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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26854 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione XI civile
in persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa
da
Parte_1
difesa dall'avv. POZZI EDOARDO NICOLO' C.F._1
VIA PRIMO MAGGIO 32 20835 MUGGIO' C.F._2
- opponente -
contro
Controparte_1 [...]
difesa dall'avv. NICASTRO ARMANDO Controparte_2 P.IVA_1
con sede in PIAZZA A. DIAZ, 1 MILANO C.F._3
- opposta -
Conclusioni delle parti: Dichiarare l'estinzione del giudizio essendo intervenuta dichiarazione di rinuncia agli atti con accettazione della creditrice opposta. Spese compensate.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione ex art 645 c.p.c. avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 14710/2023, convenendo in giudizio la creditrice istante
[...]
Controparte_1 Controparte_2 per ottenere la revoca del decreto opposto nonché l'accoglimento della
[...] domanda riconvenzionale contestualmente proposta.
L'opposta, ritualmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso della prima udienza veniva esperito un tentativo di conciliazione e le parti, all'udienza successiva, dichiaravano che non era stato possibile raggiungere un accordo, insistendo per la prosecuzione del giudizio. Successivamente, con istanza depositata il 31.12.2024, parte opponente ha depositato istanza di rinuncia agli atti.
Con ordinanza in pari data è stata anticipata al 20.2.2025 la data di udienza, con richiesta al ctu di depositare la nota dei propri compensi per l'attività svolta, disponendo la trattazione scritta della causa.
Con nota depositata il 14.2.2025, l'opponente, nel confermare la propria rinuncia agli atti, ha chiesto di revocare il fondo spese assegnato alla consulente, non essendo stato eseguito l'accertamento peritale, ovvero in subordine ha chiesto una riduzione del compenso.
Con nota depositata in data 13.2.2025 l'opposta ha dichiarato, tramite procuratore speciale, di accettare la rinuncia agli atti, a spese compensate.
2. Ritiene la giudicante, constatata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, che debba essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell' art. 306 cod. proc. civ. e che tale dichiarazione debba avvenire nella forma della sentenza.
Le parti hanno dichiarato di essersi accordate in ordine alla compensazione delle spese di giudizio.
Quanto alle spese di ctu, ritiene la giudicante che il fondo spese deve essere confermato nella misura già disposta (€1.500,00, a carico solidale delle parti), apparendo congruo in relazione alle attività di accettazione incarico e studio della controversia, tenuto conto del valore della causa e della pluralità di documenti prodotti dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione XI civile in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella presente causa
- dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
- conferma l'assegnazione di un fondo spese in favore della c.t.u. in misura di €
1.500,00, posto a carico solidale delle parti.
Così deciso in Milano il 21/02/2025
La giudice
Licinia Petrella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione XI civile
in persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa
da
Parte_1
difesa dall'avv. POZZI EDOARDO NICOLO' C.F._1
VIA PRIMO MAGGIO 32 20835 MUGGIO' C.F._2
- opponente -
contro
Controparte_1 [...]
difesa dall'avv. NICASTRO ARMANDO Controparte_2 P.IVA_1
con sede in PIAZZA A. DIAZ, 1 MILANO C.F._3
- opposta -
Conclusioni delle parti: Dichiarare l'estinzione del giudizio essendo intervenuta dichiarazione di rinuncia agli atti con accettazione della creditrice opposta. Spese compensate.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione ex art 645 c.p.c. avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 14710/2023, convenendo in giudizio la creditrice istante
[...]
Controparte_1 Controparte_2 per ottenere la revoca del decreto opposto nonché l'accoglimento della
[...] domanda riconvenzionale contestualmente proposta.
L'opposta, ritualmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso della prima udienza veniva esperito un tentativo di conciliazione e le parti, all'udienza successiva, dichiaravano che non era stato possibile raggiungere un accordo, insistendo per la prosecuzione del giudizio. Successivamente, con istanza depositata il 31.12.2024, parte opponente ha depositato istanza di rinuncia agli atti.
Con ordinanza in pari data è stata anticipata al 20.2.2025 la data di udienza, con richiesta al ctu di depositare la nota dei propri compensi per l'attività svolta, disponendo la trattazione scritta della causa.
Con nota depositata il 14.2.2025, l'opponente, nel confermare la propria rinuncia agli atti, ha chiesto di revocare il fondo spese assegnato alla consulente, non essendo stato eseguito l'accertamento peritale, ovvero in subordine ha chiesto una riduzione del compenso.
Con nota depositata in data 13.2.2025 l'opposta ha dichiarato, tramite procuratore speciale, di accettare la rinuncia agli atti, a spese compensate.
2. Ritiene la giudicante, constatata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, che debba essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell' art. 306 cod. proc. civ. e che tale dichiarazione debba avvenire nella forma della sentenza.
Le parti hanno dichiarato di essersi accordate in ordine alla compensazione delle spese di giudizio.
Quanto alle spese di ctu, ritiene la giudicante che il fondo spese deve essere confermato nella misura già disposta (€1.500,00, a carico solidale delle parti), apparendo congruo in relazione alle attività di accettazione incarico e studio della controversia, tenuto conto del valore della causa e della pluralità di documenti prodotti dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione XI civile in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella presente causa
- dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
- conferma l'assegnazione di un fondo spese in favore della c.t.u. in misura di €
1.500,00, posto a carico solidale delle parti.
Così deciso in Milano il 21/02/2025
La giudice
Licinia Petrella