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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 12760/2024, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Carmela di Sarro, presso il cui studio in Napoli al Centro direzionale Isola G1 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E con sede in Napoli al corso Garibaldi Controparte_1
387, in persona del Presidente del C.d.A. , rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti Pasquale Allocca e Maria Alvino, tutti elettivamente domiciliati in Napoli al corso Garibaldi 387.
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della società resistente per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, del D.Lgs. 66/2003, del CCNL Autoferrotranvieri, Internavigatori e Autolinee in concessione applicabile r.t., dell'Accordo Regionale del 16.12.2011, nonché dell'Accordo del 25.07.2012 e del 28.05.1981. 2. Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire, per il periodo settembre 2014 – maggio 2023 , la somma Parte_1 complessiva di euro 3.245,15, a titolo di indennità compensativa e perequativa, indennità di turno o, nella miglior somma ritenuta di giustizia anche previa disponenda ctu tecnico contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo.
3. Condannare la società resistente a corrispondere al sig. euro 3.245,15 o miglior somma ritenuta di Parte_1 giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la società resistente: “1) l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante. - In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente in € 2.446,03 o nella minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, diritto all'indennità compensativa e diritto all'indennità di turno), per i motivi innanzi esposti”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introdotto in data 30.5.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della con mansioni dapprima di macchinista e poi di CP_3 coordinatore, - lamentava che nei periodi di fruizione delle ferie annuali aveva ricevuto una retribuzione inferiore a quella corrisposta nei periodi di servizio.
Si doleva, in particolare, che la datrice di lavoro aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione del periodo feriale l'indennità perequativa e l'indennità compensativa istituite con l'Accordo Regionale del 16.12.2011, oltre all'indennità di turno.
L'art.2 dell'Accordo Regionale richiamato, aveva delineato la “struttura della retribuzione mensile i cui elementi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti in 14 mensilità” mentre l'art. 3 aveva statuito la perdita di efficacia degli accordi di secondo livello e delle conseguenti disposizioni aziendali, fonte di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
Pertanto, allo scopo di garantire ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'accordo regionale condizioni economiche complessivamente equivalenti, erano state introdotte le suddette due indennità, prevedendo che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31/12/2011, saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione.
Inoltre, era stato previsto che indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”. L'accordo aziendale del 25 luglio 2012 aveva poi recepito tali prescrizioni e all'allegato n.1 aveva definito la “struttura della retribuzione normale”, non includendovi le due indennità sopra richiamate, mentre l'allegato n.2, concernente la
“struttura della retribuzione variabile”, aveva statuito che per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa veniva corrisposta una indennità perequativa e un'indennità compensativa, determinata in cifra fissa, “non rivalutabile, pensionabile, che confluisce nella base di calcolo del T.F.R. ed il cui valore è collegato alle singole figure professionali”. Assumeva il ricorrente che nelle indennità in oggetto erano confluite le vecchie indennità corrisposte per le specifiche mansioni svolte dai lavoratori, tra cui l'indennità di rischio.
Il ricorrente deduceva che tali indennità rientravano nella retribuzione “normale” trattandosi di competenze “corrisposte a carattere fisso e continuativo” , come previsto dal CCNL di categoria;
inoltre, trattandosi di indennità “intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro” rientravano nella nozione europea di retribuzione nel periodo feriale introdotta dall'art. 7 Direttiva n.2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Il ricorrente aggiungeva che la Corte di Giustizia aveva ricostruito il diritto alle ferie annuali retribuite quale diritto a mantenere la stessa retribuzione corrisposta nei periodi di lavoro, atteso che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Parte ricorrente eccepiva, quindi, la nullità e l'illegittimità dell'accordo regionale del 16.12.2011 (e dell'accordo aziendale del 25.7.2012 che aveva recepito i contenuti del primo) nella parte in cui escludeva dal trattamento retributivo del periodo di ferie l'indennità perequativa e l'indennità compensativa per contrarietà a norme imperative, anche di fonte eurounitaria.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, che doveva essere compresa nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981.
