Decreto presidenziale 18 luglio 2024
Decreto presidenziale 31 luglio 2024
Decreto presidenziale 31 luglio 2024
Ordinanza collegiale 30 dicembre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 06/06/2025, n. 11106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11106 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06824/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6824 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Assokemonia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lucianelli, Pier Paolo Polese, Giovanni Maria Lucianelli, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Pier Paolo Polese in Roma, alla via F. De Sanctis n.15, e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero delle Imprese e del Made in Italy- Ispettorato Territoriale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Free-Dab Società Consortile a Responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lucianelli, Pier Paolo Polese, Giovanni Maria Lucianelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pier Paolo Polese in Roma, via F. De Sanctis n.15 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- del provvedimento prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0011063.22-04-2024, a firma del Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i Servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione generale per i servizi territoriali - Divisione XI- Ispettorato territoriale (Casa del made in Italy) della Campania;
- del provvedimento prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0050120.07-03-2024 - mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.E.0050275-07-03-2024, a firma del Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made In Italy Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le nuove Tecnologie-Direzione Generale per il digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’informazione-Divisione IX Ex III Radiodiffusione Sonora e Televisiva. Diritti D’uso, di cui l’“ASSOCIAZIONE ASSOKEMONIA” ne è venuta a conoscenza in data 10 aprile 2024;
c) di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;
quanto ai primi motivi aggiunti :
del provvedimento prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008418.20-06-2024, a firma del Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie-Direzione generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione-Divisione IX
ex III Radiodiffusione Sonora e Televisiva. Diritti d’Uso;
quanto ai secondi motivi aggiunti :
della Nota prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0010224.09-07-2024, avente ad oggetto “ Notifica esclusione dell’emittente prot. 905137 dalla procedura di manifestazione d’interesse - bacino d’utenza n. 15 (Campania)”, a firma del Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie-Direzione generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione-Divisione IX ex III Radiodiffusione Sonora e Televisiva. Diritti d’Uso, e del provvedimento datato 20 giugno 2024, prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008418.20-06-2024, nella parte in cui si afferma che “ Con riferimento all’istruttoria in oggetto, si comunica che l’Ispettorato Territoriale (Casa del made in Italy) della Campania ha verificato che la concessione prot. 905137 – emittente “RADIO MI VIDA” - non è titolare di impianti che effettuano servizio nel territorio della regione Campania ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy -Ispettorato Territoriale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy- Ispettorato Territoriale Campania ha rigettato l’istanza formulata dalla stessa ed avente ad oggetto il trasferimento dell’impianto di radiodiffusione sonora sito nel Comune di Sapri (SA), via C. Pisacane, n. 59, esercito, in tesi, sulla frequenza di 108.000 MHz.
Deduce la ricorrente di essere proprietaria dell’emittente radiofonica denominata “RADIO KEMONIA” e di avere acquisito la titolarità dell’impianto di cui innanzi, giusta atto di permuta del 17 febbraio 2023 stipulato con la “Fondazione Informare”, la quale, a sua volta, come si legge nel citato atto di permuta, era divenuta titolare dello stesso siccome già esercito sulla frequenza di 108.000 MHz “ da Radio 105 stereo di cui al prot. 907205 ”
Più nello specifico, risulta documentato in atti che la dante causa della ricorrente abbia acquisito, per cessione di ramo di azienda stipulata in data 27 dicembre 2021 con l’associazione cedente Blue Broadcast, il ramo di azienda “The Coast”, costituito dalla concessione prot. n. 906424 e, secondo quanto si legge nel ridetto atto di cessione, dall’impianto di radiodiffusione FM 108 Mhz, in via Carlo Pisacane n. 59 a Sapri, dichiaratamente “ asservito al decreto di concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere comunitario “The Coast ” di cui a protocollo n. 906424. Di tale impianto vi è in effetti menzione nella precedente cessione di ramo di azienda stipulata fra la stessa associazione Blue Broadcast, in qualità di cessionaria, e la società Globalsolution s.r.l., in qualità di cedente. Quest’ultima, tuttavia, con precedente cessione di ramo di azienda risulta, a sua volta, avere acquisito dalla società Finmedia s.r.l., con sede in Vibonati, alla via Pisacane n.53, il ramo di azienda radiofonica “ costituito dall’impresa radiofonica con denominazione Radio 105 Stereo di cui al protocollo ministeriale n. 907205 (con impianto presso sede annesso ad essa con portante108 Mhz) alla quale concessione ministeriale risulta essere subordinato: l’impianto regolarmente censito ex art 32 legge 223/1990 in modulazione di frequenza su 102,260 MhZ, attivo in modo pubblico e continuato in località San Giocondo nel comune di Vibonati”, oltre a 4 diffusori microimpianti asserviti al primo.
