra il Controparte_5
e l è sufficiente osservare che -contrariamente a quanto
[...] CP_4 sostenuto dall'attrice- ciò non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia delle fideiussioni rilasciate.
9. Sul credito azionato in via monitoria.
16 Esaurite le questioni concernenti la validità e l'efficacia delle fideiussioni prestate da
, occorre, a questo punto, vagliare la sussistenza del credito azionato in via Parte_1 monitoria.
9.1. Sull'eccezione di prescrizione del credito azionato in via monitoria.
Parte attrice ha innanzitutto sostenuto che la pretesa creditoria azionata in via monitoria si sarebbe prescritta ex art. 2946 Cc.
Quanto al dies a quo, è pacifico in causa che la prescrizione debba decorrere dalla lettera raccomandata di giugno 2013 con la quale l ha comunicato alla CP_4 [...]
(ancora in bonis) il recesso dal contratto di conto corrente n. Controparte_3
0041227892, la revoca di ogni affidamento e la risoluzione del finanziamento n. 0001462267
(cfr. doc. 4 fasc. monitorio) -momento in cui il credito è divenuto esigibile-.
Le parti discutono, invece, sull'esistenza o meno, nel decennio successivo, di validi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, secondo parte attrice, non potrebbe riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera raccomandata datata 20/03/2018 (con la quale la su Parte_4 incarico della , ha intimato a il pagamento di € 29.172,29, in forza CP_4 Parte_1 della fideiussione rilasciata nell'interesse della - cfr. doc. 5 fasc. Controparte_3 monitorio), atteso che questa “seppur indirizzata a , non è stata da quest'ultima Parte_1 mai ricevuta tant'è che la firma apposta sulla cartolina di ricevimento non è la sua … motivo per cui” è stata disconosciuta nell'atto di citazione (cfr. cit. p. 8) -disconoscimento a fronte del quale la controparte non ha richiesto la verificazione-.
Ritiene il Tribunale che tale difesa non sia accoglibile poiché la consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario perfeziona in ogni caso la notifica, essendo onere del destinatario dimostrare l'assoluta estraneità alla propria sfera personale o familiare della persona che ha sottoscritto l'avviso, proponendo querela di falso, non essendo all'uopo sufficiente il mero disconoscimento della sottoscrizione (cfr. ex multis Cass. 24099/2024, secondo cui “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata
l. n. 890 del 1982, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che
è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a
17 condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare
l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”).
Pertanto, la missiva di cui al doc. 5 fasc. monitorio, ricevuta in data 16/04/2018, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.
Inoltre, ha effetto interruttivo della prescrizione anche la domanda di insinuazione al passivo della fallita (domanda presentata dall' nel Controparte_3 CP_4 novembre 2014, come allegato dalla convenuta e non tempestivamente contestato dall'attrice), che è equiparabile alla domanda giudiziale e, come questa, ha effetto interruttivo permanente della prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 c. 2 Cpc, fino alla chiusura della procedura concorsuale (verificatasi a settembre 2016, cfr. doc. 15 fasc. conv.), sia nei confronti dell'obbligato principale, che dei condebitori solidali del fallito ex art. 1310 Cc.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
9.2. Passando alle contestazioni concernenti la prova del credito, in punto di diritto, va ricordato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che spetta all'istituto bancario (opposto) dimostrare la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre spetta al cliente (opponente) dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero contestare la debenza delle somme ingiunte provandone il carattere illegittimo;
in particolare:
- nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere la restituzione della somma data a mutuo e degli accessori, nel giudizio di opposizione, la banca deve dimostrare l'esistenza del contratto nonché l'avvenuta erogazione delle somme date a mutuo, mentre spetta al debitore dare la prova della restituzione ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria;
- nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere il pagamento del saldo passivo di un conto corrente, nel giudizio di opposizione, l'istituto di credito è onerato di depositare il contratto (da cui il rapporto trae origine), l'eventuale apertura di credito e gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le
18 parti (la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 Cc); spetta, invece, al cliente l'onere di indicare in modo preciso quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime.
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale ritiene che il compendio probatorio in atti consenta di ritenere provato il credito azionato in via monitoria sulla base del mutuo chirografario n.
0001462267 e del conto corrente ordinario n. 0041227892, atteso che:
- l ha prodotto: i contratti (cfr. doc. 1 e 2 fasc. monitorio), le relative CP_1 certificazioni ex art. 50 Tub (cfr. doc. 7 fasc. monitorio) e gli estratti conto analitici del conto corrente ordinario n. 0041227892;
- a fronte di tale documentazione l'attrice non ha specificamente contestato la quantificazione dei saldi debitori né l'erogazione della somma mutuata né ha provato l'intervenuta restituzione ovvero altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
10. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice-opponente ex art. 91 Cpc e vengono liquidate in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da € 26.00001 a € 52.000,00), ridotti del
50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (causa di natura documentale).
