Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00523/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Marche, Comando Provinciale Carabinieri Marche, Comando Compagnia Carabinieri di Pesaro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro n. -OMISSIS- di protocollo, datato 24.08.2021, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dall''odierno istante avverso il provvedimento disciplinare definito con la sanzione della “consegna per giorni 1”;
- del presupposto provvedimento sanzionatorio con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 di consegna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Legione Carabinieri Marche, del Comando Provinciale Carabinieri Marche e del Comando Compagnia Carabinieri di Pesaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Al ricorrente, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, veniva inflitta la sanzione disciplinare di consegna per giorni uno, con la seguente motivazione finale: “… redigeva, nell’ultimo quadrimestre 2020, 17 denunce … riportanti nello stesso atto sia la dichiarazione da parte della persona offesa di <rinunciare espressamente alla notifica dell’avviso di richiesta di archiviazione ex art. 408, comma 3 bis c.p.p.> e sia la dichiarazione <dichiaro di non rinunciare alla notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408, comma 3 bis c.p.p.>, suscitando così le rimostranze della Procura della Repubblica…. e al contempo ledendo la reputazione dell’Arma dei Carabinieri presso l’A.G. Tale comportamento evidenzia negligenza nel tempo, scarsa professionalità e scarso senso di responsabilità nell’adempimento dei propri doveri, violando le disposizioni contenute negli articoli 713 comma 3, 717 comma 1, 732 comma 6 lett. a) del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare (D.P.R. 90/2010, e del disposto di cui al nr. 425 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri”.
La sanzione veniva impugnata con ricorso gerarchico poi respinto.
Tali atti sono stati impugnati con l’odierno ricorso.
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Prima di trattare il ricorso di merito, va ricordato che con ordinanza 8/5/2025 n. 341, veniva dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, del c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso giurisdizionale con riferimento alle censure che non trovavano riscontro nel precedente ricorso gerarchico proposto avverso la medesima sanzione.
Il ricorrente ha fornito le proprie deduzioni con memoria depositata il 6/6/2025 ma che non forniscono, al Collegio, elementi convincenti per mutare opinione.
Il ricorso giurisdizionale sarà quindi trattato nel limiti delle censure che trovano riscontro nel ricorso gerarchico secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1/3/2024 n. 2028; id. Sez. II, 5/10/2023 n. 8678; Sez. III, 18.9.2023, n. 8419; Sez. VI, 21/11/2022 n. 10230; Sez. VI, 19/11/2018, n. 6491; Sez. III, 17/4/2018, n. 2286; Sez. VI, 2/7/2015, n. 3299; Sez. V, 15/3/2012, n. 1444; TAR Piemonte, Sez. III, 16/4/2025 n. 657; TAR Toscana, Sez. I, 4/4/2025 n. 626; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24/2/2025 n. 623; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9/4/2024 n. 290).
3. Il ricorso gerarchico è affidato ad un’unica ed articolata censura con cui si deduce quanto segue:
- il Comandante di Compagnia, anziché agire immediatamente con l’azione disciplinare, si sarebbe dovuto preventivamente interrogare sulle ragioni per le quali il ricorrente, con carriera fino al momento specchiata, ha improvvisamente mostrato un calo di rendimento che potrebbe essere dovuto a “stanchezza mentale” conseguente al trascorrere di molte ore davanti al computer e alla scarsa dimestichezza con questo strumento di lavoro;
- il Procuratore della Repubblica, nel segnalare le anomalie nella compilazione delle denunce, si era limitato al seguente invito rivolto al Comandante di Compagnia “…. pregasi richiamare l’ufficiale di p.g. ….. ad una più attenta verbalizzazione degli atti di polizia giudiziaria” senza sollecitare azioni disciplinari;
- è inoltre mancata una attività di vigilanza da parte dei superiori del ricorrente (Comandante di Stazione e Comandante di Compagnia); attività che, se puntualmente e costantemente svolta, avrebbe consentito di rilevare gli errori e correggerli tempestivamente evitando così le rimostranze del Procuratore della Repubblica.
Tutte queste doglianze trovano riscontro nel ricorso giurisdizionale.
Le censure sono infondate.
Il Collegio ritiene innanzitutto di dover disattendere la censura secondo cui la “colpa” sarebbe di coloro che non hanno vigilato sull’operato del ricorrente, come se sussistesse un obbligo di supervisione diretta e di revisione su ogni atto di P.G. in uscita dall’ufficio. Come correttamente osservato dall’amministrazione nel respingere il ricorso gerarchico, il ricorrente possedeva grado ed esperienza tali da generare attribuzione di fiducia da parte dei superiori, senza necessità di esercitare un controllo penetrante sul suo operato come fosse un giovane Carabiniere di fresca nomina e in via di formazione.
Gli errori di cui si è lamentato il Procuratore della Repubblica sono inoltre palesi e grossolani, monstrando un’effettiva disattenzione e negligenza nella compilazione della modulistica predisposta per raccogliere le denunce.
Se un unico errore, di questo tipo, potrebbe essere dovuto ad una temporanea disattenzione (ad es. per stanchezza accumulata in una intensa giornata di lavoro), non può invece ritenersi tale l’errore sistematico compito ben 17 volte in quattro mesi, neppure a voler riconoscere che l’uso prolungato del computer affatichi la vista, trattandosi essenzialmente di mettere una c.d. “spunta” nella casella giusta. La stanchezza potrà semmai far sbagliare casella, ma pare poco verosimile che possa indurre a barrare contemporaneamente due caselle che esprimono l’esatto contrario l’una dell’altra.
Tantomeno si può ritenere scusante l’allegata scarsa dimestichezza con l’uso del computer; strumento impiegato, in questo caso, sostanzialmente come macchina per scrivere.
Va poi osservato che la sanzione è stata inflitta non solo per la negligenza mostrata in quest’attività ma anche perché, così facendo, è stato gettato discredito sulla reputazione dell’Arma dei Carabinieri, generando le rimostranze dell’Autorità Giudiziaria che deve invece riporre massima fiducia nei propri collaboratori attese le delicate funzioni chiamate a svolgere.
4. Gli ulteriori motivi del ricorso sono invece inammissibili per le ragioni già spiegate nel precedente paragrafo 2.
5. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara parzialmente inammissibile il ricorso in epigrafe e lo respinge per il resto come in motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 7 maggio 2025 e 11 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.