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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53026/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 53026/2023 del Ruolo Generale e promossa da nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zofrea, CF , ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Principe Umberto,27-
29
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: diniego protezione speciale.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1 CP_2
di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale emesso il
09/10/2023 e notificato al ricorrente in data 31/10/2023. Premette il ricorrente di essere cittadino del Bangladesh;
di essere arrivato in Italia in data
10/03/2022; di avere in Italia un amico fraterno di nome Persona_1
che vive e lavora regolarmente in Italia;
di avere trovato presso questo amico ospitalità e di aver trovato grazie a lui un lavoro come lavapiatti presso la struttura di ristorazione C&
L s.r.l.; di avere fatto amicizia con varie persone, sia italiani, che concittadini;
di essersi iscritto ad una associazione “La casa dei diritti sociali” al fine di potersi integrare meglio e di imparare la lingua italiana.
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore nella corrente procedura debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1 CP_2
un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione.
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_2 Per_3
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_4 CP_3
MP c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_5
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_2 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; BA c. Romania [GC], § 71; AN e Testimone_2
IC c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan NA Oy e AM
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia in data 10/03/2022 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, in data 10/03/2023 è riuscito ad ottenere un contratto a tempo indeterminato come lavapiatti presso la società C&L srl. Tale circostanza è provata dalla comunicazione Unilav, dalle buste paga di marzo 2023, di giugno 2023, e dalle buste paga da gennaio ad agosto
2024. Unitamente a ciò, il ricorrente ha prodotto anche la certificazione unica del 2024.
Per quanto concerne l'integrazione sociale del ricorrente, questi vive con un suo amico del
Bangladesh, il quale è regolarmente soggiornante in territorio italiano con un permesso di soggiorno di lungo periodo. A comprovare la sua integrazione sociale vi è anche l'iscrizione in data 07/11/2023 alla casa dei diritti sociali del Lazio.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta il rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate.
Si comunichi. Roma, 30/1/2025
La Presidente Dott.ssa Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 53026/2023 del Ruolo Generale e promossa da nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zofrea, CF , ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Principe Umberto,27-
29
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: diniego protezione speciale.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1 CP_2
di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale emesso il
09/10/2023 e notificato al ricorrente in data 31/10/2023. Premette il ricorrente di essere cittadino del Bangladesh;
di essere arrivato in Italia in data
10/03/2022; di avere in Italia un amico fraterno di nome Persona_1
che vive e lavora regolarmente in Italia;
di avere trovato presso questo amico ospitalità e di aver trovato grazie a lui un lavoro come lavapiatti presso la struttura di ristorazione C&
L s.r.l.; di avere fatto amicizia con varie persone, sia italiani, che concittadini;
di essersi iscritto ad una associazione “La casa dei diritti sociali” al fine di potersi integrare meglio e di imparare la lingua italiana.
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore nella corrente procedura debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1 CP_2
un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione.
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_2 Per_3
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_4 CP_3
MP c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_5
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_2 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; BA c. Romania [GC], § 71; AN e Testimone_2
IC c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan NA Oy e AM
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia in data 10/03/2022 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, in data 10/03/2023 è riuscito ad ottenere un contratto a tempo indeterminato come lavapiatti presso la società C&L srl. Tale circostanza è provata dalla comunicazione Unilav, dalle buste paga di marzo 2023, di giugno 2023, e dalle buste paga da gennaio ad agosto
2024. Unitamente a ciò, il ricorrente ha prodotto anche la certificazione unica del 2024.
Per quanto concerne l'integrazione sociale del ricorrente, questi vive con un suo amico del
Bangladesh, il quale è regolarmente soggiornante in territorio italiano con un permesso di soggiorno di lungo periodo. A comprovare la sua integrazione sociale vi è anche l'iscrizione in data 07/11/2023 alla casa dei diritti sociali del Lazio.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta il rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate.
Si comunichi. Roma, 30/1/2025
La Presidente Dott.ssa Luciana Sangiovanni