In particolare, l'attrice deve essere condannata a rimborsare:
- alla convenuta la somma di € 2.905,00 per compensi (liquidati per le fasi di CP_1 studio e introduttiva), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- all'intervenuta (intervenuta in data 4/06/2024, con lo stesso Controparte_2 difensore dell' , la somma di € 3.808,00 per compensi (liquidati per la fase di CP_1 trattazione/istruzione e decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
19 Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 5202/2023) e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 Cpc;
condanna a rimborsare le spese di lite: Parte_1
- alla convenuta nella misura di € 2.905,00, oltre al rimborso delle spese CP_1 forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- all'intervenuta nella misura di € 3.808,00, oltre al rimborso delle Controparte_2 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 10/11/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 18854/2023 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Ettore De Sonnaz n. 3, presso lo studio degli avv.ti Valerio Roberto Contartese
e AN NT Email_1
, che la rappresentano e difendono per Email_2 delega in atti;
attrice; contro
(Cf. , elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Nicola da CP_1 P.IVA_1
Tolentino n. 67, presso lo studio dell'avv. Giacinto di Donato
), che la rappresenta e la difende per delega in Email_3 atti;
convenuta;
e con l'intervento di
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini Controparte_2 P.IVA_2
n. 86, presso lo studio dell'Avv. Giacinto di Donato
), che la rappresenta e la difende per delega in Email_3 atti;
intervenuta ex art. 111 Cpc in data 4/06/2024; Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…Nel merito:
-Per tutti i motivi esposti e per le eccezioni come meglio spiegate in atti, accertare e dichiarare nullo, invalido e inefficace e comunque di nessun effetto, il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo in ogni sua parte.
-Respingere ogni domanda di condanna formulata dalla convenuta opposta e\o dall'intervenuta al pagamento di somme di denaro a carico dell'opponente, in relazione all'oggetto del presente giudizio, per tutti i motivi ed eccezioni come meglio esposte spiegate in atti;
In via subordinata:
-nella denegata creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale, ridurre il quantum debeatur nella minor misura ritenuta provata all'esisto del presente giudizio.
In ogni caso
-Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento oltre rimborso forfetario
15%, Iva e C.P.A, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”;
Convenuta e Intervenuta: “… -In via principale e nel merito, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il Decreto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-in via subordinata, in caso di revoca anche parziale del Decreto, e/o comunque nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse pretese, accertare che
Aporti è creditrice della Sig.ra della somma di € 29.560,05 oltre interessi come Parte_1 da domanda e per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento di € 29.560,05 o Parte_1 alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
-In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5202/2023, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto a -in qualità di fideiussore della Parte_1 [...]
(cfr. doc. 3 fasc. monitorio)- di pagare alla [cessionaria del credito CP_3 CP_1 originariamente appartenente alla (cfr. all. D fasc. monitorio)] la somma di € CP_4
2 29.560,05, a saldo dell'esposizione debitoria maturata dalla Controparte_3
(debitrice principale, fallita il 17/10/2013) in relazione ai seguenti rapporti bancari intrattenuti con la : CP_4
a) mutuo chirografario n. 0001462267, sottoscritto dalla Controparte_3
l'11/08/2009 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio), recante un'esposizione passiva al 30/06/2022 di €
17.687,88 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio, p. 2);
b) conto corrente ordinario n. 0041227892, acceso dalla il Controparte_3
30/03/2008 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), recante un saldo debitore al 30/06/2022 di € 11.234,41
(cfr. doc. 7 fasc. monitorio, p. 1);
[somme a cui va aggiunto l'ulteriore importo di € 637,76 per spese legali (cfr. doc. 7 fasc. monitorio, p. 3), per un'esposizione complessiva di € 29.560,05].
A sostegno dell'opposizione, -nell'atto di citazione notificato all' in Parte_1 CP_1 data 20/10/2023- ha articolato i seguenti motivi:
- difetto di prova del credito azionato dalla in via monitoria, stante CP_1
l'insufficienza del saldo-conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 Tub, non avendo l'opposta allegato “al proprio ricorso tutte la documentazione che occorre per ricostruire i passaggi attraverso cui tale saldo si è formato” (cfr. cit. p. 3);
- estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1956 Cc, avendo l -in CP_4 violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale- accordato credito alla
[...]
