Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7423/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/04/2025, alle ore 10.04, nella 4 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Benedetta Ferone, è chiamata la causa
Sono presenti:
l'Avv. CURATOLI GIOVANNA, per l'attrice l'Avv. CENVINZO VINCENZO, per il convenuto
E' presente personalmente . Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'Avv. Giovanna Curatoli, difensore di fiducia della signora conclude Parte_1
per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la condanna dell'ex coniuge al pa- gamento di un'indennità a titolo di occupazione godendo in maniera esclusiva l'immobi- le in comproprietà. Difatti, dopo la sentenza di separazione del 01/7/22 che nulla dispo- neva in merito all'assegnazione della casa coniugale, non essendoci figli da tutelare il signor ha continuato ad abitare l'immobile senza permettere al coniuge di avva- CP_1
lersi del bene quindi escludendo la stessa dal godimento. L'immobile è stato acquistato nel 1980 quando tra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della comunione dei beni
.Agli atti è stato depositato l'estratto di matrimonio dal quale non risulta alcuna annota- zione circa una scelta diversa dalla comunione, infatti, seppur sposati prima della rifor- ma del 75 ,successivamente a detta riforma nessuna volontà in senso contrario al regime di comunione dei beni, è stata manifestata. Ne deriva che gli acquisti in costanza di ma- trimonio fatti anche da uno soltanto dei coniugi cadono in comunione a meno che il co- niuge non partecipi all'atto per escluderne l'inclusione. Nel caso di specie dalla copia dell'atto notarile depositata agli atti alcuna partecipazione vi è stata della signora
[...]
e pertanto il bene è in comproprietà. I 'uso esclusivo da parte del resistente è CP_2
stato confermato dallo stesso in sede di interrogatorio formale e dalla escussione della figlia dei signori e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare Parte_1 CP_1
1
lizzo esclusivo dell'immobile tramite i nipoti, ovvero i figli di una delle sue figlie. l' av- versa difesa nulla ha eccepito né provato né ha impugnato la quantificazione del quan- tum richiesto. Sul punto questa difesa rappresenta che l'indennità di occupazione della casa coniugale in comproprietà corrisponde in sostanza a un risarcimento del danno su- bito dal comproprietario estromesso un danno definito figurativo poiché non consiste in una perdita economica diretta ma nella mancata possibilità di godere del bene che per diritto spetta in quota all'interessato, ovviamente per la determinazione del quantum di solito ci si fa riferimento al valore locativo di mercato e tenuto conto dell'ubicazione dell'immobile sito in Portici, una strada principale e buono stato di conservazione dell'immobile e tenuto conto che in media per due vani ed accessori il valore locativo della zona non è inferiore ad euro 750/800 mensile;
questa difesa conclude affinché venga riconosciuta alla signora l'importo di euro 400 mensile a titolo di ristoro a decor- rere dal 1 luglio 2022 quando è stata pubblicata la sentenza di separazione e /o dalla no- tificazione della atto di citazione del presente giudizio ove il giudice riterrà in tal senso e comunque quel diverso importo che l'adito magistrato riterrà equo determinare secon- do il suo prudente apprezzamento. il tutto con Vittoria di spese e competenza di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore. Chiede pertanto che la causa venga decisa ed in- siste per il rigetto delle avverse deduzioni ed eccezioni rimaste sfornite di alcun fonda- mento sia giuridico che fattuale.
L'Avv. Cenvinzo il quale eccepisce che non è mai stato contestato l'uso esclusivo al sig. il quale comunque si rende disponibile a dividere l'immobile con Controparte_1
l'ex coniuge almeno finché non sarà chiarita la questione della separazione dei beni. Si riporta alle eccezioni formulate e chiede che la causa sia decisa.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
Il Giudice
successivamente, in prosieguo di udienza ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DE NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7423 /2023
r.g.a.c.
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Er- Parte_1 C.F._1 colano alla Via Panoramica 310 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Curatoli C.F.
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
- ATTRICE –
E
, C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
09.02.1952 e residente in [...], rappresen- tato e difeso, dall'avv. Vincenzo CENVINZO, CF presso cui C.F._4
elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla via IV Novembre n. 155, giusta procura in atti
- CONVENUTO –
OGGETTO: diritti reali, comunione
CONCLUSIONI: come da verbale che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, l'attrice citava in giudizio premettendo: di aver contratto con lui matrimonio in data 21.11.1972 Controparte_1
in regime di comunione legale dei beni;
di essere comproprietaria con il per la CP_1
quota del 50% di un bene immobile sito in Portici alla Via Libertà II traversa a destra n.
31, adibito a casa coniugale ed acquistato il 5.3.1980 dal che con sentenza n. CP_1
7331 del 2022 pubblicata il 21.7.2022 veniva dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al il quale escludeva essa attrice dal godimento CP_1
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dell'immobile e lo utilizzava in via esclusiva. Tanto premesso chiedeva al Tribunale di condannare il convenuto al pagamento di una indennità di occupazione in misura non inferiore a 400,00 euro mensili, a far data dalla sentenza di separazione con vittoria del- le spese di lite con attribuzione al difensore.
Si costituiva il che eccepiva la sua proprietà esclusiva dell'immobile e CP_1
l'infondatezza dell'avversa domanda chiedendone il rigetto con condanna della
contro
- parte alle spese di lite.
Assunta la prova orale, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile da- gli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di econo- mia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine del- le questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. VI,
04/01/2021, n. 11; Cass. civ., sez. V, 09/01/2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11/05/2018,
n. 11458; Cass. civ., SS.UU., 08/05/2014, n. 9936).
La domanda va decisa secondo quanto disposto dall'art. 1102 cc.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione con orientamento univoco ha infatti ritenu- to applicabile l'art. 1102 cc, in tema di uso della cosa comune, in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godi- mento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrisponden- te indennità (cfr. per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5156 del 30/03/2012).
Tuttavia, tale diritto non sorge quale conseguenza diretta della occupazione.
Infatti, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che "ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non
è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la de- stinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili.
Sicchè, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli
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altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquie- scenza all'altrui uso esclusivo.
Con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a mag- gior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo.
Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2423 del
09/02/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24647 del 03/12/2010).
Orbene, si osserva che nel caso di specie, non risulta che l'attrice abbia inoltrato al
[...] prima dell'introduzione del giudizio una formale richiesta di rilascio del bene ov- CP_1
vero una istanza di uso turnario del bene medesimo o una richiesta di ricevere la quota parte dei frutti non goduti.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1) rigetta la domanda proposta dall'attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di . Controparte_1
che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Napoli, 15.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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