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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6105 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1639 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. tra
(cod. fisc.: ), in persona del Sin- Parte_1 P.IVA_1 daco pro tempore, on. , domiciliato presso l'indirizzo Persona_1 digitale dell'avv. Alessandro Ferrante (cod. fisc.: CodiceFiscale_1
(p.e.c.: avv. omue.marsala.tp.it), che lo rappresenta Email_1
e difende unitamente all'avv. Cosimo Di Girolamo (cod. fisc.:
[...]
) per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, C.F._2 giusta autorizzazione della Giunta Municipale n. 42 del 2.3.2021, in atti;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), in per- Parte_2 P.IVA_2 sona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- Parte_3 mente domiciliata in Roma, Via Premuda n. 1/a, presso lo studio dell'avv. Pia Iacutone (cod. fisc.: ), che la rappresentata e difesa CodiceFiscale_3 per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in ap- pello;
-appellata- OGGETTO: associazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma l'estin- Parte_1 zione del giudizio di appello contraddistinto col n° 1639/2021 R.G., per intervenuto accordo bonario tra le parti della controversia e con compensa- zione delle spese del giudizio di appello”; per Ass.Tra.: “Il procuratore dell'appellato avv. Pia Iacutone con la sottoscri- zione della presente istanza aderisce alla rinunzia, con compensazione delle spese del presente giudizio”.
OSSERVATO che il ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
18260/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.12.2020, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.Ma Corte di Appello Contrariis rejectis
In riforma dell'impugnata sentenza n°18260/2020, pronunciata dal Tribunale Civile di Roma (R.G. n°88031/2016), deposita in data 17/12/2020,
In via principale, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per i motivi sopra[c]cennati;
Nel merito, Accogliere l'opposizione proposta avverso il decreto Ingiuntivo n°25557/2016, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 03.11.2016, con- seguentemente,
- ritenere e dichiarare che per effetto della "disdetta" - con la quale l'Ente ha legittimamente esercitato la facoltà prevista dal combinato disposto di cui agli artt.4 e 7, lett. a), dello Statuto della Federtrasporti del 1982 - di cui alla nota dell'Ente del 27.12.2013, il ha cessato la qualità di Parte_1 associato al 31.12.2013;
- ritenere e dichiarare, conseguentemente, che nulla - per effetto della supe- riore "disdetta" - era dovuto dal di per l'anno 2014 e se- Pt_1 Pt_1 guenti, a titolo di rapporto associativo, essendo detto rapporto ormai cessato al 31.12.2013;
- ritenere e dichiarare - per le motivazioni sopra descritte - l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e, per il superiore effetto, ritenere e dichiarare che il non è debitore nei confronti di Parte_1 Parte_2 dell'importo e per le causali indicate nel decreto Ingiuntivo
[...]
2 n°25557/2016, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 03.11.2016 - previa revoca dello stesso - con ogni conseguente statuizione. (…)
Con vittoria di compensi del doppio grado del giudizio, oltre Irap, come per legge, non essendo i sottoscritti difensori soggetti a Iva e Cpa”; che si è costituita nel presente grado di giudizio l' la quale ha con- Pt_2 testato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Ordinario di Roma, contrariis rejectis così giudicare.
In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'ap- pello proposto dal per le ragioni indicate;
Parte_1
Nel merito: - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal , confermando la sentenza n. Parte_1
18260/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Roma, depositata in data 17.12.2020, nel procedimento n. 88031/2016 R.G. oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dal Parte_4
, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto
[...] ingiuntivo telematico n. 25557/2016 del 04.11.2016 reso dal Tribunale ordi- nario di Roma nel procedimento n. 65557/2016 R.G. condannando il
[...]
al pagamento delle somme ivi indicate, oltre al pagamento degli Parte_1 interessi legali ovvero interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino al saldo avvenuto.
Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante de- terminato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”; che, con istanza depositata in data 17.10.2025, il ha Parte_1 allegato che, “nelle more di svolgimento del giudizio di cui trattasi, le parti hanno manifestato l'interesse a definire bonariamente la controversia”, docu- mentando “che con delibera n. 385, del 10.10.2025 la Giunta Municipale ha autorizzato il Sindaco a depositare istanza di rinunzia all'atto di citazione in appello presso la Corte di Appello di Roma contraddistinto col n° 1639/2021 R.G., con compensazione delle spese del presente giudizio”; e ha dedotto
3 “che, pertanto, il , in forza dell'accordo transattivo, non ha Parte_1 più interesse nella prosecuzione del giudizio di cui trattasi”, dichiarando per- tanto “di rinunziare all'atto di citazione di appello, notificato in via pec. in data 18.3.2021, nei confronti dell' e [ha] Parte_2 chie[sto] all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma l'estinzione del giudizio di ap- pello contraddistinto col n° 1639/2021 R.G., per intervenuto accordo bonario tra le parti della controversia e con compensazione delle spese del giudizio di appello”; che la suddetta istanza è stata sottoscritta dal procuratore costituito dell'ap- pellato, avv. Pia Iacutone, la quale ha aderito “alla rinunzia, con compensa- zione delle spese del presente giudizio”; che, dunque, il ha rinunciato all'impugnazione della sen- Parte_1 tenza n. 18260/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, in data 17.12.2020; che la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante (principale o inci- dentale) equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, fa venire meno il potere- dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il pas- saggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a dif- ferenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr.
Cass. civ., Sez. II, ord. 12.1.2022, n. 821; Cass. civ., Sez. VI -2, 6.3.2018, n. 5250; Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999, n. 8387; Cass. civ., Sez. I, 19.5.1995, n. 5556); che l'effetto della rinuncia all'appello, quindi non solo al processo, ma al suo diritto sostanziale di contestare la decisione, è il passaggio in giudicato la sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del conten- dere sull'oggetto dell'appello; che l'esistenza di un accordo transattivo tra le parti giustifica la compensa- zione integrale delle spese del presente grado di giudizio.; che deve essere escluso l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tale sanzione, prevista dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché questo si applica soltanto nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'appello, e non in caso di estinzione per rinuncia;
4
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'ap- pello proposto dal avverso la sentenza n. 18260/2020 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.12.2020; compensa integralmente le spese del presente giudizio di appello tra le parti.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO ED Thellung de Courtelary
5
(cod. fisc.: ), in persona del Sin- Parte_1 P.IVA_1 daco pro tempore, on. , domiciliato presso l'indirizzo Persona_1 digitale dell'avv. Alessandro Ferrante (cod. fisc.: CodiceFiscale_1
(p.e.c.: avv. omue.marsala.tp.it), che lo rappresenta Email_1
e difende unitamente all'avv. Cosimo Di Girolamo (cod. fisc.:
[...]
) per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, C.F._2 giusta autorizzazione della Giunta Municipale n. 42 del 2.3.2021, in atti;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), in per- Parte_2 P.IVA_2 sona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- Parte_3 mente domiciliata in Roma, Via Premuda n. 1/a, presso lo studio dell'avv. Pia Iacutone (cod. fisc.: ), che la rappresentata e difesa CodiceFiscale_3 per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in ap- pello;
-appellata- OGGETTO: associazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma l'estin- Parte_1 zione del giudizio di appello contraddistinto col n° 1639/2021 R.G., per intervenuto accordo bonario tra le parti della controversia e con compensa- zione delle spese del giudizio di appello”; per Ass.Tra.: “Il procuratore dell'appellato avv. Pia Iacutone con la sottoscri- zione della presente istanza aderisce alla rinunzia, con compensazione delle spese del presente giudizio”.
OSSERVATO che il ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
18260/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.12.2020, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.Ma Corte di Appello Contrariis rejectis
In riforma dell'impugnata sentenza n°18260/2020, pronunciata dal Tribunale Civile di Roma (R.G. n°88031/2016), deposita in data 17/12/2020,
In via principale, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per i motivi sopra[c]cennati;
Nel merito, Accogliere l'opposizione proposta avverso il decreto Ingiuntivo n°25557/2016, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 03.11.2016, con- seguentemente,
- ritenere e dichiarare che per effetto della "disdetta" - con la quale l'Ente ha legittimamente esercitato la facoltà prevista dal combinato disposto di cui agli artt.4 e 7, lett. a), dello Statuto della Federtrasporti del 1982 - di cui alla nota dell'Ente del 27.12.2013, il ha cessato la qualità di Parte_1 associato al 31.12.2013;
- ritenere e dichiarare, conseguentemente, che nulla - per effetto della supe- riore "disdetta" - era dovuto dal di per l'anno 2014 e se- Pt_1 Pt_1 guenti, a titolo di rapporto associativo, essendo detto rapporto ormai cessato al 31.12.2013;
- ritenere e dichiarare - per le motivazioni sopra descritte - l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e, per il superiore effetto, ritenere e dichiarare che il non è debitore nei confronti di Parte_1 Parte_2 dell'importo e per le causali indicate nel decreto Ingiuntivo
[...]