(debitrice principale) nonostante il “profondo stato di crisi e/o insolvenza Controparte_3
e/o di grave sofferenza economica” (cfr. cit. p. 5);
- decadenza ex art. 1957 Cc -con conseguente liberazione dell'attrice/fideiussore- non avendo la banca dimostrato di aver agito contro la entro sei mesi Controparte_3 dalla scadenza dell'obbligazione principale, non potendo invece operare il più lungo termine di 36 mesi stabilito nelle fideiussioni prodotte (cfr. art. 5, doc. 3 fasc. monitorio), trattandosi di una pattuizione vessatoria che non è stata oggetto di “specifica trattativa e pertanto anche la doppia sottoscrizione non è idonea ad attribuirgli validità” stante la qualifica di consumatore dell'attrice (cfr. cit. p. 7);
- difetto di legittimazione attiva della rispetto al credito azionato, mancando la CP_1 prova della cessione in suo favore stante l'impossibilità di comprendere come “i crediti indicati nella pubblicazione sulla ZE Ufficiale siano riconducibili al credito vantato da CP_4 nei confronti della società obbligata principale” (cfr. cit. p. 7);
3 - prescrizione del credito azionato, essendo decorsi più di 10 anni dalla scadenza dell'obbligazione principale (verificatasi per effetto della lettera raccomandata del 18/06/2013, cfr. doc. 4 fasc. monitorio) alla messa in mora di , effettuata con la missiva del Parte_1
21/06/2023 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), non avendo ricevuto precedenti Parte_1 comunicazioni;
in particolare, con riguardo alla lettera raccomandata datata 20/03/2018,
ha negato la ricezione e disconosciuto la firma di cui all'avviso di ricevimento Parte_1 prodotto (cfr. doc. 5 fasc. monitorio);
- violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale da parte della CP_4 nei confronti di per omesse comunicazioni atteso che, “dopo aver
[...] Parte_1 sottoscritto la garanzia in data 21/12/2011, non ha più ricevuto alcuna notizia o comunicazione sino a luglio del 2023”; in particolare, all'attrice non è stata comunicata la transazione intervenuta tra l e il con CP_4 Controparte_5 conseguente “nullità e/ invalidità e/o inefficacia della fideiussione prestata dalla sig.ra Pt_1
e la conseguente decadenza dalla facoltà del creditore di escutere la garanzia da lei prestata”
(cfr. cit. p. 8, 9).
In data 17/01/2024, si è costituita la chiedendo la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
In data 4/06/2024, è intervenuta nel giudizio, ex art. 111 Cpc, la in Controparte_2 qualità di cessionaria del credito azionato dalla contro (cfr. all. C, D CP_1 Parte_1 fasc. intervenuta), facendo proprie tutte le domande, eccezioni, istanze, difese e produzioni della di cui ha chiesto l'estromissione. CP_1
Nell'ambito della memoria ex art. 171 ter n. 1 Cpc del 6/09/2024, l'attrice:
- ha contestato la legittimazione ad agire e/o intervenire della rispetto Controparte_2 al credito azionato in via monitoria, mancando la prova dell'intervenuta cessione in suo favore;
- ha altresì invocato la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate, con particolare riferimento alla clausola di deroga al termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 Cc (cfr. art. 5, doc. 3 fasc. monitorio), per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 (legge cd. antitrust), trattandosi di fideiussioni speculari a quelle di cui al modello Abi del 2002, sanzionato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
4 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed è stata discussa oralmente all'udienza del 15/10/2025, all'esito della quale il Giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co Cpc.
2. Sulla richiesta di estromissione dell' . Controparte_6
Preliminarmente, va osservato che l'estromissione della richiesta dalla CP_1 CP_2
(cessionaria-intervenuta) nell'atto di costituzione ed intervento del 4/06/2024,
[...] CP_2 non è stata disposta non avendo l'attrice espresso il suo consenso al riguardo (art. 111 c. 3
Cpc); conseguentemente, la presente sentenza è pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (art. 111 c. 4 Cpc).
3. Sulla legittimazione attiva della e della CP_1 Controparte_2
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della e della CP_1 Controparte_2 deve essere affrontata per prima, tenuto conto che la legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'azione, il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito.
Al riguardo, in punto di diritto, va premesso che la legitimatio ad causam consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data da chi agisce e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore o codebitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata da attiene non tanto alla legittimazione attiva -che può senz'altro ritenersi Parte_1 sussistente, alla stregua del contenuto della domanda monitoria della e dell'atto di CP_1 intervento della (le quali si sono qualificate quali titolari del credito Controparte_2 originariamente dell' )- bensì al merito, cioè alla titolarità attiva e in quest'ottica CP_4
5 deve essere vagliata.
4. Sulla titolarità attiva della e della CP_1 Controparte_2
4.1. Chiarito che l'opponente, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell' e della ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato attivo CP_1 Controparte_2 del rapporto di credito dedotto in giudizio, in punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016, la quale ha chiarito:
- che la titolarità (attiva o passiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito della decisione ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- che la titolarità (attiva o passiva) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione (con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo), né quindi un'eccezione in senso stretto;
essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio, non è soggetta alle preclusioni assertive e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali principi generali valgono anche in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 1 e 4
L. 130/1999, rispetto alle quali:
- l'art. 58 Tub (a cui rinvia l'art. 4 c.1 L. 130/1999), in deroga al disposto codicistico di cui all'art. 1264 Cc, esonera il cessionario dal notificare la cessione al debitore ceduto, stabilendo che l'avviso di cessione pubblicato in ZE Ufficiale (unitamente all'iscrizione nel registro dell'imprese) è necessario e sufficiente ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del ceduto;
- ma rimane comunque fermo l'onere del cessionario “di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. 5857/2022; in senso conforme Cass. 30207/2024;
17944/2023; Cass. 24798/2020).