Proposto inutilmente reclamo gerarchico, il ricorrente agìva in giudizio per sentir accertare l'illegittimità delle disposizioni negoziali o collettive volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa, l'indennità Contr compensativa e l'indennità di turno con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di euro 3.245,15 a titolo di differenze retributive dovute nei periodi di ferie da settembre 2014 fino a maggio 2023, vinte le spese con attribuzione. Contr Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito azionato;
nel merito, contestava diffusamente le avverse difese e deduceva che l'indennità perequativa e l'indennità compensativa erano state espressamente disciplinate come rientranti nella retribuzione variabile ed erano legate al requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore e non alle mansioni svolte.
La convenuta criticava, inoltre, la ricostruzione che il lavoratore faceva della nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie ed argomentava sull'infondatezza del ricorso anche con riferimento alla mancanza, nel caso in esame, dell'effetto dissuasivo al godimento delle ferie integrato dalla misura della retribuzione venendo in rilievo una diminuzione minima rispetto alla retribuzione ordinaria.
La resistente deduceva, inoltre, che alcuna pretesa poteva essere avanzata a decorrere dal 1 luglio 2022. Infatti, l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 art. 4 – Retribuzione ferie, stabiliva testualmente: “Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”. La norma in esame, statuita in ambito nazionale, con la sottoscrizione delle parti sociali, era efficace anche nei confronti del ricorrente, il quale aveva anche dato esecuzione a tale accordo accettando la somma corrispondente all'indennità di retribuzione ferie (pari a € 8,00).
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite, proponendo, in subordine, nuovi conteggi che tenevano conto delle eccezioni formulate.
All'udienza odierna, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Occorre muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art.36, comma 3, Cost. secondo cui:" Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite", dall'art. 2109, comma 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal D.Lgvo n. 66/20023 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce: “ Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché´ ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art.31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr.sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, Per_2 Per_3 punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_4
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle Per_5 autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 ( sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13).
Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n.88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_6
350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto Per_7
26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che , per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e altri). Persona_8
Il lavoratore deve, cioè, percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, TZ e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché TZ e altri, punto Persona_9
60).
In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, Per_7 la Corte di Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie.
Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore e tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro".
Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr.sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale.
La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.
Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (sentenze del 2006; Persona_8
TZ e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17).
Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie.
Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, essendo esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo "gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …”.
Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
L'art. 2 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 individuava gli elementi retributivi che costituiscono la retribuzione normale, corrisposti per 14 mensilità, nelle seguenti voci: “retribuzione minima conglobata, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, indennità di mensa, indennità di funzione, trattamento distinto della retribuzione (TDR), competenze accessorie unificate, trattamenti sostitutivi 1980/1989/1997, ad personam CCNL 1998, ad personam 2000, assegno perequativo CCNL 18.11.2004, ad personam accordo regionale 16.12.2011”.
Si legge, poi, nell'Accordo Regionale 2011: “…si concorda che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31.12.2011. saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Tali importi sono determinati in cifra fissa, non rivalutabili e comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e sono utili ai soli fini del TFR. Le indennità perequative e compensative assorbono le indennità già corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo 16.12.2011 sulla base degli accordi vigenti nelle società di provenienza e disdettati per effetto del richiamato accordo regionale. Pertanto ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite. Per ogni figura professionale, il minor importo tra le singole aziende costituirà, per ogni figura professionale, il valore della nuova indennità perequativa. Le differenze economiche rispetto a quanto percepito in precedenza costituiranno il nuovo valore della nuova indennità compensativa.”
L'accordo regionale 16.12.2011 ha, quindi, escluso, dalla retribuzione normale le due voci salariali denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa” e ha previsto che siano erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione.
Secondo il C.C.N.L. di categoria, per contro, rientrano nella retribuzione “normale” le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio.
Il riferimento contenuto nell'Accordo Regionale all'effettiva presenza in servizio, però, non costituisce condizione dell'erogazione, atteso che lo stesso Accordo prevede che i corrispondenti importi sono pensionabili, calcolabili ai fini del TFR e determinati in cifra fissa sulla base di “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Si tratta, quindi, di indennità collegata all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …, ed essendo erogate in misura fissa (prescindendo cioè dal computo dei giorni di effettiva presenza) deve ritenersi che le indennità in esame facciano parte del trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale e dell'espletamento delle sue mansioni.
