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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
29/09/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3337/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GERMANÀ FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
, già del dott. Controparte_1 Controparte_2
e, successivamente, Controparte_3 Controparte_2
della dott.ssa e C. (Avv. CICALA GIOVANNI DOMENICO) Controparte_4
, n.q. di socio illimitatamente responsabile del Controparte_3
“ del dott. ” (Avv. MEO Controparte_2 Controparte_3
MARIO)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro , n.q. di socia illimitatamente responsabile del “ Controparte_4 [...]
del dott. e del “ Controparte_2 Controparte_3 [...]
C
della dott.ssa ” e , CP_2 Controparte_4 Parte_2
n.q. di socia illimitatamente responsabile del “ del dott. Controparte_2
” e del “ della dott.ssa Controparte_3 Controparte_2 [...]
” (Avv.ta ALACQUA CARMEN) CP_5
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente ha lavorato dall'11/09/1994 al 16/11/2018 alle dipendenze della Controparte_6
[... dal 16/11/2018 al 22/04/2021 alle dipendenze della Controparte_7
CP_
dal 22/04/2021 al giorno 11/08/2022 alle
[...] Controparte_4
dipendenze della , svolgendo le mansioni di impiegata Controparte_1
inquadrabili nel livello 3 del CCNL Studi Professionali, con una prestazione articolata dal lunedi al venerdi, dalle ore 08:00 alle ore 12.00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 sino all'08/03/2020, e dal giorno 09/03/2020, sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
◊ dichiara la responsabilità personale, illimitata e sussidiaria di CP_3
nella qualità di socio della
[...] Controparte_6
sino alla cessione delle sue quote in data 08/10/2018;
[...]
◊ dichiara la responsabilità personale, illimitata e sussidiaria di Parte_2
e prima nella qualità di socie della Controparte_4 Controparte_2
- 2 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro del dott. C. e poi nella qualità di socie della Controparte_6 [...]
dott.ssa sino alla trasformazione Controparte_7 Controparte_5
societaria in s.r.l. in data 21/04/2021;
◊ dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza istruttoria;
◊ spese al definitivo.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 16/03/2023 la ricorrente – premesso di essere stata assunta in data 11/09/1994 dalla Controparte_6
di cui erano socie anche le sigg.re e
[...] Controparte_4
, e di avere prestato la propria attività lavorativa, quale impiegata Parte_2
amministrativa part-time al 50% inquadrata al 3° livello del CCNL Studi
Professionali, dalla data di assunzione e fino al 16/11/2018 alle dipendenze della stessa per poi Controparte_6
passare dal 16/11/2018 e fino al 22/04/2021 alle dipendenze della
[...]
le cui uniche socie erano le Controparte_7 Controparte_5
sigg.re e , e dal 22/04/2021 e fino al giorno 11/08/2022 CP_4 Parte_2
(data delle dimissioni) alle dipendenze della , le cui Controparte_1
uniche socie rimanevano sempre le sigg.re e – esponeva CP_4 Parte_2
di avere osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, un orario superiore rispetto a quello contrattualizzato e retribuito, avendo prestato la propria attività
lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13.00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, e, dal giorno 09/03/2020 (in seguito alla diffusione del contagio da
Covid-19), sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore
15:00 alle ore 19:00; lamentava, altresì, di non avere mai percepito la tredicesima
- 3 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro e la quattordicesima mensilità, nonché le mensilità da maggio ad agosto 2022,
unitamente al TFR ed alle ferie e permessi maturati e non goduti. Concludeva
chiedendo al Tribunale adito di volere “… Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi
di cui in parte motiva, che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della
resistente dal settembre 1994 e fino all'agosto 2022 quale impiegata livello 3 del
CCNL Studi Professionali;
- Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte
motiva, che per il lavoro svolto la ricorrente deve essere inquadrata al livello 3 del
CCNL Studi Professionali, ovvero a quel diverso livello ritenuto equo e giusto dal
Decidente; - Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che il
lavoro svolto, quale lavoro ordinario e straordinario per gli orari di lavoro di cui
in parte motiva, ivi inclusi 13° e 14°, ferie e permessi maturati e non goduti e TFR,
la ricorrente vanta differenze retributive, rispetto a quanto effettivamente
percepito, pari ad € 304.663,78 di cui: Differenze retributive € 256.387,50
Trattamento fine rapporto € 48.276,28”; - Conseguentemente condannare la resistente a pagare alla ricorrente tutte le superiori somme richieste pari ad euro
304.663,78 lordo, ed in ogni caso per come accertate in giudizio, oltre interessi e
rivalutazione maturata e matura e maturanda”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/06/2023, la eccepiva la nullità del ricorso per carenza dei requisiti Controparte_1
di cui all'art. 414 c.p.c., la prescrizione delle pretese creditorie maturate alla data del 18/07/2007 per effetto della Riforma Fornero e, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva l'integrale rigetto.
Costituitesi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/06/2023, le sigg.re eccepivano la violazione dell'art. 414 c.p.c., il difetto dei CP_8
presupposti per il riconoscimento delle differenze retributive richieste, la
- 4 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro prescrizione di qualsiasi credito maturato prima del 18/07/2007 per effetto della riforma Fornero, l'intervenuta loro liberazione ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c.
ed il beneficio della previa escussione e chiedevano rigettarsi il ricorso, stante la sua infondatezza.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06/06/2023, il dott. eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per carenza dei CP_6
requisiti di legge, il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della cessione delle quote di sua proprietà (in data 08/10/2018) in favore della dott.ssa e la prescrizione delle pretese creditorie maturate alla data del Controparte_4
18/07/2007, rappresentando, in ogni caso, l'infondatezza delle domande attoree ed invocando il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Alla prima udienza del giorno 15/06/2023 la difesa della s.r.l. resistente consegnava banco iudicis alla controparte assegno non trasferibile n. 0050798402-
05, tratto sulla Banca Don Rizzo, unitamente alla busta paga di agosto 2022, in pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto inclusa la retribuzione del mese di agosto del 2022, per l'importo di euro 20.764,09, e chiedeva di essere autorizzata a produrre, così come in effetti avveniva in data 17/06/2023, le ricevute di bonifico relative alle retribuzioni dei mesi da maggio a luglio del 2022.
Rifiutata dalle parti la proposta formulata in via conciliativa da questo Tribunale,
la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei tesi dalle medesime indicati;
quindi, fissata udienza di discussione e decisione, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte viene quivi parzialmente decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
- 5 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 1. In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. sollevata da tutte le parti resistenti, atteso che l'atto introduttivo del giudizio contiene, evidentemente, tutti gli elementi necessari, secondo quanto disposto dal codice di rito, ai fini della sua validità, sufficientemente delineando le singole pretese creditorie rivendicate, i presupposti di fatto postivi a fondamento,
le ragioni giuridiche addotte a loro sostegno.
