Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/04/2021, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00495/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03023/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3023 del 2000, proposto da
CA UI & C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, Marzia Masetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
Regione Veneto - (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
della variante per la terraferma al PRG di Venezia ai sensi della LR 11/87 adottata dal Comune di Venezia con delibera consiliare n. 131 del 7/8.9.98; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e della Regione Veneto;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft TE , il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 La società ricorrente, proprietaria di un terreno in Favaro Veneto, foglio 23, mappali 3, 21,434, 496, impugna la variante per la terraferma adottata dal Comune di Venezia ai sensi della l.r. 11 del 1987, adottata con delibera consiliare n. 131 del 7/8.09.1998 e pubblicata sul BUR n. 55 del 16.05.2000 e 59 del 30.06.2000.
1.1. Dà atto che successivamente alla variante approvata in data 23.02.1998 (impugnata nel ricorso di R.G. 1582/1998), il Comune ha dato avvio ad un procedimento per l’adozione di altra variante, ai sensi della l.r. 11/87, al fine di disciplinare interventi edilizi degli insediamenti produttivi, commerciali o alberghieri localizzati in difformità dalle destinazioni di piano o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità. A tal fine, viene pubblicato un bando a cui i ricorrenti partecipano con propria istanza e successive osservazioni.
1.2. La variante non ha accolto però l’istanza dei ricorrenti, perché l’ampliamento richiesto gravava su un’area destinata a standard o viabilità di progetto, e comunque gravata da servitù di uso pubblico secondo lo strumento urbanistico vigente.
1.3. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta “ violazione dell’art. 16 della l.r. 27.06.85 n. 61 come modificato dalla l.r. 05.03.87 n. 1. Violazione degli artt. 7 e segg. L. 17.08.42 n. 1150 e dell’art. 2 L. 19.11.68 n. 1187. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di motivazione” . Le motivazioni addotte dal Comune per non accogliere l’istanza contrastano con l’art. 126 l.r. 61/85, secondo cui tale variante dovrebbe “ basarsi su una analisi dettagliata di tutti gli insediamenti aventi le medesime caratteristiche, nonché su un'attenta valutazione degli effetti provocati sull’ambiente naturale e storico dal consolidamento degli insediamenti medesimi ”, mentre non può avere rilevanza la non conformità agli strumenti urbanistici, giacché trattasi proprio di variante in difformità al PRG, che ha come scopo quello di favorire le attività produttive e che trova come unico limite quello relativo allo sviluppo ambientale e storico dell’area. Inoltre, rileva che i motivi della reiezione sono illogicamente riferiti alle previsioni del PRG vigente e non di quello in corso di adozione (che destinava l’area a verde agricolo). Anche il presupposto relativo all’incompatibilità con l’uso pubblico non sussiste, giacché tale previsione di uso pubblico, frutto di reiterazione del vincolo, sarebbe illegittima.
2. Il Comune rappresenta che, in corso di causa, sono intervenute successive disposizioni urbanistiche che hanno regolamentato le aree di proprietà della ricorrente, e in particolare:
- la variante al P.R.G. per la Terraferma approvata con Delibera G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004, e successiva D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008, che ha impresso nuove destinazioni alle aree;
- il Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) del Comune di Venezia, divenuto efficace in data 15.11.2014, a seguito del quale, ex art. 48, comma 5-bis della l.reg. 11 del 2004, il P.R.G. vigente ha assunto efficacia di P.I. per le parti compatibili.
2.1. Il Comune dà atto altresì che la società ricorrente ha presentato una proposta al Piano degli Interventi riguardante l’attività produttiva localizzata sulle aree oggetto del presente ricorso, il cui iter amministrativo è tutt’ora in corso.
2.2. Pertanto, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per carenza di interesse, giacché l’eventuale annullamento della variante impugnata non produrrebbe comunque alcun effetto sul vigente strumento urbanistico e sulla posizione della ricorrente.
3. La società ricorrente dà atto di aver presentato un’istanza volta a proporre al Comune (in esito alla procedura dallo stesso avviata) una modificazione della pianificazione e chiede pertanto di disporre, nelle more, la cancellazione della causa dal ruolo.
3.1. Circa l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, la ricorrente rileva che la trasformazione del P.R.G. in P.I. non ha conferito una diversa destinazione all’area e non ha quindi inciso sulla sua sfera giuridica. Pertanto, essa non aveva l’onere di impugnare il nuovo strumento urbanistico.
4. La Regione Veneto ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse della società ricorrente, che sarebbe manifestato altresì dalla gestione del presente contenzioso in sede processuale.
5. Il Tribunale giudica fondata la preliminare eccezione sollevata dal Comune di Venezia e dalla Regione. Ne consegue la reiezione dell’istanza presentata per la cancellazione dal ruolo del giudizio.
5.1. Le disposizioni urbanistiche impugnate, come risulta da quanto esposto sub par. 2, sono state nel tempo sostituite da altre diverse regolamentazioni, né potrebbe rilevare la circostanza (comunque contraddetta dalla rappresentazione del Comune) per cui la destinazione conferita alle aree di proprietà della ricorrente sarebbe stata integralmente confermata. Infatti, la rielaborazione integrale di uno strumento urbanistico non può mai, per sua natura, considerarsi meramente confermativa delle precedenti disposizioni urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive degli strumenti anteriori (Tar Lombardia, Milano, sez. II, 8 maggio 2020 n. 770). Infatti, come afferma consolidata giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 3 giugno 2010, n. 3538), “ quando nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica intervenga altro strumento, completamente sostitutivo del precedente, nessun interesse a discutere sul precedente piano urbanistico e/o connessa occupazione d’urgenza può residuare anche se la nuova disciplina abbia riprodotto la norma impugnata, e quindi "a fortiori" quando il nuovo strumento innovi in senso favorevole rispetto al precedente: ciò comporta che un'eventuale pronuncia sul primo atto sarebbe "inutiliter data” e il nuovo mezzo di pianificazione non può essere indice di autotutela o di acquiescenza perché non elimina ma supera il precedente strumento ed i collegati atti derivati ”.
6. A tutto concedere, le censure sarebbero infondate nel merito, per essere il vincolo “a verde urbano” disposto con la deliberazione impugnata un vincolo di natura meramente conformativa, laddove le censure articolate, contestando la carenza di una specifica motivazione, ne presuppongono la natura espropriativa. In particolare, secondo Cons. St., sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643 “ I vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata. Non può invece attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. "di rispetto", a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, etc. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 14 gennaio 2020, n. 342). In particolare, i vincoli apposti dal Comune in sede di piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree hanno natura conformativa e non espropriativa con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo (Cons. Stato Sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5125) ”.
7. Per quanto esposto, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
7.1. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft TE , con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO