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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3636 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 18/04/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato GUERRATO TRISSINO
ALESSANDRA
e
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
01/09/1965, rappresentato e difeso dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono che il Tribunale voglia accogliere le seguenti
1 conclusioni congiunte:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/09/2000 a EL
GU (SV). Atto n. 22 parte II serie C - anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di quel comune di compiere le annotazioni di legge;
2) Mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente.
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia, un assegno mensile di €350,00, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat famiglie a fare data dal mese di settembre 2024, e sosterrà, nella misura del 50%, le spese mediche, ludiche e scolastiche straordinarie riguardanti la figlia, come individuate e disciplinate dal protocollo adottato da Questo
Tribunale, se comprovate da successiva presentazione di idonea documentazione giustificativa e ciò finché la figlia non sarà economicamente autosufficiente.
3) Mantenimento dell'altro coniuge
I coniugi dispongono di propri redditi e pertanto nulla disporsi a titolo di mantenimento reciproco.
4) casa coniugale
La casa coniugale sita in Longare (vi) via Dante Alighieri n. 1, già assegnata in uso alla SI in funzione del collocamento filiale, è anche attualmente Parte_1
occupata dalla SI e dalla figlia della coppia, . Tale abitazione è Parte_1 Per_1
di proprietà comune tra i coniugi per la quota di ½ ciascuno essendo stata acquistata da entrambi con scrittura privata - COMPRAVENDITA - del 29.07.1999 autenticata dal Pubblico ufficiale Sede Vicenza (VI) Repertorio n. 89137 Persona_2
– Trascrizione n. 13661.1/1999 in atti dal 09.08.1999, identificata al Catasto
Fabbricati: Comune di Longare Fg. 10 Mn. 460 Sub. 17 – Piano: 2 – Cat. A/2 - Cl. 3
– consist. 5,5 vani – rendita catastale € 525,49 Dati superficie: Totale 77 mq Totale escluse aree scoperte 75 mq;
Comune di Longare Fg. 10 Mn. 460 Sub. 4 – Piano: T –
Cat. C/6 - Cl. 2 – consist. 26 mq– rendita catastale € 44,31.
La casa è libera da pesi, vincoli, ipoteche o gravami che ne possano pregiudicare la commerciabilità.
Il sig. si impegna a cedere alla moglie SI , che accetta, la CP_1 Parte_1
2 piena proprietà della sua metà della casa ex coniugale sopra individuata a fronte della corresponsione da parte di quest'ultima del prezzo forfetario ed omnicomprensivo di
€34.000 (trentaquattromialeuro).
Si precisa che tale cessione avviene a titolo di compensazione, conguaglio, transazione e tombale tacitazione di ogni pregresso rapporto personale e patrimoniale
a qualunque titolo e pretesa derivante, connesso o conseguente al vincolo matrimoniale.
Essendo tale pattuizione funzionale ed essenziale per il componimento bonario della crisi coniugale e la cessazione del vincolo, i coniugi chiedono di beneficiare dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'articolo 19 L n.74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
La quota di ½ della proprietà dell'immobile in capo al sig. , nota alla parte CP_1 acquirente, s'intenderà ceduta ed acquistata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni ragione, pertinenza e servitù attiva e passiva, con garanzia di proprietà e libertà da oneri, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, da vincoli e privilegi anche di natura fiscale.
La cessione avverrà entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a cura e spese della SI ed a ministero del notaio di sua scelta. Parte_1
Con la perfetta esecuzione di quanto sopra le parti dichiarano di non avere altro a pretender reciprocamente per nessun motivo nemmeno derivante, dipendente o connesso al matrimonio ed allo scioglimento del vincolo e nemmeno in riferimento al punto 2) della separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in EL GU (SV) in data 23/09/2000.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per
3 l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 15/01/2007 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00 Per_1
nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Longare (VI), Via Dante Alighieri n. 1 in favore di quale Parte_1
genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio
4 non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in EL GU (SV) il 23/09/2000 alle condizioni
[...] CP_1
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EL GU (SV) al n. 22, parte II, serie C, anno
2000;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3636 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 18/04/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato GUERRATO TRISSINO
ALESSANDRA
e
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
01/09/1965, rappresentato e difeso dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono che il Tribunale voglia accogliere le seguenti
1 conclusioni congiunte:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/09/2000 a EL
GU (SV). Atto n. 22 parte II serie C - anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di quel comune di compiere le annotazioni di legge;
2) Mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente.