Tali indennità vengono corrisposte a prescindere da qualsivoglia particolare circostanza, ma per la sola effettuazione della prestazione lavorativa, ed in misura fissa con una variazione dipendente esclusivamente sulla base dell'inquadramento del lavoratore;
pertanto, devono considerarsi intrinsecamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa e devono quindi essere computate nel calcolo dell'indennità di ferie. Le indennità di cui si discorre, infatti, sono corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al mero svolgimento del lavoro
Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Z.J.R. Lock, (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie.
Nè rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento prima dell'approvazione dell'accordo regionale 2011 e dell'accordo aziendale 2012 che hanno previsto una rimodulazione del trattamento retributivo. Il fatto che le indennità perequativa e compensativa siano determinate in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” rende evidente ancor di più l'esplicita finalità di tali indennità che hanno l'esclusiva funzione di compensare il mutamento retributivo disposto, con la conseguenza che le singole voci che compongono tali indennità perdono le loro originarie caratteristiche per assumere una nuova e diversa caratterizzazione unitaria derivante dalla loro fusione in un'unica, nuova indennità.
Proprio l'eterogeneità delle voci che sono andate a comporre le indennità non può consentire il meccanismo del c.d. scomputo;
avendo le singole voci perso la loro originaria funzione, non potrebbe né scomputarsi dalla nuova indennità una parte di questa, né potrebbe affermarsi che la presenza anche di una sola voce legata (in origine) all'occasionalità della prestazione lavorativa e quindi non intrinsecamente alle mansioni svolte, possa determinare il mancato computo dell'intera, nuova indennità per il calcolo della retribuzione feriale anuale.
Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro. A conforto della tesi sostenuta si pone, inoltre, la stessa ragione istitutiva di tali indennità: se, infatti, queste sono state istituite con la specifica finalità di garantire ai lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina economica un trattamento retributivo equivalente a quello precedentemente in godimento, appare confermato che tali voci non possano che costituire la retribuzione ordinaria del lavoratore stesso;
escludere dal computo dell'indennità di ferie proprio quel trattamento che le parti hanno inteso preservare nel passaggio tra discipline economiche potrebbe infatti determinare proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie che la legislazione sovranazionale intende scongiurare.
Tale conclusione è dettata anche da esigenze di coordinamento sistematico;
infatti, sarebbe del tutto contraddittorio escludere l' indennità compensativa e di perequazione dalla retribuzione normale perché connesse al presupposto dell'effettiva presenza fisica del lavoratore ed, invece, riconoscere come facente parte della retribuzione ordinaria l'indennità sostitutiva di mensa (cfr. Accordo Regionale richiamato dianzi) che per definizione implica tale presenza fisica del prestatore di lavoro.
Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni.
Infine con riferimento all'indennità di turno, l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendone la corresponsione giornaliera al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione, escludendo espressamente che tale indennità rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Tuttavia, in virtù della nozione europea di trattamento retributivo da corrispondere durante i periodi di ferie, nella quale va ricompreso “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni”, deve essere ricompreso nel concetto di “retribuzione normale” da corrispondere nei giorni di ferie, anche il premio di risultato istituito con verbale sindacale del 12/07/2019.
Il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro un turno che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavorator avente carattere fisso e continuativo, anche l'indennità di turno deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità da versare durante i giorni di ferie.
Con riferimento al principio dianzi richiamato del principio tendenziale per cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, le indennità in esame - in quanto si pongono in collegamento funzionale con l'espletamento delle mansioni e in correlazione allo status personale e professionale del ricorrente - non possono non essere calcolate nella retribuzione feriale (così come tutte le altre indennità che presentino tali caratteristiche). Il criterio per individuare le voci che devono comporre la retribuzione feriale risiede, dunque, nella natura di tali voci e non nell'effetto più o meno dissuasivo delle stesse. Infatti, l'effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie che la vuole CP_4 scongiurare si realizza quando le voci della retribuzione feriale siano più limitate rispetto a quelle conteggiate per la retribuzione ordinaria e, al contempo, siano proprio quelle destinate a compensare specifici disagi funzionalmente collegati alle mansioni normalmente collegate. Muovendo da tali premesse, può affermarsi che ciò che rileva non è la effettiva mancata fruizione delle ferie che si sia concretamente realizzata, ma la potenzialità dell'effetto dissuasivo insita nel riconoscimento di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita. La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo: è lo stesso obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione equivalente a quella ordinaria che, come si è detto, è astrattamente idoneo ad evitare il rischio della rinuncia alle ferie. Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle ferie. Nè può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale (come ritenuto dalla convenuta), atteso che il lavoratore dipendente - il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese - ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore) anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore.
