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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
CAMINITI DIANA, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17291/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061580362000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061580362000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061580362000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061580362000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160152794213000 RADIODIFFUSIONI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160165343650000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184273501000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170226637105000 BOLLO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170226637004000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170086279578000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004145403000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004145403000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004145403000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004145403000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180016096913000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180106275066000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180106275066000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126419775000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190093757249000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200088643141000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2026872018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2026872018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2026872018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2026872018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2026872018 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R4017062019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R4017062019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R4017062019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R4017062019 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13252/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Non presente. In atti: rimessione in termini e accoglimento ricorso
Resistente: Rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 23 ottobre 2024 e depositato il successivo 22 novembre sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249061580362000 riferita a 12 cartelle di pagamento e due accertamenti esecutivi, notificata in data
21 maggio 2024 a mezzo PEC, dell'importo complessivo di €. 26.562,36.
1.1. A sostegno del ricorso il contribuente ha dedotto, quanto all'impugnata intimazione:
1) Rimessione in termine dell'atto impugnato per mancata indicazione dell'organo giurisdizionale da adire, modalità e termini in violazione dell'art. 7 comma 2 lett. c della L. 27 luglio 2000 n. 212 e dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 546/92;
2) Carenza di motivazione in merito all'esplicazione del calcolo degli interessi di mora in quanto indicati nel complesso e non analiticamente;
3) Nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione dell'organo giurisdizionale da adire, modalità e termini in violazione dell'art. 7 comma 2 lett. c della L. 27 luglio 2000 n. 212 e dell'art. 19 comma 2 del D.
Lgs. n. 546/92,
1.2. Quanto agli atti presupposti ha dedotto: 4) Nullità dell'Intimazione di pagamento e degli atti sottostanti per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n.
602/73 a seguito della nullità e/o della mancata giuridica notifica degli atti sottostanti;
5) Eccezione di nullità dell'atto impugnato, a seguito della mancata e propedeutica comunicazione dell'avvenuto carico del ruolo in ordine agli sottostanti (Avviso di Accertamento n. TK501F202687/2018 –
TK501R401706/2019 che ne avrebbe permesso la legittima emissione dell'intimazione di pagamento.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della presente impugnativa in quanto tardivamente proposta, essendo stata tra l'altro indicata nell'intimazione la sua autonoma impugnabilità per vizi propri, nei termini e innanzi all'Autorità giudiziaria indicata in ciascuno degli atti presupposti, nonché l'inammissibilità delle censure formulate in relazione agli atti imputabili all'ente impositore per difetto di legittimazione passiva, avuto tra l'altro riguardo alla previsione di cui all'art. 14 comma 6 bis d.lgs. 546/1992.
Ha inoltre concluso per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle censure formulate, avuto riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento sottese, nelle specifiche modalità indicate, come in tesi, evincibile dalla documentazione depositata, nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione, evidenziando la non necessità di indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nell'intimazione di pagamento.
3. In vista dell'udienza pubblica la difesa del ricorrente ha contestato la nullità della notifica di alcune delle cartelle di pagamento specificamente indicate, riferite alla consegna al potiere o alla consegna con deposito presso la casa comunale in assenza della produzione della raccomandata informativa e per incertezza in ordine alla notifica.
4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è inammissibile in quanto notificato oltre il termine di rito, previsto a pena di decadenza dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992, non ricorrendo, ad avviso di questa Corte, i presupposti per la rimessione in termini.
6. Ed invero secondo la giurisprudenza in materia, citata anche da parte ricorrente, l'omessa o l'erronea indicazione, nell'atto impugnabile, delle modalità per la presentazione del ricorso, non ne determina la nullità, ma solo una semplice “irregolarità” formale, che rileva ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione.
Al riguardo, la Corte di cassazione, con sentenza 23010/2009, nel confermare il proprio consolidato orientamento, ha infatti chiarito che “… in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso…”.
Più precisamente, secondo la Cassazione, “la nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto; soggetto su cui grava l'onere di individuare'organo giurisdizionale, onere che è autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri”.
In senso conforme, la Cassazione si è espressa con le sentenze 12070/2004 e 3865/2002, ove è stato affermato che l'omessa indicazione delle modalità di impugnazione non determina alcun vizio dell'accertamento e, conseguentemente, alcuna nullità dell'atto, non prevedendo espressamente il legislatore alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta indicazione;
l'omissione delle predette indicazioni può, tutt'al più, determinare la mancata decorrenza del termine per impugnare. Tale orientamento
è stato confermato dalla sentenza 17020/2014 della Corte suprema, che ha ribadito la legittimità dell'atto impugnabile privo dell'indicazione delle modalità e dei termini per presentare ricorso, nella misura in cui ha chiarito che tale circostanza non inficia la validità dell'atto “ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta” (in tal senso, cfr anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19675 del 27/09/2011; conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19189 del
06/09/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3840 del 26/02/2004).
Spetta peraltro all'opponente l'onere di dimostrare (e al giudice il dovere di rilevare) la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende l'atto incompleto impugnabile in ogni tempo (Cass. n. 1372 del 2013;
Cass. n. 19189 del 2006 e, in materia tributaria, con esplicito riferimento all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 cfr. Cass. n. 19675 del 2011).