2. Sempre preliminarmente, va dichiarata la legittimazione passiva del sig.
per i debiti dedotti in giudizio e pregressi alla cessione Controparte_3
delle sue quote sociali in data 08/10/2018.
Ed infatti, l'art. 2290 c.c., al primo comma, dispone che: "Nei casi in cui il rapporto
sociale si soglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili
verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo
scioglimento".
Sul punto, la Cassazione ha affermato che il socio uscente di una s.n.c. continua a rispondere illimitatamente per quelle obbligazioni che sono state contratte dalla società nel tempo in cui egli ne era socio, anche dopo lo scioglimento del rapporto sociale, dando rilievo al momento della stipula del contratto, conformemente alla
ratio della disposizione, che è quella di tutelare i terzi che hanno acquistato diritti verso la società facendo affidamento sul patrimonio di coloro che erano soci al momento della stipula del contratto (cfr. Cass. civ., n. 24490/2013).
3. Va affermata, altresì, relativamente alle pretese creditorie dedotte in giudizio, la legittimazione passiva delle sigg.re e Controparte_4 Parte_2
(entrambe n.q. di socie illimitatamente responsabili dapprima del
[...]
CP_
del dott. e poi del della CP_6 CP_6 Controparte_6
CP_ Controparte_ dott.ssa sino al momento della trasformazione della CP_4
- 6 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro “ ” (avvenuta nell'aprile 2021). Controparte_6
Ed infatti, l'art. 2500 quinquies c.c. dispone, al primo ed al secondo comma, che:
“La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla
responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti
dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno
dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai
quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata
o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo
hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione …”.
Ora, la Cassazione ha affermato che la comunicazione contemplata dal secondo comma della disposizione testé detta debba avere come oggetto specifico la trasformazione della società e che, pertanto, ai fini della operatività della presunzione di consenso, non possono supplire all'omessa comunicazione né la conoscenza acquisita aliunde della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera. Dunque, qualora non risulti che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione, è possibile desumere il consenso solo in caso di comunicazione formale a mezzo raccomandata o altri mezzi che garantiscano la prova di ricevimento, seguita dal silenzio fino a 60 giorni. Di conseguenza, è
irrilevante che il creditore abbia avuto contezza della trasformazione societaria altrimenti rispetto a quanto normativamente previsto, permanendo, in tal caso, la responsabilità dei soci.
Sull'argomento, i Giudici di legittimità sono recentemente intervenuti affermando
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro che: “In tema di trasformazione di una società di persone in una società di capitali
(c.d. “trasformazione omogenea progressiva”), l'articolo 2500-quinquies, c.c.,
richiede necessariamente, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente
responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione
formale da parte della società debitrice nei confronti dei creditori sociali, in
assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi”
(Cass. 05/05/2025, ordinanza n. 11819).
Ed è certamente da escludersi che una siffatta comunicazione formale, idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, possa rinvenirsi nella mera affissione nei locali aziendali, non si sa neppure effettuata da chi, di una nota che non risulta concretamente sottoposta all'attenzione della ricorrente e da costei dunque effettivamente conosciuta.
3.1. E' vero, tuttavia, che la responsabilità del singolo socio ha carattere sussidiario,
nel senso che il creditore sociale deve prima agire sul patrimonio della s.n.c. e, solo in caso di insufficienza, può agire sui beni personali del socio (art. 2304 c.c.),
dovendosi peraltro precisare che la preventiva escussione del patrimonio sociale non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti
aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito (così Cass. n. 4606 del 08/07/1983).
Qui, però, difetta qualsivoglia prova dell'inutile esperimento del "beneficium
excussionis". E consente piuttosto di argomentare in senso opposto la riferita trasformazione societaria da s.n.c. ad s.r.l., la quale, senza dar luogo alla creazione di una nuova entità giuridica, ha comportato soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente;
sicché l'ente trasformato sopravvive alla
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità
soggettiva, con la conseguenza che tutto il patrimonio (mobile ed immobile) della società trasformata deve essere considerato, automaticamente e senza possibilità
d'eccezione alcuna, di proprietà della medesima società, pur nella nuova veste e denominazione (così Cass. n. 10254 del 04/08/2000; cfr. anche l'art. 2498 c.c. nella sua nuova formulazione: “Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i
diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che
ha effettuato la trasformazione.”).
4. Infine, sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie in questa sede azionate, poiché i resistenti non hanno neppure allegato la sussistenza di quelle condizioni di stabilità del rapporto di lavoro che, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, avrebbero consentito di far decorrere il termine di prescrizione dei crediti retributivi nel corso del suo svolgimento e non esclusivamente a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
5. Nel merito, al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, deve procedersi all'esame – comparativo - delle testimonianze rese dai testi escussi.
Orbene, il teste , escusso all'udienza del 15/05/2024, ha Testimone_1
testualmente riferito quanto segue: “… Ho conosciuto la ricorrente poiché ho un
rapporto di amicizia con il marito ed inoltre sia io che mia mamma andavamo ad
effettuare i prelievi nel centro medico all'interno del quale ella lavorava. Non
ricordo adesso il nome di tale centro, ma era sicuramente sito a Balestrate, forse
in via Marconi. Riconosco inoltre nella persona che si trova attualmente fuori
dall'aula del Giudice nel corridoio la titolare del centro ed ella fra l'altro veniva
anche personalmente a casa di mia madre per effettuare i prelievi a domicilio. La
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro nostra frequentazione di tale centro riguarda moltissimi anni, addirittura il
periodo in cui vi era un precedente titolare di cui in questo momento non ricordo
il nome. Il Giudice dà atto che viene riconosciuta dal teste la signora CP_4
. ADR. ricordo che vi era pure sua sorella che so adesso essere morta.
[...]
Per quel che mi è capitato di vedere personalmente quando mi sono recato nel
centro o per quel che mi è capitato di sentire dalle conversazioni telefoniche con il
marito con cui magari mi trovavo al bar, ella operava all'interno del centro sia di
mattina che di pomeriggio, tutti i giorni della settimana. Non so quali fossero gli
orari specifici di lavoro della ricorrente, ma posso dire che mi è capitato di
trovarla già alle 8.30 del mattino oppure in orario pomeridiano alle 15 o alle 16 o
alle 17. Il centro lo frequentavamo sia io, sia mia moglie, sia mia madre direi un
paio di volte ciascuno”.
Il teste , escusso alla citata udienza del 15/05/2024, ha riferito: “… Tes_2
Sono un amico del marito della ricorrente. Mi è capitato inoltre anche di recarmi
presso il laboratorio all'interno del quale svolgeva il ruolo di segretaria. Si tratta
di un centro sito a Balestrate, il nome non lo ricordo ma è la strada che sbocca al
mare. Ho frequentato tale centro tante volte per diversi anni, sia prima che dopo
il periodo del covid. Era mia abitudine recarmi al centro la mattina presto per
evitare lunghe attese e dunque ero lì fra le 7.30 e le 7.45. Di solito era lei ad aprire
il centro mentre i medici arrivavano dopo e quindi arrivava pure lei più o meno
allo stesso orario, direi fra le 8, le 8.05. Nel tempo mi è capitato di frequentare il
centro anche in orari diversi sicuramente la mattina nella fascia 8/13, e inoltre
quando dovevo ritirare gli esami ella mi chiamava per il ritiro e io andavo di solito
fra le 17 e le 18. Io ho sempre incontrato in tali occasioni la signora . La Parte_1
mia frequentazione del centro poteva avere una cadenza ogni 3, 4 anche 5 mesi,
- 10 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ma potevano esserci anni in cui non andavo. Il centro era aperto dal lunedì al
venerdì”.
Il teste , marito della ricorrente, escusso sempre all'udienza del Testimone_3
giorno 15/05/2024, ha riferito testualmente quanto segue: “… Sono il marito della
ricorrente, siamo in separazione dei beni. Ella fino al periodo precedente alla
diffusione del covid lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 18,
con l'aumento del lavoro nel periodo della pandemia ha incrementato le ore di
lavoro coprendo un turno mattutino dalle 8 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 21.
Non è mai accaduto che ella lavorasse solo al mattino. So che ella aveva
formalmente un part time che prevedeva 3 ore al mattino e 1 ora al pomeriggio
ma non era questo l'orario che veniva di fatto attuato. Ero spesso io stesso ad
accompagnarla al laboratorio e poi ad andarla a riprendere. Preciso che nel
periodo del covid l'orario normale era 15/19 e solo ove necessario si poteva
trattenere anche fino a tardi”.
Ed ancora, il teste , escusso alla detta udienza del 15/05/2024, ha Testimone_4
riferito quanto segue: “… Conosco la ricorrente da più di 50 anni, viaggiavamo già
nel periodo delle scuole superiori. Oggi io sono in pensione ma per decenni ho
lavorato al Comune di Balestrate. Ella lavorava presso il centro Biodiagnostico di
via Verdi. Conosco tale centro sia perché per circa 20 anni è stata mia abitudine
operarvi dei prelievi 3, 4 volte l'anno, sia perché ero solito transitarvi davanti
intorno alle 8/8.15 del mattino quando mi recavo a pigliare un caffè prima di
raggiungere il Comune. Alle 8/ 8.15 oltre alla clientela era già presente la signora
la quale si occupava delle operazioni di accettazione e poi nel Parte_1
pomeriggio di quelle di consegna dei referti. Per molti anni il centro in realtà è
stato aperto solo al mattino e qui faceva tutto, dalle 8 alle 12, mentre solo negli
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro ultimi 5 o 6 anni, più o meno dal 2018, è stata prevista un'apertura al pubblico
fino alle 10.30 e poi la consegna dei referti fra le 16 e le 17. Detti orari di apertura
al pubblico erano anche affissi con un avviso fuori e ricordo che venivano
interpretati molto tassativamente. Questi sono gli orari di apertura al pubblico,
non so se il centro rimanesse o meno aperto dopo. Posso tuttavia aggiungere che,
essendo da circa 3 anni in pensione e dunque muovendomi di più in giro in paese,
mi è capitato di incontrare la ricorrente al supermercato o dedita ad altre
commissioni nella tarda mattinata, direi intorno alle 12. Ricordo che nel 2022 fu
affisso nella bacheca del centro l'avviso che indicava la trasformazione da s.n.c. a
s.r.l. Mi è capitato di raggiungere il centro dopo le 17, qualche minuto dopo e ho
trovato in quelle occasioni il centro chiuso, vuoto”.
Ed ancora il teste , escusso all'udienza del 15/05/2024, ha Testimone_5
testualmente riferito: “… Io svolgo l'attività di vettore e da circa 10 anni, cioè da
circa il 2012, provvedevo al ritiro degli esami dal centro Biodiagnostico. L'orario
concordato era fra le 10.30 e le 10.45 ed il limite massimo erano le 11. Alle 11 infatti
il centro chiudeva e nelle occasioni in cui io ho ritardato arrivando appunto alle
11.05 ho trovato il laboratorio chiuso e vuoto. Proprio per tale evenienza il mio
datore di lavoro che è Biomedical mi forniva le chiavi per entrare in autonomia e
procedere al prelievo delle provette. Non so se il centro abbia avuto altri orari, so
soltanto che i prelievi sicuramente cessavano alle 10.15/10.20 e che appunto per
mia esperienza già alle 11 era tutto chiuso. Non ho memoria di un avviso affisso
che indicasse una trasformazione societaria. Non so dire se il centro avesse o meno
apertura pomeridiana” ed il teste : “… Sono stato dipendente del Testimone_6
centro Biodiagnostico come infermiere dal mese di ottobre del 2022 sino alla fine
del 2023. Tale centro faceva parte del Consorzio LA ed io già da tempo
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoravo per questo consorzio LA nella sede di Vita in provincia di Trapani.
Non sono sicuro della data in cui ho cominciato a lavorare nel centro perché ho
sicuramente memoria della signora con cui ho lavorato per alcuni mesi Parte_1
nel corso del 2022. Ricordo con chiarezza anche il momento in cui si sono
interrotte le sue prestazioni lavorative, non è più ricomparsa. Ricordo proprio che
ad un certo punto si è alzata, se ne è andata e non è più ritornata. Il centro
rimaneva aperto solo nel tempo necessario allo svolgimento dei prelievi al
mattino e la consegna dei referti al pomeriggio. Terminate tali attività il centro
proprio chiudeva, non vi era altro da fare. I prelievi venivano svolti tra le 7.30 e
le 11, mentre le consegne avvenivano fra le 16 e le 17. Si era molto fiscali nella
distinzione fra le due attività di prelievo e di ritiro. Il centro veniva aperto o chiuso
da chi arrivava prima o da chi andava via per ultimo, io ad esempio arrivavo
appunto alle 7.30 mentre l'apertura al pubblico era in realtà alle 8, io magari in
quella mezz'ora facevo qualche prelievo urgente a domicilio. Nella bacheca era
affisso un avviso che indicava il passaggio da società di persona a s.r.l. o
viceversa, non ricordo. Il corriere che di regola veniva a ritirare i prelievi era
, talvolta veniva qualcun altro”. Parte_1
Alla luce di quanto emerso attraverso l'escussione dei testi – tenuto anche conto della documentazione versata in atti - può ritenersi che la ricorrente abbia effettivamente dimostrato di avere svolto un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualizzato.