Ed in effetti, dalla documentazione in atti emerge che, con decreto prot. n. 907205, a Finmedia s.r.l. veniva concesso l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale con la denominazione Radio 105 Stereo, mediante gli impianti indicati nell’allegato A allo stesso decreto, in cui la rete autorizzata risulta graficamente composta dall’impianto di via Vibonati, dall’impianto di San Giovanni a Pirro, dall’impianto di Padula e da un ulteriore impianto denominato “ Sapri Studio ”.
Assume la ricorrente che, per effetto dell’atto di permuta, stipulato, dunque, in data 17 febbraio 2023 con la Fondazione Informare, in ragione della successione degli atti traslativi come innanzi descritta, sarebbe divenuta titolare dell’impianto di radiodiffusione sonora sito nel Comune di Sapri (SA), via C. Pisacane, n. 59, in tesi esercito sulla frequenza di 108.000 MHz da Radio 105 stereo, giusta decreto di concessione prot. n. 907205. Sostiene che il ridetto impianto sarebbe stato censito ex art. 32, legge n. 223/90, nel Comune di Sapri (SA), ma per “ mero errore materiale” non risulterebbe presente nell’allegato A al decreto di concessione prot n. 907205.
A fondamento del diniego, preceduto da preavviso di rigetto al quale la ricorrente ha controdedotto, nel provvedimento viene riportata la seguente argomentazione : “la casistica di cui si discute non rientra nell’ambito di applicazione della circolare DGCA del 8/10/1996 poiché predetto documento di prassi disciplina esclusivamente i casi di difformità delle modalità tecnico operative di esercizio tra gli impianti censiti e quelli dichiarati in concessione e non anche i casi in cui gli impianti censiti manchino completamente nel decreto concessorio ”. Nel presupposto preavviso di rigetto il Ministero ha richiamato, peraltro, espressamente, facendolo proprio, il parere formulato sulla istanza della ricorrente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie-Direzione generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione-Divisione IX ex III Radiodiffusione Sonora e Televisiva. Diritti d’Uso, nel quale si legge: “La documentazione per il rilascio della concessione prevedeva l’elenco degli impianti da inserire nell’atto di concessione e che comunque gli stessi dovevano essere censiti ai sensi dell’art.32 della Legge 223/1990. Come si evince nella declaratoria della concessione rilasciata all’emittente “Radio 105 Stereo” Prot.907205, il titolare ha presentato una dichiarazione sostitutiva con l’elenco degli impianti censiti ai sensi dell’art.32 della legge 223/1990 ed all’art. 1 comma 2 del decreto di concessione viene specificato che l’emittente può operare con gli impianti censiti ai sensi dell’art.32 L.223/1990 di cui agli elenchi allegati risultanti dagli elaborati presentati dall’emittente (Allegato A). Verificando l’allegato A del decreto di concessione dell’emittente in oggetto si evidenzia che l’impianto in questione non è stato inserito e quindi non può essere più utilizzato o alienato”.
Il diniego gravato, dunque, si fonda sulla riscontrata insussistenza dell’impianto oggetto della richiesta di trasferimento nell’elaborato, rappresentativo della rete assentita, allegato al titolo concessorio per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario prot. 907205 rilasciato a Finmedia s.r.l. e, conseguentemente, nel ramo di azienda ceduto dalla Finmedia s.r.l. alla Globalsolution s.r.l., da questa alla associazione Blue Broadcast, ancora da questa alla Fondazione Infomare ed infine dalla Fondazione Informare alla ricorrente.
2. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
“I Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ovvero mera apparenza della stessa. Violazione del decreto di concessione. Violazione del principio del “contrarius actus”. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione italiana. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, contraddittorietà ed illogicità. Violazione dei principi di ragionevolezza e di adeguatezza”
La ricorrente, con il primo motivo di doglianza, insiste nell’affermare che “ il Ministero, a seguito della relativa istanza, ha volturato la concessione per la radiodiffusione sonora, comprensiva dell’impianto operante sulla frequenza 108.00 MHz, in loc. Sapri (SA), in precedenza volturata a “Globalsolution S.r.l.” (sempre comprensiva di tale impianto), all’“Associazione Blue Broadcast ”, concludendo che, in ragione di tali passaggi, l’impianto per cui è contesa “ era (ed è tuttora) assistito da regolare concessione e, pertanto, può essere legittimamente utilizzato (ed eventualmente ceduto), in quanto i tre suindicati decreti concessori non sono mai stati revocati e/o modificati”.