6 Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione-, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto”, prova che -in caso di contestazione del debitore ceduto- grava su colui che si afferma titolare del credito per effetto della cessione e che, di regola, non può ritenersi assolta mediante la produzione della mera 'notificazione' della cessione … al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ZE Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, fermo restando che non è escluso che “tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (cfr. Cass. 30207/2024; Cass. 17944/2023)
4.2. Nel caso in esame, l e la hanno dedotto che il credito CP_7 CP_2 CP_2 azionato in via monitoria è loro pervenuto per effetto dei seguenti trasferimenti:
- dalla creditrice originaria ( ) alla , per effetto di un contratto di CP_4 CP_7 cessione di crediti in blocco stipulato il 24/06/2022 ex art. 1 e 4 L. 130/1999 e art. 58 Tub, di cui si è data notizia mediante pubblicazione nella ZE Ufficiale Parte Seconda n. 78 del
7/07/2022 (cfr. all. D fasc. monitorio);
- dalla alla per effetto di un contratto di cessione di crediti in CP_7 CP_2 blocco stipulato il 26/02/2024 ex art. 1 e 4 L.130/1999 e art. 58 Tub, di cui si è data notizia mediante pubblicazione nella ZE Ufficiale Parte Seconda n. 25 del 29/02/2024 e successiva integrazione nella ZE Ufficiale Parte Seconda n. 29 del 9/03/2024 (cfr. all.
C, D fasc. intervenuta).
Ritiene il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, che le risultanze di causa consentano di ritenere provato che il credito azionato -originariamente della CP_4 sia pervenuto alla e poi alla Vela 2023 Spa Srl, tenuto conto che, se è vero
[...] CP_7 che non sono stati prodotti i contratti di cessione, è pur vero che tale “carenza” può ritenersi superata alla luce degli ulteriori documenti prodotti.
In particolare, rispetto al trasferimento dalla (creditrice originaria) alla CP_4
, è stato prodotto: CP_7
- oltre all'avviso di cessione pubblicato nella ZE Ufficiale Parte Seconda n. 78 del
7/07/2022, ove si legge che l , in data 24/06/2022, ha acquistato pro soluto dalla CP_7
“tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori CP_4
7 elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti NPL”), sorti nel periodo intercorrente tra CP_4 la data del 15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i “Contratti Unicredit NPL”). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione … Sul seguente sito internet: http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ saranno resi disponibili i dati indicativi dei
Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta” (cfr. all. D fasc. monitorio, p. 24, 25 del pdf);
- l'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito internet indicato nell'avviso di cessione https://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ (cfr. all. E fasc. conv.), in cui si rinviene la posizione contraddistinta dal NDG 52745651 (cfr. all. E fasc. conv. p. 70), numero che corrisponde a quello indicato nei contratti di cui ai doc. 1 e 2 fasc. monitorio nonché negli estratti conto ex art. 50 Tub di cui al doc. 7 fasc. monitorio;
- la dichiarazione del 9/09/2024, con la quale l' ha attestato che “tra i crediti CP_4 oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di CP_1
(C.F. / P.I. ) derivanti dai seguenti rapporti: - Controparte_3 P.IVA_3
Conto corrente n. 41227892 (Codice rapporto n. 8001221948); Finanziamento n. 1462267
(Codice rapporto n. 8001221949) Oltre spese legali (Codice rapporto n. 101306249)” (cfr. doc. 16 fasc. intervenuta).
L'intervenuto trasferimento del credito in favore dell' trova poi ulteriore riscontro CP_1 nella circostanza che costei sia in possesso della documentazione contrattuale relativa alle posizioni debitorie azionate in via monitoria (come si evince dalle produzioni effettuate dalla stessa).
Rispetto al trasferimento dalla alla Vela 2023 Spa Srl è stato, invece, CP_7 prodotto:
- oltre all'avviso di cessione pubblicato in ZE Ufficiale Parte Seconda n. 25 del
29/02/2024 e la successiva integrazione nella ZE Ufficiale Parte Seconda n. 29 del
9/03/2024 (cfr. all. C, D fasc. intervenuta);
- la dichiarazione del 9/09/2024, con la quale la ha attestato “di aver CP_1 sottoscritto, in data 26.02.2024, un contratto di cessione di crediti pecuniari in favore di
[...]
e che “nel perimetro della predetta cessione rientrava l'esposizione debitoria Controparte_2 intestata a identificata con NDG pratica n. 100434254, Controparte_3
8 derivante dai seguenti rapporti: - n. 1462267 Parte_2
(rapp. R_0000000189420); n. 41227892 (rapp. R_0000000189419); Parte_3
ES LE (rapp. R_0000000185548)” (cfr. doc. 17 fasc. intervenuta).
Alla luce di tali produzioni, le eccezioni di carenza di titolarità attiva devono essere respinte.