Non v'è chi non veda, infatti, che l'istruttoria surriportata non offre, al riguardo,
elementi univoci. Sennonché il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed
- 13 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (cfr.
Cass. n. 1547 del 27/01/2015).
Qui la testimonianza che certamente corrobora integralmente le pretese attoree è
quella del marito della ricorrente. Ed essa, oltre ad apparire intrinsecamente coerente e scevra da meri intenti di compiacenza (il teste, ad esempio, ha precisato che “l'orario normale era 15/19 e solo ove necessario si poteva trattenere anche
fino a tardi”), trova adeguati e persuasivi elementi di riscontro anche nelle deposizioni rese dai testi e , i quali, sia pure in virtù di una Tes_1 Tes_2
frequentazione dei locali ambulatoriali pluriennale e regolare ma certamente diradata nel tempo in considerazione della naturale periodicità degli esami di laboratorio, hanno tuttavia fornito elementi significativi di riscontro. Non nuoce ricordare che il teste , pur dichiarando “… Non so quali fossero gli orari Tes_1
specifici di lavoro della ricorrente” ha però soggiunto: “ma posso dire che mi è
capitato di trovarla già alle 8.30 del mattino oppure in orario pomeridiano alle
15 o alle 16 o alle 17…” ed aveva altresì premesso: “Per quel che mi è capitato di
vedere personalmente quando mi sono recato nel centro o per quel che mi è
capitato di sentire dalle conversazioni telefoniche con il marito con cui magari mi
trovavo al bar, ella operava all'interno del centro sia di mattina che di
pomeriggio, tutti i giorni della settimana”. Il teste ha dichiarato a sua volta: Tes_2
“Era mia abitudine recarmi al centro la mattina presto per evitare lunghe attese
e dunque ero lì fra le 7.30 e le 7.45. Di solito era lei ad aprire il centro mentre i
medici arrivavano dopo e quindi arrivava pure lei più o meno allo stesso orario,
- 14 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro direi fra le 8, le 8.05. Nel tempo mi è capitato di frequentare il centro anche in
orari diversi sicuramente la mattina nella fascia 8/13, e inoltre quando dovevo
ritirare gli esami ella mi chiamava per il ritiro e io andavo di solito fra le 17 e le
18. Io ho sempre incontrato in tali occasioni la signora ”. Parte_1
Se le tre testimonianze indicate da parte attrice depongono chiaramente a favore della stessa, la valutazione di quelle offerte dalle resistenti non può non scontare le numerose contraddizioni emerse tra le stesse, sia singolarmente sia valutate in correlazione le une con le altre, tali da farle reputare sostanzialmente inattendibili.
Ed infatti il teste riferisce che i prelievi all'interno del Testimone_5
laboratorio già dal 2012 cessavano alle 10.15/10.2o e che lo stesso alle 11 era chiuso e vuoto, laddove le stesse asserzioni di parte resistente – e le dichiarazioni, si è visto,
anche del teste – sostengono invece che solo dal 2018 si è ridotto Testimone_4
l'orario mattutino sino alle 11, mentre certamente sino ad allora (e sono molti anni)
il centro era aperto quanto meno sino alle 12.
poi, cade in vistosa contraddizione allorquando – pur datando Testimone_6
inizialmente al mese di ottobre del 2022 l'inizio del suo rapporto di lavoro - riferisce tuttavia di avere lavorato per un certo periodo unitamente alla ricorrente (che si è
dimessa nel mese di agosto di quell'anno) e palesa di conseguenza chiara incertezza sulla reale data di inizio della sua collaborazione all'interno del centro;
si contraddice pure laddove afferma che i prelievi avvenivano tra le 7.30 e le 11 e che lui stesso arrivava alle 7,30 per poi soggiungere però che l'apertura al pubblico
(giustappunto per i prelievi) in realtà era alle 8.
Maggiore dovizia di particolari offre soltanto la deposizione di – il Testimone_4
quale ad ogni modo ammette pure lui solo una periodica frequentazione dei locali del laboratorio in occasione dei saltuari esami di laboratorio al pari dei testi Tes_2
- 15 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro e . Ma essa non risulta coerente – si è visto – né con le riportate affermazioni Tes_1
del corriere né con quelle del teste (secondo l'uno, infatti, Parte_1 Tes_6
l'apertura al pubblico era fino alle 10.30 e “questi erano gli orari tassativi”,
secondo l'altro i prelievi cessavano solo alle 11. Il teste, ad ogni modo, si preoccupa di precisare che quelli da lui riferiti erano “gli orari di apertura al pubblico, non so
se il centro rimanesse o meno aperto dopo”.
A corroborare ulteriormente a favore dell'attrice il quadro probatorio è, da ultimo,
la documentazione depositata all'udienza del 17/10/2024, scrutinata in combinato disposto con le stesse affermazioni dei resistenti secondo cui “la sig.ra Parte_1
provvedeva alla stampa e alla relativa consegna” dei risultati delle analisi, essa dimostrando indubbiamente una ripetuta attività (i documenti concernono tre mesi differenti) in tardo orario pomeridiano così come sostenuto nel ricorso.
6. In definitiva, il compendio probatorio raccolto consente di affermare che la ricorrente ha lavorato dall'11/09/1004 al 16/11/2018 alle dipendenze della
[...]
dal 16/11/2018 al Controparte_6
22/04/2021 alle dipendenze della Controparte_10
, dal 22/04/2021 al giorno 11/08/2022 alle dipendenze della
[...]
, svolgendo sempre le mansioni di impiegata Controparte_1
inquadrabili nel livello 3 del CCNL Studi Professionali, con una prestazione articolata dal lunedi al venerdi, dalle ore 08:00 alle ore 12.00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 sino all'08/03/2020, e dal giorno 09/03/2020, sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
7. Dal superiore accertamento scaturisce la necessità di procedere ad un accertamento contabile d'ufficio che determini l'ammontare delle conseguenti differenze retributive, tenuto conto delle causali di credito rivendicate nel ricorso,
- 16 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro dei documenti prodotti, dei pagamenti avvenuti in corso di causa e delle singole responsabilità assumibili da ciascuno dei soggetti convenuti.
8. La regolamentazione delle spese sarà operata in sede di statuizione definitiva.
◊
Così deciso in Palermo, il 03/10/2025.