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia, un assegno mensile di €350,00, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat famiglie a fare data dal mese di settembre 2024, e sosterrà, nella misura del 50%, le spese mediche, ludiche e scolastiche straordinarie riguardanti la figlia, come individuate e disciplinate dal protocollo adottato da Questo
Tribunale, se comprovate da successiva presentazione di idonea documentazione giustificativa e ciò finché la figlia non sarà economicamente autosufficiente.
3) Mantenimento dell'altro coniuge
I coniugi dispongono di propri redditi e pertanto nulla disporsi a titolo di mantenimento reciproco.
4) casa coniugale
La casa coniugale sita in Longare (vi) via Dante Alighieri n. 1, già assegnata in uso alla SI in funzione del collocamento filiale, è anche attualmente Parte_1
occupata dalla SI e dalla figlia della coppia, . Tale abitazione è Parte_1 Per_1
di proprietà comune tra i coniugi per la quota di ½ ciascuno essendo stata acquistata da entrambi con scrittura privata - COMPRAVENDITA - del 29.07.1999 autenticata dal Pubblico ufficiale Sede Vicenza (VI) Repertorio n. 89137 Persona_2
– Trascrizione n. 13661.1/1999 in atti dal 09.08.1999, identificata al Catasto
Fabbricati: Comune di Longare Fg. 10 Mn. 460 Sub. 17 – Piano: 2 – Cat. A/2 - Cl. 3
– consist. 5,5 vani – rendita catastale € 525,49 Dati superficie: Totale 77 mq Totale escluse aree scoperte 75 mq;
Comune di Longare Fg. 10 Mn. 460 Sub. 4 – Piano: T –
Cat. C/6 - Cl. 2 – consist. 26 mq– rendita catastale € 44,31.
La casa è libera da pesi, vincoli, ipoteche o gravami che ne possano pregiudicare la commerciabilità.
Il sig. si impegna a cedere alla moglie SI , che accetta, la CP_1 Parte_1
2 piena proprietà della sua metà della casa ex coniugale sopra individuata a fronte della corresponsione da parte di quest'ultima del prezzo forfetario ed omnicomprensivo di
€34.000 (trentaquattromialeuro).
Si precisa che tale cessione avviene a titolo di compensazione, conguaglio, transazione e tombale tacitazione di ogni pregresso rapporto personale e patrimoniale
a qualunque titolo e pretesa derivante, connesso o conseguente al vincolo matrimoniale.
Essendo tale pattuizione funzionale ed essenziale per il componimento bonario della crisi coniugale e la cessazione del vincolo, i coniugi chiedono di beneficiare dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'articolo 19 L n.74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
La quota di ½ della proprietà dell'immobile in capo al sig. , nota alla parte CP_1 acquirente, s'intenderà ceduta ed acquistata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni ragione, pertinenza e servitù attiva e passiva, con garanzia di proprietà e libertà da oneri, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, da vincoli e privilegi anche di natura fiscale.
La cessione avverrà entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a cura e spese della SI ed a ministero del notaio di sua scelta. Parte_1
Con la perfetta esecuzione di quanto sopra le parti dichiarano di non avere altro a pretender reciprocamente per nessun motivo nemmeno derivante, dipendente o connesso al matrimonio ed allo scioglimento del vincolo e nemmeno in riferimento al punto 2) della separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in EL GU (SV) in data 23/09/2000.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per
3 l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 15/01/2007 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00 Per_1
nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Longare (VI), Via Dante Alighieri n. 1 in favore di quale Parte_1
genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio
4 non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in EL GU (SV) il 23/09/2000 alle condizioni
[...] CP_1
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EL GU (SV) al n. 22, parte II, serie C, anno
2000;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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