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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1384/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di Cassino Prima Sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1384/2017
Oggi 9 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte attrice l'avv.to Antonella Verrecchia la quale si riporta integralmente all'atto di citazione e alle comparse conclusionali e alle successive note ex art 127 ter via via depositate a seguito delle cessioni intervenute nel corso del giudizio e alla documentazione prodotta ed in particolare alla consulenza di parte mai confutata da parte avversa si riporta a tutte le eccezioni spiegate nei propri atti e chiede l'accoglimento integrale della domanda giudiziale;
per e per essa la procuratrice l'avv.to Filomena Masella per delega CP_1 Controparte_2 dell'avv.to CO Di TE la quale si riporta alla comparsa conclusionale del 11.1.2023 alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta del 5.2.2024 e a quanto altro ivi verbalizzato e chiede che la causa venga decisa.
A questo punto il giudice invita le parti a discutere la causa.
Terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv.to Verrecchia conclude come in atti.
L'avv.to Masella conclude come in atti
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio. Successivamente all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 1384/2017
TRA
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.06.1964, ivi residente in [...], nella qualità parte mutuataria e debitore principale, e (CF: Controparte_3
), nata a [...] il 27 .04.1937, ed ivi residente in [...]
Domenico n.81, quale fidejussore e terzo datore di ipoteca , rappresentati e difesi dall'avv Antonella Verrecchia e con questi elettivamente domiciliato in Cassino, alla via Luigi Tosti n. 6
ATTORE
E
(CF. e P. Iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma, Via Tomacelli, n.107, , rapp.ta e difesa, con poteri congiunti e disgiunti, dagli Avv. Giuseppe MO e CO Di
TE, e con loro elett.te dom.ta presso il loro studio in Sora (FR) via Carlo
Cattaneo 86.
CONVENUTO
( PI/CF: , con sede in Controparte_5 P.IVA_3
Bologna, via della Beverara n. 19, nella sua qualità di procuratrice di Parte_2
rappresentata e difesa, con poteri congiunti e disgiunti, dagli Avv.ti Giuseppe
[...]
MO e CO Di TE
TERZA INTERVENUTA pagina 2 di 14 (CF/PI; ), in persona del Controparte_6 P.IVA_4 legale rappresentante p.t. con sede in Napoli (NA), Via Santa Brigida n. 39, per il tramite della procuratrice rappresentata e difesa, dall' Controparte_5
Avv. CO Di TE.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da memorie conclusionali e da verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_3 hanno citato in giudizio la , chiedendo al Tribunale di Cassino: “in via principale: Controparte_4
1. accertare e dichiarare l'usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo fondiario stipulato in SORA (FR), in data 13 maggio 2004, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 N.385 per Atto
Notaio Repertorio N.268.945 16 Raccolta N.39.217, per i motivi tutti spiegati nel presente atto CP_7
e nella Consulenza Tecnica di parte, da intendersi, in tale sede, per riportati e trascritti, e per l'effetto
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a titolo di debito residuo;
3. Parte_1 accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inefficacia sopravvenuta della ipoteca volontaria per
€.300.000,00 trascritta sull'immobile sito in Sora distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Sora al
F.48 mappale n.400, ed ordinarne la conseguente cancellazione con oneri a carico della CP_4
;
4. accertare e dichiarare la illegittima iscrizione e/o segnalazione in Centrale Rischi del
[...] debitore principale e del fidejussore con conseguente risarcimento dei danni tutti patiti e patendi;
in via subordinata 5. previo accertamento della usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo fondiario stipulato in Sora, in data 13 maggio 2004, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 N.385 per Atto Notaio Repertorio N.268.945 Raccolta N.39.217, accertare e dichiarare il minor CP_7 debito residuo in capo al sig. , avendo quest'ultimo già corrisposto l'importo Parte_1 complessivo di €. 146.978,57 di cui €.80.189,60 a titolo di sorte capitale oltre ad €. 63.105,08 a titolo di interessi corrispettivi, sulle rate rimborsate, €. 907,11 a titolo di interessi di mora sulle rate scadute, oltre ad €.2776,78 per CONTRATTUALI;
6. con vittoria di spese e competenze professionali Pt_3 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Nello specifico hanno dedotto: di aver stipulato, un mutuo fondiario (contratto del 13.5.2004 a rogito Notaio rep 268945) con CP_7 la ( rg 1715/2016) e di aver ricevuto l'importo di €. 150.000,00; Controparte_4
pagina 3 di 14 che erano intervenuti quali fideiussori e terzi datori di ipoteca e Persona_1 Controparte_3
i quali, ed a garanzia della restituzione di detto mutuo, avevano concesso di iscrivere ipoteca
[...] volontaria sull'immobile di loro proprietà in Sora in C.F. fg. 48 mapp. 400 in corso di costruzione;
che i predetti fideiussori avevano donato la nuda proprietà del citato immobile ad Parte_1
e nel frattempo era deceduto;
[...] Persona_1 che vi è usurarietà dei tassi di interessi applicati al citato contratto, e che pertanto nulla è dovuto a titolo di debito residuo;
che deve essere accertata e dichiarata l'illegittimità e/o inefficacia della ipoteca volontaria iscritta con ordine di cancellazione, nonché che venisse dichiarata la illegittima iscrizione e segnalazione in Centrale Rischi del debitore principale e dei fideiussori con risarcimento danni: in via subordinata affinché venisse accertato e dichiarato il minor debito residuo in capo all'attore.