GIUDICE
DE AM
(firmato digitalmente a margine)
- 17 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
29/09/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3337/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GERMANÀ FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
, già del dott. Controparte_1 Controparte_2
e, successivamente, Controparte_3 Controparte_2
della dott.ssa e C. (Avv. CICALA GIOVANNI DOMENICO) Controparte_4
, n.q. di socio illimitatamente responsabile del Controparte_3
“ del dott. ” (Avv. MEO Controparte_2 Controparte_3
MARIO)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro , n.q. di socia illimitatamente responsabile del “ Controparte_4 [...]
del dott. e del “ Controparte_2 Controparte_3 [...]
C
della dott.ssa ” e , CP_2 Controparte_4 Parte_2
n.q. di socia illimitatamente responsabile del “ del dott. Controparte_2
” e del “ della dott.ssa Controparte_3 Controparte_2 [...]
” (Avv.ta ALACQUA CARMEN) CP_5
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente ha lavorato dall'11/09/1994 al 16/11/2018 alle dipendenze della Controparte_6
[... dal 16/11/2018 al 22/04/2021 alle dipendenze della Controparte_7
CP_
dal 22/04/2021 al giorno 11/08/2022 alle
[...] Controparte_4
dipendenze della , svolgendo le mansioni di impiegata Controparte_1
inquadrabili nel livello 3 del CCNL Studi Professionali, con una prestazione articolata dal lunedi al venerdi, dalle ore 08:00 alle ore 12.00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 sino all'08/03/2020, e dal giorno 09/03/2020, sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
◊ dichiara la responsabilità personale, illimitata e sussidiaria di CP_3
nella qualità di socio della
[...] Controparte_6
sino alla cessione delle sue quote in data 08/10/2018;
[...]
◊ dichiara la responsabilità personale, illimitata e sussidiaria di Parte_2
e prima nella qualità di socie della Controparte_4 Controparte_2
- 2 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro del dott. C. e poi nella qualità di socie della Controparte_6 [...]
dott.ssa sino alla trasformazione Controparte_7 Controparte_5
societaria in s.r.l. in data 21/04/2021;
◊ dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza istruttoria;
◊ spese al definitivo.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 16/03/2023 la ricorrente – premesso di essere stata assunta in data 11/09/1994 dalla Controparte_6
di cui erano socie anche le sigg.re e
[...] Controparte_4
, e di avere prestato la propria attività lavorativa, quale impiegata Parte_2
amministrativa part-time al 50% inquadrata al 3° livello del CCNL Studi
Professionali, dalla data di assunzione e fino al 16/11/2018 alle dipendenze della stessa per poi Controparte_6
passare dal 16/11/2018 e fino al 22/04/2021 alle dipendenze della
[...]
le cui uniche socie erano le Controparte_7 Controparte_5
sigg.re e , e dal 22/04/2021 e fino al giorno 11/08/2022 CP_4 Parte_2
(data delle dimissioni) alle dipendenze della , le cui Controparte_1
uniche socie rimanevano sempre le sigg.re e – esponeva CP_4 Parte_2
di avere osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, un orario superiore rispetto a quello contrattualizzato e retribuito, avendo prestato la propria attività
lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13.00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, e, dal giorno 09/03/2020 (in seguito alla diffusione del contagio da
Covid-19), sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore
15:00 alle ore 19:00; lamentava, altresì, di non avere mai percepito la tredicesima
- 3 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro e la quattordicesima mensilità, nonché le mensilità da maggio ad agosto 2022,
unitamente al TFR ed alle ferie e permessi maturati e non goduti. Concludeva
chiedendo al Tribunale adito di volere “… Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi
di cui in parte motiva, che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della
resistente dal settembre 1994 e fino all'agosto 2022 quale impiegata livello 3 del
CCNL Studi Professionali;
- Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte
motiva, che per il lavoro svolto la ricorrente deve essere inquadrata al livello 3 del
CCNL Studi Professionali, ovvero a quel diverso livello ritenuto equo e giusto dal
Decidente; - Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che il
lavoro svolto, quale lavoro ordinario e straordinario per gli orari di lavoro di cui
in parte motiva, ivi inclusi 13° e 14°, ferie e permessi maturati e non goduti e TFR,
la ricorrente vanta differenze retributive, rispetto a quanto effettivamente
percepito, pari ad € 304.663,78 di cui: Differenze retributive € 256.387,50
Trattamento fine rapporto € 48.276,28”; - Conseguentemente condannare la resistente a pagare alla ricorrente tutte le superiori somme richieste pari ad euro
304.663,78 lordo, ed in ogni caso per come accertate in giudizio, oltre interessi e
rivalutazione maturata e matura e maturanda”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/06/2023, la eccepiva la nullità del ricorso per carenza dei requisiti Controparte_1
di cui all'art. 414 c.p.c., la prescrizione delle pretese creditorie maturate alla data del 18/07/2007 per effetto della Riforma Fornero e, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva l'integrale rigetto.
Costituitesi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/06/2023, le sigg.re eccepivano la violazione dell'art. 414 c.p.c., il difetto dei CP_8
presupposti per il riconoscimento delle differenze retributive richieste, la
- 4 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro prescrizione di qualsiasi credito maturato prima del 18/07/2007 per effetto della riforma Fornero, l'intervenuta loro liberazione ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c.
ed il beneficio della previa escussione e chiedevano rigettarsi il ricorso, stante la sua infondatezza.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06/06/2023, il dott. eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per carenza dei CP_6
requisiti di legge, il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della cessione delle quote di sua proprietà (in data 08/10/2018) in favore della dott.ssa e la prescrizione delle pretese creditorie maturate alla data del Controparte_4
18/07/2007, rappresentando, in ogni caso, l'infondatezza delle domande attoree ed invocando il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Alla prima udienza del giorno 15/06/2023 la difesa della s.r.l. resistente consegnava banco iudicis alla controparte assegno non trasferibile n. 0050798402-
05, tratto sulla Banca Don Rizzo, unitamente alla busta paga di agosto 2022, in pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto inclusa la retribuzione del mese di agosto del 2022, per l'importo di euro 20.764,09, e chiedeva di essere autorizzata a produrre, così come in effetti avveniva in data 17/06/2023, le ricevute di bonifico relative alle retribuzioni dei mesi da maggio a luglio del 2022.
Rifiutata dalle parti la proposta formulata in via conciliativa da questo Tribunale,
la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei tesi dalle medesime indicati;
quindi, fissata udienza di discussione e decisione, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte viene quivi parzialmente decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
- 5 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 1. In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. sollevata da tutte le parti resistenti, atteso che l'atto introduttivo del giudizio contiene, evidentemente, tutti gli elementi necessari, secondo quanto disposto dal codice di rito, ai fini della sua validità, sufficientemente delineando le singole pretese creditorie rivendicate, i presupposti di fatto postivi a fondamento,
le ragioni giuridiche addotte a loro sostegno.