5. Sull'eccepita nullità parziale delle fideiussioni prestate da (eccezione Parte_1 formulata con riferimento alla clausola di deroga al termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 Cc).
In relazione alla fideiussione omnibus del 20/04/2009 (rilasciata per l'importo massimo di
€ 32.500,00) e alle successive variazioni del 15/02/2011 e del 21/12/2024 (ove la fideiussione
è stata aumentata fino all'importo massimo di € 55.727,00) (cfr. doc. 3 fasc. monitorio),
l'attrice ha dedotto la nullità della clausola di cui all'art. 5 che deroga al termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 Cc (in particolare, è previsto che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in
36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”) per due motivi:
- violazione della normativa antitrust;
- vessatorietà ex art. 33 Cod. Consumo e conseguente nullità ex art. 36 cod. Consumo, essendo un consumatore e non essendo intervenuta alcuna trattativa Parte_1 individuale.
5.1. Con riguardo all'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust, va preliminarmente rilevato che l'opponente non ha proposto una domanda riconvenzionale di nullità, ma una mera eccezione riconvenzionale di accertamento della nullità; tale doglianza deve, dunque, essere esaminata dall'intestato Tribunale, quale giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di un accertamento in via incidentale, senza alcuna efficacia di giudicato, con conseguente esclusione della competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, cui altrimenti la questione, ove proposta quale accertamento in via principale, avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi degli artt. 3 c. 1 lett. c)
e 4, c. 1 ter, Dlgs. 168/2003, dopo le modifiche apportate con il Dl. 3/2017 (cfr. Cass.
3248/2023, Cass. 32993/2023, che hanno precisato che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione
Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa
9 anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale").
5.1.1. Ciò premesso, in punto di diritto, va osservato che l'art. 2 L. 287/1990 (cd. legge antitrust) stabilisce che “sono considerati intese” una serie di comportamenti, quali “gli accordi
e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Essi sono vietati se hanno “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante …”. La norma elenca poi, con valenza esemplificativa, una serie di comportamenti anticompetitivi tra cui l'attività consistente nella diretta o indiretta fissazione di condizioni contrattuali (lett. a). Infine, la disposizione si conclude con la statuizione “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
Rientrano tra le “intese” rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 gli accordi tra le banche, tra cui gli schemi negoziali predisposti dall'Abi (Associazione Bancaria Italiana, a cui aderisce pressoché la totalità delle banche italiane) concernenti le condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela.
In punto onere della prova (come si desume dalle pronunce Cass. 30818/2018 e Cass.
13846/2019), spetta all'attore che invoca la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
In particolare, compete all'attore che deduce l'esistenza di un'intesa restrittiva concernente le condizioni generali di contratto provare l'applicazione uniforme nel sistema bancario delle condizioni che si assume essere oggetto dell'intesa stessa, con la precisazione che:
- per le fideiussioni che si collocano nel periodo esaminato dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (provvedimento riferito solo alle fideiussioni omnibus che ha accertato l'infrazione anticoncorrenziale rispetto a tre clausole tipizzate nel modello Abi 2002)
-ottobre 2002/maggio 2005-, tale provvedimento (se prodotto in giudizio, trattandosi di atto amministrativo) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale (avente l'effetto di invertire l'onere della prova in favore del fideiussore);
- per le fideiussioni stipulate in periodo diverso (anteriore o successivo rispetto al
10 periodo esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005) ovvero per le fideiussioni prestate per un affare particolare (fideiussioni cd. specifiche), invece, l'attore non può invocare l'efficacia probatoria privilegiata dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, cioè non può giovare dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole della fideiussione a quelle dello schema Abi 2002 (sanzionato dal provvedimento n. 55/2005), ma deve offrire, con altri mezzi, la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito sottoponevano ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione, con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario e attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
In tal senso, tra le pronunce più recenti: Cass. 1170/2025, Corte d'appello Torino
239/2024, nonché diverse pronunce di questo Tribunale (Trib. Torino 1261/2025; Trib. Torino
740/2025; Trib. Torino 5571/2024; Trib. Torino 1001/2023).
Quanto alla questione del rimedio contrattuale concretamente esperibile da parte del fideiussore che deduca il carattere anticoncorrenziale dell'intesa “a monte”, è intervenuta la
Cassazione a Sezioni Unite, chiarendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. SU.
41994/2021).
5.1.2. Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione di nullità parziale sollevata dall'attrice, atteso che costei si è limitata a dedurre la nullità della clausola di cui all'art. 5 delle fideiussioni azionate in ragione della asserita violazione dell'art. 2 L. 287/1990, senza offrire prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
L'opponente, infatti, non ha prodotto modelli standard di fideiussioni utilizzati nello stesso periodo di riferimento delle fideiussioni in esame, né ha formulato una richiesta di esibizione ex art. 210 Cpc in tal senso, limitandosi ad allegare (genericamente) la coincidenza con lo schema standard contrattuale Abi 2002, la cui anticoncorrenzialità è stata riconosciuta
11 con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, neppure prodotto in giudizio, ma che comunque non avrebbe potuto costituire prova privilegiata rispetto alle fideiussioni di cui è causa, in quanto successive al periodo esaminato dalla Banca d'Italia.