Si è costituita in giudizio la contestando innanzitutto i conteggi come prospettati Controparte_4 da parte attrice ed in particolare l'avverso assunto secondo cui, il mutuatario avrebbe provveduto a rimborsare €. 80.189,60 degli originari €. 150.000,00 concessi ed erogati in mutuo, che il debito residuo in linea capitale fosse pari ad €. 69.810,40, nonché che sarebbero stati versati €. 63.105,08 a titolo di interessi corrispettivi, €. 907,11 a titolo di interessi di mora ed €. 2.776,78 per oneri non previsti in contratto. L'Istituto di credito contestava inoltre l'avverso assunto circa l'avvenuta segnalazione a sofferenza degli attori nella Centrale Rischi da parte della stessa. Nel merito poi, e con riferimento alla presunta violazione della L. 108/1996, il predetto istituto di credito contestava come infondata l'avversa tesi secondo cui per determinare il tasso soglia usura di cui alla citata normativa, il tasso corrispettivo andrebbe sommato al tasso di mora e alla commissione di estinzione anticipata.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “rigettare tutte le avverse domande e richieste, anche in via subordinata, poiché nulle, inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Piaccia altresì al Tribunale adito condannare gli attori in solido al risarcimento dei danni, in favore della , per lite temeraria ex art. 96 cpc 1^ comma, da disporsi con Controparte_4 valutazione anche equitativa, o in subordine, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 cpc 3^ comma. Con vittoria nelle spese, compensi di causa con l'aumento previsto dall'art. 4 comma 8 del D.M. Ministero Giustizia del 10.3.2014 ”.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_5 CP_8 quale cessionaria del credito della che riportandosi agli atti e alle
[...] Controparte_4 produzioni documentali già depositate e facendo altresì proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse della , ha chiesto l'estromissione della cedente Controparte_4
. Nello specifico ha dedotto: Controparte_4
pagina 4 di 14 che con contratto di cessione concluso in data 14 giugno 2019 e con efficacia Parte_2 giuridica il 14 settembre 2019, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999, ha acquistato pro soluto e “in blocco” da una serie di crediti tra cui il credito sotteso al giudizio Controparte_4 per cui è causa (pubblicato in G.U. n. 110 del 19.09.2019); tra i crediti ceduti rientranti nel Portafoglio risulta anche quello vantato nei confronti di
[...]
e ; Parte_1 Controparte_3 che ha conferito in data 23 settembre 2019 con atto per Notar Parte_2 Persona_2 in Milano rep. 27732 – racc. 11730, registrato a Milano DP I il 24.9.2019 al numero 25741/1T
[...] ad , procura speciale per la gestione dei crediti Controparte_6 ceduti e dei contenziosi ad essi collegati e/o connessi relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui sub a) ; che successivamente in data 14 ottobre 2019, la ed hanno stipulato con Parte_2 CP_1
, un contratto di special servicing ai sensi del quale in Controparte_5 CP_1 qualità di Servicer, ha delegato (con il consenso di ) a l'incarico CP_4 Controparte_5
Cont di svolgere l'attività di gestione e recupero dei Crediti Rilevanti ceduti alla ai sensi del Contratto di Cessione che, all'uopo, ha rilasciato in data 06.11.2019 a apposita Controparte_5 procura autenticata dal Notaio rep. n. 92 racc. n. 57, registrato a Pavia in data Persona_3
07.11.2019, al n. 7708 serie 1T; che pertanto, anche il diritto di credito emergente dal contratto di mutuo fondiario per cui è causa e vantato nei confronti di e rientra tra quelli in Parte_1 Controparte_3 gestione alla Controparte_5
Si è costituita in giudizio , quale cessionaria di Controparte_6 [...]
quest'ultima già cessionaria del credito della , riportandosi agli atti e Parte_2 Controparte_4 alle produzioni documentali già depositate e facendo altresì proprie le domande, eccezioni, deduzioni, istanze e precisazione del credito già formulate nell'interesse della e dapprima della Parte_2
Ha chiesto che tutti gli effetti della emananda sentenza siano riconosciuti a Controparte_4 favore di essa cessionaria e che venga estromessa la cedente nonché che vengano Parte_2 acquisiti nel proprio fascicolo gli atti ed i documenti contenuti nei fascicoli depositati dalla
[...]
cedente e già depositati dalla . Parte_2 Controparte_4
Nello specifico ha dedotto: che in data 28 febbraio 2022, ha ceduto, a titolo oneroso e pro soluto, a Parte_2 [...] che ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dal cedente, con Controparte_6 efficacia giuridica dal 1 marzo 2022, un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, da finanziamenti pagina 5 di 14 ipotecari o chirografari, aperture di credito e sconfinamenti di conto corrente vantati verso debitori classificati come past due, inadempienza probabile e come sofferenza alla relativa data di cessione
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 26 del 05.03.2022); che tra i crediti ceduti rientranti nel Portafoglio risulta anche quello vantato nei confronti di
[...]
e , per cui è causa;
Parte_1 Controparte_3 che già con comparsa del 14.07.2020 la e per essa la mandataria Parte_2 CP_5
interveniva nella causa de quo in virtù della cessione del predetto credito del
[...]