2. Sempre preliminarmente, va dichiarata la legittimazione passiva del sig.
per i debiti dedotti in giudizio e pregressi alla cessione Controparte_3
delle sue quote sociali in data 08/10/2018.
Ed infatti, l'art. 2290 c.c., al primo comma, dispone che: "Nei casi in cui il rapporto
sociale si soglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili
verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo
scioglimento".
Sul punto, la Cassazione ha affermato che il socio uscente di una s.n.c. continua a rispondere illimitatamente per quelle obbligazioni che sono state contratte dalla società nel tempo in cui egli ne era socio, anche dopo lo scioglimento del rapporto sociale, dando rilievo al momento della stipula del contratto, conformemente alla
ratio della disposizione, che è quella di tutelare i terzi che hanno acquistato diritti verso la società facendo affidamento sul patrimonio di coloro che erano soci al momento della stipula del contratto (cfr. Cass. civ., n. 24490/2013).
3. Va affermata, altresì, relativamente alle pretese creditorie dedotte in giudizio, la legittimazione passiva delle sigg.re e Controparte_4 Parte_2
(entrambe n.q. di socie illimitatamente responsabili dapprima del
[...]
CP_
del dott. e poi del della CP_6 CP_6 Controparte_6
CP_ Controparte_ dott.ssa sino al momento della trasformazione della CP_4
- 6 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro “ ” (avvenuta nell'aprile 2021). Controparte_6
Ed infatti, l'art. 2500 quinquies c.c. dispone, al primo ed al secondo comma, che:
“La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla
responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti
dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno
dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai
quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata
o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo
hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione …”.
Ora, la Cassazione ha affermato che la comunicazione contemplata dal secondo comma della disposizione testé detta debba avere come oggetto specifico la trasformazione della società e che, pertanto, ai fini della operatività della presunzione di consenso, non possono supplire all'omessa comunicazione né la conoscenza acquisita aliunde della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera. Dunque, qualora non risulti che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione, è possibile desumere il consenso solo in caso di comunicazione formale a mezzo raccomandata o altri mezzi che garantiscano la prova di ricevimento, seguita dal silenzio fino a 60 giorni. Di conseguenza, è
irrilevante che il creditore abbia avuto contezza della trasformazione societaria altrimenti rispetto a quanto normativamente previsto, permanendo, in tal caso, la responsabilità dei soci.
Sull'argomento, i Giudici di legittimità sono recentemente intervenuti affermando
- 7 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro che: “In tema di trasformazione di una società di persone in una società di capitali
(c.d. “trasformazione omogenea progressiva”), l'articolo 2500-quinquies, c.c.,
richiede necessariamente, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente
responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione
formale da parte della società debitrice nei confronti dei creditori sociali, in
assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi”
(Cass. 05/05/2025, ordinanza n. 11819).
Ed è certamente da escludersi che una siffatta comunicazione formale, idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, possa rinvenirsi nella mera affissione nei locali aziendali, non si sa neppure effettuata da chi, di una nota che non risulta concretamente sottoposta all'attenzione della ricorrente e da costei dunque effettivamente conosciuta.
3.1. E' vero, tuttavia, che la responsabilità del singolo socio ha carattere sussidiario,
nel senso che il creditore sociale deve prima agire sul patrimonio della s.n.c. e, solo in caso di insufficienza, può agire sui beni personali del socio (art. 2304 c.c.),
dovendosi peraltro precisare che la preventiva escussione del patrimonio sociale non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti
aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito (così Cass. n. 4606 del 08/07/1983).
Qui, però, difetta qualsivoglia prova dell'inutile esperimento del "beneficium
excussionis". E consente piuttosto di argomentare in senso opposto la riferita trasformazione societaria da s.n.c. ad s.r.l., la quale, senza dar luogo alla creazione di una nuova entità giuridica, ha comportato soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente;
sicché l'ente trasformato sopravvive alla
- 8 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità
soggettiva, con la conseguenza che tutto il patrimonio (mobile ed immobile) della società trasformata deve essere considerato, automaticamente e senza possibilità
d'eccezione alcuna, di proprietà della medesima società, pur nella nuova veste e denominazione (così Cass. n. 10254 del 04/08/2000; cfr. anche l'art. 2498 c.c. nella sua nuova formulazione: “Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i
diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che
ha effettuato la trasformazione.”).
4. Infine, sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie in questa sede azionate, poiché i resistenti non hanno neppure allegato la sussistenza di quelle condizioni di stabilità del rapporto di lavoro che, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, avrebbero consentito di far decorrere il termine di prescrizione dei crediti retributivi nel corso del suo svolgimento e non esclusivamente a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
5. Nel merito, al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, deve procedersi all'esame – comparativo - delle testimonianze rese dai testi escussi.
Orbene, il teste , escusso all'udienza del 15/05/2024, ha Testimone_1
testualmente riferito quanto segue: “… Ho conosciuto la ricorrente poiché ho un
rapporto di amicizia con il marito ed inoltre sia io che mia mamma andavamo ad
effettuare i prelievi nel centro medico all'interno del quale ella lavorava. Non
ricordo adesso il nome di tale centro, ma era sicuramente sito a Balestrate, forse
in via Marconi. Riconosco inoltre nella persona che si trova attualmente fuori
dall'aula del Giudice nel corridoio la titolare del centro ed ella fra l'altro veniva
anche personalmente a casa di mia madre per effettuare i prelievi a domicilio. La
- 9 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro nostra frequentazione di tale centro riguarda moltissimi anni, addirittura il
periodo in cui vi era un precedente titolare di cui in questo momento non ricordo
il nome. Il Giudice dà atto che viene riconosciuta dal teste la signora CP_4
. ADR. ricordo che vi era pure sua sorella che so adesso essere morta.
[...]
Per quel che mi è capitato di vedere personalmente quando mi sono recato nel
centro o per quel che mi è capitato di sentire dalle conversazioni telefoniche con il
marito con cui magari mi trovavo al bar, ella operava all'interno del centro sia di
mattina che di pomeriggio, tutti i giorni della settimana. Non so quali fossero gli
orari specifici di lavoro della ricorrente, ma posso dire che mi è capitato di
trovarla già alle 8.30 del mattino oppure in orario pomeridiano alle 15 o alle 16 o
alle 17. Il centro lo frequentavamo sia io, sia mia moglie, sia mia madre direi un
paio di volte ciascuno”.
