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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1815 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, rimessa al Collegio per la decisione il 17/12/2024 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. D'ANGIOLILLO FIORELLA ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/12/2024 la ricorrente concludeva riportandosi all'atto introduttivo. Il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 24/02/2023, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 12/03/2001, dal quale erano nati quattro figli: il Per_1
05/08/2001, il 08/11/2002, il 17/03/2005 e il 01/02/2009, e di Persona_2 Per_3 Per_4
essersi separata con sentenza di separazione giudiziale del 24/02/2021, passata in giudicato, ove era
1 stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e obbligo del padre di versare un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo del mantenimento dei quattro figli (€ 150,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido esclusivo dei figli minori ( e ), atteso il mancato adempimento agli obblighi di mantenimento da Per_3 Per_4
parte del padre e il suo totale disinteresse nei confronti dei figli, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 250,00 per ciascuno), un assegno mensile di € 200,00 per la figlia maggiorenne non economicamente indipendente, la Per_1 percezione dell'assegno unico familiare per intero, nonché un assegno divorzile di € 100,00 in proprio favore.
All'esito dell'udienza presidenziale del 17/09/2024, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione del resistente, confermava le condizioni della separazione, salvo in merito al regime di affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con riferimento ai figli divenuti maggiorenni e, all'esito dell'udienza del 17/12/2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ridotti sulle conclusioni prima richiamate.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale.
Inoltre, va dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente in merito all'assegno unico familiare in quanto la relativa percezione è disciplinata da apposita normativa.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza, passata in giudicata, del 24/02/2021. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Atteso che anche il terzo figlio della coppia è divenuto maggiorenne, nulla va disposto in merito all'affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza.
Va confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_4
prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio successivi all'ordinanza presidenziale (non reclamata).
2 In merito ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del minore
(15 anni), va rimessa alla sua facoltà di scelta la gestione dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre.
Va revocato l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne essendo divenuto economicamente autosufficiente, come si evince Persona_2
sia dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo, in cui non ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento in suo favore, nonché in sede di prima comparazione, ove ha affermato che il ragazzo ha svolto varie attività lavorative, da ultimo presso una pizzeria (cfr. verbale del 17/09/2024).
Quanto all'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni ( 23enne Per_1
e 19enne), non economicamente autosufficienti, e del figlio minorenne ( ), tenuto Per_3 Per_4 conto dell'attività di operaio svolta saltuariamente dal resistente, il Tribunale reputa congruo porre a carico di quest'ultimo un assegno mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), considerando le presumibili accresciute esigenze rispetto all'epoca della separazione, secondo una nozione appartenente al notorio.
Infine, la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente va rigettata non sussistendone i presupposti.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa. A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Nel caso di specie, in primo luogo, in assenza di indicazioni specifiche in merito alla capacità economica del resistente, il quale svolge saltuariamente attività di operario sin da quando i coniugi erano sposati (cfr. verbale cit.), non è possibile verificare l'effettiva disparità economica tra le parti.
In secondo luogo, la ricorrente non ha allegato in maniera specifica e rilevante il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e la vicenda familiare ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, né ha formulato istanze istruttorie a tal fine. Inoltre, convivendo con la madre (percipiente di pensione), non ha dichiarato di trovarsi in uno stato di indigenza tale da giustificare un sostegno
3 economico per far fronte alle esigenze primarie di vita, non avendo peraltro allegato o provato l'incapacità di procurarsi mezzi economici. Pertanto, va rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile non potendo essere invocata alcuna delle sue funzioni sopra menzionate.