7. Pertanto la rimessione in termini non può considerarsi automatica, operando solo nei termini in cui l'omessa o insufficiente indicazione dei termini o dell'autorità cui proporre ricorso determini la scusabilità dell'errore della non tempestiva impugnazione.
Infatti ben può applicarsi al processo tributario, al pari del processo amministrativo regolato dal principio di decadenza dell'impugnazione, quell'orientamento giurisprudenziale elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la rimessione in termini per errore scusabile (prevista per il processo amministrativo dall'art. 37 D.lgs. 104/2010) è un n istituto di carattere eccezionale, poiché deroga alla regola fondamentale di perentorietà dei termini d'impugnazione e quindi il medesimo art. 37 è norma di stretta interpretazione. In particolare, l'omessa o erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine o dell'Autorità cui ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 1990, non è di per sé sola causa autonoma d'illegittimità di esso, rappresentando soltanto una mera irregolarità e non giustifica, quindi, alcun automatismo nella concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, occorrendo a tal fine verificare, caso per caso, che siffatta mancanza o l'erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela approntati dalla legge a favore dell'interessato.
7.1. Nell'ipotesi di specie non può trascurarsi di considerare, onde escludere la scusabilità dell'errore, che nell'intimazione di pagamento era precisata l'autonoma impugnabilità, con rinvio, per relationem, quanto all'autorità giudiziaria da adire e ai termini di impugnativa, a quanto previsto negli atti presupposti.
Pertanto era onere del ricorrente, a fronte di tale precisa avvertenza, attivarsi per informarsi sulle modalità di impugnazione.
Ciò senza tralasciare di considerare che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha comprovato la ritualità della notifica di diverse cartelle di pagamento sottese all'odierna intimazione, come comprovato dal fatto che la difesa del ricorrente ha contestato con la memoria di discussione finale solo alcune delle notifiche.
Pertanto, avuto riguardo alla ritualità della notifica di alcune delle cartelle di pagamento e alla circostanza che comunque anche quelle la cui notifica è stata contestata attengono a entrate tributarie, la parte era nella condizione di adire questa Corte territorialmente competente, e avente giurisdizione in materia, nel termine di rito di sessanta giorni dalla notifica dell'intimazione, come indicato nelle cartelle di pagamento presupposte ritualmente notificate, cui rinvia per relationem l'intimazione di pagamento.
8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 100,00 per spese ed euro 1.900,00 per onorari, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025. L'Estensore Il Presidente
NA IN BE TI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
CAMINITI DIANA, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17291/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061580362000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061580362000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061580362000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249061580362000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160152794213000 RADIODIFFUSIONI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160165343650000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184273501000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170226637105000 BOLLO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170226637004000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170086279578000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004145403000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004145403000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004145403000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004145403000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180016096913000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180106275066000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180106275066000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126419775000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190093757249000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200088643141000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2026872018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2026872018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2026872018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2026872018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2026872018 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R4017062019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R4017062019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R4017062019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R4017062019 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13252/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Non presente. In atti: rimessione in termini e accoglimento ricorso
Resistente: Rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 23 ottobre 2024 e depositato il successivo 22 novembre sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249061580362000 riferita a 12 cartelle di pagamento e due accertamenti esecutivi, notificata in data
21 maggio 2024 a mezzo PEC, dell'importo complessivo di €. 26.562,36.
1.1. A sostegno del ricorso il contribuente ha dedotto, quanto all'impugnata intimazione:
1) Rimessione in termine dell'atto impugnato per mancata indicazione dell'organo giurisdizionale da adire, modalità e termini in violazione dell'art. 7 comma 2 lett. c della L. 27 luglio 2000 n. 212 e dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 546/92;
2) Carenza di motivazione in merito all'esplicazione del calcolo degli interessi di mora in quanto indicati nel complesso e non analiticamente;
3) Nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione dell'organo giurisdizionale da adire, modalità e termini in violazione dell'art. 7 comma 2 lett. c della L. 27 luglio 2000 n. 212 e dell'art. 19 comma 2 del D.
Lgs. n. 546/92,
1.2. Quanto agli atti presupposti ha dedotto: 4) Nullità dell'Intimazione di pagamento e degli atti sottostanti per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n.
602/73 a seguito della nullità e/o della mancata giuridica notifica degli atti sottostanti;
5) Eccezione di nullità dell'atto impugnato, a seguito della mancata e propedeutica comunicazione dell'avvenuto carico del ruolo in ordine agli sottostanti (Avviso di Accertamento n. TK501F202687/2018 –
TK501R401706/2019 che ne avrebbe permesso la legittima emissione dell'intimazione di pagamento.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della presente impugnativa in quanto tardivamente proposta, essendo stata tra l'altro indicata nell'intimazione la sua autonoma impugnabilità per vizi propri, nei termini e innanzi all'Autorità giudiziaria indicata in ciascuno degli atti presupposti, nonché l'inammissibilità delle censure formulate in relazione agli atti imputabili all'ente impositore per difetto di legittimazione passiva, avuto tra l'altro riguardo alla previsione di cui all'art. 14 comma 6 bis d.lgs. 546/1992.