Ai fini della quantificazione delle somme dovute non possono, però, recepirsi i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo, sul rilievo delle specifiche contestazioni mosse dalla parte resistente sotto i distinti profili del numero di giorni di ferie da conteggiare (26 e non 30) non dovendosi computare i giorni di festività soppressa e della esclusione del diritto sotto la vigenza dell'accordo introduttivo dell'indennità di ferie.
A tal proposito, deve rilevarsi, da un lato, che è lo stesso ricorrente a limitare la domanda a gg. 26 e, dall'altro, che l'intervento dell'art. 4 CCNL 10 maggio 2022 debba reputarsi interamente satisfattivo delle pretese del ricorrente a far data dal 1° luglio 2022. Ed invero, consistendo la finalità dell'accordo nazionale di rinnovo appena richiamato nella garanzia di “un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022”, esso esclude che a decorrere da detta data il ricorrente possa lamentare la violazione del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie, una retribuzione corrispondente in via tendenziale alla retribuzione ordinaria sia tenuto conto della portata vincolante di tale accordo sindacale, sia della avvenuta esecuzione dell'accordo medesima come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alle differenze retributive in relazione al periodo settembre 2014- giugno 2022, per i titoli indicati, da liquidarsi complessivamente in euro 2.446,03, così come correttamente quantificati nella memoria difensiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo.
Cont E'infondata, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' avendo il ricorrente depositato l'atto interruttivo del reclamo gerarchico dell'11.9.2019.
Cont Le spese di lite vanno poste a carico dell parzialmente soccombente nella misura di 2/3 e vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3 e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto condanna al pagamento CP_3 della somma complessiva di euro 2.246,03 a titolo di differenze retributive dovute per indennità compensativa, perequativa e di turno da settembre 2014 a giugno 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di due terzi, CP_3 frazione che liquida in euro 852,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione, compensando tra le parti il restante terzo.
Napoli, 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 12760/2024, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Carmela di Sarro, presso il cui studio in Napoli al Centro direzionale Isola G1 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E con sede in Napoli al corso Garibaldi Controparte_1
387, in persona del Presidente del C.d.A. , rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti Pasquale Allocca e Maria Alvino, tutti elettivamente domiciliati in Napoli al corso Garibaldi 387.
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della società resistente per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, del D.Lgs. 66/2003, del CCNL Autoferrotranvieri, Internavigatori e Autolinee in concessione applicabile r.t., dell'Accordo Regionale del 16.12.2011, nonché dell'Accordo del 25.07.2012 e del 28.05.1981. 2. Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire, per il periodo settembre 2014 – maggio 2023 , la somma Parte_1 complessiva di euro 3.245,15, a titolo di indennità compensativa e perequativa, indennità di turno o, nella miglior somma ritenuta di giustizia anche previa disponenda ctu tecnico contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo.
3. Condannare la società resistente a corrispondere al sig. euro 3.245,15 o miglior somma ritenuta di Parte_1 giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la società resistente: “1) l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante. - In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente in € 2.446,03 o nella minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, diritto all'indennità compensativa e diritto all'indennità di turno), per i motivi innanzi esposti”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introdotto in data 30.5.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della con mansioni dapprima di macchinista e poi di CP_3 coordinatore, - lamentava che nei periodi di fruizione delle ferie annuali aveva ricevuto una retribuzione inferiore a quella corrisposta nei periodi di servizio.
Si doleva, in particolare, che la datrice di lavoro aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione del periodo feriale l'indennità perequativa e l'indennità compensativa istituite con l'Accordo Regionale del 16.12.2011, oltre all'indennità di turno.
L'art.2 dell'Accordo Regionale richiamato, aveva delineato la “struttura della retribuzione mensile i cui elementi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti in 14 mensilità” mentre l'art. 3 aveva statuito la perdita di efficacia degli accordi di secondo livello e delle conseguenti disposizioni aziendali, fonte di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
Pertanto, allo scopo di garantire ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'accordo regionale condizioni economiche complessivamente equivalenti, erano state introdotte le suddette due indennità, prevedendo che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31/12/2011, saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione.