14.06.2019, effettuata a favore della predetta dalla e pubblicata nella Gazzetta Controparte_4
Ufficiale della Repubblica italiana, parte II, del 19 settembre 2019, n. 110; che con atto del 11.03.2022, autenticato nelle firme dal Notar in Milano, Rep. 53650 – Racc. Per_4
24.864, la ha nominato Controparte_6 Controparte_5 soggetto incaricato dell'attività di gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei Crediti, nonché di gestione dei Procedimenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 130/1999, in relazione ai crediti dei quali la
è ora titolare (cd. Crediti Rilevanti), pertanto, anche il Controparte_10 citato credito nei confronti , e , rientra tra quelli Parte_1 Controparte_3 in gestione alla Controparte_5 concessi i termini 183 c.p.c. la causa è stata rinviata all'udienza del 9.7.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
- Parte attrice in via preliminare ha dedotto che:
- il tasso soglia al momento della pattuizione per trimestre dal 1.1.2004 al 4 -6-
2004 è pari al 6,255%;
- che il tasso di mora è soggetto al rispetto della soglia di usura;
- che pertanto ha provveduto alla verifica del superamento del tasso soglia inserendo la maggiorazione prevista per il tasso di mora oltre a tutti gli oneri di finanziamento collegati alla erogazione del credito, comprese le spese di estinzione anticipata.
Ciò posto si rileva che le allegazioni di parte attrice risultano giuridicamente infondate e non in linea con i recenti arresti della Corte di Cassazione anche a
Sezioni Unite.
Ed invero va esclusa la natura usuraria degli interessi moratori pattuiti nel mutuo per cui è causa.
pagina 6 di 14 Preliminarmente si rileva che la Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 19597 del 2020 ha affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori.
Secondo il decisum delle S.U. “la mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato” al contrario ,
“laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.”
Quanto agli effetti negoziali derivanti dall'accertamento della usurarietà degli interessi di mora la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito, aderendo all'orientamento maggioritario seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che “si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”.
Tanto premesso si rileva che la domanda di accertamento del debito proposta da parte attrice deve essere rigettata, non essendo stata raggiunta la prova della usurarietà del tasso di mora concordato, dal momento che il metodo di calcolo utilizzato non si presenta in linea con la metodologia indicata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Sul punto si osserva che gli attori hanno allegato il superamento del tasso soglia di usura, in relazione all'interesse moratorio convenuto, raffrontando tale interesse con il tasso soglia vigente nel trimestre della conclusione del contratto per i mutui a tasso variabile.
Tale metodologia di calcolo alla luce del decisum delle Sezioni Unite per la verifica del superamento del tasso di mora è del tutto inattendibile in quanto errata.
Innanzitutto, ai fini di accertare la pattuizione di interessi usurari, il raffronto andava operato con il tasso soglia per il mutuo ipotecario a tasso variabile al momento della pattuizione (usura pagina 7 di 14 originaria), previo calcolo del TEG, secondo la formula indicata nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” (Cass. S.U. n. 24675/2017).
Oltretutto si rileva che nel caso di specie il contratto di mutuo è stato concluso dopo l'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 contenente l'indicazione della maggiorazione media dei tassi moratori nella misura di 2,1 punti percentuali e, pertanto, secondo le indicazioni della Suprema
Corte (Cass. n. 7352/2022; Cass. SS.UU., 19597/2020), il confronto ai fini della usurarietà del tasso di mora pattuito andava effettuato rispetto al tasso soglia calcolato tenendo conto di tale maggiorazione. Per ogni contratto, infatti, deve essere preso a termine di riferimento il d.m. all'epoca vigente.
Le Sezioni Unite, difatti, hanno recepito le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia le quali stabiliscono che, per tener conto dell'incidenza degli interessi di mora ai fini della verifica dell'usura, i tassi globali medi periodicamente rilevati e pubblicati con decreti del Ministro del
Tesoro ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, devono essere maggiorati di 2,1 p.p.
(cfr. Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 03.07.2013)
Alla luce di ciò, per i contratti conclusi dall'01/04/2003(data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Ne deriva che in applicazione di tale metodologia di rilevamento il calcolo effettuato da parte attrice deve ritenersi del tutto inattendibile, perchè basato su una metodologia non corretta.
Deve essere infine rilevato che tutte le deduzioni relative all'applicazione di un tasso complessivo di interessi moratori ed corrispettivi superiore al tasso soglia sono infondate e vanno disattese in quanto prive di fondamento.
In particolare con riguardo alle deduzioni relative alla pattuizione di un tasso complessivo calcolato mediante la sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori superiore al tasso soglia di riferimento si rileva che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito è inammissibile la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 ha chiarito che: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo pagina 8 di 14 debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto.”
La stessa struttura del contratto di mutuo, in generale e nel caso particolare, impedisce che si verifichi questa sommatoria, dal momento che il tasso corrispettivo si applica solo sul capitale a scadere, trattandosi del corrispettivo pattuito dalle parti per il godimento di una somma di denaro da restituirsi in via graduale nel tempo. Al contrario il tasso di mora non può mai applicarsi al debito per il quale non è ancora decorso il termine di esigibilità, perché per definizione la mora ha funzione di ristoro ed è collegata al ritardo colpevole nella resituzione della somma di denaro.
Egualmente, sulle rate che vengono man mano a scadenza non spetta e non può competere altro che l'interesse moratorio, perché la funzione dell'interesse-frutto civile si esaurisce nel momento in cui il mutuatario è obbligato a restituire il capitale (art. 820 c.c.).
Quest'affermazione, vera in generale, è attendibile anche in base alle previsioni contrattuali e nello specifico in base agli art. 3 e 4 del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio.
E' quindi evidente che l'interesse corrispettivo è compreso e liquidato nella sola rata del piano di rimborso e cessa di maturare una volta che la rata è venuta a scadere.
In definitiva, il mutuatario è tenuto a pagare, periodo per periodo, o il tasso corrispettivo (sul capitale a scadere) o il tasso di mora (sulla rata scaduta), mentre non può pagare nel medesimo periodo di tempo sullo stesso debito principale un tasso pari alla sommatoria dei due tassi.
Ne deriva che la sommatoria dei due tassi ipotizzata dagli attori è del tutto errata, dal momento che il tasso corrispettivo pattuito all'art 3 del contratto di mutuo, è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre tasso di mora è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi.
Deve ritenersi altresì non corretta la metodologia che considera ai fini del superamento del tasso soglia la sommatoria della penale per estinzione anticipate considerato che anche l' orientamento consolidato della giurisprudenza di merito confermato anche dalla recendente di legittimità ha ritenuto che “ In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo pagina 9 di 14 quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
(Cass.Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
È altresì del tutto esplorativa nonché tardiva perché dedotta successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie la deduzione relativa al superamento del tasso soglia per effetto dei costi occulti connessi al piano di ammortamento, in quanto del tutto sfornita di elementi di riscontro circa il superamento in concreto del tasso soglia.
Infondata è la domanda di risarcimento del danno per violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito relativamente alla illegittima segnalazione nella centrale rischi, considerato che la contestazione del credito, diversamente da quanto ritenuto da parte attrice si è rivelata infondata per tutte le ragioni sopra indicate.
Come pure deve ritenersi infondata la doglianza in base alla quale la banca non avrebbe avuto titolo per risolvere il contratto essendo il rapporto sospeso in pendenza del procedimento di mediazione, dal momento che la mediazione interrompe i termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge per il compimento di una attività o per l'esercizio di un diritto che deve avvenire entro un determinato lasso temporale stabilito dalla legge, circostanza che esula del tutto dalla possibilità di eseguire un pagamento rateale nei termini concordati contrattualmente tra le parti.
Del tutto infondate sono infine le deduzioni circa l'impossibilità di giustificare la risoluzione del rapporto obbligatorio in presenza di garanzie reali e personali, considerato che l'insolvenza anche in presenza di garanzie può legittimare la risoluzione del rapporto per inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine.
Quanto alla questione della nullità del tasso di interesse applicato ai mutui, determinato facendo riferimento al tasso Euribor per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust, si rileva che tale allegazione è del tutto tardiva in quanto sollevata per la prima volta dopo il maturarsi di tutte le preclusioni istruttorie ed assertive.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito in diverse pronunce che la rilevazione della nullità
― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel pagina 10 di 14 rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n.
34053/2023) poiché il principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (Cass. sentenza N. 30383 del 2024).
Nel caso di specie parte attrice ha dedotto la nullità del tasso di interesse solo nelle note di udienza del 25.1.2024, successivamente la deposito delle memorie conclusionali autorizzate, pertanto non ha fornito, entro i termini previsti per il maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie, alcun elemento comprovante l'esistenza dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 con riguardo al periodo in cui fu stipulato il contratto di mutuo oggetto di causa.
Per tali ragioni le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate.
Le spese processuali vengono governate in ossequio al principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di parte convenuta e dei terzi intervenuti in solido, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta, senza disporre l'aumento ex art 4 co 8
D.M. 55/14, considerato che il giudizio è stato introdotto prima dell'intervento della pronuncia delle sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 2020 e considerata la discrezionalità del potere del giudice di concedere l'aumento; non vi è infine possibilità di accedere anche alla richiesta di condanna dell'attrice al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. la quale, oltre alla prova della promozione di un giudizio con dolo o colpa grave, postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno nascente dal comportamento processuale avversario che nella fattispecie in esame sono del tutto mancate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Cassino, Prima Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
1384/2017, come innanzi proposta, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande di parte attrice per le causali di cui in motivazione.
2. Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. proposta nei confronti di parte attrice per la causali di cui in motivazione.
pagina 11 di 14 3. Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta e dei terzi intervenuti, in solido, che liquida in euro 7052,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Cassino, 9.7.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 12 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Lanzetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1384/2017 promossa da:
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PARTE ATTRICE contro
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PARTE CONVENUTA
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RZ IA
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INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 13 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 luglio 2025
Il Giudice dott. Sara Lanzetta
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TRIBUNALE ORDINARIO di Cassino Prima Sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1384/2017
Oggi 9 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte attrice l'avv.to Antonella Verrecchia la quale si riporta integralmente all'atto di citazione e alle comparse conclusionali e alle successive note ex art 127 ter via via depositate a seguito delle cessioni intervenute nel corso del giudizio e alla documentazione prodotta ed in particolare alla consulenza di parte mai confutata da parte avversa si riporta a tutte le eccezioni spiegate nei propri atti e chiede l'accoglimento integrale della domanda giudiziale;
per e per essa la procuratrice l'avv.to Filomena Masella per delega CP_1 Controparte_2 dell'avv.to CO Di TE la quale si riporta alla comparsa conclusionale del 11.1.2023 alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta del 5.2.2024 e a quanto altro ivi verbalizzato e chiede che la causa venga decisa.
A questo punto il giudice invita le parti a discutere la causa.
Terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv.to Verrecchia conclude come in atti.
L'avv.to Masella conclude come in atti
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio. Successivamente all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 1384/2017
TRA
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.06.1964, ivi residente in [...], nella qualità parte mutuataria e debitore principale, e (CF: Controparte_3
), nata a [...] il 27 .04.1937, ed ivi residente in [...]
Domenico n.81, quale fidejussore e terzo datore di ipoteca , rappresentati e difesi dall'avv Antonella Verrecchia e con questi elettivamente domiciliato in Cassino, alla via Luigi Tosti n. 6
ATTORE
E
(CF. e P. Iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma, Via Tomacelli, n.107, , rapp.ta e difesa, con poteri congiunti e disgiunti, dagli Avv. Giuseppe MO e CO Di
TE, e con loro elett.te dom.ta presso il loro studio in Sora (FR) via Carlo
Cattaneo 86.
CONVENUTO
( PI/CF: , con sede in Controparte_5 P.IVA_3
Bologna, via della Beverara n. 19, nella sua qualità di procuratrice di Parte_2
rappresentata e difesa, con poteri congiunti e disgiunti, dagli Avv.ti Giuseppe
[...]
MO e CO Di TE
TERZA INTERVENUTA pagina 2 di 14 (CF/PI; ), in persona del Controparte_6 P.IVA_4 legale rappresentante p.t. con sede in Napoli (NA), Via Santa Brigida n. 39, per il tramite della procuratrice rappresentata e difesa, dall' Controparte_5
Avv. CO Di TE.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da memorie conclusionali e da verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_3 hanno citato in giudizio la , chiedendo al Tribunale di Cassino: “in via principale: Controparte_4
1. accertare e dichiarare l'usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo fondiario stipulato in SORA (FR), in data 13 maggio 2004, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 N.385 per Atto
Notaio Repertorio N.268.945 16 Raccolta N.39.217, per i motivi tutti spiegati nel presente atto CP_7
e nella Consulenza Tecnica di parte, da intendersi, in tale sede, per riportati e trascritti, e per l'effetto
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a titolo di debito residuo;
3. Parte_1 accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inefficacia sopravvenuta della ipoteca volontaria per
€.300.000,00 trascritta sull'immobile sito in Sora distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Sora al
F.48 mappale n.400, ed ordinarne la conseguente cancellazione con oneri a carico della CP_4
;
4. accertare e dichiarare la illegittima iscrizione e/o segnalazione in Centrale Rischi del
[...] debitore principale e del fidejussore con conseguente risarcimento dei danni tutti patiti e patendi;
in via subordinata 5. previo accertamento della usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo fondiario stipulato in Sora, in data 13 maggio 2004, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 N.385 per Atto Notaio Repertorio N.268.945 Raccolta N.39.217, accertare e dichiarare il minor CP_7 debito residuo in capo al sig. , avendo quest'ultimo già corrisposto l'importo Parte_1 complessivo di €. 146.978,57 di cui €.80.189,60 a titolo di sorte capitale oltre ad €. 63.105,08 a titolo di interessi corrispettivi, sulle rate rimborsate, €. 907,11 a titolo di interessi di mora sulle rate scadute, oltre ad €.2776,78 per CONTRATTUALI;
6. con vittoria di spese e competenze professionali Pt_3 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Nello specifico hanno dedotto: di aver stipulato, un mutuo fondiario (contratto del 13.5.2004 a rogito Notaio rep 268945) con CP_7 la ( rg 1715/2016) e di aver ricevuto l'importo di €. 150.000,00; Controparte_4
pagina 3 di 14 che erano intervenuti quali fideiussori e terzi datori di ipoteca e Persona_1 Controparte_3
i quali, ed a garanzia della restituzione di detto mutuo, avevano concesso di iscrivere ipoteca
[...] volontaria sull'immobile di loro proprietà in Sora in C.F. fg. 48 mapp. 400 in corso di costruzione;
che i predetti fideiussori avevano donato la nuda proprietà del citato immobile ad Parte_1
e nel frattempo era deceduto;
[...] Persona_1 che vi è usurarietà dei tassi di interessi applicati al citato contratto, e che pertanto nulla è dovuto a titolo di debito residuo;
che deve essere accertata e dichiarata l'illegittimità e/o inefficacia della ipoteca volontaria iscritta con ordine di cancellazione, nonché che venisse dichiarata la illegittima iscrizione e segnalazione in Centrale Rischi del debitore principale e dei fideiussori con risarcimento danni: in via subordinata affinché venisse accertato e dichiarato il minor debito residuo in capo all'attore.