“II Violazione del principio del buon andamento della P.A. e del derivato principio dell’affidamento. Difetto di istruttoria. Violazione del principio del “contrarius actus”. Contraddittorietà. Eccesso di potere per violazione dei principi di buona fede, buona amministrazione, trasparenza, imparzialità e correttezza dell’attività amministrativa”.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché adottati in violazione dei principi di buona fede e del legittimo affidamento, non avendo l’Amministrazione mai contestato alcunché in ordine alla legittimità del predetto impianto ed avendo volturato “la concessione per la radiodiffusione sonora, comprensiva dell’impianto operante sulla frequenza 108.00 MHz, in loc. Sapri (SA), all’Associazione Blue Broadcast e, successivamente, alla Fondazione Informare, avente causa dell’ Associazione Assokemonia”.
“ III Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, contraddittorietà ed illogicità. Violazione dei principi di ragionevolezza e di adeguatezza”.
Gli atti impugnati sarebbero irragionevoli ed illogici e sarebbe mancata ogni presupposta valutazione degli interessi coinvolti, della comparazione degli stessi nonché della proporzionalità tra il sacrificio imposto al privato e l’interesse pubblico perseguito. Non sarebbe stata considerata, in tesi, “ la posizione acquisita dalla odierna ricorrente e, ancor prima, da “Radio 105 Stereo”, da “Globalsolution S.r.l.”, dall’ “Associazione Blue Broadcast” e dalla “Fondazione Informare”, in riferimento alla legittimità - mai contestata sino ad oggi - dell’impianto per cui è giudizio”.
“IV Contraddittorietà. Eccesso di potere per violazione dei principi di buona fede, buona amministrazione, trasparenza, imparzialità e correttezza dell’attività amministrativa ”.
Deduce infine la ricorrente che, alla luce della “ Circolare della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni 8 ottobre 1996 “Verifica struttura di rete emittenti radiotelevisive. Adempimenti ”, su quanto erroneamente dichiarato nell’allegato tecnico alla concessione prevarrebbe il censimento ex art. 32, lege 223/90 nel quale l’impianto in questione risulterebbe presente.
3. Si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
4. Con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità derivata da quella dedotta con riferimento agli atti gravati con il ricorso introduttivo, la nota con la quale il Ministero, in relazione alla procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS - alla quale la stessa aveva partecipato, quale società fondatrice della società consortile Free Dab a r.l., con l’emittente Radio Mi ID (concessione prot. 905137) - ha preannunciato “l’esclusione della società dalla società consortile in indirizzo e, conseguentemente, dalla procedura in oggetto ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lett. d)” , avendo riscontrato che tale emittente non risultava “ titolare di impianti che effettuano servizio nel territorio della regione Campania” .
4. Rispetto alla proposizione dei su richiamati motivi aggiunti ha, altresì, spiegato intervento ad adiuvandum la società consortile a Responsabilità limitata Free-Dab Società, di cui l’Associazione ricorrente, titolare della emittente Radio Mi ID, è una delle fondatrici e che, in ragione di ciò, per tale emittente ha partecipato alla su citata procedura, deducendo che “ Qualora il Ministero dovesse procedere alla esclusione di “Radio Mi ID” dal consorzio “Free Dab” quest’ultimo ne sarebbe certamente danneggiato ”, come meglio allegato nell’atto di intervento.
5. Con i secondi motivi aggiunti la parte ricorrente ha, altresì, impugnato, sempre deducendone l’illegittimità derivata, la nota con la quale il Ministero ha comunicato la chiusura del procedimento di esclusione dell’emittente Radio Mi ID dalla procedura di manifestazione d’interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate nel bacino d’utenza n. 15 (Campania) ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS, con conseguente esclusione della stessa dall’elenco delle partecipanti alla ridetta procedura di cui alla domanda presentata dalla Free Dab s.c.a.r.l. Con questi ultimi motivi aggiunti essa ha anche chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione della subita esclusione.
6. Alla Camera di consiglio del 9 luglio 2024 la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla Camera di consiglio del 30 luglio 2024 per consentire per assicurare i termini a difesa in relazione ai motivi aggiunti notificati e depositati in data 4 luglio 2024.