5.2. Con riguardo all'eccezione di nullità ex art. 36 Cod. Consumo, occorre innanzitutto vagliare la qualifica di consumatore di . Parte_1
5.2.1. Al riguardo, in punto di diritto, vanno innanzitutto richiamati i principi espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione, la quale, con riferimento alla fattispecie dell'obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa (essendo l'obbligato principale un professionista), richiamando la giurisprudenza europea della Corte di Giustizia, ha affermato che "i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, … dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (cfr. Cass. Su 5868/2023; Cass. 20633/2021; Cass. 1666/2020; Cass.
742/2020; Cass. 8419/2019; Cass. 32225/2018). Invero, “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito.
Le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore” (cfr. Cass. 25459/2023).
I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica al fideiussore-persona fisica (che presta la garanzia in favore di un professionista) devono, dunque, essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione (e non già del distinto contratto principale), “dando rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria- all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (cfr. Cass. 32225/2018).
5.2.2. Nel caso di specie, dalla visura dell'obbligata principale Controparte_3
(cfr. doc. 3 fasc. conv.) emerge che ha sempre rivestito la qualità di socia e Parte_1 amministratrice unica di tale società, sicché la stessa non può essere considerata consumatore, stante la sussistenza di un collegamento funzionale con l'attività di impresa.
Non può, dunque, trovare applicazione la previsione di nullità di cui all'art. 36 Cod.
12 Consumo, né può operare l'inefficacia di cui all'art. 1341 c. 2 Cc, tenuto conto che la clausola in esame non rientra tra quelle elencate in tale norma e, comunque, è stata specificamente approvata per iscritto da (cfr. doc. 3 fasc. monitorio). Parte_1
6. Sulla decadenza ex art. 1957 Cc.
Esclusa la nullità della clausola di cui all'art. 5, occorre, a questo punto, verificare il rispetto del termine di 36 mesi ivi previsto, tenuto conto che la relativa violazione -che è stata tempestivamente eccepita dall'attrice in sede di atto di citazione- determina la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria.
6.1. Al riguardo, vanno preliminarmente ricordati i seguenti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con riferimento alla decadenza ex art. 1957 Cc.
In primo luogo, va osservato che, se la fideiussione è solidale (art. 1944 c. 1 Cc), come in genere è, il creditore, per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 Cc, deve, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita (36 mesi nel caso di specie), rivolgersi contro il debitore principale ovvero contro il fideiussore -a sua scelta trattandosi di condebitori solidali- (cfr. Cass. 24296/2017; Cass. 19300/2005; Cass. 7345/1995; Cass. 8444/1990;
Cass. 4868/1988).
Il termine di cui all'art. 1957 c. 1 Cc decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale ovvero “dalla data in cui la prestazione garantita diviene legittimamente esigibile” (cfr. Cass.
15902/2014), con la precisazione che, in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55
c. 2 L. Fall. (norma che costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall'art. 1186 Cc), alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che, da questa data, decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze ex art. 1957 Cc (cfr.
Cass. 24296/2017).
Con riguardo al significato del termine “istanza” di cui all'art. 1957 c. 1 Cc, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istanza ex art. 1957 Cc nei confronti del debitore principale deve essere un mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possa ritenersi esperibile al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dall'esito e dalla concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass.
1724/2016; Cass. 6823/2021; Cass. 21524/2004; Cass. 6604/1994). In caso di fallimento del debitore principale, il creditore può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare;
con la precisazione che, se le parti hanno pattuito il
13 beneficio di escussione ex art. 1944 c. 2 Cc, l'insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale è l'unica via per evitare di perdere l'azione contro il fideiussore;
diversamente, se il debitore principale fallito e il fideiussore ancora in bonis sono in regime di solidarietà passiva, il creditore potrà indifferentemente scegliere se insinuarsi al passivo del fallimento, così facendo salvi i diritti nei confronti del fideiussore (che poi potrà esercitare nell'ordinario termine di prescrizione), ovvero agire direttamente nei confronti di quest'ultimo (cfr. Cass.
24296/2017; Cass. 2152472004).
Quanto alla forma dell'istanza ex art. 1957 Cc nei confronti del fideiussore solidale, è quantomeno “opinabile” che questa debba assumere necessariamente la veste giudiziale
“poiché una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” -, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con cioè che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui ben ecc.” (cfr. Trib. Torino ord. 23/02/2024 in Nrg
20564/2023).
In ogni caso, mediante la clausola cd. a prima o a semplice richiesta scritta, le parti possono contrattualmente dispensare il creditore dall'onere di proporre l'istanza ex art. 1957
Cc in forma giudiziaria nei confronti del fideiussore.