Si è costituita in giudizio la contestando innanzitutto i conteggi come prospettati Controparte_4 da parte attrice ed in particolare l'avverso assunto secondo cui, il mutuatario avrebbe provveduto a rimborsare €. 80.189,60 degli originari €. 150.000,00 concessi ed erogati in mutuo, che il debito residuo in linea capitale fosse pari ad €. 69.810,40, nonché che sarebbero stati versati €. 63.105,08 a titolo di interessi corrispettivi, €. 907,11 a titolo di interessi di mora ed €. 2.776,78 per oneri non previsti in contratto. L'Istituto di credito contestava inoltre l'avverso assunto circa l'avvenuta segnalazione a sofferenza degli attori nella Centrale Rischi da parte della stessa. Nel merito poi, e con riferimento alla presunta violazione della L. 108/1996, il predetto istituto di credito contestava come infondata l'avversa tesi secondo cui per determinare il tasso soglia usura di cui alla citata normativa, il tasso corrispettivo andrebbe sommato al tasso di mora e alla commissione di estinzione anticipata.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “rigettare tutte le avverse domande e richieste, anche in via subordinata, poiché nulle, inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Piaccia altresì al Tribunale adito condannare gli attori in solido al risarcimento dei danni, in favore della , per lite temeraria ex art. 96 cpc 1^ comma, da disporsi con Controparte_4 valutazione anche equitativa, o in subordine, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 cpc 3^ comma. Con vittoria nelle spese, compensi di causa con l'aumento previsto dall'art. 4 comma 8 del D.M. Ministero Giustizia del 10.3.2014 ”.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_5 CP_8 quale cessionaria del credito della che riportandosi agli atti e alle
[...] Controparte_4 produzioni documentali già depositate e facendo altresì proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse della , ha chiesto l'estromissione della cedente Controparte_4
. Nello specifico ha dedotto: Controparte_4
pagina 4 di 14 che con contratto di cessione concluso in data 14 giugno 2019 e con efficacia Parte_2 giuridica il 14 settembre 2019, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999, ha acquistato pro soluto e “in blocco” da una serie di crediti tra cui il credito sotteso al giudizio Controparte_4 per cui è causa (pubblicato in G.U. n. 110 del 19.09.2019); tra i crediti ceduti rientranti nel Portafoglio risulta anche quello vantato nei confronti di
[...]
e ; Parte_1 Controparte_3 che ha conferito in data 23 settembre 2019 con atto per Notar Parte_2 Persona_2 in Milano rep. 27732 – racc. 11730, registrato a Milano DP I il 24.9.2019 al numero 25741/1T
[...] ad , procura speciale per la gestione dei crediti Controparte_6 ceduti e dei contenziosi ad essi collegati e/o connessi relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui sub a) ; che successivamente in data 14 ottobre 2019, la ed hanno stipulato con Parte_2 CP_1
, un contratto di special servicing ai sensi del quale in Controparte_5 CP_1 qualità di Servicer, ha delegato (con il consenso di ) a l'incarico CP_4 Controparte_5
Cont di svolgere l'attività di gestione e recupero dei Crediti Rilevanti ceduti alla ai sensi del Contratto di Cessione che, all'uopo, ha rilasciato in data 06.11.2019 a apposita Controparte_5 procura autenticata dal Notaio rep. n. 92 racc. n. 57, registrato a Pavia in data Persona_3
07.11.2019, al n. 7708 serie 1T; che pertanto, anche il diritto di credito emergente dal contratto di mutuo fondiario per cui è causa e vantato nei confronti di e rientra tra quelli in Parte_1 Controparte_3 gestione alla Controparte_5
Si è costituita in giudizio , quale cessionaria di Controparte_6 [...]
quest'ultima già cessionaria del credito della , riportandosi agli atti e Parte_2 Controparte_4 alle produzioni documentali già depositate e facendo altresì proprie le domande, eccezioni, deduzioni, istanze e precisazione del credito già formulate nell'interesse della e dapprima della Parte_2
Ha chiesto che tutti gli effetti della emananda sentenza siano riconosciuti a Controparte_4 favore di essa cessionaria e che venga estromessa la cedente nonché che vengano Parte_2 acquisiti nel proprio fascicolo gli atti ed i documenti contenuti nei fascicoli depositati dalla
[...]
cedente e già depositati dalla . Parte_2 Controparte_4
Nello specifico ha dedotto: che in data 28 febbraio 2022, ha ceduto, a titolo oneroso e pro soluto, a Parte_2 [...] che ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dal cedente, con Controparte_6 efficacia giuridica dal 1 marzo 2022, un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, da finanziamenti pagina 5 di 14 ipotecari o chirografari, aperture di credito e sconfinamenti di conto corrente vantati verso debitori classificati come past due, inadempienza probabile e come sofferenza alla relativa data di cessione
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 26 del 05.03.2022); che tra i crediti ceduti rientranti nel Portafoglio risulta anche quello vantato nei confronti di
[...]
e , per cui è causa;
Parte_1 Controparte_3 che già con comparsa del 14.07.2020 la e per essa la mandataria Parte_2 CP_5
interveniva nella causa de quo in virtù della cessione del predetto credito del
[...]