Il teste , escusso alla citata udienza del 15/05/2024, ha riferito: “… Tes_2
Sono un amico del marito della ricorrente. Mi è capitato inoltre anche di recarmi
presso il laboratorio all'interno del quale svolgeva il ruolo di segretaria. Si tratta
di un centro sito a Balestrate, il nome non lo ricordo ma è la strada che sbocca al
mare. Ho frequentato tale centro tante volte per diversi anni, sia prima che dopo
il periodo del covid. Era mia abitudine recarmi al centro la mattina presto per
evitare lunghe attese e dunque ero lì fra le 7.30 e le 7.45. Di solito era lei ad aprire
il centro mentre i medici arrivavano dopo e quindi arrivava pure lei più o meno
allo stesso orario, direi fra le 8, le 8.05. Nel tempo mi è capitato di frequentare il
centro anche in orari diversi sicuramente la mattina nella fascia 8/13, e inoltre
quando dovevo ritirare gli esami ella mi chiamava per il ritiro e io andavo di solito
fra le 17 e le 18. Io ho sempre incontrato in tali occasioni la signora . La Parte_1
mia frequentazione del centro poteva avere una cadenza ogni 3, 4 anche 5 mesi,
- 10 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ma potevano esserci anni in cui non andavo. Il centro era aperto dal lunedì al
venerdì”.
Il teste , marito della ricorrente, escusso sempre all'udienza del Testimone_3
giorno 15/05/2024, ha riferito testualmente quanto segue: “… Sono il marito della
ricorrente, siamo in separazione dei beni. Ella fino al periodo precedente alla
diffusione del covid lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 18,
con l'aumento del lavoro nel periodo della pandemia ha incrementato le ore di
lavoro coprendo un turno mattutino dalle 8 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 21.
Non è mai accaduto che ella lavorasse solo al mattino. So che ella aveva
formalmente un part time che prevedeva 3 ore al mattino e 1 ora al pomeriggio
ma non era questo l'orario che veniva di fatto attuato. Ero spesso io stesso ad
accompagnarla al laboratorio e poi ad andarla a riprendere. Preciso che nel
periodo del covid l'orario normale era 15/19 e solo ove necessario si poteva
trattenere anche fino a tardi”.
Ed ancora, il teste , escusso alla detta udienza del 15/05/2024, ha Testimone_4
riferito quanto segue: “… Conosco la ricorrente da più di 50 anni, viaggiavamo già
nel periodo delle scuole superiori. Oggi io sono in pensione ma per decenni ho
lavorato al Comune di Balestrate. Ella lavorava presso il centro Biodiagnostico di
via Verdi. Conosco tale centro sia perché per circa 20 anni è stata mia abitudine
operarvi dei prelievi 3, 4 volte l'anno, sia perché ero solito transitarvi davanti
intorno alle 8/8.15 del mattino quando mi recavo a pigliare un caffè prima di
raggiungere il Comune. Alle 8/ 8.15 oltre alla clientela era già presente la signora
la quale si occupava delle operazioni di accettazione e poi nel Parte_1
pomeriggio di quelle di consegna dei referti. Per molti anni il centro in realtà è
stato aperto solo al mattino e qui faceva tutto, dalle 8 alle 12, mentre solo negli
- 11 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ultimi 5 o 6 anni, più o meno dal 2018, è stata prevista un'apertura al pubblico
fino alle 10.30 e poi la consegna dei referti fra le 16 e le 17. Detti orari di apertura
al pubblico erano anche affissi con un avviso fuori e ricordo che venivano
interpretati molto tassativamente. Questi sono gli orari di apertura al pubblico,
non so se il centro rimanesse o meno aperto dopo. Posso tuttavia aggiungere che,
essendo da circa 3 anni in pensione e dunque muovendomi di più in giro in paese,
mi è capitato di incontrare la ricorrente al supermercato o dedita ad altre
commissioni nella tarda mattinata, direi intorno alle 12. Ricordo che nel 2022 fu
affisso nella bacheca del centro l'avviso che indicava la trasformazione da s.n.c. a
s.r.l. Mi è capitato di raggiungere il centro dopo le 17, qualche minuto dopo e ho
trovato in quelle occasioni il centro chiuso, vuoto”.
Ed ancora il teste , escusso all'udienza del 15/05/2024, ha Testimone_5
testualmente riferito: “… Io svolgo l'attività di vettore e da circa 10 anni, cioè da
circa il 2012, provvedevo al ritiro degli esami dal centro Biodiagnostico. L'orario
concordato era fra le 10.30 e le 10.45 ed il limite massimo erano le 11. Alle 11 infatti
il centro chiudeva e nelle occasioni in cui io ho ritardato arrivando appunto alle
11.05 ho trovato il laboratorio chiuso e vuoto. Proprio per tale evenienza il mio
datore di lavoro che è Biomedical mi forniva le chiavi per entrare in autonomia e
procedere al prelievo delle provette. Non so se il centro abbia avuto altri orari, so
soltanto che i prelievi sicuramente cessavano alle 10.15/10.20 e che appunto per
mia esperienza già alle 11 era tutto chiuso. Non ho memoria di un avviso affisso
che indicasse una trasformazione societaria. Non so dire se il centro avesse o meno
apertura pomeridiana” ed il teste : “… Sono stato dipendente del Testimone_6
centro Biodiagnostico come infermiere dal mese di ottobre del 2022 sino alla fine
del 2023. Tale centro faceva parte del Consorzio LA ed io già da tempo
- 12 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoravo per questo consorzio LA nella sede di Vita in provincia di Trapani.
Non sono sicuro della data in cui ho cominciato a lavorare nel centro perché ho
sicuramente memoria della signora con cui ho lavorato per alcuni mesi Parte_1
nel corso del 2022. Ricordo con chiarezza anche il momento in cui si sono
interrotte le sue prestazioni lavorative, non è più ricomparsa. Ricordo proprio che
ad un certo punto si è alzata, se ne è andata e non è più ritornata. Il centro
rimaneva aperto solo nel tempo necessario allo svolgimento dei prelievi al
mattino e la consegna dei referti al pomeriggio. Terminate tali attività il centro
proprio chiudeva, non vi era altro da fare. I prelievi venivano svolti tra le 7.30 e
le 11, mentre le consegne avvenivano fra le 16 e le 17. Si era molto fiscali nella
distinzione fra le due attività di prelievo e di ritiro. Il centro veniva aperto o chiuso
da chi arrivava prima o da chi andava via per ultimo, io ad esempio arrivavo
appunto alle 7.30 mentre l'apertura al pubblico era in realtà alle 8, io magari in
quella mezz'ora facevo qualche prelievo urgente a domicilio. Nella bacheca era
affisso un avviso che indicava il passaggio da società di persona a s.r.l. o
viceversa, non ricordo. Il corriere che di regola veniva a ritirare i prelievi era
, talvolta veniva qualcun altro”. Parte_1
Alla luce di quanto emerso attraverso l'escussione dei testi – tenuto anche conto della documentazione versata in atti - può ritenersi che la ricorrente abbia effettivamente dimostrato di avere svolto un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualizzato.