Più precisamente, quando le parti pattuiscono l'obbligo del fideiussore di pagare “dietro semplice richiesta scritta” o “a prima richiesta”, “spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”, atteso che tali espressioni possono riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, appunto, a clausole il cui inserimento
è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dell'art. 1957 Cc, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'istanza giudiziaria nei confronti del fideiussore (cfr. Cass. 34678/2024; Cass. 16825/2016).
6.2. Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, si deve anzitutto rilevare che le fideiussioni di cui è causa:
14 - non prevedono il beneficio di escussione, ma prevedono espressamente che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore”
(cfr. art. 2, doc. 3 fasc. monitorio);
- stabiliscono l'onere del garante di pagare dietro “semplice richiesta scritta” ex art. 6, oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte di (cfr. doc. 3 fasc. Parte_1 monitorio); tale previsione -tenuto conto del complessivo regolamento contrattuale - non può essere interpretata quale esclusione dell'accessorietà della garanzia (peraltro non oggetto di contestazione tra le parti in causa), dovendo invece interpretarsi come dispensa dall'onere del creditore di proporre istanza giudiziaria ex art. 1957 Cc nei confronti del fideiussore (non potendosi considerare a “semplice richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio).
Dunque, la banca, per far salvi i suoi diritti nei confronti di , poteva Parte_1 scegliere se promuovere istanze giudiziali nei confronti della debitrice principale (
[...]
ovvero istanze anche stragiudiziali nei confronti di , CP_3 Controparte_8 purché nel termine di 36 mesi decorrenti da giugno 2013 – data in cui il credito è divenuto esigibile avendo l comunicato alla (ancora in bonis, CP_4 Controparte_3 atteso che il fallimento è stato poi aperto il 17/10/2013) il recesso dal contratto di conto corrente n. 0041227892, la revoca di ogni affidamento e la risoluzione del finanziamento n.
0001462267 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
Ciò premesso, il Tribunale -melius re perpensa rispetto a quanto affermato nell'ordinanza del 18/02/2025- ritiene che il termine di 36 mesi di cui all'art. 5 sia stato rispettato, atteso che:
- la convenuta, nella comparsa di risposta, ha allegato di aver tempestivamente depositato istanza di ammissione al passivo fallimentare con atto del 6/11/2014, prodotto al doc. 13 fasc. conv.;
- l'attrice non ha contestato tale circostanza nella prima difesa utile, cioè nella memoria ex art. 171 ter n. 1 Cpc, ma solo (tardivamente) nell'ambito della prima udienza di trattazione del 16/10/2024 (ove, per la prima volta, ha sostenuto che la banca non avrebbe provato di aver depositato l'istanza di ammissione al passivo, avendo prodotto solo il documento, ma non l'attestazione di deposito); conseguentemente il fatto che la banca abbia presentato istanza di ammissione al passivo della fallita nel novembre 2014 (e, dunque, Controparte_3
15 entro 36 mesi dal giugno 2013) deve ritenersi fatto pacifico (cfr. Cass. 5191/2008, secondo cui
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione
(e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”).
Avendo la banca proposto istanza di ammissione al passivo della fallita nei 36 mesi da quando il credito garantito è divenuto esigibile, deve escludersi che la stessa sia decaduta dalla fideiussione.
7. Sull'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1956 Cc.
Altresì infondata è l'eccezione di avvenuta liberazione dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1956 Cc, in quanto l'attrice-opponente era certamente a conoscenza delle condizioni della società garantita , atteso che le fideiussioni di cui è causa sono Controparte_3 state sottoscritte il 20/04/2009, il 15/02/2011 e il 21/12/2024 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) e
, all'epoca, era socia e amministratrice unica della (cfr. Parte_1 Controparte_3 doc. 3 fasc. conv.).
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 Cc, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale ovvero di socio (cfr. Cass. 16822/2024; Cass. 5766/2022; Cass. 7444/2017; Cass.
16827/2016; Cass. 3761/2006), come nella fattispecie in esame.
8. Sulla violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Quanto alla contestazione concernente l'asserita assenza di comunicazioni da parte della nei confronti di -tra cui, in particolare, l'omessa CP_4 Parte_1 comunicazione dell'intervenuta transazione avvenuta il 31/03/2016 tra il Controparte_5
e l è sufficiente osservare che -contrariamente a quanto
[...] CP_4 sostenuto dall'attrice- ciò non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia delle fideiussioni rilasciate.
9. Sul credito azionato in via monitoria.
16 Esaurite le questioni concernenti la validità e l'efficacia delle fideiussioni prestate da
, occorre, a questo punto, vagliare la sussistenza del credito azionato in via Parte_1 monitoria.
9.1. Sull'eccezione di prescrizione del credito azionato in via monitoria.
Parte attrice ha innanzitutto sostenuto che la pretesa creditoria azionata in via monitoria si sarebbe prescritta ex art. 2946 Cc.