2 n°25557/2016, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 03.11.2016 - previa revoca dello stesso - con ogni conseguente statuizione. (…)
Con vittoria di compensi del doppio grado del giudizio, oltre Irap, come per legge, non essendo i sottoscritti difensori soggetti a Iva e Cpa”; che si è costituita nel presente grado di giudizio l' la quale ha con- Pt_2 testato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Ordinario di Roma, contrariis rejectis così giudicare.
In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'ap- pello proposto dal per le ragioni indicate;
Parte_1
Nel merito: - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal , confermando la sentenza n. Parte_1
18260/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Roma, depositata in data 17.12.2020, nel procedimento n. 88031/2016 R.G. oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dal Parte_4
, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto
[...] ingiuntivo telematico n. 25557/2016 del 04.11.2016 reso dal Tribunale ordi- nario di Roma nel procedimento n. 65557/2016 R.G. condannando il
[...]
al pagamento delle somme ivi indicate, oltre al pagamento degli Parte_1 interessi legali ovvero interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino al saldo avvenuto.
Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante de- terminato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”; che, con istanza depositata in data 17.10.2025, il ha Parte_1 allegato che, “nelle more di svolgimento del giudizio di cui trattasi, le parti hanno manifestato l'interesse a definire bonariamente la controversia”, docu- mentando “che con delibera n. 385, del 10.10.2025 la Giunta Municipale ha autorizzato il Sindaco a depositare istanza di rinunzia all'atto di citazione in appello presso la Corte di Appello di Roma contraddistinto col n° 1639/2021 R.G., con compensazione delle spese del presente giudizio”; e ha dedotto
3 “che, pertanto, il , in forza dell'accordo transattivo, non ha Parte_1 più interesse nella prosecuzione del giudizio di cui trattasi”, dichiarando per- tanto “di rinunziare all'atto di citazione di appello, notificato in via pec. in data 18.3.2021, nei confronti dell' e [ha] Parte_2 chie[sto] all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma l'estinzione del giudizio di ap- pello contraddistinto col n° 1639/2021 R.G., per intervenuto accordo bonario tra le parti della controversia e con compensazione delle spese del giudizio di appello”; che la suddetta istanza è stata sottoscritta dal procuratore costituito dell'ap- pellato, avv. Pia Iacutone, la quale ha aderito “alla rinunzia, con compensa- zione delle spese del presente giudizio”; che, dunque, il ha rinunciato all'impugnazione della sen- Parte_1 tenza n. 18260/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, in data 17.12.2020; che la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante (principale o inci- dentale) equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, fa venire meno il potere- dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il pas- saggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a dif- ferenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr.
Cass. civ., Sez. II, ord. 12.1.2022, n. 821; Cass. civ., Sez. VI -2, 6.3.2018, n. 5250; Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999, n. 8387; Cass. civ., Sez. I, 19.5.1995, n. 5556); che l'effetto della rinuncia all'appello, quindi non solo al processo, ma al suo diritto sostanziale di contestare la decisione, è il passaggio in giudicato la sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del conten- dere sull'oggetto dell'appello; che l'esistenza di un accordo transattivo tra le parti giustifica la compensa- zione integrale delle spese del presente grado di giudizio.; che deve essere escluso l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tale sanzione, prevista dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché questo si applica soltanto nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'appello, e non in caso di estinzione per rinuncia;
4
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'ap- pello proposto dal avverso la sentenza n. 18260/2020 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.12.2020; compensa integralmente le spese del presente giudizio di appello tra le parti.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO ED Thellung de Courtelary
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