7. Con istanza del 29 luglio 2024 la parte ricorrente ha rappresentato al Collegio di voler rinunciare alla richiesta di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato ed ha chiesto la fissazione della udienza di trattazione del merito del ricorso.
8. In esito alla udienza pubblica del 3 dicembre 2025, con ordinanza istruttoria n. 3799 del 30 dicembre 2024, sulla premessa che “ risultano controversi alcuni dati fattuali, dirimenti per la decisione della causa, relativi a:
- l’effettiva presenza dell’impianto di Sapri nell’allegato tecnico al provvedimento di concessione del 3 marzo 1994, considerato che nei documenti nn. 10 e 11, versati in atti unitamente alla produzione di parte resistente del 5 luglio 2024, risulta un impianto denominato “Sapri Studio” nel grafico a penna riportato sull’Allegato A al decreto di concessione citato;
- l’effettiva intervenuta voltura della concessione, a valle dei diversi avvicendamenti nella titolarità del titolo, in favore della società ricorrente”, questa Sezione ha ordinato all’Amministrazione di depositare una dettagliata relazione, con allegata l’eventuale documentazione a supporto, in relazione ai punti di cui innanzi.
9. Con relazione depositata in data 12 febbraio 2025 l’incombente è stato adempiuto dall’Amministrazione. Nella citata relazione, in particolare, l’Amministrazione ha precisato e chiarito quanto segue:
“ In ordine al primo punto, il Tar chiede spiegazioni sul perché nel grafico presente nell’Allegato A al decreto di concessione vi sia un impianto denominato “Sapri Studio”. La spiegazione tecnica è la seguente: nel suddetto grafico accanto alla dicitura “Sapri Studio” vi sono 2 frecce. La dicitura “Studio” sta ad indicare che tale punto è relativo al sito di “messa in onda” (studi di registrazione) dell’emittente radiofonica. Ciò si evince dai numeri indicati sulle relative frecce, 2410,25 e 2410,25, numeri che corrispondo alle frequenze dei ponti di collegamento con cui il sito di messa in onda trasmette il segnale verso i siti su frequenze FM. Infatti, queste 2 frequenze (2410,25 e 2410,25) non fanno parte dello spettro radio FM, perché questo opera nella gamma di frequenze da 87,500 MHz a 108,000 MHz, confermando così che si tratta di un sito di messa in onda senza impianto radiofonico di emissione, ma solo di trasferimento del segnale, differentemente dagli altri 3 impianti presenti nel grafico che mostrano delle frequenze incluse nell’intervallo che va da 87,500 MHz a 108,000 MHz. Si rappresenta che le sedi di messa in onda, come nel caso di cui trattasi, non sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero in assenza di impianto di diffusione presente nello stesso sito. Per quanto riguarda il secondo punto, come già esposto nel rapporto circostanziato, la voltura delle concessioni è competenza della DGTEL (ex DGSCERP) sulla base di istanze che vengono formulate dalle emittenti. È opportuno precisare che, quando viene ceduto un impianto tra i vari che risultano in concessione da un’emittente ad un'altra, non è necessario procedere alla voltura, ma viene fatta una comunicazione al Ministero. L’impianto in questione era pervenuto alla Fondazione Informare, dante causa della ricorrente, con atto del 17/12/2021 (allegato) con voltura perfezionata in data 28/03/2022 (allegata) a cura della medesima DGSCERP (ora DGTEL). Successivamente, con atto del 03/02/2023, Fondazione Informare ha ceduto l’impianto alla ricorrente e per tale cessione non si è resa necessaria la voltura, ma la sola comunicazione. Atteso che i suddetti provvedimenti di voltura possono essere interessati da atti di secondo grado, che possano incidere sulla loro operatività, legittimità ed efficacia, lo scrivente Ufficio ha richiesto alla Direzione Generale competente (con nota prot. 16272 del 30/01/2025, allegata alla presente) di conoscere se risultavano emessi provvedimenti di tal natura, non ricevendo, tuttavia, riscontro. Da ciò consegue che, fermo restando che la competenza sulla voltura afferisce alla DGTEL, secondo lo scrivente ufficio la voltura citata risulta intervenuta, poiché non risultano adottati provvedimenti di secondo grado sulla citata voltura ”.
10. In vista della udienza pubblica del 20 maggio 2025 la ricorrente ha depositato la propria memoria conclusiva.
11. Alla udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il ricorso introduttivo è infondato e va rigettato. I primi motivi aggiunti sono inammissibili a cagione del carattere endoprocedimentale ed interlocutorio della nota con gli stessi impugnata, mentre i secondi motivi aggiunti sono infondati.