Quanto al dies a quo, è pacifico in causa che la prescrizione debba decorrere dalla lettera raccomandata di giugno 2013 con la quale l ha comunicato alla CP_4 [...]
(ancora in bonis) il recesso dal contratto di conto corrente n. Controparte_3
0041227892, la revoca di ogni affidamento e la risoluzione del finanziamento n. 0001462267
(cfr. doc. 4 fasc. monitorio) -momento in cui il credito è divenuto esigibile-.
Le parti discutono, invece, sull'esistenza o meno, nel decennio successivo, di validi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, secondo parte attrice, non potrebbe riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera raccomandata datata 20/03/2018 (con la quale la su Parte_4 incarico della , ha intimato a il pagamento di € 29.172,29, in forza CP_4 Parte_1 della fideiussione rilasciata nell'interesse della - cfr. doc. 5 fasc. Controparte_3 monitorio), atteso che questa “seppur indirizzata a , non è stata da quest'ultima Parte_1 mai ricevuta tant'è che la firma apposta sulla cartolina di ricevimento non è la sua … motivo per cui” è stata disconosciuta nell'atto di citazione (cfr. cit. p. 8) -disconoscimento a fronte del quale la controparte non ha richiesto la verificazione-.
Ritiene il Tribunale che tale difesa non sia accoglibile poiché la consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario perfeziona in ogni caso la notifica, essendo onere del destinatario dimostrare l'assoluta estraneità alla propria sfera personale o familiare della persona che ha sottoscritto l'avviso, proponendo querela di falso, non essendo all'uopo sufficiente il mero disconoscimento della sottoscrizione (cfr. ex multis Cass. 24099/2024, secondo cui “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata
l. n. 890 del 1982, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che
è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a
17 condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare
l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”).
Pertanto, la missiva di cui al doc. 5 fasc. monitorio, ricevuta in data 16/04/2018, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.
Inoltre, ha effetto interruttivo della prescrizione anche la domanda di insinuazione al passivo della fallita (domanda presentata dall' nel Controparte_3 CP_4 novembre 2014, come allegato dalla convenuta e non tempestivamente contestato dall'attrice), che è equiparabile alla domanda giudiziale e, come questa, ha effetto interruttivo permanente della prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 c. 2 Cpc, fino alla chiusura della procedura concorsuale (verificatasi a settembre 2016, cfr. doc. 15 fasc. conv.), sia nei confronti dell'obbligato principale, che dei condebitori solidali del fallito ex art. 1310 Cc.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
9.2. Passando alle contestazioni concernenti la prova del credito, in punto di diritto, va ricordato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che spetta all'istituto bancario (opposto) dimostrare la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre spetta al cliente (opponente) dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero contestare la debenza delle somme ingiunte provandone il carattere illegittimo;
in particolare:
- nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere la restituzione della somma data a mutuo e degli accessori, nel giudizio di opposizione, la banca deve dimostrare l'esistenza del contratto nonché l'avvenuta erogazione delle somme date a mutuo, mentre spetta al debitore dare la prova della restituzione ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria;
- nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere il pagamento del saldo passivo di un conto corrente, nel giudizio di opposizione, l'istituto di credito è onerato di depositare il contratto (da cui il rapporto trae origine), l'eventuale apertura di credito e gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le
18 parti (la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 Cc); spetta, invece, al cliente l'onere di indicare in modo preciso quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime.
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale ritiene che il compendio probatorio in atti consenta di ritenere provato il credito azionato in via monitoria sulla base del mutuo chirografario n.
0001462267 e del conto corrente ordinario n. 0041227892, atteso che:
- l ha prodotto: i contratti (cfr. doc. 1 e 2 fasc. monitorio), le relative CP_1 certificazioni ex art. 50 Tub (cfr. doc. 7 fasc. monitorio) e gli estratti conto analitici del conto corrente ordinario n. 0041227892;
- a fronte di tale documentazione l'attrice non ha specificamente contestato la quantificazione dei saldi debitori né l'erogazione della somma mutuata né ha provato l'intervenuta restituzione ovvero altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
10. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice-opponente ex art. 91 Cpc e vengono liquidate in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da € 26.00001 a € 52.000,00), ridotti del
50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (causa di natura documentale).
In particolare, l'attrice deve essere condannata a rimborsare:
- alla convenuta la somma di € 2.905,00 per compensi (liquidati per le fasi di CP_1 studio e introduttiva), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- all'intervenuta (intervenuta in data 4/06/2024, con lo stesso Controparte_2 difensore dell' , la somma di € 3.808,00 per compensi (liquidati per la fase di CP_1 trattazione/istruzione e decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
19 Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 5202/2023) e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 Cpc;
condanna a rimborsare le spese di lite: Parte_1
- alla convenuta nella misura di € 2.905,00, oltre al rimborso delle spese CP_1 forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- all'intervenuta nella misura di € 3.808,00, oltre al rimborso delle Controparte_2 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 10/11/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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