Ha inoltre concluso per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle censure formulate, avuto riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento sottese, nelle specifiche modalità indicate, come in tesi, evincibile dalla documentazione depositata, nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione, evidenziando la non necessità di indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nell'intimazione di pagamento.
3. In vista dell'udienza pubblica la difesa del ricorrente ha contestato la nullità della notifica di alcune delle cartelle di pagamento specificamente indicate, riferite alla consegna al potiere o alla consegna con deposito presso la casa comunale in assenza della produzione della raccomandata informativa e per incertezza in ordine alla notifica.
4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è inammissibile in quanto notificato oltre il termine di rito, previsto a pena di decadenza dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992, non ricorrendo, ad avviso di questa Corte, i presupposti per la rimessione in termini.
6. Ed invero secondo la giurisprudenza in materia, citata anche da parte ricorrente, l'omessa o l'erronea indicazione, nell'atto impugnabile, delle modalità per la presentazione del ricorso, non ne determina la nullità, ma solo una semplice “irregolarità” formale, che rileva ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione.
Al riguardo, la Corte di cassazione, con sentenza 23010/2009, nel confermare il proprio consolidato orientamento, ha infatti chiarito che “… in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso…”.
Più precisamente, secondo la Cassazione, “la nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto; soggetto su cui grava l'onere di individuare'organo giurisdizionale, onere che è autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri”.
In senso conforme, la Cassazione si è espressa con le sentenze 12070/2004 e 3865/2002, ove è stato affermato che l'omessa indicazione delle modalità di impugnazione non determina alcun vizio dell'accertamento e, conseguentemente, alcuna nullità dell'atto, non prevedendo espressamente il legislatore alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta indicazione;
l'omissione delle predette indicazioni può, tutt'al più, determinare la mancata decorrenza del termine per impugnare. Tale orientamento
è stato confermato dalla sentenza 17020/2014 della Corte suprema, che ha ribadito la legittimità dell'atto impugnabile privo dell'indicazione delle modalità e dei termini per presentare ricorso, nella misura in cui ha chiarito che tale circostanza non inficia la validità dell'atto “ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta” (in tal senso, cfr anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19675 del 27/09/2011; conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19189 del
06/09/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3840 del 26/02/2004).
Spetta peraltro all'opponente l'onere di dimostrare (e al giudice il dovere di rilevare) la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende l'atto incompleto impugnabile in ogni tempo (Cass. n. 1372 del 2013;
Cass. n. 19189 del 2006 e, in materia tributaria, con esplicito riferimento all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 cfr. Cass. n. 19675 del 2011).
7. Pertanto la rimessione in termini non può considerarsi automatica, operando solo nei termini in cui l'omessa o insufficiente indicazione dei termini o dell'autorità cui proporre ricorso determini la scusabilità dell'errore della non tempestiva impugnazione.
Infatti ben può applicarsi al processo tributario, al pari del processo amministrativo regolato dal principio di decadenza dell'impugnazione, quell'orientamento giurisprudenziale elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la rimessione in termini per errore scusabile (prevista per il processo amministrativo dall'art. 37 D.lgs. 104/2010) è un n istituto di carattere eccezionale, poiché deroga alla regola fondamentale di perentorietà dei termini d'impugnazione e quindi il medesimo art. 37 è norma di stretta interpretazione. In particolare, l'omessa o erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine o dell'Autorità cui ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 1990, non è di per sé sola causa autonoma d'illegittimità di esso, rappresentando soltanto una mera irregolarità e non giustifica, quindi, alcun automatismo nella concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, occorrendo a tal fine verificare, caso per caso, che siffatta mancanza o l'erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela approntati dalla legge a favore dell'interessato.
7.1. Nell'ipotesi di specie non può trascurarsi di considerare, onde escludere la scusabilità dell'errore, che nell'intimazione di pagamento era precisata l'autonoma impugnabilità, con rinvio, per relationem, quanto all'autorità giudiziaria da adire e ai termini di impugnativa, a quanto previsto negli atti presupposti.
Pertanto era onere del ricorrente, a fronte di tale precisa avvertenza, attivarsi per informarsi sulle modalità di impugnazione.
Ciò senza tralasciare di considerare che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha comprovato la ritualità della notifica di diverse cartelle di pagamento sottese all'odierna intimazione, come comprovato dal fatto che la difesa del ricorrente ha contestato con la memoria di discussione finale solo alcune delle notifiche.
Pertanto, avuto riguardo alla ritualità della notifica di alcune delle cartelle di pagamento e alla circostanza che comunque anche quelle la cui notifica è stata contestata attengono a entrate tributarie, la parte era nella condizione di adire questa Corte territorialmente competente, e avente giurisdizione in materia, nel termine di rito di sessanta giorni dalla notifica dell'intimazione, come indicato nelle cartelle di pagamento presupposte ritualmente notificate, cui rinvia per relationem l'intimazione di pagamento.
8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 100,00 per spese ed euro 1.900,00 per onorari, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025. L'Estensore Il Presidente
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