14.06.2019, effettuata a favore della predetta dalla e pubblicata nella Gazzetta Controparte_4
Ufficiale della Repubblica italiana, parte II, del 19 settembre 2019, n. 110; che con atto del 11.03.2022, autenticato nelle firme dal Notar in Milano, Rep. 53650 – Racc. Per_4
24.864, la ha nominato Controparte_6 Controparte_5 soggetto incaricato dell'attività di gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei Crediti, nonché di gestione dei Procedimenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 130/1999, in relazione ai crediti dei quali la
è ora titolare (cd. Crediti Rilevanti), pertanto, anche il Controparte_10 citato credito nei confronti , e , rientra tra quelli Parte_1 Controparte_3 in gestione alla Controparte_5 concessi i termini 183 c.p.c. la causa è stata rinviata all'udienza del 9.7.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
- Parte attrice in via preliminare ha dedotto che:
- il tasso soglia al momento della pattuizione per trimestre dal 1.1.2004 al 4 -6-
2004 è pari al 6,255%;
- che il tasso di mora è soggetto al rispetto della soglia di usura;
- che pertanto ha provveduto alla verifica del superamento del tasso soglia inserendo la maggiorazione prevista per il tasso di mora oltre a tutti gli oneri di finanziamento collegati alla erogazione del credito, comprese le spese di estinzione anticipata.
Ciò posto si rileva che le allegazioni di parte attrice risultano giuridicamente infondate e non in linea con i recenti arresti della Corte di Cassazione anche a
Sezioni Unite.
Ed invero va esclusa la natura usuraria degli interessi moratori pattuiti nel mutuo per cui è causa.
pagina 6 di 14 Preliminarmente si rileva che la Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 19597 del 2020 ha affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori.
Secondo il decisum delle S.U. “la mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato” al contrario ,
“laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.”
Quanto agli effetti negoziali derivanti dall'accertamento della usurarietà degli interessi di mora la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito, aderendo all'orientamento maggioritario seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che “si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”.
Tanto premesso si rileva che la domanda di accertamento del debito proposta da parte attrice deve essere rigettata, non essendo stata raggiunta la prova della usurarietà del tasso di mora concordato, dal momento che il metodo di calcolo utilizzato non si presenta in linea con la metodologia indicata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Sul punto si osserva che gli attori hanno allegato il superamento del tasso soglia di usura, in relazione all'interesse moratorio convenuto, raffrontando tale interesse con il tasso soglia vigente nel trimestre della conclusione del contratto per i mutui a tasso variabile.
Tale metodologia di calcolo alla luce del decisum delle Sezioni Unite per la verifica del superamento del tasso di mora è del tutto inattendibile in quanto errata.
Innanzitutto, ai fini di accertare la pattuizione di interessi usurari, il raffronto andava operato con il tasso soglia per il mutuo ipotecario a tasso variabile al momento della pattuizione (usura pagina 7 di 14 originaria), previo calcolo del TEG, secondo la formula indicata nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” (Cass. S.U. n. 24675/2017).
Oltretutto si rileva che nel caso di specie il contratto di mutuo è stato concluso dopo l'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 contenente l'indicazione della maggiorazione media dei tassi moratori nella misura di 2,1 punti percentuali e, pertanto, secondo le indicazioni della Suprema
Corte (Cass. n. 7352/2022; Cass. SS.UU., 19597/2020), il confronto ai fini della usurarietà del tasso di mora pattuito andava effettuato rispetto al tasso soglia calcolato tenendo conto di tale maggiorazione. Per ogni contratto, infatti, deve essere preso a termine di riferimento il d.m. all'epoca vigente.
Le Sezioni Unite, difatti, hanno recepito le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia le quali stabiliscono che, per tener conto dell'incidenza degli interessi di mora ai fini della verifica dell'usura, i tassi globali medi periodicamente rilevati e pubblicati con decreti del Ministro del
Tesoro ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, devono essere maggiorati di 2,1 p.p.
(cfr. Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 03.07.2013)
Alla luce di ciò, per i contratti conclusi dall'01/04/2003(data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Ne deriva che in applicazione di tale metodologia di rilevamento il calcolo effettuato da parte attrice deve ritenersi del tutto inattendibile, perchè basato su una metodologia non corretta.
Deve essere infine rilevato che tutte le deduzioni relative all'applicazione di un tasso complessivo di interessi moratori ed corrispettivi superiore al tasso soglia sono infondate e vanno disattese in quanto prive di fondamento.
In particolare con riguardo alle deduzioni relative alla pattuizione di un tasso complessivo calcolato mediante la sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori superiore al tasso soglia di riferimento si rileva che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito è inammissibile la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 ha chiarito che: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo pagina 8 di 14 debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto.”