Attesa la natura del giudizio e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAN POTITO
CO il 12/03/2001 da ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
MATESE (CE) il 03/04/1974 e ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
POTITO CO (CE) il 21/04/1969;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN POTITO CO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 3, Parte
II, Serie A, Anno 2001);
3. affida in maniera congiunta il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e calendario dei tempi di permanenza con il padre come stabilito in parte motiva;
4. revoca l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_2
5. dispone che il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei tre figli ( , Per_1 Per_3
), versando alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), Per_4
rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno;
6. rigetta la domanda di assegno divorzile;
7. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 17/01/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1815 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, rimessa al Collegio per la decisione il 17/12/2024 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. D'ANGIOLILLO FIORELLA ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/12/2024 la ricorrente concludeva riportandosi all'atto introduttivo. Il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 24/02/2023, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 12/03/2001, dal quale erano nati quattro figli: il Per_1
05/08/2001, il 08/11/2002, il 17/03/2005 e il 01/02/2009, e di Persona_2 Per_3 Per_4
essersi separata con sentenza di separazione giudiziale del 24/02/2021, passata in giudicato, ove era
1 stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e obbligo del padre di versare un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo del mantenimento dei quattro figli (€ 150,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido esclusivo dei figli minori ( e ), atteso il mancato adempimento agli obblighi di mantenimento da Per_3 Per_4
parte del padre e il suo totale disinteresse nei confronti dei figli, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 250,00 per ciascuno), un assegno mensile di € 200,00 per la figlia maggiorenne non economicamente indipendente, la Per_1 percezione dell'assegno unico familiare per intero, nonché un assegno divorzile di € 100,00 in proprio favore.
All'esito dell'udienza presidenziale del 17/09/2024, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione del resistente, confermava le condizioni della separazione, salvo in merito al regime di affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con riferimento ai figli divenuti maggiorenni e, all'esito dell'udienza del 17/12/2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ridotti sulle conclusioni prima richiamate.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale.
Inoltre, va dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente in merito all'assegno unico familiare in quanto la relativa percezione è disciplinata da apposita normativa.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza, passata in giudicata, del 24/02/2021. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Atteso che anche il terzo figlio della coppia è divenuto maggiorenne, nulla va disposto in merito all'affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza.
Va confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_4
prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio successivi all'ordinanza presidenziale (non reclamata).
2 In merito ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del minore
(15 anni), va rimessa alla sua facoltà di scelta la gestione dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre.
Va revocato l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne essendo divenuto economicamente autosufficiente, come si evince Persona_2
sia dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo, in cui non ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento in suo favore, nonché in sede di prima comparazione, ove ha affermato che il ragazzo ha svolto varie attività lavorative, da ultimo presso una pizzeria (cfr. verbale del 17/09/2024).
Quanto all'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni ( 23enne Per_1
e 19enne), non economicamente autosufficienti, e del figlio minorenne ( ), tenuto Per_3 Per_4 conto dell'attività di operaio svolta saltuariamente dal resistente, il Tribunale reputa congruo porre a carico di quest'ultimo un assegno mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), considerando le presumibili accresciute esigenze rispetto all'epoca della separazione, secondo una nozione appartenente al notorio.
Infine, la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente va rigettata non sussistendone i presupposti.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa. A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Nel caso di specie, in primo luogo, in assenza di indicazioni specifiche in merito alla capacità economica del resistente, il quale svolge saltuariamente attività di operario sin da quando i coniugi erano sposati (cfr. verbale cit.), non è possibile verificare l'effettiva disparità economica tra le parti.
In secondo luogo, la ricorrente non ha allegato in maniera specifica e rilevante il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e la vicenda familiare ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, né ha formulato istanze istruttorie a tal fine. Inoltre, convivendo con la madre (percipiente di pensione), non ha dichiarato di trovarsi in uno stato di indigenza tale da giustificare un sostegno
3 economico per far fronte alle esigenze primarie di vita, non avendo peraltro allegato o provato l'incapacità di procurarsi mezzi economici. Pertanto, va rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile non potendo essere invocata alcuna delle sue funzioni sopra menzionate.
Attesa la natura del giudizio e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAN POTITO
CO il 12/03/2001 da ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
MATESE (CE) il 03/04/1974 e ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
POTITO CO (CE) il 21/04/1969;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN POTITO CO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 3, Parte
II, Serie A, Anno 2001);
3. affida in maniera congiunta il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e calendario dei tempi di permanenza con il padre come stabilito in parte motiva;
4. revoca l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_2
5. dispone che il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei tre figli ( , Per_1 Per_3
), versando alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), Per_4
rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno;
6. rigetta la domanda di assegno divorzile;
7. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 17/01/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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