13. Invero la relazione depositata dal Ministero resistente conferma che nell’allegato A al decreto concessorio prot. 907205, al quale viene fatta risalire, dalla parte ricorrente, l’originaria autorizzazione all’esercizio dell’impianto in Sapri in favore di Radio 105 Stereo, non esiste alcun impianto di trasmissione, essendo ivi presente, nella località di Sapri, con la dicitura “Sapri Studio”, solo un sito di “messa in onda” (studi di registrazione) senza impianto radiofonico di emissione, come dimostra la circostanza che le frequenze emesse da tale sito non risultano incluse nell’intervallo che va da 87,500 MHz a 108,000 MHz gamma nella quale opera lo spettro radio FM.
Da tale rilievo emerge, dunque, che nel sito di Sapri non risulti mai concesso in favore di Finmedia, per la emittente Radio 105 stereo, l’esercizio di un impianto radiofonico di emissione, con la conseguenza che, non essendo l’impianto mai stato oggetto della concessione prot. n. 90725, lo stesso, non potendo costituire un ramo di azienda di Finmedia corrispondente alla ridetta concessione, non avrebbe potuto essere oggetto delle diverse cessioni di azienda succedutesi sino a quella che ha visto cessionaria la ricorrente.
Né rilevano le intervenute volture versate in giudizio dalla parte ricorrente, riguardando le stesse un titolo concessorio diverso da quello rilasciato a Radio 105 Stereo, ovvero la concessione prot. 906424 rilasciata a Radio Gela società cooperativa a r.l. in data 2 marzo 1994. Tali volture nulla hanno a che vedere con il trasferimento della titolarità dell’impianto di cui si controverte, che, come si legge nella relazione istruttoria del Ministero, necessita di una mera comunicazione.
Invero nella fattispecie si controverte dell’effettiva indicazione dell’impianto di Sapri, di cui la ricorrente chiede il trasferimento, nel decreto originario di concessione rilasciato alla società Finmedia per l’attività da questa svolta con la denominazione di Radio 105 Stereo, circostanza che, se avesse trovato conferma nella documentazione in atti, avrebbe consentito di concludere nel senso che tale impianto possa essere giunto alla ricorrente, per effetto dell’avvicendarsi delle cessioni del relativo ramo di azienda e da questo essere stato legittimamente esercito.
Tale circostanza, che dunque prescinde dal corretto avvicendarsi di volture del titolo concessorio prot. n. 906424, risulta tuttavia contraddetta da plurime evidenze.
Infatti, che l’impianto di Sapri, raffigurato nell’allegato al decreto di concessione prot. n. 907205, sia solo un sito di trasmissione (e non un impianto di radiodiffusione) non solo è circostanza dichiarata dal Ministero, come visto, nella relazione istruttoria in atti, ma è un dato di fatto che risulta lapalissiano dal tenore dell’atto di cessione di ramo di azienda intervenuto fra Finmedia s.r.l., in qualità di cedente, e la Globalsolution s.r.l., in qualità di cessionaria. In tale atto, al punto c), l’impianto costituente il ramo di azienda oggetto di cessione viene indicato nell’impianto sito presso la sede della cedente in Vibonati, che effettivamente è presente nel grafico allegato al decreto di concessione 907205. In una delle schede B allegate all’atto di cessione de quo viene descritto l’impianto in Sapri, sito in via Pisacane n. 59, ma solo in quanto “trasmettitore” dell’impianto principale in Vibonati.
Ed infatti nell’allegato D relativo all’elenco dei beni oggetto di cessione viene indicato, oltre ai quattro diffusori microimpianti ad esso asserviti, solo l’impianto di via Vibonati con il suo trasmettitore, che ne è parte integrante, realizzato nel 1988 dalla DB Elettronica: tale trasmettitore corrisponde in effetti allo studio in Sapri che, come indicato nella scheda B allo stesso dedicata, risulta effettivamente essere stato realizzato nel 1988 dalla DB Elettronica.