La stessa struttura del contratto di mutuo, in generale e nel caso particolare, impedisce che si verifichi questa sommatoria, dal momento che il tasso corrispettivo si applica solo sul capitale a scadere, trattandosi del corrispettivo pattuito dalle parti per il godimento di una somma di denaro da restituirsi in via graduale nel tempo. Al contrario il tasso di mora non può mai applicarsi al debito per il quale non è ancora decorso il termine di esigibilità, perché per definizione la mora ha funzione di ristoro ed è collegata al ritardo colpevole nella resituzione della somma di denaro.
Egualmente, sulle rate che vengono man mano a scadenza non spetta e non può competere altro che l'interesse moratorio, perché la funzione dell'interesse-frutto civile si esaurisce nel momento in cui il mutuatario è obbligato a restituire il capitale (art. 820 c.c.).
Quest'affermazione, vera in generale, è attendibile anche in base alle previsioni contrattuali e nello specifico in base agli art. 3 e 4 del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio.
E' quindi evidente che l'interesse corrispettivo è compreso e liquidato nella sola rata del piano di rimborso e cessa di maturare una volta che la rata è venuta a scadere.
In definitiva, il mutuatario è tenuto a pagare, periodo per periodo, o il tasso corrispettivo (sul capitale a scadere) o il tasso di mora (sulla rata scaduta), mentre non può pagare nel medesimo periodo di tempo sullo stesso debito principale un tasso pari alla sommatoria dei due tassi.
Ne deriva che la sommatoria dei due tassi ipotizzata dagli attori è del tutto errata, dal momento che il tasso corrispettivo pattuito all'art 3 del contratto di mutuo, è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre tasso di mora è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi.
Deve ritenersi altresì non corretta la metodologia che considera ai fini del superamento del tasso soglia la sommatoria della penale per estinzione anticipate considerato che anche l' orientamento consolidato della giurisprudenza di merito confermato anche dalla recendente di legittimità ha ritenuto che “ In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo pagina 9 di 14 quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
(Cass.Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
È altresì del tutto esplorativa nonché tardiva perché dedotta successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie la deduzione relativa al superamento del tasso soglia per effetto dei costi occulti connessi al piano di ammortamento, in quanto del tutto sfornita di elementi di riscontro circa il superamento in concreto del tasso soglia.
Infondata è la domanda di risarcimento del danno per violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito relativamente alla illegittima segnalazione nella centrale rischi, considerato che la contestazione del credito, diversamente da quanto ritenuto da parte attrice si è rivelata infondata per tutte le ragioni sopra indicate.
Come pure deve ritenersi infondata la doglianza in base alla quale la banca non avrebbe avuto titolo per risolvere il contratto essendo il rapporto sospeso in pendenza del procedimento di mediazione, dal momento che la mediazione interrompe i termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge per il compimento di una attività o per l'esercizio di un diritto che deve avvenire entro un determinato lasso temporale stabilito dalla legge, circostanza che esula del tutto dalla possibilità di eseguire un pagamento rateale nei termini concordati contrattualmente tra le parti.
Del tutto infondate sono infine le deduzioni circa l'impossibilità di giustificare la risoluzione del rapporto obbligatorio in presenza di garanzie reali e personali, considerato che l'insolvenza anche in presenza di garanzie può legittimare la risoluzione del rapporto per inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine.
Quanto alla questione della nullità del tasso di interesse applicato ai mutui, determinato facendo riferimento al tasso Euribor per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust, si rileva che tale allegazione è del tutto tardiva in quanto sollevata per la prima volta dopo il maturarsi di tutte le preclusioni istruttorie ed assertive.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito in diverse pronunce che la rilevazione della nullità
― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel pagina 10 di 14 rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n.
34053/2023) poiché il principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (Cass. sentenza N. 30383 del 2024).
Nel caso di specie parte attrice ha dedotto la nullità del tasso di interesse solo nelle note di udienza del 25.1.2024, successivamente la deposito delle memorie conclusionali autorizzate, pertanto non ha fornito, entro i termini previsti per il maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie, alcun elemento comprovante l'esistenza dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 con riguardo al periodo in cui fu stipulato il contratto di mutuo oggetto di causa.
Per tali ragioni le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate.
Le spese processuali vengono governate in ossequio al principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di parte convenuta e dei terzi intervenuti in solido, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta, senza disporre l'aumento ex art 4 co 8
D.M. 55/14, considerato che il giudizio è stato introdotto prima dell'intervento della pronuncia delle sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 2020 e considerata la discrezionalità del potere del giudice di concedere l'aumento; non vi è infine possibilità di accedere anche alla richiesta di condanna dell'attrice al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. la quale, oltre alla prova della promozione di un giudizio con dolo o colpa grave, postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno nascente dal comportamento processuale avversario che nella fattispecie in esame sono del tutto mancate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Cassino, Prima Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
1384/2017, come innanzi proposta, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande di parte attrice per le causali di cui in motivazione.
2. Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. proposta nei confronti di parte attrice per la causali di cui in motivazione.
pagina 11 di 14 3. Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta e dei terzi intervenuti, in solido, che liquida in euro 7052,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Cassino, 9.7.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 12 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Lanzetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1384/2017 promossa da:
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PARTE ATTRICE contro
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PARTE CONVENUTA
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RZ IA
Email_4
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 13 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 luglio 2025
Il Giudice dott. Sara Lanzetta
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