Inoltre, era stato previsto che indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”. L'accordo aziendale del 25 luglio 2012 aveva poi recepito tali prescrizioni e all'allegato n.1 aveva definito la “struttura della retribuzione normale”, non includendovi le due indennità sopra richiamate, mentre l'allegato n.2, concernente la
“struttura della retribuzione variabile”, aveva statuito che per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa veniva corrisposta una indennità perequativa e un'indennità compensativa, determinata in cifra fissa, “non rivalutabile, pensionabile, che confluisce nella base di calcolo del T.F.R. ed il cui valore è collegato alle singole figure professionali”. Assumeva il ricorrente che nelle indennità in oggetto erano confluite le vecchie indennità corrisposte per le specifiche mansioni svolte dai lavoratori, tra cui l'indennità di rischio.
Il ricorrente deduceva che tali indennità rientravano nella retribuzione “normale” trattandosi di competenze “corrisposte a carattere fisso e continuativo” , come previsto dal CCNL di categoria;
inoltre, trattandosi di indennità “intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro” rientravano nella nozione europea di retribuzione nel periodo feriale introdotta dall'art. 7 Direttiva n.2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Il ricorrente aggiungeva che la Corte di Giustizia aveva ricostruito il diritto alle ferie annuali retribuite quale diritto a mantenere la stessa retribuzione corrisposta nei periodi di lavoro, atteso che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Parte ricorrente eccepiva, quindi, la nullità e l'illegittimità dell'accordo regionale del 16.12.2011 (e dell'accordo aziendale del 25.7.2012 che aveva recepito i contenuti del primo) nella parte in cui escludeva dal trattamento retributivo del periodo di ferie l'indennità perequativa e l'indennità compensativa per contrarietà a norme imperative, anche di fonte eurounitaria.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, che doveva essere compresa nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981.
Proposto inutilmente reclamo gerarchico, il ricorrente agìva in giudizio per sentir accertare l'illegittimità delle disposizioni negoziali o collettive volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa, l'indennità Contr compensativa e l'indennità di turno con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di euro 3.245,15 a titolo di differenze retributive dovute nei periodi di ferie da settembre 2014 fino a maggio 2023, vinte le spese con attribuzione. Contr Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito azionato;
nel merito, contestava diffusamente le avverse difese e deduceva che l'indennità perequativa e l'indennità compensativa erano state espressamente disciplinate come rientranti nella retribuzione variabile ed erano legate al requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore e non alle mansioni svolte.
La convenuta criticava, inoltre, la ricostruzione che il lavoratore faceva della nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie ed argomentava sull'infondatezza del ricorso anche con riferimento alla mancanza, nel caso in esame, dell'effetto dissuasivo al godimento delle ferie integrato dalla misura della retribuzione venendo in rilievo una diminuzione minima rispetto alla retribuzione ordinaria.
La resistente deduceva, inoltre, che alcuna pretesa poteva essere avanzata a decorrere dal 1 luglio 2022. Infatti, l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 art. 4 – Retribuzione ferie, stabiliva testualmente: “Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”. La norma in esame, statuita in ambito nazionale, con la sottoscrizione delle parti sociali, era efficace anche nei confronti del ricorrente, il quale aveva anche dato esecuzione a tale accordo accettando la somma corrispondente all'indennità di retribuzione ferie (pari a € 8,00).
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite, proponendo, in subordine, nuovi conteggi che tenevano conto delle eccezioni formulate.
All'udienza odierna, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Occorre muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art.36, comma 3, Cost. secondo cui:" Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite", dall'art. 2109, comma 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal D.Lgvo n. 66/20023 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce: “ Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché´ ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art.31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr.sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, Per_2 Per_3 punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_4
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle Per_5 autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 ( sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13).
Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n.88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_6
350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto Per_7
26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che , per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e altri). Persona_8
Il lavoratore deve, cioè, percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, TZ e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché TZ e altri, punto Persona_9
60).
In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, Per_7 la Corte di Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie.
Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore e tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro".
Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr.sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale.
La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.
Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (sentenze del 2006; Persona_8
TZ e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17).
Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie.
Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, essendo esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo "gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …”.
Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
L'art. 2 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 individuava gli elementi retributivi che costituiscono la retribuzione normale, corrisposti per 14 mensilità, nelle seguenti voci: “retribuzione minima conglobata, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, indennità di mensa, indennità di funzione, trattamento distinto della retribuzione (TDR), competenze accessorie unificate, trattamenti sostitutivi 1980/1989/1997, ad personam CCNL 1998, ad personam 2000, assegno perequativo CCNL 18.11.2004, ad personam accordo regionale 16.12.2011”.
Si legge, poi, nell'Accordo Regionale 2011: “…si concorda che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31.12.2011. saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Tali importi sono determinati in cifra fissa, non rivalutabili e comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e sono utili ai soli fini del TFR. Le indennità perequative e compensative assorbono le indennità già corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo 16.12.2011 sulla base degli accordi vigenti nelle società di provenienza e disdettati per effetto del richiamato accordo regionale. Pertanto ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite. Per ogni figura professionale, il minor importo tra le singole aziende costituirà, per ogni figura professionale, il valore della nuova indennità perequativa. Le differenze economiche rispetto a quanto percepito in precedenza costituiranno il nuovo valore della nuova indennità compensativa.”
L'accordo regionale 16.12.2011 ha, quindi, escluso, dalla retribuzione normale le due voci salariali denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa” e ha previsto che siano erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione.
Secondo il C.C.N.L. di categoria, per contro, rientrano nella retribuzione “normale” le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio.
Il riferimento contenuto nell'Accordo Regionale all'effettiva presenza in servizio, però, non costituisce condizione dell'erogazione, atteso che lo stesso Accordo prevede che i corrispondenti importi sono pensionabili, calcolabili ai fini del TFR e determinati in cifra fissa sulla base di “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Si tratta, quindi, di indennità collegata all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …, ed essendo erogate in misura fissa (prescindendo cioè dal computo dei giorni di effettiva presenza) deve ritenersi che le indennità in esame facciano parte del trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale e dell'espletamento delle sue mansioni.
Tali indennità vengono corrisposte a prescindere da qualsivoglia particolare circostanza, ma per la sola effettuazione della prestazione lavorativa, ed in misura fissa con una variazione dipendente esclusivamente sulla base dell'inquadramento del lavoratore;
pertanto, devono considerarsi intrinsecamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa e devono quindi essere computate nel calcolo dell'indennità di ferie. Le indennità di cui si discorre, infatti, sono corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al mero svolgimento del lavoro
Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Z.J.R. Lock, (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie.
Nè rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento prima dell'approvazione dell'accordo regionale 2011 e dell'accordo aziendale 2012 che hanno previsto una rimodulazione del trattamento retributivo. Il fatto che le indennità perequativa e compensativa siano determinate in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” rende evidente ancor di più l'esplicita finalità di tali indennità che hanno l'esclusiva funzione di compensare il mutamento retributivo disposto, con la conseguenza che le singole voci che compongono tali indennità perdono le loro originarie caratteristiche per assumere una nuova e diversa caratterizzazione unitaria derivante dalla loro fusione in un'unica, nuova indennità.
Proprio l'eterogeneità delle voci che sono andate a comporre le indennità non può consentire il meccanismo del c.d. scomputo;
avendo le singole voci perso la loro originaria funzione, non potrebbe né scomputarsi dalla nuova indennità una parte di questa, né potrebbe affermarsi che la presenza anche di una sola voce legata (in origine) all'occasionalità della prestazione lavorativa e quindi non intrinsecamente alle mansioni svolte, possa determinare il mancato computo dell'intera, nuova indennità per il calcolo della retribuzione feriale anuale.
Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro. A conforto della tesi sostenuta si pone, inoltre, la stessa ragione istitutiva di tali indennità: se, infatti, queste sono state istituite con la specifica finalità di garantire ai lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina economica un trattamento retributivo equivalente a quello precedentemente in godimento, appare confermato che tali voci non possano che costituire la retribuzione ordinaria del lavoratore stesso;
escludere dal computo dell'indennità di ferie proprio quel trattamento che le parti hanno inteso preservare nel passaggio tra discipline economiche potrebbe infatti determinare proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie che la legislazione sovranazionale intende scongiurare.
Tale conclusione è dettata anche da esigenze di coordinamento sistematico;
infatti, sarebbe del tutto contraddittorio escludere l' indennità compensativa e di perequazione dalla retribuzione normale perché connesse al presupposto dell'effettiva presenza fisica del lavoratore ed, invece, riconoscere come facente parte della retribuzione ordinaria l'indennità sostitutiva di mensa (cfr. Accordo Regionale richiamato dianzi) che per definizione implica tale presenza fisica del prestatore di lavoro.
Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni.
Infine con riferimento all'indennità di turno, l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendone la corresponsione giornaliera al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione, escludendo espressamente che tale indennità rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Tuttavia, in virtù della nozione europea di trattamento retributivo da corrispondere durante i periodi di ferie, nella quale va ricompreso “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni”, deve essere ricompreso nel concetto di “retribuzione normale” da corrispondere nei giorni di ferie, anche il premio di risultato istituito con verbale sindacale del 12/07/2019.
Il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro un turno che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavorator avente carattere fisso e continuativo, anche l'indennità di turno deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità da versare durante i giorni di ferie.
Con riferimento al principio dianzi richiamato del principio tendenziale per cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, le indennità in esame - in quanto si pongono in collegamento funzionale con l'espletamento delle mansioni e in correlazione allo status personale e professionale del ricorrente - non possono non essere calcolate nella retribuzione feriale (così come tutte le altre indennità che presentino tali caratteristiche). Il criterio per individuare le voci che devono comporre la retribuzione feriale risiede, dunque, nella natura di tali voci e non nell'effetto più o meno dissuasivo delle stesse. Infatti, l'effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie che la vuole CP_4 scongiurare si realizza quando le voci della retribuzione feriale siano più limitate rispetto a quelle conteggiate per la retribuzione ordinaria e, al contempo, siano proprio quelle destinate a compensare specifici disagi funzionalmente collegati alle mansioni normalmente collegate. Muovendo da tali premesse, può affermarsi che ciò che rileva non è la effettiva mancata fruizione delle ferie che si sia concretamente realizzata, ma la potenzialità dell'effetto dissuasivo insita nel riconoscimento di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita. La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo: è lo stesso obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione equivalente a quella ordinaria che, come si è detto, è astrattamente idoneo ad evitare il rischio della rinuncia alle ferie. Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle ferie. Nè può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale (come ritenuto dalla convenuta), atteso che il lavoratore dipendente - il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese - ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore) anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore.
Ai fini della quantificazione delle somme dovute non possono, però, recepirsi i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo, sul rilievo delle specifiche contestazioni mosse dalla parte resistente sotto i distinti profili del numero di giorni di ferie da conteggiare (26 e non 30) non dovendosi computare i giorni di festività soppressa e della esclusione del diritto sotto la vigenza dell'accordo introduttivo dell'indennità di ferie.
A tal proposito, deve rilevarsi, da un lato, che è lo stesso ricorrente a limitare la domanda a gg. 26 e, dall'altro, che l'intervento dell'art. 4 CCNL 10 maggio 2022 debba reputarsi interamente satisfattivo delle pretese del ricorrente a far data dal 1° luglio 2022. Ed invero, consistendo la finalità dell'accordo nazionale di rinnovo appena richiamato nella garanzia di “un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022”, esso esclude che a decorrere da detta data il ricorrente possa lamentare la violazione del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie, una retribuzione corrispondente in via tendenziale alla retribuzione ordinaria sia tenuto conto della portata vincolante di tale accordo sindacale, sia della avvenuta esecuzione dell'accordo medesima come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alle differenze retributive in relazione al periodo settembre 2014- giugno 2022, per i titoli indicati, da liquidarsi complessivamente in euro 2.446,03, così come correttamente quantificati nella memoria difensiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo.
Cont E'infondata, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' avendo il ricorrente depositato l'atto interruttivo del reclamo gerarchico dell'11.9.2019.
Cont Le spese di lite vanno poste a carico dell parzialmente soccombente nella misura di 2/3 e vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3 e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto condanna al pagamento CP_3 della somma complessiva di euro 2.246,03 a titolo di differenze retributive dovute per indennità compensativa, perequativa e di turno da settembre 2014 a giugno 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di due terzi, CP_3 frazione che liquida in euro 852,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione, compensando tra le parti il restante terzo.
Napoli, 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.