Risulta, dunque, evidente, da quanto sin qui detto, che, con il decreto di concessione prot. n. 907205, non sia stato assentito l’esercizio di alcun impianto di radiodiffusione in Sapri e che, pertanto, tale impianto, in ragione di ciò, non possa aver mai costituito il ramo di azienda della Finmedia oggetto delle cessioni in atti. A fronte di tale evidenza la circostanza che l’impianto per cui è contesa risulti censito ex art. 32 Legge n. 223/1990 non assume alcuna rilevanza in senso favorevole alla posizione della ricorrente. Ed infatti il decreto di concessione prot. n.907205, rilasciato per l’operatività dell’emittente “Radio 105 Stereo”, prevedeva espressamente che la stessa avrebbe potuto operare solo con gli impianti “ censiti” ma “di cui agli elenchi allegati risultando dagli elaborati presentati dall’emittente (Allegato A)” .
Il mero censimento, avvenuto sulla base di una autodichiarazione, non era dunque idoneo a consentire a Radio 105 di esercire un impianto non presente nell’allegato A al decreto, come previsto dal richiamato art. 1 comma 2 dello stesso decreto.
Né la circolare invocata dalla parte ricorrente può condurre ad una diversa conclusione. E tanto poiché la ivi sancita prevalenza di quanto emergente dal censimento è criterio individuato dal Ministero in relazione ai casi di discrasia fra le caratteristiche dell’impianto, come censito, ed i dati emergenti dal decreto di concessione e, pertanto, non applicabile al caso, ben diverso, in cui l’impianto non sia per nulla oggetto di concessione.
13.2 Nè può dirsi sussistente il dedotto affidamento in capo alla ricorrente e ciò poichè:
- le volture succedutesi nel tempo hanno riguardato il titolo concessorio prot. n. 906424 diverso da quello intestato a Radio 105 Stereo prot. n. 907205;
- nelle stesse non vi è cenno alcuno all’impianto oggetto di contesa, sia perchè i trasferimenti di impianti non necessitano della voltura, come è invece per le concessioni, e sia perchè l’impianto di che trattasi, secondo la prospettazione della stessa parte ricorrente, sarebbe stato oggetto del diverso decreto di concessione prot. n. 907205;
- le cessioni di ramo di azienda succedutesi nel tempo sono atti fra privati, rispetto ai quali vi è onere di mera comunicazione all’Amministrazione al sol fine di rendere nota la modifica nella titolarità degli impianti, ma senza che sussista in tali fattispecie alcun potere di intervento dell’Amministrazione.
Ne discende che non è ravvisabile alcuna condotta del Ministero resistente che abbia potuto condurre la ricorrente a confidare nella esistenza dell’impianto di Sapri e, quindi, nella sua trasferibilità. Al più, la fallace convinzione dalla ricorrente risulta potersi essere fondata sulla erronea descrizione del ridetto impianto negli atti di cessione intervenuti fra Globalsolution s.r.l e associazione Blue Broadcat, fra quest’ultima e la Fondazione Informare e, infine, fra tale Fondazione e la stessa ricorrente, essendo in tali atti stato riportato, quale bene costituente il ramo di azienda di volta in volta ceduto, il solo trasmettitore sito in Sapri alla via Pisacane n. 59, presente nell’elaborato al decreto di concessione prot.n. 907205, e non anche l’impianto radiofonico al quale il trasmettitore è asservito.
Circostanza, questa, rispetto alla quale tuttavia l’Amministrazione non può che essere giudicata del tutto estranea.
14. Deve da ciò concludersi nel senso della legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
15. Quanto ai primi motivi aggiunti, gli stessi vanno dichiarati inammissibili, essendo con essi stato impugnato un atto meramente interlocutorio ed endoprocedimentale recante il mero preavviso, rivolto alla ricorrente, della solo possibile sua esclusione dalla manifestazione d’interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete DAB + ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS - 15 (Campania), alla quale aveva partecipato in consorzio con l’interveniente. Tanto è vero anche avendo riguardo al tenore della nota, con la quale il Ministero ha riconosciuto anche un termine di 5 giorni alla ricorrente per fornire “ ulteriori informazioni in merito ” a riprova di una interlocuzione ancora aperta in quella fase, solo all’esito della quale l’Amministrazione si sarebbe determinata circa l’esclusione dalla procedura come poi avvenuto.
16. L’infondatezza del gravame introduttivo determina, poi, l’infondatezza dei secondi motivi aggiunti con i quali viene gravato l’adottato provvedimento di esclusione della ricorrente dall’elenco delle emittenti partecipanti alla manifestazione d‘interesse in argomento per illegittimità derivata dai vizi dedotti avverso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e tutti ritenuti infondati per quanto detto sub 13.
17. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato dai motivi aggiunti, per quanto in motivazione:
- respinge il ricorso introduttivo ed i secondi motivi aggiunti;
- dichiara inammissibili i primi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO