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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21806/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE IO IC
COSTANZA TETI IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21806/2025
V.G. instaurato da c.f. ), con l'avv. Luciana Sgotti Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Luciana Sgotti CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/1970 e successive modifiche;
2)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lonato del
Garda in data 05.10.1975, trascritto il 06.10.1975, al n. 200, Parte II, Serie A;
3)Omologare e rendere esecutive le condizioni sopra pattuite tra i coniugi ossia:
A) Condizioni relative ai Figli: nessuna condizione essendo i figli maggiorenni ed indipendenti dal punto di vista economico;
B) Condizioni relative ai Rapporti Economici tra i - Assegno Divorzile: il IG. Per_1 Parte_2
[.
[...] , tenuto conto delle condizioni economiche e di salute di entrambi, del contributo personale
[...] ed economico dato da alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio CP_1 comune e della durata del matrimonio, si impegna a versare alla IG.ra , a titolo di CP_1 assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, Comma 6, Legge n. 898/1970, la somma mensile di Euro 100,00
(CENTO/00), in funzione assistenziale, compensativa e perequativa. L'importo sarà corrisposto in
12 mensilità, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario su IBAN che la beneficiaria comunicherà al IG. L'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato Parte_1 secondo gli indici ISTAT (FOI) a partire dal mese di gennaio 2027. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cesserà in caso di nuove nozze o di stabile convivenza di fatto della IG.ra CP_1 con un nuovo partner, ai sensi e per gli effetti di legge;
C)Assegnazione Casa Familiare: La casa familiare viene assegnata alla IG.ra ; CP_1
D) Patrimonio: Per il resto, il patrimonio mobiliare dei coniugi è stato diviso di comune accordo tra le parti e con la sottoscrizione del presente ricorso si dà atto che ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà esclusiva dei beni intestati a proprio favore;
4)Mandare alla Cancelleria per l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Lonato del Garda.
5)Dichiarare che le spese di procedura sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 05.10.1975 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato Del Garda (atto n. 200, parte II, serie A).
Con decreto n. cron. 17772/2005 del 17.10.2005 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
2 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE IO IC
COSTANZA TETI IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21806/2025
V.G. instaurato da c.f. ), con l'avv. Luciana Sgotti Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Luciana Sgotti CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/1970 e successive modifiche;
2)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lonato del
Garda in data 05.10.1975, trascritto il 06.10.1975, al n. 200, Parte II, Serie A;
3)Omologare e rendere esecutive le condizioni sopra pattuite tra i coniugi ossia:
A) Condizioni relative ai Figli: nessuna condizione essendo i figli maggiorenni ed indipendenti dal punto di vista economico;
B) Condizioni relative ai Rapporti Economici tra i - Assegno Divorzile: il IG. Per_1 Parte_2
[.
[...] , tenuto conto delle condizioni economiche e di salute di entrambi, del contributo personale
[...] ed economico dato da alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio CP_1 comune e della durata del matrimonio, si impegna a versare alla IG.ra , a titolo di CP_1 assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, Comma 6, Legge n. 898/1970, la somma mensile di Euro 100,00
(CENTO/00), in funzione assistenziale, compensativa e perequativa. L'importo sarà corrisposto in
12 mensilità, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario su IBAN che la beneficiaria comunicherà al IG. L'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato Parte_1 secondo gli indici ISTAT (FOI) a partire dal mese di gennaio 2027. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cesserà in caso di nuove nozze o di stabile convivenza di fatto della IG.ra CP_1 con un nuovo partner, ai sensi e per gli effetti di legge;
C)Assegnazione Casa Familiare: La casa familiare viene assegnata alla IG.ra ; CP_1
D) Patrimonio: Per il resto, il patrimonio mobiliare dei coniugi è stato diviso di comune accordo tra le parti e con la sottoscrizione del presente ricorso si dà atto che ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà esclusiva dei beni intestati a proprio favore;
4)Mandare alla Cancelleria per l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Lonato del Garda.
5)Dichiarare che le spese di procedura sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 05.10.1975 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato Del Garda (atto n. 200, parte II, serie A).
Con decreto n. cron. 17772/2005 del 17.10.2005 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
2 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA AN
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