Non v'è chi non veda, infatti, che l'istruttoria surriportata non offre, al riguardo,
elementi univoci. Sennonché il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed
- 13 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (cfr.
Cass. n. 1547 del 27/01/2015).
Qui la testimonianza che certamente corrobora integralmente le pretese attoree è
quella del marito della ricorrente. Ed essa, oltre ad apparire intrinsecamente coerente e scevra da meri intenti di compiacenza (il teste, ad esempio, ha precisato che “l'orario normale era 15/19 e solo ove necessario si poteva trattenere anche
fino a tardi”), trova adeguati e persuasivi elementi di riscontro anche nelle deposizioni rese dai testi e , i quali, sia pure in virtù di una Tes_1 Tes_2
frequentazione dei locali ambulatoriali pluriennale e regolare ma certamente diradata nel tempo in considerazione della naturale periodicità degli esami di laboratorio, hanno tuttavia fornito elementi significativi di riscontro. Non nuoce ricordare che il teste , pur dichiarando “… Non so quali fossero gli orari Tes_1
specifici di lavoro della ricorrente” ha però soggiunto: “ma posso dire che mi è
capitato di trovarla già alle 8.30 del mattino oppure in orario pomeridiano alle
15 o alle 16 o alle 17…” ed aveva altresì premesso: “Per quel che mi è capitato di
vedere personalmente quando mi sono recato nel centro o per quel che mi è
capitato di sentire dalle conversazioni telefoniche con il marito con cui magari mi
trovavo al bar, ella operava all'interno del centro sia di mattina che di
pomeriggio, tutti i giorni della settimana”. Il teste ha dichiarato a sua volta: Tes_2
“Era mia abitudine recarmi al centro la mattina presto per evitare lunghe attese
e dunque ero lì fra le 7.30 e le 7.45. Di solito era lei ad aprire il centro mentre i
medici arrivavano dopo e quindi arrivava pure lei più o meno allo stesso orario,
- 14 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro direi fra le 8, le 8.05. Nel tempo mi è capitato di frequentare il centro anche in
orari diversi sicuramente la mattina nella fascia 8/13, e inoltre quando dovevo
ritirare gli esami ella mi chiamava per il ritiro e io andavo di solito fra le 17 e le
18. Io ho sempre incontrato in tali occasioni la signora ”. Parte_1
Se le tre testimonianze indicate da parte attrice depongono chiaramente a favore della stessa, la valutazione di quelle offerte dalle resistenti non può non scontare le numerose contraddizioni emerse tra le stesse, sia singolarmente sia valutate in correlazione le une con le altre, tali da farle reputare sostanzialmente inattendibili.
Ed infatti il teste riferisce che i prelievi all'interno del Testimone_5
laboratorio già dal 2012 cessavano alle 10.15/10.2o e che lo stesso alle 11 era chiuso e vuoto, laddove le stesse asserzioni di parte resistente – e le dichiarazioni, si è visto,
anche del teste – sostengono invece che solo dal 2018 si è ridotto Testimone_4
l'orario mattutino sino alle 11, mentre certamente sino ad allora (e sono molti anni)
il centro era aperto quanto meno sino alle 12.
poi, cade in vistosa contraddizione allorquando – pur datando Testimone_6
inizialmente al mese di ottobre del 2022 l'inizio del suo rapporto di lavoro - riferisce tuttavia di avere lavorato per un certo periodo unitamente alla ricorrente (che si è
dimessa nel mese di agosto di quell'anno) e palesa di conseguenza chiara incertezza sulla reale data di inizio della sua collaborazione all'interno del centro;
si contraddice pure laddove afferma che i prelievi avvenivano tra le 7.30 e le 11 e che lui stesso arrivava alle 7,30 per poi soggiungere però che l'apertura al pubblico
(giustappunto per i prelievi) in realtà era alle 8.
Maggiore dovizia di particolari offre soltanto la deposizione di – il Testimone_4
quale ad ogni modo ammette pure lui solo una periodica frequentazione dei locali del laboratorio in occasione dei saltuari esami di laboratorio al pari dei testi Tes_2
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro e . Ma essa non risulta coerente – si è visto – né con le riportate affermazioni Tes_1
del corriere né con quelle del teste (secondo l'uno, infatti, Parte_1 Tes_6
l'apertura al pubblico era fino alle 10.30 e “questi erano gli orari tassativi”,
secondo l'altro i prelievi cessavano solo alle 11. Il teste, ad ogni modo, si preoccupa di precisare che quelli da lui riferiti erano “gli orari di apertura al pubblico, non so
se il centro rimanesse o meno aperto dopo”.
A corroborare ulteriormente a favore dell'attrice il quadro probatorio è, da ultimo,
la documentazione depositata all'udienza del 17/10/2024, scrutinata in combinato disposto con le stesse affermazioni dei resistenti secondo cui “la sig.ra Parte_1
provvedeva alla stampa e alla relativa consegna” dei risultati delle analisi, essa dimostrando indubbiamente una ripetuta attività (i documenti concernono tre mesi differenti) in tardo orario pomeridiano così come sostenuto nel ricorso.
6. In definitiva, il compendio probatorio raccolto consente di affermare che la ricorrente ha lavorato dall'11/09/1004 al 16/11/2018 alle dipendenze della
[...]
dal 16/11/2018 al Controparte_6
22/04/2021 alle dipendenze della Controparte_10
, dal 22/04/2021 al giorno 11/08/2022 alle dipendenze della
[...]
, svolgendo sempre le mansioni di impiegata Controparte_1
inquadrabili nel livello 3 del CCNL Studi Professionali, con una prestazione articolata dal lunedi al venerdi, dalle ore 08:00 alle ore 12.00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 sino all'08/03/2020, e dal giorno 09/03/2020, sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
7. Dal superiore accertamento scaturisce la necessità di procedere ad un accertamento contabile d'ufficio che determini l'ammontare delle conseguenti differenze retributive, tenuto conto delle causali di credito rivendicate nel ricorso,
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro dei documenti prodotti, dei pagamenti avvenuti in corso di causa e delle singole responsabilità assumibili da ciascuno dei soggetti convenuti.
8. La regolamentazione delle spese sarà operata in sede di statuizione definitiva.
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Così deciso in Palermo, il 03/10/2025.
GIUDICE
DE AM
(firmato digitalmente a margine)
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