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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7364 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente tra
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. FABRIZIO ZARONE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dagli avv.ti TAMMARO SOPRANO e ALFREDO MAIELLO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 14/03/2025 le parti hanno chiesto il recepimento dell'accordo sottoscritto e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/12/2024 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel RO (CE) il 30/08/2021 con la resistente da cui non erano nati figli. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati
1 dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del 06/07/2023, ove non era stato previsto alcun onere economico a carico delle parti. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio.
In data 07/02/2025 si costituiva la resistente, la quale non si opponeva all'accoglimento della domanda sullo status.
Nelle more le parti raggiungevano un accordo e, all'udienza cartolare del 14/03/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del
06/07/2023. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In orine alle ulteriori statuizioni, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
1) voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in
Castel RO (CE) il 30 agosto 2021 tra il Sig. (C. F.: Parte_1 C.F._3
) nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Via
[...]
Domenico GENTILE n° 62 e la Sig. ra C. F.: ) nata Controparte_1 CodiceFiscale_4
a Caserta il 20 maggio 1962 e residente in [...] alla San Michele n° 23, il 30 agosto 2021 e trascritto al n° 8 serie II parte A del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Castel RO (CE) dell'anno 2021, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Castel RO (CE), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione negli eventuali diversi Comuni di eventuale rispettiva residenza, senza porre alcun onere economico (assegno di mantenimento od altro) a carico di alcuna delle parte in favore dell'altro, come già previsto;
2) voglia disporre quant'altro ritenuto utile e necessario;
3) voglia compensare integralmente le spese e competenze di giudizio tra le parti.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso la mera pronuncia sullo status e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel RO (CE) in data 30/08/2021 da , nato il Parte_1
17/06/1987 a Caserta, e , nata il [...] a [...]; CP_1 CP_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL MO (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152 septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2021);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 14/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7364 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente tra
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. FABRIZIO ZARONE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dagli avv.ti TAMMARO SOPRANO e ALFREDO MAIELLO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 14/03/2025 le parti hanno chiesto il recepimento dell'accordo sottoscritto e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/12/2024 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel RO (CE) il 30/08/2021 con la resistente da cui non erano nati figli. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati
1 dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del 06/07/2023, ove non era stato previsto alcun onere economico a carico delle parti. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio.
In data 07/02/2025 si costituiva la resistente, la quale non si opponeva all'accoglimento della domanda sullo status.
Nelle more le parti raggiungevano un accordo e, all'udienza cartolare del 14/03/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del
06/07/2023. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In orine alle ulteriori statuizioni, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
1) voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in
Castel RO (CE) il 30 agosto 2021 tra il Sig. (C. F.: Parte_1 C.F._3
) nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Via
[...]
Domenico GENTILE n° 62 e la Sig. ra C. F.: ) nata Controparte_1 CodiceFiscale_4
a Caserta il 20 maggio 1962 e residente in [...] alla San Michele n° 23, il 30 agosto 2021 e trascritto al n° 8 serie II parte A del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Castel RO (CE) dell'anno 2021, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Castel RO (CE), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione negli eventuali diversi Comuni di eventuale rispettiva residenza, senza porre alcun onere economico (assegno di mantenimento od altro) a carico di alcuna delle parte in favore dell'altro, come già previsto;
2) voglia disporre quant'altro ritenuto utile e necessario;
3) voglia compensare integralmente le spese e competenze di giudizio tra le parti.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso la mera pronuncia sullo status e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel RO (CE) in data 30/08/2021 da , nato il Parte_1
17/06/1987 a Caserta, e , nata il [...] a [...]; CP_1 CP_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL MO (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152 septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2021);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 14/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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